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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 320/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 320/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.VA_1 rappresentato e difeso da Avv.ti GIOVANNI MAGNANI e ANNA GERVASIO con domicilio eletto presso e nello studio di quest'ultima in BOLOGNA VIA DRAPPERIE 6 APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso da Controparte_1 P.VA_2
Avv. GATTI AMEDEO con domicilio eletto presso e nel suo studio in PARMA STRADA
PETRARCA 9
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. GATTI AMEDEO Controparte_2 P.VA_3 con domicilio eletto presso e nel suo studio in PARMA STRADA PETRARCA 9
APPELLATI
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PARMA N. 1072/2021
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. dell'8.10.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per l'appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, previe e con tutte le più opportune declaratorie del caso e di legge, in via principale, nel merito, accogliere l'appello proposto dalla per i motivi dedotti in narrativa Parte_1 rigettando le domande formulate dalle controparti e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1072/2021 emessa il 17 Giugno 2021 dal Tribunale di Parma in persona del
Giudice Dott.ssa Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice Unico, pubblicata il 27 Luglio 2021, a decisione della causa civile n. 2203/17 R.G, non notificata, accogliere integralmente tutte le conclusioni avanzate in prime cure qui ribadite, fatte comunque salve e tenendo conto delle statuizioni della sentenza de quo non oggetto di impugnazione e pertanto condannare:
- (C.F. e P. VA ), in persona del legale Controparte_1 P.VA_2 rappresentante pro tempore, con sede a Collecchio (PR) località Madregolo Strada del
Bergamino n. 16, a pagare alla società come in atti rappresentata, difesa Parte_1
e domiciliata, la residua somma capitale di €. 73.205,84 oltre VA sugli imponibili, per i motivi tutti descritti in narrativa oppure quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta al termine di espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e con gli interessi moratori di legge dal giorno di ogni singolo dovuto al saldo effettivo;
- (Cod. Fisc. e P. VA ), in persona del legale Controparte_2 P.VA_3 rappresentante pro tempore, con sede a Noceto (PR) Via Europa 13, a pagare alla società
come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, la residua somma Parte_1 capitale di €. 64.476,51 oltre VA sugli imponibili, per i motivi tutti descritti in narrativa oppure quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta al termine di espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e con gli interessi moratori di legge dal giorno di ogni singolo dovuto al saldo effettivo;
con la precisazione che qualora non venga accertata come dovuta da parte della
[...]
(Cod. Fisc. e P. VA ) a favore della società Controparte_1 P.VA_2 la residua somma di €. 30.450,75 oltre VA sugli imponibili per i motivi Parte_1 tutti descritti in narrativa, la medesima citata somma, oppure quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta al termine di espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e con gli interessi moratori di legge dal giorno di ogni singolo dovuto al saldo effettivo, dovrà essere corrisposta alla società dalla società Parte_1
(Cod. Fisc. e P. VA;
Controparte_2 P.VA_3
e, per l'effetto, disattendere tutte le domande, le eccezioni e le istanze sollevate dalle parti appellate dinanzi il Tribunale nonché quelle dedotte avanti a questa Ecc.ma Corte per tutti i motivi meglio esposti in atti, disponendo che le controparti provvedano senza indugio alla restituzione delle somme versate dall'appellante in forza dei disposti della qui appellata sentenza, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
In ogni caso, con vittoria di spese, anche tecniche di giudizio, competenze e compensi tutti, oltre spese generali di studio (15%), C.p.a. ed I.v.a. sugli imponibili come per legge, di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si ribadisce la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria istruttoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 del 29/03/2018 non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello e nello specifico […]”
- Per l'appellato “Voglia la Corte di Controparte_3
Appello, per le ragioni spiegate nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta di
[...]
previa ogni eventuale diversa declaratoria del caso e di legge, dichiarare nullo l'atto CP_1 di appello, ex art. 164 comma 4, per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 stesso codice o, in subordine, voglia dichiararne l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. essendosi l'appellata limitata a riproporre in appello i motivi esposti in primo grado. Voglia in ulteriore subordine rigettare l'appello perché infondato nel merito.
Voglia in ogni caso condannare parte appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari del procedimento, oltre maggiorazione 15% VA e CPA”
- Per l'appellato “Voglia la Corte di Appello, per le ragioni Controparte_2 spiegate nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta di previa ogni CP_1 eventuale diversa declaratoria del caso e di legge, dichiarare nullo l'atto di appello, ex art. 164 comma 4, per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 stesso codice o, in subordine, voglia dichiararne l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. essendosi l'appellata limitata a riproporre in appello i motivi esposti in primo grado. Voglia in ulteriore subordine rigettare l'appello perché infondato nel merito.
Voglia in ogni caso condannare parte appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari del procedimento, oltre maggiorazione 15% VA e CPA”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 1072/2021 del 17.6/27.7.2021, il Tribunale di Parma, in parziale accoglimento della domanda proposta da nel prosieguo anche solo nei confronti di Parte_1 Parte_1 Co (nel prosieguo anche solo ) nonché di Controparte_3 nel prosieguo anche solo ) di condanna della prima al pagamento Controparte_2 CP_2 dell'importo di € 95.858,96 e della seconda di € 64.972,51, dichiarava tenuta e condannava CP_2
a restituire a la somma di € 496,00 oltre VA e interessi legali, condannando altresì Parte_1 Co l'attrice al rimborso delle spese in favore di , compensate nel resto le spese di lite.
Il rapporto contrattuale sottostante afferiva ad ATI costituita dalle tre società (ed inoltre
[...]
di cui era mandataria e capogruppo Controparte_4 Co
, per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalto pubblico per la realizzazione del 1° stralcio di variante in Comune di Castelnuovo ne' Monti (RE); sosteneva di vantare ragioni di Parte_1 Co credito nei confronti della mandataria per somme trattenute o indebitamente addebitate nella contabilità finale dei lavori, compreso il “ribaltamento” di € 30.450,75 di cui a fatture emesse da nei confronti della mandataria (per € 86.679,66) nonché ulteriori ragioni di credito nei CP_2 confronti direttamente della co-mandante per costi di ripristino a suo carico (€ 496,00), per CP_2 maggiori costi sostenuti in conseguenza di sue scelte autonome (c.d. “prove di nicchia”, € 8.253,60), nonché per lavorazioni fatturate dalla stessa alla mandataria e non dovute (€ 56.222,91 al netto del precedente importo di € 30.450,75).
Con la sentenza gravata il primo giudice accoglieva unicamente la domanda nei confronti di CP_2 di rimborso di € 496,00 oltre VA per costi sostenuti da per il ripristino di un cavo Pt_1 danneggiato dalla;
relativamente ad altra richiesta nei confronti della mandataria per € CP_2 19.155,83, trattenuta da quest'ultima a titolo di accantonamento per accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, dichiarava cessata la materia del contendere;
ogni altra domanda di pagamento veniva rigettata. 2.
Con atto di citazione notificato ad entrambe le appellate a mezzo PEC in data 22.2.2022, Pt_1 appellava la sentenza innanzi a questa Corte formulando n. 6 motivi (rectius 7 motivi, per errata numerazione nell'atto); nella sostanza reiterava tutte le domande non accolte ad eccezione di quella accolta (€ 496,00) di quella per la quale era cessata la materia in contesa (€ 19.155,83).
Ritualmente costituite le appellanti, sollevavano entrambe rilievo di nullità dell'atto di citazione ex art. 164/4° co. c.p.c. in relazione all'art. 163/3° co. n. 4 c.p.c. (l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nella formulazione ante Cartabia) nonché rilievo di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.; nel merito chiedevano il rigetto dell'appello; l'appellata inoltre (con comparsa di costituzione depositata in data 18.5.2022) formulava CP_2 appello incidentale con n. 1 motivo concernente la statuizione di compensazione integrale delle spese di lite.
La causa veniva trattenuta per la decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate a udienza dell'8.10.2024 sostituta da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
3.
In via preliminare le appellate deducono la nullità dell'atto di appello ex art. 164 comma 4, per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. (esposizione in fatto e diritto delle ragioni della domanda).
Deducono, altresì l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., cd. “filtro” in appello e l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Quanto al rilievo ex art. 348 bis c.p.c. – cd. filtro in appello, all'attualità abrogato con riformulazione della norma ex D. Lgs. 140/2022, ma ancora applicabile alle impugnazioni antecedenti al 28.2.2023 ex art. 135 D. Lgs. cit. quale è quella che occupa – basta considerare che è superato data l'attuale fase decisoria ordinaria ex art. 352 c.p.c. e comunque che non ne ricorrevano i presupposti per l'applicazione.
Quanto alle restanti censure di nullità/inammissibilità dell'appello a causa della “modalità espositiva” dell'atto, prolissa, ridondante e non intelligibile, oltrechè ripetitiva delle argomentazioni del primo grado, va osservato quanto segue.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320).
Nella fattispecie la tecnica argomentativa dell'appellante è senz'altro inutilmente prolissa (appello di n. 57 pagine) e ridondante perché nell'esposizione di ogni motivo – ognuno dei quali consiste nella riproposizione di ciascuna delle ragioni di credito non accolte in primo grado – si ripetono, in pagine e pagine di identiche parole, censure generiche e “di stile” sull'operato del primo giudice e il refrain della mancata ammissione di CTU e di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Nondimeno, in detti limiti – riproposizione delle ragioni addotte in primo grado, mancata CTU e mancato ordine ex art. 210 c.p.c. – e al netto del rilevato deficit di sinteticità e chiarezza, l'appello va esente da censure di nullità e supera il vaglio di sufficiente specificità. 4.
Co Nel merito, va premesso che il contenzioso insorge allorchè inoltra alla mandante i conteggi finali delle lavorazioni svolte dalla mandante e quantifica l'importo ancora dovuto in € 8.432,93 previa compensazione di € 406.398,56 di cui alla tabella “conteggi finali quota 40,36%” allegata Parte_1 alla missiva 1.8.2016 (doc. 3 1° grado); a tale contabilità finale replica, Pt_1 Pt_1 punto per punto, con missiva del 28.2.2017 (doc. 4 1° grado).
Le contestazioni di del mancato riconoscimento di alcuni degli importi che compongono Pt_1 Co il predetto importo conteggiato da in “compensazione”, oltre ad altre pretese sia nei confronti della mandataria che della co-mandante, costituiscono l'oggetto dell'azione promossa in primo grado e vengono reiterate nel presente appello, ad esclusione dei predetti importi di € 496,00 e di € 19.155,83.
Precisamente insiste sulle seguenti pretese: Pt_1
- € 11.000,00 quale residuo dovuto, rispetto ai già corrisposti € 12.000, per le migliorie per monitoraggio tiranti 1° motivo
- € 807,20 trattenuti per “addebito quota 40,36% per “riparazione pilastrino” di cui a fatt. SIP 359/2016 per ribalto costi (punto 9 doc. 3) 2° motivo
- € 21.885,12 trattenuti per “addebito spese varie”, in particolare per la quota del 40,36% di spese relative a: franchigia sinistro fattura Campani, polizza rata saldo, n. 3 parcelle Pt_2 pro-forma Avv. Gatti (punto 10 doc. 3) 3° motivo
- € 2.961,89 trattenuti quale quota parte (40,36%) dei costi sostenuti per la costituzione di garanzia a favore della committente Provincia di Reggio Emilia;
(punto 11 doc. 3) 4° motivo
- € 30.450,75 trattenuti per “importi pagati a per conto di (punto 12 doc. 3) CP_2 Pt_1 come da fatt. emesse da nei cfr. di (per piste di cantiere, sbancamenti, CP_2 Pt_1 risoluzione interferenze, sbancamenti, scapitozzolatura pali e conguagli oneri e costi della sicurezza, cfr. fatt. all.
8-12 doc. 3) 5° motivo CP_2
- € 8.253,60 (all. 29 doc. 3) quale rimborso da dei costi che avrebbe CP_2 Pt_1 sostenuto per le prove di carico sui pali eseguite “in nicchia”, e non con il metodo tradizionale inizialmente previsto, su richiesta di 6° motivo CP_2
- € 9.598,17 per mancato pagamento di fatt. (all. 31 doc. 3) a titolo di svincolo Pt_1 trattenute a garanzia 7° motivo
5.
Con il primo motivo l'appellante si duole del mancato riconoscimento della somma di € 11.000 a titolo di migliorie relative al sistema di monitoraggio (avendo SIP, pacificamente, già corrisposto a l'importo di € 12.000) deducendo che il primo giudice avrebbe errato nella valutazione Pt_1 delle risultanze documentali e istruttorie, testimonianza del direttore dei lavori e Testimone_1 Co certificato di fine lavori (doc. 4 ).
Il teste direttore dei lavori, sentito sul cap. 6 SIP Tes_1
Co 6) Vero che nel corso dei lavori è stato concordato dall'ATI, in persona della mandataria società , con la Provincia di Reggio Emilia, un corrispettivo di euro 12.000 per le migliorie relative al sistema di monitoraggio (come specificato nell'allegato 4 che si mostra al teste perché possa confermarlo) corrispettivo che è stato contabilizzato e versato dalla Provincia stessa Ha così risposto: “posso riferire che la lavorazione di cui al capitolo era stata proposta dall'ATI in sede di offerta, compresa la relativa quantificazione effettuata dall'ATI stessa. A fine lavori, con la tabella che mi viene mostrata [ndr. all. 4 di produzione SIP] venne compiuta una rendicontazione delle opere migliorative effettivamente eseguite, con riportati i valori a suo tempo proposti dall'ATI. ADR. Il valore di 12.000 era quello che fin dall'origine era stato proposto dall'ATI.”
E' così smentito l'assunto dell'appellante secondo il quale già in fase di gara (nel 2012) l'importo per le migliorie relative al sistema di monitoraggio fosse stato concordato nel maggiore importo di € Co 23.000; va aggiunto che ha immediatamente contestato che la tabella prodotta da Pt_1 con titolo “elenco migliorie Ponterosso” (all. 3 doc. 4) facesse parte dei documenti di gara, circostanza peraltro non provata dalla deducente.
Il motivo pertanto è infondato.
6.
Con il secondo motivo l'appellante contesta l'addebito di € 807,20 di cui a ribalto costi per la quota Co del 40,36% fatturati da per la riparazione di pilastrino (fatt. 35972016, all. 4 doc. 4), ribadendo in sostanza che il pilastrino sarebbe stato abbattuto da . CP_2
Con il motivo de quo deduce l'errore del primo giudice nella valutazione della testimonianza di che avrebbe confermato che all'epoca della fotografia che raffigurava il pilastrino Testimone_2 integro (all. 5) aveva terminato le proprie lavorazioni e non aveva più macchinari in Pt_1 cantiere, a differenza di . CP_2
Il teste era dedotto da sul cap. 1 Tes_2 Pt_1
1) Vero che nel momento storico coincidente con le operazioni di tesatura dei tiranti in cui risulta scattata la fotografia prodotta come allegato 5 del doc. 4 di parte attrice da rammostrarsi al teste ove risulta riprodotto, tra le altre cose, il c.d. “pilastrino”, operava nel cantiere per cui è causa soltanto la ditta avendo già terminato le proprie lavorazioni? Dica il Controparte_2 Parte_1 teste se riconosce le persone ritratte nella citata fotografia.
Ha così risposto: “La foto ritrae un momento in cui stata effettuando la tesatura dei tiranti Parte_1 con attrezzatura normale. Le attività con i macchinari erano terminate.”
Sul medesimo capitolo è stato sentito anche il teste che ha risposto: “La foto all. 5 doc. 4 si Tes_1 riferisce ad un momento in cui era in corso la tesatura dei tiranti della berlinese in località Croce.
La tesatura la effettuava il personale di in quel punto probabilmente non erano presenti Pt_1 mezzi di cantiere di ma non so dire con riferimento ad altre parti del cantiere.” Pt_1
L'esito delle testimonianze, oggettivamente, non consente di ritenere provato l'assunto di secondo cui la presenza del pilastrino in quel momento storico dimostrerebbe che Pt_1 sarebbe stato danneggiato da;
è dunque corretto l'addebito per quota parte (40,36%) a CP_2 Co del costo sostenuto da per la riparazione, cioè la ritenuta responsabilità di entrambe Pt_1 le mandatarie nell'occorso, non potendosi accertare la responsabilità di una piuttosto che l'altra.
Il motivo pertanto è infondato.
7.
Con il terzo motivo l'appellante contesta l'addebito di € 21.885,12 che corrisponde alla quota di Co (40,36%) di esborsi di;
la specifica di questi esborsi è rinvenibile al punto 10 della Pt_1 tabella allegata ai conteggi finali del cantiere di cui alla missiva del 1.8.2016 (doc. 3 cit.). Co L'appellante non contesta gli esborsi di (a parte Avv. Gatti) ma che si trattasse di spese riferite all'ATI e quindi pro-quota addebitabili anche a sé. SIP replica in comparsa pag. 5 reiterando le difese già svolte in primo grado circa la documentazione comprovante gli esborsi, ma non aggiunge nulla.
Su questo punto era dedotta la teste (cap. 8) Tes_3 8) Vero che la società ha sostenuto spese per euro 54.224,78 + VA e precisamente Euro CP_1
590,83 a favore di UNIPOL a titolo di franchigia per il sinistro come da allegato 6 che si Pt_2 mostra al teste perché possa confermarlo;
Euro 1.300 + VA (totale euro 1.586,83) a favore della per lavori di sfalcio commissionati dalla Committente Provincia di Reggio Emilia Parte_3 come da allegato 7 che si mostra al teste perché possa confermarlo;
Euro 853,95 a favore di Pt_4 per una polizza obbligatoria stipulata a garanzia della rata di saldo come da allegato 8 che
[...] si mostra al teste perché possa confermarlo;
Euro 8.320 + VA, Euro 17.160 + VA, Euro 26.000 + VA a favore dell'avv. Gatti per prestazioni professionali rese a favore dell'ATI (consulenze relative alla gestione contabile e alla predisposizione dei piani di riparto tra tutti i componenti dell'ATI, consulenze varie occasionate da reiterate contestazioni formulate dalla società Pt_1 consulenza ed assistenza nella predisposizione dell'atto di compravendita dell'immobile di Castelnovo Monti) come da allegato 9 che si mostra al teste perché possa confermarlo.” che però non è stata escussa.
Non è stata perciò dimostrata compiutamente la riferibilità degli esborsi all'ATI e, di conseguenza, la legittimità dell'addebito a Pt_1
Inoltre, quanto all'addebito pro-quota dei compensi per attività di consulenza e assistenza di Avv. Co Gatti, non è stato neppure dimostrato l'effettivo esborso, avendo prodotto solo due fatture non quietanzate (doc. 9).
8.
Con il quarto motivo l'appellante contesta l'addebito di € 2.961,89 pari al 40,36% dell'esborso (di
€ 7.338,67) per deposito a garanzia di cui a punto 11 della tabella cit.; si tratterebbe di apertura di libretto di deposito vincolato a favore della committente Provincia di Reggio Emilia a garanzia dell'acquisto dell'immobile ex AGAC che era parte del corrispettivo dell'appalto; anche ammessa la Co Co riferibilità all'ATI (ma c'è solo l'apertura del libretto intestato a e l'estratto conto, doc. 10 primo grado) l'importo è calcolato conteggiando i presunti costi dell'immobilizzazione del denaro sulla base di un tasso di interesse del 4% su € 51.200 che è un conteggio oggettivamente opinabile (e anche apparentemente smentito dal doc. 10 di del deposito da cui sembra che siano anche Pt_5 maturati interessi attivi).
Sulla circostanza era dedotta la teste ma non è stata escussa. Tes_3
Anche per tale addebito, non è dimostrata la riferibilità all'ATI e neanche la congruità del conteggio. 9.
Con il quinto motivo l'appellante contesta l'addebito di € 30.450,75 che consiste nel ribaltamento di una parte delle fatture emesse da nei confronti di (per totali € 86.679,66, CP_2 Pt_1 elencate a pag. 7 dell'atto di citazione di primo grado e prodotte sub all.
8-12 doc. 3 più volte cit.) per lavorazioni asseritamente eseguite dalla co-mandante (piste di cantiere, piste per pali, scapitozzolatura della testa dei pali, sbancamenti terra, risoluzione di interferenza) di pretesa competenza di oltre a conguaglio oneri e costi della sicurezza su opere realizzate. Pt_1 Co Deduceva che detto importo non poteva essere trattenuto da ed anzi che le dovesse Pt_1 essere pagato l'intero importo di € 86.679,66 (da per l'importo di € 56.222,91 - rectius € CP_2
56.228,91) perché relativo a lavorazioni non necessarie e non provate nella loro esecuzione.
Il motivo è infondato.
L'appellante non ha specificamente contestato le ragioni poste a fondamento della decisione del primo giudice che ha valorizzato il dato contrattuale delle voci dell'elenco prezzi del progetto esecutivo e le testimonianze di e si è limitata a contestazioni generiche e Persona_1 a richiamare fotografie versati agli atti del primo grado (all. 20 doc. 4 e docc. 161 e ss.) all'evidenza non pertinenti o di nessuna univocità.
Inoltre va rilevato, ad abundatiam, che emergeva agli atti del primo grado che l'importo contestato era dato dalla differenza tra quanto fatturato da e quanto già pagato direttamente da CP_2
a quest'ultima (€ 56.228,91, cfr. difese e testimonianza sui capp. Pt_1 CP_2 Tes_4
10 e 17) per analoghe lavorazioni e per conguaglio dei relativi oneri della sicurezza, sicchè la Co contestazione della illegittimità dell'addebito effettuato da per il recupero del restante importo fatturato da (€ 30.450,75) si palese vieppiù infondata. CP_2
10.
Con il 6° motivo l'appellante reitera la richiesta a di € 8.253,00 a titolo di costi che avrebbe CP_2 sostenuto (come da tabella all. 29 doc. 3) per le prove di carico sui pali che avrebbe eseguito con un certo metodo (“in nicchia”) su richiesta di . CP_2
Sulla circostanza è stato escusso il teste per l'attrice (capp. 3 e 4) e il teste a Tes_2 Tes_1 controprova.
Il primo giudice ha ritenuto non provata la domanda stante la contraddittorietà delle deposizioni.
Le censure dell'appellante – che riconosce che le due testimonianze erano contrastanti – alla statuizione del primo giudice sono generiche circa le circostanze di fatto che il primo giudice non avrebbe considerato e comunque non consentono di superare l'an indimostrato della pretesa e cioè l'assunto che le predette prove siano state effettuate con le predette modalità su richiesta di CP_2 e non su proposta di stante l'oggettiva e riconosciuta contraddittorietà delle prove orali;
Pt_1 parimenti indimostrato è il quantum dei pretesi maggiori costi, sulla base di una tabella di provenienza di parte.
Il motivo pertanto è infondato.
11.
Con il 7° motivo l'appellante si duole del mancato svincolo delle trattenute a garanzia per € 9.598,17 di cui a fatt. emessa nei confronti della mandataria n. 49/2016 (all. 31 doc. 4).
Il primo giudice ha ritenuto infondata la pretesa, addossando a l'onere della prova Parte_1 dell'esistenza del residuo credito. Il motivo è fondato.
I principi in tema di onere della prova sono quelli ordinari in materia contrattuale, per cui il debitore domandato dell'adempimento deve dimostrare di avere già pagato o che il mancato adempimento Co dipende da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.): nella fattispecie , che non contesta l'esistenza delle trattenute, sosteneva genericamente di avere già tenuto conto di tale importo nel conteggio degli importi dovuti a senza alcuna ulteriore specificazione né evidenza Pt_1 documentale.
12.
Quanto alle censure dell'appellante reiteratamente svolte nella esposizione di ogni specifico motivo circa il mancato accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c. e la mancata ammissione di CTU contabile, trattasi di contestazioni generiche e comunque infondate, stante l'irrilevanza di ogni ulteriore approfondimento istruttorio alla luce delle superiori ragioni di fondatezza/infondatezza dei motivi di appello specifici.
13. Co Rispetto alle pretese di nei confronti di , dunque, in parziale riforma della sentenza Pt_1 appellata, va riconosciuto l'importo complessivo di € 34.445,18, oltre VA se dovuta e interessi legali dalla domanda (notifica della citazione in primo grado) all'effettivo soddisfo.
Va conseguentemente riformata la statuizione di condanna di a pagare le spese Pt_1 Co processuali di .
14.
Con il motivo di appello incidentale l'appellata si duole dell'integrale compensazione delle CP_2 spese di lite nel rapporto processuale con l'attrice per la sproporzione esistente tra la domanda svolta dall'attrice nei confronti della convenuta e quanto effettivamente accolto.
Il motivo è infondato.
è vittoriosa in primo grado seppure per il minor importo di € 496,00 e di tale esito il Pt_1 primo giudice ha tenuto debito conto proprio con la statuizione sulle spese in termini di compensazione integrale, con valutazione di proporzionalità tra la domanda accolta e la misura delle spese compensate che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e va esente da censure in questa sede.
15.
La decisione nel merito, con riforma parziale della sentenza di primo grado, comporta che le spese Co processuali tra e siano da ripartirsi in base all'esito complessivo della lite, che vede Pt_1 la reciproca soccombenza con compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il rigetto dell'appello incidentale di comporta che le spese del grado di appello seguono la CP_2 soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55
e successive modifiche, tenuto conto dei valori minimi dei compensi previsti per lo scaglione di valore effettivo della controversia ex art. 5 D.M. cit. (fino ad € 5.200,00) in ragione della sostanziale reiterazione di quanto esposto nel precedente grado e delle modalità espositive dell'appello come sopra descritte, con esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di nonché di Controparte_3 CP_2 con atto di appello notificato in data 22.2.2022, nonché sull'appello incidentale proposto da
[...] on comparsa di costituzione e risposta dep. 18.5.2022, così provvede: Controparte_2
in accoglimento parziale dell'appello principale ed in RIFORMA parziale della sentenza gravata
DICHIARA TENUTA e CO in Controparte_3 persona del l.r.p.t. a pagare a l'importo di € € 34.445,18, oltre VA se dovuta e Parte_1 interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
DICHIARA integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio nel rapporto Co processuale tra e Pt_1 in rigetto dell'appello incidentale
CO l rimborso in favore di delle spese Controparte_2 Parte_1 del grado di appello che liquida in € 962,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 12.2.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 320/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.VA_1 rappresentato e difeso da Avv.ti GIOVANNI MAGNANI e ANNA GERVASIO con domicilio eletto presso e nello studio di quest'ultima in BOLOGNA VIA DRAPPERIE 6 APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso da Controparte_1 P.VA_2
Avv. GATTI AMEDEO con domicilio eletto presso e nel suo studio in PARMA STRADA
PETRARCA 9
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. GATTI AMEDEO Controparte_2 P.VA_3 con domicilio eletto presso e nel suo studio in PARMA STRADA PETRARCA 9
APPELLATI
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PARMA N. 1072/2021
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. dell'8.10.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per l'appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, previe e con tutte le più opportune declaratorie del caso e di legge, in via principale, nel merito, accogliere l'appello proposto dalla per i motivi dedotti in narrativa Parte_1 rigettando le domande formulate dalle controparti e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1072/2021 emessa il 17 Giugno 2021 dal Tribunale di Parma in persona del
Giudice Dott.ssa Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice Unico, pubblicata il 27 Luglio 2021, a decisione della causa civile n. 2203/17 R.G, non notificata, accogliere integralmente tutte le conclusioni avanzate in prime cure qui ribadite, fatte comunque salve e tenendo conto delle statuizioni della sentenza de quo non oggetto di impugnazione e pertanto condannare:
- (C.F. e P. VA ), in persona del legale Controparte_1 P.VA_2 rappresentante pro tempore, con sede a Collecchio (PR) località Madregolo Strada del
Bergamino n. 16, a pagare alla società come in atti rappresentata, difesa Parte_1
e domiciliata, la residua somma capitale di €. 73.205,84 oltre VA sugli imponibili, per i motivi tutti descritti in narrativa oppure quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta al termine di espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e con gli interessi moratori di legge dal giorno di ogni singolo dovuto al saldo effettivo;
- (Cod. Fisc. e P. VA ), in persona del legale Controparte_2 P.VA_3 rappresentante pro tempore, con sede a Noceto (PR) Via Europa 13, a pagare alla società
come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, la residua somma Parte_1 capitale di €. 64.476,51 oltre VA sugli imponibili, per i motivi tutti descritti in narrativa oppure quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta al termine di espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e con gli interessi moratori di legge dal giorno di ogni singolo dovuto al saldo effettivo;
con la precisazione che qualora non venga accertata come dovuta da parte della
[...]
(Cod. Fisc. e P. VA ) a favore della società Controparte_1 P.VA_2 la residua somma di €. 30.450,75 oltre VA sugli imponibili per i motivi Parte_1 tutti descritti in narrativa, la medesima citata somma, oppure quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta al termine di espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e con gli interessi moratori di legge dal giorno di ogni singolo dovuto al saldo effettivo, dovrà essere corrisposta alla società dalla società Parte_1
(Cod. Fisc. e P. VA;
Controparte_2 P.VA_3
e, per l'effetto, disattendere tutte le domande, le eccezioni e le istanze sollevate dalle parti appellate dinanzi il Tribunale nonché quelle dedotte avanti a questa Ecc.ma Corte per tutti i motivi meglio esposti in atti, disponendo che le controparti provvedano senza indugio alla restituzione delle somme versate dall'appellante in forza dei disposti della qui appellata sentenza, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
In ogni caso, con vittoria di spese, anche tecniche di giudizio, competenze e compensi tutti, oltre spese generali di studio (15%), C.p.a. ed I.v.a. sugli imponibili come per legge, di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si ribadisce la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria istruttoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 del 29/03/2018 non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello e nello specifico […]”
- Per l'appellato “Voglia la Corte di Controparte_3
Appello, per le ragioni spiegate nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta di
[...]
previa ogni eventuale diversa declaratoria del caso e di legge, dichiarare nullo l'atto CP_1 di appello, ex art. 164 comma 4, per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 stesso codice o, in subordine, voglia dichiararne l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. essendosi l'appellata limitata a riproporre in appello i motivi esposti in primo grado. Voglia in ulteriore subordine rigettare l'appello perché infondato nel merito.
Voglia in ogni caso condannare parte appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari del procedimento, oltre maggiorazione 15% VA e CPA”
- Per l'appellato “Voglia la Corte di Appello, per le ragioni Controparte_2 spiegate nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta di previa ogni CP_1 eventuale diversa declaratoria del caso e di legge, dichiarare nullo l'atto di appello, ex art. 164 comma 4, per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 stesso codice o, in subordine, voglia dichiararne l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. essendosi l'appellata limitata a riproporre in appello i motivi esposti in primo grado. Voglia in ulteriore subordine rigettare l'appello perché infondato nel merito.
Voglia in ogni caso condannare parte appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari del procedimento, oltre maggiorazione 15% VA e CPA”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 1072/2021 del 17.6/27.7.2021, il Tribunale di Parma, in parziale accoglimento della domanda proposta da nel prosieguo anche solo nei confronti di Parte_1 Parte_1 Co (nel prosieguo anche solo ) nonché di Controparte_3 nel prosieguo anche solo ) di condanna della prima al pagamento Controparte_2 CP_2 dell'importo di € 95.858,96 e della seconda di € 64.972,51, dichiarava tenuta e condannava CP_2
a restituire a la somma di € 496,00 oltre VA e interessi legali, condannando altresì Parte_1 Co l'attrice al rimborso delle spese in favore di , compensate nel resto le spese di lite.
Il rapporto contrattuale sottostante afferiva ad ATI costituita dalle tre società (ed inoltre
[...]
di cui era mandataria e capogruppo Controparte_4 Co
, per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalto pubblico per la realizzazione del 1° stralcio di variante in Comune di Castelnuovo ne' Monti (RE); sosteneva di vantare ragioni di Parte_1 Co credito nei confronti della mandataria per somme trattenute o indebitamente addebitate nella contabilità finale dei lavori, compreso il “ribaltamento” di € 30.450,75 di cui a fatture emesse da nei confronti della mandataria (per € 86.679,66) nonché ulteriori ragioni di credito nei CP_2 confronti direttamente della co-mandante per costi di ripristino a suo carico (€ 496,00), per CP_2 maggiori costi sostenuti in conseguenza di sue scelte autonome (c.d. “prove di nicchia”, € 8.253,60), nonché per lavorazioni fatturate dalla stessa alla mandataria e non dovute (€ 56.222,91 al netto del precedente importo di € 30.450,75).
Con la sentenza gravata il primo giudice accoglieva unicamente la domanda nei confronti di CP_2 di rimborso di € 496,00 oltre VA per costi sostenuti da per il ripristino di un cavo Pt_1 danneggiato dalla;
relativamente ad altra richiesta nei confronti della mandataria per € CP_2 19.155,83, trattenuta da quest'ultima a titolo di accantonamento per accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, dichiarava cessata la materia del contendere;
ogni altra domanda di pagamento veniva rigettata. 2.
Con atto di citazione notificato ad entrambe le appellate a mezzo PEC in data 22.2.2022, Pt_1 appellava la sentenza innanzi a questa Corte formulando n. 6 motivi (rectius 7 motivi, per errata numerazione nell'atto); nella sostanza reiterava tutte le domande non accolte ad eccezione di quella accolta (€ 496,00) di quella per la quale era cessata la materia in contesa (€ 19.155,83).
Ritualmente costituite le appellanti, sollevavano entrambe rilievo di nullità dell'atto di citazione ex art. 164/4° co. c.p.c. in relazione all'art. 163/3° co. n. 4 c.p.c. (l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nella formulazione ante Cartabia) nonché rilievo di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.; nel merito chiedevano il rigetto dell'appello; l'appellata inoltre (con comparsa di costituzione depositata in data 18.5.2022) formulava CP_2 appello incidentale con n. 1 motivo concernente la statuizione di compensazione integrale delle spese di lite.
La causa veniva trattenuta per la decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate a udienza dell'8.10.2024 sostituta da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
3.
In via preliminare le appellate deducono la nullità dell'atto di appello ex art. 164 comma 4, per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. (esposizione in fatto e diritto delle ragioni della domanda).
Deducono, altresì l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., cd. “filtro” in appello e l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Quanto al rilievo ex art. 348 bis c.p.c. – cd. filtro in appello, all'attualità abrogato con riformulazione della norma ex D. Lgs. 140/2022, ma ancora applicabile alle impugnazioni antecedenti al 28.2.2023 ex art. 135 D. Lgs. cit. quale è quella che occupa – basta considerare che è superato data l'attuale fase decisoria ordinaria ex art. 352 c.p.c. e comunque che non ne ricorrevano i presupposti per l'applicazione.
Quanto alle restanti censure di nullità/inammissibilità dell'appello a causa della “modalità espositiva” dell'atto, prolissa, ridondante e non intelligibile, oltrechè ripetitiva delle argomentazioni del primo grado, va osservato quanto segue.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320).
Nella fattispecie la tecnica argomentativa dell'appellante è senz'altro inutilmente prolissa (appello di n. 57 pagine) e ridondante perché nell'esposizione di ogni motivo – ognuno dei quali consiste nella riproposizione di ciascuna delle ragioni di credito non accolte in primo grado – si ripetono, in pagine e pagine di identiche parole, censure generiche e “di stile” sull'operato del primo giudice e il refrain della mancata ammissione di CTU e di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Nondimeno, in detti limiti – riproposizione delle ragioni addotte in primo grado, mancata CTU e mancato ordine ex art. 210 c.p.c. – e al netto del rilevato deficit di sinteticità e chiarezza, l'appello va esente da censure di nullità e supera il vaglio di sufficiente specificità. 4.
Co Nel merito, va premesso che il contenzioso insorge allorchè inoltra alla mandante i conteggi finali delle lavorazioni svolte dalla mandante e quantifica l'importo ancora dovuto in € 8.432,93 previa compensazione di € 406.398,56 di cui alla tabella “conteggi finali quota 40,36%” allegata Parte_1 alla missiva 1.8.2016 (doc. 3 1° grado); a tale contabilità finale replica, Pt_1 Pt_1 punto per punto, con missiva del 28.2.2017 (doc. 4 1° grado).
Le contestazioni di del mancato riconoscimento di alcuni degli importi che compongono Pt_1 Co il predetto importo conteggiato da in “compensazione”, oltre ad altre pretese sia nei confronti della mandataria che della co-mandante, costituiscono l'oggetto dell'azione promossa in primo grado e vengono reiterate nel presente appello, ad esclusione dei predetti importi di € 496,00 e di € 19.155,83.
Precisamente insiste sulle seguenti pretese: Pt_1
- € 11.000,00 quale residuo dovuto, rispetto ai già corrisposti € 12.000, per le migliorie per monitoraggio tiranti 1° motivo
- € 807,20 trattenuti per “addebito quota 40,36% per “riparazione pilastrino” di cui a fatt. SIP 359/2016 per ribalto costi (punto 9 doc. 3) 2° motivo
- € 21.885,12 trattenuti per “addebito spese varie”, in particolare per la quota del 40,36% di spese relative a: franchigia sinistro fattura Campani, polizza rata saldo, n. 3 parcelle Pt_2 pro-forma Avv. Gatti (punto 10 doc. 3) 3° motivo
- € 2.961,89 trattenuti quale quota parte (40,36%) dei costi sostenuti per la costituzione di garanzia a favore della committente Provincia di Reggio Emilia;
(punto 11 doc. 3) 4° motivo
- € 30.450,75 trattenuti per “importi pagati a per conto di (punto 12 doc. 3) CP_2 Pt_1 come da fatt. emesse da nei cfr. di (per piste di cantiere, sbancamenti, CP_2 Pt_1 risoluzione interferenze, sbancamenti, scapitozzolatura pali e conguagli oneri e costi della sicurezza, cfr. fatt. all.
8-12 doc. 3) 5° motivo CP_2
- € 8.253,60 (all. 29 doc. 3) quale rimborso da dei costi che avrebbe CP_2 Pt_1 sostenuto per le prove di carico sui pali eseguite “in nicchia”, e non con il metodo tradizionale inizialmente previsto, su richiesta di 6° motivo CP_2
- € 9.598,17 per mancato pagamento di fatt. (all. 31 doc. 3) a titolo di svincolo Pt_1 trattenute a garanzia 7° motivo
5.
Con il primo motivo l'appellante si duole del mancato riconoscimento della somma di € 11.000 a titolo di migliorie relative al sistema di monitoraggio (avendo SIP, pacificamente, già corrisposto a l'importo di € 12.000) deducendo che il primo giudice avrebbe errato nella valutazione Pt_1 delle risultanze documentali e istruttorie, testimonianza del direttore dei lavori e Testimone_1 Co certificato di fine lavori (doc. 4 ).
Il teste direttore dei lavori, sentito sul cap. 6 SIP Tes_1
Co 6) Vero che nel corso dei lavori è stato concordato dall'ATI, in persona della mandataria società , con la Provincia di Reggio Emilia, un corrispettivo di euro 12.000 per le migliorie relative al sistema di monitoraggio (come specificato nell'allegato 4 che si mostra al teste perché possa confermarlo) corrispettivo che è stato contabilizzato e versato dalla Provincia stessa Ha così risposto: “posso riferire che la lavorazione di cui al capitolo era stata proposta dall'ATI in sede di offerta, compresa la relativa quantificazione effettuata dall'ATI stessa. A fine lavori, con la tabella che mi viene mostrata [ndr. all. 4 di produzione SIP] venne compiuta una rendicontazione delle opere migliorative effettivamente eseguite, con riportati i valori a suo tempo proposti dall'ATI. ADR. Il valore di 12.000 era quello che fin dall'origine era stato proposto dall'ATI.”
E' così smentito l'assunto dell'appellante secondo il quale già in fase di gara (nel 2012) l'importo per le migliorie relative al sistema di monitoraggio fosse stato concordato nel maggiore importo di € Co 23.000; va aggiunto che ha immediatamente contestato che la tabella prodotta da Pt_1 con titolo “elenco migliorie Ponterosso” (all. 3 doc. 4) facesse parte dei documenti di gara, circostanza peraltro non provata dalla deducente.
Il motivo pertanto è infondato.
6.
Con il secondo motivo l'appellante contesta l'addebito di € 807,20 di cui a ribalto costi per la quota Co del 40,36% fatturati da per la riparazione di pilastrino (fatt. 35972016, all. 4 doc. 4), ribadendo in sostanza che il pilastrino sarebbe stato abbattuto da . CP_2
Con il motivo de quo deduce l'errore del primo giudice nella valutazione della testimonianza di che avrebbe confermato che all'epoca della fotografia che raffigurava il pilastrino Testimone_2 integro (all. 5) aveva terminato le proprie lavorazioni e non aveva più macchinari in Pt_1 cantiere, a differenza di . CP_2
Il teste era dedotto da sul cap. 1 Tes_2 Pt_1
1) Vero che nel momento storico coincidente con le operazioni di tesatura dei tiranti in cui risulta scattata la fotografia prodotta come allegato 5 del doc. 4 di parte attrice da rammostrarsi al teste ove risulta riprodotto, tra le altre cose, il c.d. “pilastrino”, operava nel cantiere per cui è causa soltanto la ditta avendo già terminato le proprie lavorazioni? Dica il Controparte_2 Parte_1 teste se riconosce le persone ritratte nella citata fotografia.
Ha così risposto: “La foto ritrae un momento in cui stata effettuando la tesatura dei tiranti Parte_1 con attrezzatura normale. Le attività con i macchinari erano terminate.”
Sul medesimo capitolo è stato sentito anche il teste che ha risposto: “La foto all. 5 doc. 4 si Tes_1 riferisce ad un momento in cui era in corso la tesatura dei tiranti della berlinese in località Croce.
La tesatura la effettuava il personale di in quel punto probabilmente non erano presenti Pt_1 mezzi di cantiere di ma non so dire con riferimento ad altre parti del cantiere.” Pt_1
L'esito delle testimonianze, oggettivamente, non consente di ritenere provato l'assunto di secondo cui la presenza del pilastrino in quel momento storico dimostrerebbe che Pt_1 sarebbe stato danneggiato da;
è dunque corretto l'addebito per quota parte (40,36%) a CP_2 Co del costo sostenuto da per la riparazione, cioè la ritenuta responsabilità di entrambe Pt_1 le mandatarie nell'occorso, non potendosi accertare la responsabilità di una piuttosto che l'altra.
Il motivo pertanto è infondato.
7.
Con il terzo motivo l'appellante contesta l'addebito di € 21.885,12 che corrisponde alla quota di Co (40,36%) di esborsi di;
la specifica di questi esborsi è rinvenibile al punto 10 della Pt_1 tabella allegata ai conteggi finali del cantiere di cui alla missiva del 1.8.2016 (doc. 3 cit.). Co L'appellante non contesta gli esborsi di (a parte Avv. Gatti) ma che si trattasse di spese riferite all'ATI e quindi pro-quota addebitabili anche a sé. SIP replica in comparsa pag. 5 reiterando le difese già svolte in primo grado circa la documentazione comprovante gli esborsi, ma non aggiunge nulla.
Su questo punto era dedotta la teste (cap. 8) Tes_3 8) Vero che la società ha sostenuto spese per euro 54.224,78 + VA e precisamente Euro CP_1
590,83 a favore di UNIPOL a titolo di franchigia per il sinistro come da allegato 6 che si Pt_2 mostra al teste perché possa confermarlo;
Euro 1.300 + VA (totale euro 1.586,83) a favore della per lavori di sfalcio commissionati dalla Committente Provincia di Reggio Emilia Parte_3 come da allegato 7 che si mostra al teste perché possa confermarlo;
Euro 853,95 a favore di Pt_4 per una polizza obbligatoria stipulata a garanzia della rata di saldo come da allegato 8 che
[...] si mostra al teste perché possa confermarlo;
Euro 8.320 + VA, Euro 17.160 + VA, Euro 26.000 + VA a favore dell'avv. Gatti per prestazioni professionali rese a favore dell'ATI (consulenze relative alla gestione contabile e alla predisposizione dei piani di riparto tra tutti i componenti dell'ATI, consulenze varie occasionate da reiterate contestazioni formulate dalla società Pt_1 consulenza ed assistenza nella predisposizione dell'atto di compravendita dell'immobile di Castelnovo Monti) come da allegato 9 che si mostra al teste perché possa confermarlo.” che però non è stata escussa.
Non è stata perciò dimostrata compiutamente la riferibilità degli esborsi all'ATI e, di conseguenza, la legittimità dell'addebito a Pt_1
Inoltre, quanto all'addebito pro-quota dei compensi per attività di consulenza e assistenza di Avv. Co Gatti, non è stato neppure dimostrato l'effettivo esborso, avendo prodotto solo due fatture non quietanzate (doc. 9).
8.
Con il quarto motivo l'appellante contesta l'addebito di € 2.961,89 pari al 40,36% dell'esborso (di
€ 7.338,67) per deposito a garanzia di cui a punto 11 della tabella cit.; si tratterebbe di apertura di libretto di deposito vincolato a favore della committente Provincia di Reggio Emilia a garanzia dell'acquisto dell'immobile ex AGAC che era parte del corrispettivo dell'appalto; anche ammessa la Co Co riferibilità all'ATI (ma c'è solo l'apertura del libretto intestato a e l'estratto conto, doc. 10 primo grado) l'importo è calcolato conteggiando i presunti costi dell'immobilizzazione del denaro sulla base di un tasso di interesse del 4% su € 51.200 che è un conteggio oggettivamente opinabile (e anche apparentemente smentito dal doc. 10 di del deposito da cui sembra che siano anche Pt_5 maturati interessi attivi).
Sulla circostanza era dedotta la teste ma non è stata escussa. Tes_3
Anche per tale addebito, non è dimostrata la riferibilità all'ATI e neanche la congruità del conteggio. 9.
Con il quinto motivo l'appellante contesta l'addebito di € 30.450,75 che consiste nel ribaltamento di una parte delle fatture emesse da nei confronti di (per totali € 86.679,66, CP_2 Pt_1 elencate a pag. 7 dell'atto di citazione di primo grado e prodotte sub all.
8-12 doc. 3 più volte cit.) per lavorazioni asseritamente eseguite dalla co-mandante (piste di cantiere, piste per pali, scapitozzolatura della testa dei pali, sbancamenti terra, risoluzione di interferenza) di pretesa competenza di oltre a conguaglio oneri e costi della sicurezza su opere realizzate. Pt_1 Co Deduceva che detto importo non poteva essere trattenuto da ed anzi che le dovesse Pt_1 essere pagato l'intero importo di € 86.679,66 (da per l'importo di € 56.222,91 - rectius € CP_2
56.228,91) perché relativo a lavorazioni non necessarie e non provate nella loro esecuzione.
Il motivo è infondato.
L'appellante non ha specificamente contestato le ragioni poste a fondamento della decisione del primo giudice che ha valorizzato il dato contrattuale delle voci dell'elenco prezzi del progetto esecutivo e le testimonianze di e si è limitata a contestazioni generiche e Persona_1 a richiamare fotografie versati agli atti del primo grado (all. 20 doc. 4 e docc. 161 e ss.) all'evidenza non pertinenti o di nessuna univocità.
Inoltre va rilevato, ad abundatiam, che emergeva agli atti del primo grado che l'importo contestato era dato dalla differenza tra quanto fatturato da e quanto già pagato direttamente da CP_2
a quest'ultima (€ 56.228,91, cfr. difese e testimonianza sui capp. Pt_1 CP_2 Tes_4
10 e 17) per analoghe lavorazioni e per conguaglio dei relativi oneri della sicurezza, sicchè la Co contestazione della illegittimità dell'addebito effettuato da per il recupero del restante importo fatturato da (€ 30.450,75) si palese vieppiù infondata. CP_2
10.
Con il 6° motivo l'appellante reitera la richiesta a di € 8.253,00 a titolo di costi che avrebbe CP_2 sostenuto (come da tabella all. 29 doc. 3) per le prove di carico sui pali che avrebbe eseguito con un certo metodo (“in nicchia”) su richiesta di . CP_2
Sulla circostanza è stato escusso il teste per l'attrice (capp. 3 e 4) e il teste a Tes_2 Tes_1 controprova.
Il primo giudice ha ritenuto non provata la domanda stante la contraddittorietà delle deposizioni.
Le censure dell'appellante – che riconosce che le due testimonianze erano contrastanti – alla statuizione del primo giudice sono generiche circa le circostanze di fatto che il primo giudice non avrebbe considerato e comunque non consentono di superare l'an indimostrato della pretesa e cioè l'assunto che le predette prove siano state effettuate con le predette modalità su richiesta di CP_2 e non su proposta di stante l'oggettiva e riconosciuta contraddittorietà delle prove orali;
Pt_1 parimenti indimostrato è il quantum dei pretesi maggiori costi, sulla base di una tabella di provenienza di parte.
Il motivo pertanto è infondato.
11.
Con il 7° motivo l'appellante si duole del mancato svincolo delle trattenute a garanzia per € 9.598,17 di cui a fatt. emessa nei confronti della mandataria n. 49/2016 (all. 31 doc. 4).
Il primo giudice ha ritenuto infondata la pretesa, addossando a l'onere della prova Parte_1 dell'esistenza del residuo credito. Il motivo è fondato.
I principi in tema di onere della prova sono quelli ordinari in materia contrattuale, per cui il debitore domandato dell'adempimento deve dimostrare di avere già pagato o che il mancato adempimento Co dipende da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.): nella fattispecie , che non contesta l'esistenza delle trattenute, sosteneva genericamente di avere già tenuto conto di tale importo nel conteggio degli importi dovuti a senza alcuna ulteriore specificazione né evidenza Pt_1 documentale.
12.
Quanto alle censure dell'appellante reiteratamente svolte nella esposizione di ogni specifico motivo circa il mancato accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c. e la mancata ammissione di CTU contabile, trattasi di contestazioni generiche e comunque infondate, stante l'irrilevanza di ogni ulteriore approfondimento istruttorio alla luce delle superiori ragioni di fondatezza/infondatezza dei motivi di appello specifici.
13. Co Rispetto alle pretese di nei confronti di , dunque, in parziale riforma della sentenza Pt_1 appellata, va riconosciuto l'importo complessivo di € 34.445,18, oltre VA se dovuta e interessi legali dalla domanda (notifica della citazione in primo grado) all'effettivo soddisfo.
Va conseguentemente riformata la statuizione di condanna di a pagare le spese Pt_1 Co processuali di .
14.
Con il motivo di appello incidentale l'appellata si duole dell'integrale compensazione delle CP_2 spese di lite nel rapporto processuale con l'attrice per la sproporzione esistente tra la domanda svolta dall'attrice nei confronti della convenuta e quanto effettivamente accolto.
Il motivo è infondato.
è vittoriosa in primo grado seppure per il minor importo di € 496,00 e di tale esito il Pt_1 primo giudice ha tenuto debito conto proprio con la statuizione sulle spese in termini di compensazione integrale, con valutazione di proporzionalità tra la domanda accolta e la misura delle spese compensate che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e va esente da censure in questa sede.
15.
La decisione nel merito, con riforma parziale della sentenza di primo grado, comporta che le spese Co processuali tra e siano da ripartirsi in base all'esito complessivo della lite, che vede Pt_1 la reciproca soccombenza con compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il rigetto dell'appello incidentale di comporta che le spese del grado di appello seguono la CP_2 soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55
e successive modifiche, tenuto conto dei valori minimi dei compensi previsti per lo scaglione di valore effettivo della controversia ex art. 5 D.M. cit. (fino ad € 5.200,00) in ragione della sostanziale reiterazione di quanto esposto nel precedente grado e delle modalità espositive dell'appello come sopra descritte, con esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di nonché di Controparte_3 CP_2 con atto di appello notificato in data 22.2.2022, nonché sull'appello incidentale proposto da
[...] on comparsa di costituzione e risposta dep. 18.5.2022, così provvede: Controparte_2
in accoglimento parziale dell'appello principale ed in RIFORMA parziale della sentenza gravata
DICHIARA TENUTA e CO in Controparte_3 persona del l.r.p.t. a pagare a l'importo di € € 34.445,18, oltre VA se dovuta e Parte_1 interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
DICHIARA integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio nel rapporto Co processuale tra e Pt_1 in rigetto dell'appello incidentale
CO l rimborso in favore di delle spese Controparte_2 Parte_1 del grado di appello che liquida in € 962,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 12.2.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina