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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16003/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16003/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Antonio Parte_1
Maiorana
ATTRICE - opposta contro rappresentato e difeso da se stesso, ex art. 86 c.p.c. CP_1
CONVENUTO- opponente
E nei confronti di
Controparte_2
TERZO pignorato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 5.12.202 l' Parte_1
ha intrapreso il giudizio di merito relativo all'opposizione
[...] all'esecuzione promossa dall'Avv. avverso il pignoramento ex artt. CP_1
pagina 1 di 5 72 bis e 48 bis DPR 602/1973 notificato da per il credito di euro 7.794,43, CP_3 con ordine di pagamento diretto rivolto al terzo, . Controparte_2
Nella fase sommaria, con ordinanza del 24.10.2022 il GE aveva sospeso l'esecuzione limitatamente all'importo di euro 5.487,22, osservando la ricorrenza della giurisdizione tributaria per il restante credito di euro 2.792,41, in relazione alle doglianze avanzate.
Deduce parte attrice l'infondatezza dell'opposizione, promossa avverso l'esecuzione intrapresa per crediti di varia natura, non risultando gli stessi oggetto di sgravio, malgrado le eccezioni di estinzione sollevate dell'opponente, e rileva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce del generico riferimento ai termini di prescrizione, alla durata, alla presenza di atti interruttivi (non specificamente indicati) e all'incidenza della sospensione dei termini di prescrizione disposta con la legge finanziaria per il 2014 e poi nel periodo dell'emergenza dovuta alla pandemia da Covid 19 con il d.lgs. 18/2020 e successive proroghe. Chiede, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Si è costituito l'opponente, Avv. , deducendo analiticamente per CP_1 ciascuna cartella di pagamento, le ragioni della eccezione di estinzione del debito.
In particolare deduceva che per i crediti portati da quattro cartelle di pagamento erano intervenute le pronunzie di annullamento delle stesse cartelle con le sentenze n. 648/2016 del Giudice di Pace di Termini Imerese, n. 678/2016 del
Giudice di Pace di Termini Imerese, n. 2173/2020 del Giudice di Pace di Palermo e in fine con la sentenza del 15.10.2014 (RG n. 14406/2018) del Tribunale di
Palermo.
Quanto agli altri crediti, insisteva nell'eccezione di prescrizione per le tasse automobilistiche di anni trascorsi (2009 – 2014), nel dedotto pagamento rateizzato di crediti previdenziali, e nell'eccezione di prescrizione di altri crediti.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne Controparte_2 va dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 5 Orbene, malgrado la contestazione di tali specifiche eccezioni dell'odierna attrice, deve rilevarsi che gli estratti di ruolo dalla stessa prodotti confermano che nessun carico risulta più iscritto nei ruoli esattoriali per i crediti portati dalle cartelle di pagamento indicate con i progressivi 1-15 nella comparsa di costituzione.
Per contro, deve rilevarsi che risulta ancora iscritto un credito di euro 2.792,41, sulla base della cartella di pagamento n. 29620190053877184, per IVA 2016 con relativi interessi e sanzioni.
Per tale credito, come già osservato dal GE nella fase sommaria, va rilevato che sussiste giurisdizione tributaria, atteso che l'opponente deduce la nullità della notifica della cartella, che sarebbe stata effettuata ad indirizzo PEC errato.
E' noto, infatti, che in tema di riparto di giurisdizione la Suprema Corte ha ormai da tempo evidenziato la cruciale rilievo della notifica della cartella di pagamento.
Laddove, infatti, in materia di crediti tributari il contribuente contesti la regolare notifica della cartella di pagamento, facendone discendere ulteriori conseguenze sull'esistenza ed attualità del credito, la controversia va sottoposta al Giudice
Tributario.
In particolare, come espressamente afferma con la sentenza n. 16986/2022,
“Cass. S.U., n.8770/2016, affermando i medesimi principi da ultimo ricordati, ha ritenuto che la giurisdizione del giudice tributario si arresta unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, ricadendovi anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione. Orbene, tale conclusione merita di essere condivisa anche alla luce dei più recenti arresti delle Sezioni Unite sopra ricordati”…. “Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art.
pagina 3 di 5 2 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella. In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale -Cass. S.U., n.28709/2020, Cass. S.U., n.20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n.21642/2021 e Cass. S.U., n.1394/2022- e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria”.
Ne discende la fondatezza dell'opposizione proposta, non essendo legittima l'azione esecutiva stante l'estinzione della maggior parte dei crediti;
deve però rilevarsi il difetto di giurisdizione in ordine alle domande concernenti i crediti IVA
2016 e relativi accessori, di cui alla cartella n. 29620190053877184.
Stante la parziale reciproca soccombenza, ricorrono i presupposti per compensare per 1/3 le spese di lite che, liquidate come in dispositivo, fatta applicazione dei criteri di cui al DM 147/2014, considerato il valore della controversia pari al credito azionato, applicati parametri compresi tra i minimi e i medi, vanno poste a carico dell' per la restante parte di 2/3. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia del;
Controparte_2 rigetta le domande di parte attrice e, per l'effetto, dichiara illegittimo il pignoramento eseguito nei confronti dell'Avv. per il credito di euro CP_1
5.487,22; dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alle domande concernenti i crediti tributari di cui alla cartella di pagamento n. 2961090053877184; compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' a rifondere a CP_3 CP_1
pagina 4 di 5 la restante parte di 2/3, liquidando dette spese nell'intero in complessivi euro
2.700,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Palermo, 14 aprile 2025
Il Giudice
Claudia Turco
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16003/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Antonio Parte_1
Maiorana
ATTRICE - opposta contro rappresentato e difeso da se stesso, ex art. 86 c.p.c. CP_1
CONVENUTO- opponente
E nei confronti di
Controparte_2
TERZO pignorato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 5.12.202 l' Parte_1
ha intrapreso il giudizio di merito relativo all'opposizione
[...] all'esecuzione promossa dall'Avv. avverso il pignoramento ex artt. CP_1
pagina 1 di 5 72 bis e 48 bis DPR 602/1973 notificato da per il credito di euro 7.794,43, CP_3 con ordine di pagamento diretto rivolto al terzo, . Controparte_2
Nella fase sommaria, con ordinanza del 24.10.2022 il GE aveva sospeso l'esecuzione limitatamente all'importo di euro 5.487,22, osservando la ricorrenza della giurisdizione tributaria per il restante credito di euro 2.792,41, in relazione alle doglianze avanzate.
Deduce parte attrice l'infondatezza dell'opposizione, promossa avverso l'esecuzione intrapresa per crediti di varia natura, non risultando gli stessi oggetto di sgravio, malgrado le eccezioni di estinzione sollevate dell'opponente, e rileva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce del generico riferimento ai termini di prescrizione, alla durata, alla presenza di atti interruttivi (non specificamente indicati) e all'incidenza della sospensione dei termini di prescrizione disposta con la legge finanziaria per il 2014 e poi nel periodo dell'emergenza dovuta alla pandemia da Covid 19 con il d.lgs. 18/2020 e successive proroghe. Chiede, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Si è costituito l'opponente, Avv. , deducendo analiticamente per CP_1 ciascuna cartella di pagamento, le ragioni della eccezione di estinzione del debito.
In particolare deduceva che per i crediti portati da quattro cartelle di pagamento erano intervenute le pronunzie di annullamento delle stesse cartelle con le sentenze n. 648/2016 del Giudice di Pace di Termini Imerese, n. 678/2016 del
Giudice di Pace di Termini Imerese, n. 2173/2020 del Giudice di Pace di Palermo e in fine con la sentenza del 15.10.2014 (RG n. 14406/2018) del Tribunale di
Palermo.
Quanto agli altri crediti, insisteva nell'eccezione di prescrizione per le tasse automobilistiche di anni trascorsi (2009 – 2014), nel dedotto pagamento rateizzato di crediti previdenziali, e nell'eccezione di prescrizione di altri crediti.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne Controparte_2 va dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 5 Orbene, malgrado la contestazione di tali specifiche eccezioni dell'odierna attrice, deve rilevarsi che gli estratti di ruolo dalla stessa prodotti confermano che nessun carico risulta più iscritto nei ruoli esattoriali per i crediti portati dalle cartelle di pagamento indicate con i progressivi 1-15 nella comparsa di costituzione.
Per contro, deve rilevarsi che risulta ancora iscritto un credito di euro 2.792,41, sulla base della cartella di pagamento n. 29620190053877184, per IVA 2016 con relativi interessi e sanzioni.
Per tale credito, come già osservato dal GE nella fase sommaria, va rilevato che sussiste giurisdizione tributaria, atteso che l'opponente deduce la nullità della notifica della cartella, che sarebbe stata effettuata ad indirizzo PEC errato.
E' noto, infatti, che in tema di riparto di giurisdizione la Suprema Corte ha ormai da tempo evidenziato la cruciale rilievo della notifica della cartella di pagamento.
Laddove, infatti, in materia di crediti tributari il contribuente contesti la regolare notifica della cartella di pagamento, facendone discendere ulteriori conseguenze sull'esistenza ed attualità del credito, la controversia va sottoposta al Giudice
Tributario.
In particolare, come espressamente afferma con la sentenza n. 16986/2022,
“Cass. S.U., n.8770/2016, affermando i medesimi principi da ultimo ricordati, ha ritenuto che la giurisdizione del giudice tributario si arresta unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, ricadendovi anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione. Orbene, tale conclusione merita di essere condivisa anche alla luce dei più recenti arresti delle Sezioni Unite sopra ricordati”…. “Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art.
pagina 3 di 5 2 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella. In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale -Cass. S.U., n.28709/2020, Cass. S.U., n.20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n.21642/2021 e Cass. S.U., n.1394/2022- e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria”.
Ne discende la fondatezza dell'opposizione proposta, non essendo legittima l'azione esecutiva stante l'estinzione della maggior parte dei crediti;
deve però rilevarsi il difetto di giurisdizione in ordine alle domande concernenti i crediti IVA
2016 e relativi accessori, di cui alla cartella n. 29620190053877184.
Stante la parziale reciproca soccombenza, ricorrono i presupposti per compensare per 1/3 le spese di lite che, liquidate come in dispositivo, fatta applicazione dei criteri di cui al DM 147/2014, considerato il valore della controversia pari al credito azionato, applicati parametri compresi tra i minimi e i medi, vanno poste a carico dell' per la restante parte di 2/3. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia del;
Controparte_2 rigetta le domande di parte attrice e, per l'effetto, dichiara illegittimo il pignoramento eseguito nei confronti dell'Avv. per il credito di euro CP_1
5.487,22; dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alle domande concernenti i crediti tributari di cui alla cartella di pagamento n. 2961090053877184; compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' a rifondere a CP_3 CP_1
pagina 4 di 5 la restante parte di 2/3, liquidando dette spese nell'intero in complessivi euro
2.700,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Palermo, 14 aprile 2025
Il Giudice
Claudia Turco
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