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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 30/09/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1197/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 1197/2024 promosso da:
(C.F. , nata il [...] a [...] C.F._1
LANCIANO (CH), rappresentata e difesa dall'avv. ROSALBA MASELLI;
e
(C.F. , nato il [...] a [...] C.F._2
TERMOLI (CB), rappresentato e difeso dall'avv. VITTORIA CATENA.
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di AS in Via Circonvallazione Istoniense 202/F unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di PA nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente e fino al compimento del 18° anno e comunque fino a che lo stesso non
1 avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
nessun altro, (es. nuovo compagno e/o i di lei genitori), potranno trasferirsi nell' abitazione adibita a casa familiare.;
3. Confermare il versamento della somma relativa al canone d'affitto del nuovo immobile, da corrispondersi in favore della PA
, solo nel caso in cui il con la vendita
[...] Pt_2 dell'immobile adibito a casa coniugale, non abbia provveduto al contestuale acquisto di un nuovo immobile per la PA nell'interesse del figlio minore.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE 4. Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i Per_1 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute potranno venire assunte di comune accordo dei genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del figlio e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. Confermare la collocazione prevalente del figlio Per_1 presso la dimora materna, ove il minore manterrà la residenza;
6. Confermare che il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 6a) tre giorni a settimana da concordare e fino al compimento del
4° anno il bambino dovrà far rientro a casa dopo l'orario di cena e comunque entro le ore 20, successivamente potrà dormire presso l'abitazione del papà. Alla cena dovrà provvedere il papà; 6b) fine settimana alternati e fino al compimento del 4° anno il bambino dovrà far rientro a casa dopo l'orario di cena e comunque entro le ore 20. Alla cena dovrà provvedere il papà;
6c) le festività della Vigilia di Natale, Natale, Capodanno,
Carnevale e Pasqua, ad anni alterni, seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, con rientro a casa dopo l'orario di cena e comunque entro le ore 20, fino al compimento del 4° anno di età del bambino, salvo diverso accordo dei coniugi conseguente a difficoltà e/o impossibilità per gli stessi di rispettare il proprio periodo di permanenza con i figli. Alla cena dovrà provvedere il papà;
6d) durante le vacanze estive, seguendo il criterio dell'alternanza, fino ad un massimo di 15 giorni, anche non consecutivi, con rientro a casa dopo l'orario di cena e comunque entro le ore 20, fino al compimento del 4° anno di età del bambino, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno le date dei rispettivi soggiorni. Alla cena dovrà provvedere il papà;
2 7. Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad Euro
200,00= mensili che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
8. Confermare che l'assegno unico universale venga richiesto e versato interamente nella misura del 100% in favore di PA
, giusta rinuncia del al riconoscimento del 50% in
[...] Per_1 suo favore dell'assegno unico;
9. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
10. Confermare che le spese relative alla casa coniugale assegnata alla saranno da questa corrisposte, fatta eccezione per PA quelle riguardanti il garage, per le quali il sig. Pt_2 provvederà, per le utenze luce e acqua, a distaccare i relativi contatori, a sue spese e cure, mentre per le spese condominiali, sarà suo onere, corrispondere la somma relativi ai millesimi di sua competenza direttamente al condominio. In difetto, la PA potrà agire nei suoi confronti per il recupero di quanto pagato per le utenze riguardanti il garage.
11. Confermare che le rate del mutuo saranno invece corrisposte per intero dal proprietario dell'immobile adibito a casa Pt_2 coniugale;
12. Confermare che i mobili e gli arredi esistenti nella casa coniugale sono lasciati di comune accordo nella abitazione assegnata alla ed in caso di vendita dell'immobile, i coniugi PA potranno, di comune accordo, disporre e collocarli nella nuova abitazione che il prenderà in affitto per la e per Pt_2 PA il figlio.
13. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e PA
che si sono sposati a AS (CH) il 15/06/2019, Parte_2 hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza del 24/9/2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Con sentenza parziale del 31/1/2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi ed omologato l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione. La causa
è stata, quindi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda di divorzio, rappresentata dal decorso del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale (art. 473-bis.49, comma I,
c.p.c.).
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio – divenuta procedibile per effetto del decorso del termine dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970 e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale - risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Innanzitutto, risulta trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi;
inoltre, le parti hanno dichiarato che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca, di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il lasso di tempo per cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a AS (CH) il 15/06/2019 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di AS (CH) al n. 26 parte II, serie A dell'anno 2019.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi morali e materiali
4 del figlio , al cui ascolto non si è proceduto avendo il minore Per_1 soli due anni.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di AS, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a AS (CH) il 15/06/2019 e PA Parte_2 trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di AS (CH) al n. 26 parte II, serie A dell'anno 2019;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AS (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in AS, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 1197/2024 promosso da:
(C.F. , nata il [...] a [...] C.F._1
LANCIANO (CH), rappresentata e difesa dall'avv. ROSALBA MASELLI;
e
(C.F. , nato il [...] a [...] C.F._2
TERMOLI (CB), rappresentato e difeso dall'avv. VITTORIA CATENA.
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di AS in Via Circonvallazione Istoniense 202/F unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di PA nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente e fino al compimento del 18° anno e comunque fino a che lo stesso non
1 avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
nessun altro, (es. nuovo compagno e/o i di lei genitori), potranno trasferirsi nell' abitazione adibita a casa familiare.;
3. Confermare il versamento della somma relativa al canone d'affitto del nuovo immobile, da corrispondersi in favore della PA
, solo nel caso in cui il con la vendita
[...] Pt_2 dell'immobile adibito a casa coniugale, non abbia provveduto al contestuale acquisto di un nuovo immobile per la PA nell'interesse del figlio minore.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE 4. Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i Per_1 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute potranno venire assunte di comune accordo dei genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del figlio e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. Confermare la collocazione prevalente del figlio Per_1 presso la dimora materna, ove il minore manterrà la residenza;
6. Confermare che il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 6a) tre giorni a settimana da concordare e fino al compimento del
4° anno il bambino dovrà far rientro a casa dopo l'orario di cena e comunque entro le ore 20, successivamente potrà dormire presso l'abitazione del papà. Alla cena dovrà provvedere il papà; 6b) fine settimana alternati e fino al compimento del 4° anno il bambino dovrà far rientro a casa dopo l'orario di cena e comunque entro le ore 20. Alla cena dovrà provvedere il papà;
6c) le festività della Vigilia di Natale, Natale, Capodanno,
Carnevale e Pasqua, ad anni alterni, seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, con rientro a casa dopo l'orario di cena e comunque entro le ore 20, fino al compimento del 4° anno di età del bambino, salvo diverso accordo dei coniugi conseguente a difficoltà e/o impossibilità per gli stessi di rispettare il proprio periodo di permanenza con i figli. Alla cena dovrà provvedere il papà;
6d) durante le vacanze estive, seguendo il criterio dell'alternanza, fino ad un massimo di 15 giorni, anche non consecutivi, con rientro a casa dopo l'orario di cena e comunque entro le ore 20, fino al compimento del 4° anno di età del bambino, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno le date dei rispettivi soggiorni. Alla cena dovrà provvedere il papà;
2 7. Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad Euro
200,00= mensili che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
8. Confermare che l'assegno unico universale venga richiesto e versato interamente nella misura del 100% in favore di PA
, giusta rinuncia del al riconoscimento del 50% in
[...] Per_1 suo favore dell'assegno unico;
9. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
10. Confermare che le spese relative alla casa coniugale assegnata alla saranno da questa corrisposte, fatta eccezione per PA quelle riguardanti il garage, per le quali il sig. Pt_2 provvederà, per le utenze luce e acqua, a distaccare i relativi contatori, a sue spese e cure, mentre per le spese condominiali, sarà suo onere, corrispondere la somma relativi ai millesimi di sua competenza direttamente al condominio. In difetto, la PA potrà agire nei suoi confronti per il recupero di quanto pagato per le utenze riguardanti il garage.
11. Confermare che le rate del mutuo saranno invece corrisposte per intero dal proprietario dell'immobile adibito a casa Pt_2 coniugale;
12. Confermare che i mobili e gli arredi esistenti nella casa coniugale sono lasciati di comune accordo nella abitazione assegnata alla ed in caso di vendita dell'immobile, i coniugi PA potranno, di comune accordo, disporre e collocarli nella nuova abitazione che il prenderà in affitto per la e per Pt_2 PA il figlio.
13. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e PA
che si sono sposati a AS (CH) il 15/06/2019, Parte_2 hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza del 24/9/2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Con sentenza parziale del 31/1/2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi ed omologato l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione. La causa
è stata, quindi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda di divorzio, rappresentata dal decorso del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale (art. 473-bis.49, comma I,
c.p.c.).
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio – divenuta procedibile per effetto del decorso del termine dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970 e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale - risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Innanzitutto, risulta trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi;
inoltre, le parti hanno dichiarato che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca, di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il lasso di tempo per cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a AS (CH) il 15/06/2019 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di AS (CH) al n. 26 parte II, serie A dell'anno 2019.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi morali e materiali
4 del figlio , al cui ascolto non si è proceduto avendo il minore Per_1 soli due anni.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di AS, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a AS (CH) il 15/06/2019 e PA Parte_2 trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di AS (CH) al n. 26 parte II, serie A dell'anno 2019;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AS (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in AS, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
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