CA
Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/10/2024, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di LE, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente relatore
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere nella causa civile iscritta al n. 779/2022 promossa in grado di appello da
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato Parte_1
-APPELLANTE- contro
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
rappresentati e difesi dall'Avv. Massimi-
[...] Controparte_5 liano Marinelli
-APPELLATI- All'udienza di discussione del 10.10.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n.69/2022 il Tribunale di LE in accogli- mento della domanda proposta dagli appellati in epigrafe, dirigenti già Organi dipendenti dell' ha condannato il a corri- Parte_1 spondere loro la pensione integrativa dal mese di giugno 2018.
In particolare il Tribunale dopo avere respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale ha affermato: «rilevato che deve osservarsi che il secondo comma dell'art. 45 della legge regionale n. 8/2018 – che escludeva il personale dirigenziale dall'applicazione delle di- sposizioni di cui al primo comma (Il Fondo speciale transitorio ad esauri- mento del personale in quiescenza dell' in liquida- Organizzazione_2 zione, costituito ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 può essere destinato anche al trattamento integrativo del perso- nale in quiescenza dell in liquidazione. Il relativo Organizzazione_2 trattamento pensionistico complessivo, sostitutivo e integrativo non può es-
1 sere superiore a quello dei dipendenti regionali equiparati e in possesso di una medesima anzianità contributiva.”) – è stato abrogato dall'articolo 20, comma 1, della L.R. 15 aprile 2021, n.
9. Seppure è vero che tale abroga- zione ha efficacia a far data dal 21.04.2021 (data di entrata in vigore della legge di abrogazione), è altresì vero che ritenerla vigente per il periodo in- termedio rappresenterebbe una ingiustificata disparità di trattamento;
rile- vato dunque che il ricorso merita accoglimento con conseguente condanna del (sulla sua individuazione come soggetto legittimato Parte_1 passivo allo stato non possono residuare dubbi, anche in considerazione della pronuncia n. 62/2020 del Corte Costituzionale, così che deve ritener- si infondata la richiesta di integrazione del contraddittorio) al pagamento della pensione integrativa a far data dal 01.01.2014, con interessi dalla data di maturazione di ogni singolo rateo al saldo». 2) Avverso tale sentenza ha proposto appello il per i Pt_1 Parte_1 seguenti motivi:
-Errato rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione Sostiene al riguardo che la controversia rientra tra quelle di cui all'art. 13 Regio Decreto n. 1214/23 perché < la norma che vieta, data assenza di una disposizione di legge espressa, il pagamento della pensione integra- tiva percepita in passato dai ricorrenti è previsto dell'art. 8, comma 1, del- la legge della 12 agosto 2014, n. 21. Org_3
Da qui, tenuto conto del carattere normativo della intervenuta rifor- ma, che ha inciso su un'ampia (ed indiscriminata) platea, non può che convenirsi sulla esclusività della giurisdizione del Giudice contabile, come
d'altronde ha avuto modo di sottolineare la stessa Corte di Cassazione in occasione delle controversie aventi ad oggetto le pensioni pubbliche>, per- tanto non è conferente la decisione della Corte di Cassazione n. 4237/2018 che riguarda una fattispecie differente in cui l'atto asseritamente lesivo del Organ diritto dei pensionati era la delibera del Commissario liquidatore dell del 14 novembre 2006.
-Nel merito, denuncia l'appellante, la decisione è abnorme perché ha di fatto disapplicato l'art. 45, comma 2, l. r. n. 8 /18, sancendone inammis- sibilmente la abrogazione retroattiva per effetto della l.r. 9/2021 entrata in vigore solo il 21/4/2021.
Invece, continua, la legge vigente ratione temporis (art. 45, comma
2, l. r. n. 8/18) escludeva dalla platea dei suoi beneficiari i dirigenti.
3) Con le note depositate il giorno 11 settembre 2024 l'appellante ha segnalato che gli appellati avevano percepito le somme loro riconosciute
2 dalla impugnata sentenza in esecuzione di altra sentenza passata in giudica- to (n. 1213/2020).
4)In considerazione del fatto sopravvenuto (pagamento di quanto ri- conosciuto in favore degli appellati in esecuzione della sentenza n.
1213/2020) che è pacifico (cfr. verbale di udienza del 10/10/2024) deve di- chiararsi cessata la materia del contendere.
Infatti, dall'esame della sentenza di questa Corte n. 945/22 (resa nel giudizio RG n. 786/2020) che ha confermato, nella parte riguardante gli odierni appellati, la sentenza n. 1213/2020 del Tribunale di LE risulta che in quel giudizio essi avevano avanzato la stessa pretesa azionata anche in questo giudizio e che tale pretesa era stata accolta.
Si era trattato quindi di cause identiche, contemporaneamente pen- denti davanti al Tribunale di LE (quella conclusasi con la sentenza qui appellata fu iscritta il 6/5/19, quando l'altra, poi definita con la sentenza dello stesso Tribunale n. 1213/2020, non era ancora definita) ma proseguite e definite autonomamente.
Pertanto, il giudicato intervenuto nelle more di questo giudizio (la sentenza di questa Corte n. 945/22 è stata pubblicata il 22/11/2022, quindi successivamente alla proposizione di questo appello) rileva come definitivo accertamento del diritto degli appellati che, come è pacifico, hanno anche ricevuto l'adempimento del credito in esecuzione di quel titolo. E', dunque, sopravvenuto il difetto di interesse alla lite e per tale ra- gione deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
La peculiarità della vicenda processuale come sopra descritta giusti- fica la compensazione delle spese processuali del doppio grado, come chie- sto dalla difesa degli appellati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 69/2022 del Tribunale di LE dichiara cessata la materia del contendere. Dichiara compensate le spese processuali del doppio grado.
LE 10 ottobre 2024. Il Presidente estensore Maria G. Di Marco
3