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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/10/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1727/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. AN LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL UL Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. R.G. 1727/2025, avente ad oggetto interdizione, vertente tra:
C.F. , nata a [...] il 4 Parte_1 C.F._1 novembre 1949, residente in [...],
C.F. , nata a [...] il 13 febbraio Parte_2 C.F._2
1974, residente in [...],
C.F. , nato a [...] il Parte_3 C.F._3
29 giugno 1972, residente in [...],
C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
25 marzo 2005, residente in [...],
C.F. nata a [...] il 16 CP_2 C.F._5 settembre 1946 ed ivi residente in [...],
C.F. , nato a [...] il CP_3 C.F._6
10 marzo 1951 e residente in [...],
1 tutti rappresentati e difesi dall'avvocata Tiziana Antonella Rossi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in atti
RICORRENTI
e residente in [...]; Controparte_4
, residente in [...]
41
CONVENUTI CONTUMACI
e
C.F. nato a [...] il 19 CP_5 C.F._7 aprile 1948, residente in [...] e domiciliato in
Sant'Angelo Romano c/o Villa Benedetta Srls Via San Paolo n. 5
INTERDICENDO
Con l'intervento del P.M.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 28 maggio 2025, i sig.ri Parte_1 Pt_2
e
[...] Parte_3 Controparte_1 CP_2 CP_3 premettendo di essere i familiari del sig. hanno chiesto dichiararsi la CP_5 sua interdizione.
A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che il sig. “affetto Pt_2 da demenza con deterioramento cognitivo su base mista (vascolare e degenerativa)”, versa in uno stato di infermità di mente abituale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive tale da essere incapace di provvedere autonomamente alla cura dei propri interessi.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, sentiti i ricorrenti e acquisita la documentazione medica in atti, all'udienza del 3 ottobre 2025 (svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza ex art. 473-bis.54, ult. comma, c.p.c. in ragione delle condizioni di salute dell'interdicendo) è stato svolto l'esame del sig. Pt_2 presso la struttura residenziale dove costui dimora.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2 2. Deve in primo luogo essere dichiarata la contumacia dei sig.ri Controparte_4 ed i quali, ritualmente convenuti in giudizio, non si sono Parte_4 costituiti.
3. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Sussistono i presupposti per la dichiarazione di interdizione del maggiore d'età di cui all'art. 414 c.c.
La norma citata richiede la sussistenza di due condizioni per la dichiarazione di interdizione, che segnano il discrimine di tale forma di protezione dei soggetti incapaci da altri istituti, meno invasivi della loro sfera personale e giuridica, quali quelli dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno. Ai fini della dichiarazione d'interdizione, occorre, invero, che il soggetto versi in condizione di abituale infermità di mente tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi, ovvero si a affetto da una patologia talmente grave da escludere totalmente, diversamente dallo stato di limitata capacità dell'inabilitato, la sua idoneità cognitiva e volitiva anche rispetto agli atti di ordinaria amministrazione. Occorre, poi, che lo status di interdetto sia necessario ad assicurare l'adeguata protezione dell'interessato, posto che, stante la gravità dei suoi effetti, l'interdizione ha carattere residuale ed è riservata a quelle ipotesi in cui la meno invasiva amministrazione di sostegno non sarebbe in grado di assicurare un'efficacia tutela dell'incapace.
Nel caso di specie, dall'esame diretto del sig. è emersa in maniera CP_5 evidente la totale compromissione delle sue capacità intellettive e volitive atteso che l'interdicendo, che appariva disorientato, tendeva a fornire solo risposte semplici, spesso incomprensibili e quasi sempre incongrue, alle domande poste dalla giudice.
La compromissione delle condizioni mentali dell'interdicendo risulta d'altronde anche dalla documentazione medica allegata al ricorso e (cfr. doc. da n. 4 a n. 8 all. ricorso) e, in particolare, dal certificato medico del 15 gennaio 2025, a firma della dott.ssa specialista in neurologia, da cui risulta che Persona_1
l'interdicendo è “affetto da un quadro clinico caratterizzato da disorganizzazione ideativa, disorientamento T/S, pensiero delirante, umore disforico con aggressività verbale ed agitazione psicomotoria in un quadro di deterioramento cognitivo di natura atrofica e multifattuale” (doc.n.6 all. ricorso).
3 Le condizioni dell'interdicendo, quali si desumono dai documenti e dall'esame compiuto fuori dall'aula di udienza a causa delle condizioni di difficile trasportabilità dello stesso, sono senz'altro tali da configurare lo stato di abituale infermità di mente che, rendendo lo stesso incapace di provvedere ai propri interessi e bisogni primari, rende necessari la dichiarazione di interdizione a norma dell'art. 414 c.c.
Le elevate esigenze di protezione, derivanti dalla condizione di totale dipendenza da terzi in cui versa l'interdicendo a causa dell'oggettiva gravità ed irreversibilità delle patologie da cui è affetto, la necessità di gestire e conservare il patrimonio mobiliare e immobiliare (doc. n. 10 al n. 13 ricorso) di cui è titolare rendono evidente che la forma di tutela più idonea e adeguata per il sig. sia Pt_2
l'interdizione.
Le spese della procedura sono irripetibili in ragione della particolare natura della controversia escludente la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando sul ricorso con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così provvede:
a) accoglie il ricorso;
b) dichiara l'interdizione del sig. C.F. nato a CP_5 C.F._7
RA IN (RM) il 19 aprile 1948, residente in [...] viale
Rieti n. 99;
c) nomina tutore provvisorio del sig. la sig.ra nata a CP_5 Parte_2
Tivoli il 13 febbraio 1974, residente in [...];
d) dichiara non ripetibili le spese processuali sostenute dai ricorrenti.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di cui all'art. 423 c.c. e per la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL UL AN LU
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. AN LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL UL Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. R.G. 1727/2025, avente ad oggetto interdizione, vertente tra:
C.F. , nata a [...] il 4 Parte_1 C.F._1 novembre 1949, residente in [...],
C.F. , nata a [...] il 13 febbraio Parte_2 C.F._2
1974, residente in [...],
C.F. , nato a [...] il Parte_3 C.F._3
29 giugno 1972, residente in [...],
C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
25 marzo 2005, residente in [...],
C.F. nata a [...] il 16 CP_2 C.F._5 settembre 1946 ed ivi residente in [...],
C.F. , nato a [...] il CP_3 C.F._6
10 marzo 1951 e residente in [...],
1 tutti rappresentati e difesi dall'avvocata Tiziana Antonella Rossi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in atti
RICORRENTI
e residente in [...]; Controparte_4
, residente in [...]
41
CONVENUTI CONTUMACI
e
C.F. nato a [...] il 19 CP_5 C.F._7 aprile 1948, residente in [...] e domiciliato in
Sant'Angelo Romano c/o Villa Benedetta Srls Via San Paolo n. 5
INTERDICENDO
Con l'intervento del P.M.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 28 maggio 2025, i sig.ri Parte_1 Pt_2
e
[...] Parte_3 Controparte_1 CP_2 CP_3 premettendo di essere i familiari del sig. hanno chiesto dichiararsi la CP_5 sua interdizione.
A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che il sig. “affetto Pt_2 da demenza con deterioramento cognitivo su base mista (vascolare e degenerativa)”, versa in uno stato di infermità di mente abituale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive tale da essere incapace di provvedere autonomamente alla cura dei propri interessi.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, sentiti i ricorrenti e acquisita la documentazione medica in atti, all'udienza del 3 ottobre 2025 (svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza ex art. 473-bis.54, ult. comma, c.p.c. in ragione delle condizioni di salute dell'interdicendo) è stato svolto l'esame del sig. Pt_2 presso la struttura residenziale dove costui dimora.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2 2. Deve in primo luogo essere dichiarata la contumacia dei sig.ri Controparte_4 ed i quali, ritualmente convenuti in giudizio, non si sono Parte_4 costituiti.
3. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Sussistono i presupposti per la dichiarazione di interdizione del maggiore d'età di cui all'art. 414 c.c.
La norma citata richiede la sussistenza di due condizioni per la dichiarazione di interdizione, che segnano il discrimine di tale forma di protezione dei soggetti incapaci da altri istituti, meno invasivi della loro sfera personale e giuridica, quali quelli dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno. Ai fini della dichiarazione d'interdizione, occorre, invero, che il soggetto versi in condizione di abituale infermità di mente tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi, ovvero si a affetto da una patologia talmente grave da escludere totalmente, diversamente dallo stato di limitata capacità dell'inabilitato, la sua idoneità cognitiva e volitiva anche rispetto agli atti di ordinaria amministrazione. Occorre, poi, che lo status di interdetto sia necessario ad assicurare l'adeguata protezione dell'interessato, posto che, stante la gravità dei suoi effetti, l'interdizione ha carattere residuale ed è riservata a quelle ipotesi in cui la meno invasiva amministrazione di sostegno non sarebbe in grado di assicurare un'efficacia tutela dell'incapace.
Nel caso di specie, dall'esame diretto del sig. è emersa in maniera CP_5 evidente la totale compromissione delle sue capacità intellettive e volitive atteso che l'interdicendo, che appariva disorientato, tendeva a fornire solo risposte semplici, spesso incomprensibili e quasi sempre incongrue, alle domande poste dalla giudice.
La compromissione delle condizioni mentali dell'interdicendo risulta d'altronde anche dalla documentazione medica allegata al ricorso e (cfr. doc. da n. 4 a n. 8 all. ricorso) e, in particolare, dal certificato medico del 15 gennaio 2025, a firma della dott.ssa specialista in neurologia, da cui risulta che Persona_1
l'interdicendo è “affetto da un quadro clinico caratterizzato da disorganizzazione ideativa, disorientamento T/S, pensiero delirante, umore disforico con aggressività verbale ed agitazione psicomotoria in un quadro di deterioramento cognitivo di natura atrofica e multifattuale” (doc.n.6 all. ricorso).
3 Le condizioni dell'interdicendo, quali si desumono dai documenti e dall'esame compiuto fuori dall'aula di udienza a causa delle condizioni di difficile trasportabilità dello stesso, sono senz'altro tali da configurare lo stato di abituale infermità di mente che, rendendo lo stesso incapace di provvedere ai propri interessi e bisogni primari, rende necessari la dichiarazione di interdizione a norma dell'art. 414 c.c.
Le elevate esigenze di protezione, derivanti dalla condizione di totale dipendenza da terzi in cui versa l'interdicendo a causa dell'oggettiva gravità ed irreversibilità delle patologie da cui è affetto, la necessità di gestire e conservare il patrimonio mobiliare e immobiliare (doc. n. 10 al n. 13 ricorso) di cui è titolare rendono evidente che la forma di tutela più idonea e adeguata per il sig. sia Pt_2
l'interdizione.
Le spese della procedura sono irripetibili in ragione della particolare natura della controversia escludente la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando sul ricorso con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così provvede:
a) accoglie il ricorso;
b) dichiara l'interdizione del sig. C.F. nato a CP_5 C.F._7
RA IN (RM) il 19 aprile 1948, residente in [...] viale
Rieti n. 99;
c) nomina tutore provvisorio del sig. la sig.ra nata a CP_5 Parte_2
Tivoli il 13 febbraio 1974, residente in [...];
d) dichiara non ripetibili le spese processuali sostenute dai ricorrenti.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di cui all'art. 423 c.c. e per la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL UL AN LU
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