Decreto cautelare 28 maggio 2018
Ordinanza cautelare 20 giugno 2018
Sentenza 26 settembre 2022
Rigetto
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 26/09/2022, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/09/2022
N. 01439/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00569/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 569 del 2018, proposto da
RI TO, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Galluzzo e Fabiola Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo AR in Lecce, via Principi di Savoia, n. 67;
contro
Comune di Fragagnano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Trono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Taranto-Settore Ecologia ed Ambiente, Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
IS PI, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Ancora e Comasia Cardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;
per l’ottemperanza
- della sentenza esecutiva, resa dalla Sezione III^ del T.A.R. Puglia - Lecce sul ricorso recante il N.R.G. 1671/2016, n. REG. PROV.COLL. 657/2018 del 17/04/2018, pubblicata il successivo 19/04/2018 e comunicata alle parti in pari data;
E PER LA DECLARATORIA DI NULLITA' E/O L'ANNULLAMENTO
- della nota prot n. 0005411 del 18.05.2018 resa dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico - S.U.A.P. del Comune di Fragagnano e comunicata ai destinatari in pari data, con la quale veniva significato alla Ditta “Il Cedro di RI TO” che “ questo C.E., eseguendo quanto ordinato dal Tribunale salentino con il provvedimento indicato in oggetto, provvede “esplicitamente”, in relazione “alla istanza presentata in data 31 Maggio 2016 ed integrata il 14 Giugno 2016, volta al rilascio del nulla osta igienico sanitario …(omissis)…., comunicando che - allo stato- non è possibile rilasciare il richiesto nulla osta igienico sanitario sulla scorta delle seguenti motivazioni (a Voi note)…." .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fragagnano e di IS PI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to L. Ancora.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente - titolare della Ditta individuale “Il Cedro”, con sede in Fragagnano Via Cavour angolo Via Fermi, avente ad oggetto l’esercizio di attività artigianale di falegnameria e, in particolare, di assemblaggio di porte e di infissi - chiede l’ottemperanza della sentenza 19/04/2018 n. 657, esecutiva ai sensi dell’art. 33, comma 2, c.p.a., con la quale questo T.A.R. ha accolto parzialmente il ricorso proposto dal medesimo ricorrente per: - “ l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia serbato dal Comune di Fragagnano sull’istanza per “ IL RILASCIO NULLA-OSTA ATTIVITÀ, prot. 5220 del 31 MAG. 2016 ed integrazione prot. 5593 del 14 GIU 2016 – SOLLECITO DEFINIZIONE ISTANZA”, presentata dal ricorrente in data 29.8.2016, acquisita dal Civico Ente al numero prot. 7721; nonché per l’annullamento, previa tutela cautelare, della ordinanza n. 16 del 16.02.2017 prot. n. 1759/2017 resa dal Sindaco del Comune di Fragagnano, notificata al Sig. RI in data 17.02.2017, la quale ordinava al ricorrente “la cessazione dell’attività artigianale di falegnameria, con chiusura dell’esercizio sito in via Cavour ang. Via Fermi, intrapresa abusivamente, poiché in difetto di SCIA, indispensabile considerato l’esercizio di attività insalubre ai sensi del combinato disposto degli art. 216 e ss. Del R.D. n. 1265/1934 e ss. mm. ed ii. e dell’ALLEGATO al D.M. 5.9.1994, Parte II INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE, lett. C”; e per - l’annullamento, previa tutela cautelare - della ordinanza n. 61 del 4.12.2017 prot. n. 12030/2017 resa dal Responsabile dell’U.O. del III Settore - Ufficio Tecnico - Suap del Comune di Fragagnano, Arch. Vincenzo La Gioia, notificata a mani al Sig. RI in data 5.12.2017, la quale ordinava al ricorrente “per i motivi in premessa, la cessazione immediata dell’attività artigianale di falegnameria, con chiusura dell’esercizio sito alla via Cavour, angolo Via E. Fermi, intrapresa abusivamente, poiché in difetto di SCIA o di PUA ( di cui al combinato disposto del D.P.R. n. 160/2010 e ss. mm. ed ii. e della Deliberazione della Giunta pugliese n. 334/2013 e ss. mm. ed ii.), alternativamente indispensabili, considerato l’esercizio di attività insalubre ai sensi del combinato disposto degli art. 216 e ss. del R.D. n. 1265/1934 e ss. mm. ed ii. e dell’ALLEGATO al D.M. 5.9.1994, Parte II INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE, lett. C ”.
In particolare, la sentenza esecutiva di primo grado citata (appellata dal controinteressato ma non sospesa dal Consiglio di Stato, che non si è ancora pronunciato nel merito) - dopo aver annullato le suindicate ordinanze sindacali nn. 16/2017 e 61/2017- ha “ dichiarato l’obbligo di provvedere esplicitamente in relazione alle predette istanza volte al rilascio del nulla osta igienico sanitario all’esercizio della Falegnameria presentate in via amministrativa dal ricorrente principale, rigettando, la domanda formulata dal ricorrente tesa ad ottenerne la declaratoria di fondatezza della propria pretesa, non potendosi escludere la necessità di ulteriori adempimenti istruttori che l’Autorità Comunale ritenga indispensabile compiere in proposito” .
Con il ricorso all’esame, il ricorrente ha anche impugnato la nota prot. n. 0005411 del 18/5/2018, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico - S.U.A.P. del Comune di Fragagnano, riprendendo alla lettera le indicazioni allegate dal Sig. IS con la propria missiva del 26/04/2018, gli ha comunicato che “ questo C.E., eseguendo quanto ordinato dal Tribunale salentino con il provvedimento indicato in oggetto, provvede “esplicitamente”, in relazione …(omissis)…., comunicando che – allo stato- non è possibile rilasciare il richiesto nulla osta igienico sanitario sulla scorta delle seguenti motivazioni (a Voi note):- l’Autorità Giudiziaria ha respinto “la domanda formulata dal medesimo ricorrente … tendente ad ottenere la declaratoria di fondatezza della pretesa sostanziale dedotta in giudizio”, sul rilievo che non può escludersi “la necessità di ulteriori adempimenti istruttori che l’Autorità Comunale ritenga indispensabile compiere in proposito”;- la certificazione igienico sanitaria del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Taranto, datata 14.7.2016, fa “salve le competenze e le verifiche urbanistiche ed edilizie dell’UTC e il rilascio di ulteriori pareri, autorizzazioni e/o nullaosta di altri Organi o Enti all’uopo preposti prima dell’inizio dell’attività che si intende svolgere ”.
I.I.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
2.1) NULLITA’ PER DIFETTO DI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROVVEDIMENTO.
2.2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 BIS DELLA L. N. 241/1990.
2.3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990.
DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL
BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL’ART. 97 COST.
VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DELLA L.N. 241/1990.ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA.
PERPLESSITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. SVIAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 35, 36 E 41 DELLA COSTITUZIONE.
I.II. L’1.06.2018 e il 16.06.2018 si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, il controinteressato IS PI e il Comune di Fragagnano eccependo l’inammissibilità e infondatezza del ricorso.
Con decreto n. 250/2018 il Presidente di questa Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari provvisorie proposta dal ricorrente.
In esito all’udienza in Camera di Consiglio del 19 giugno 2018, con ordinanza collegiale n. 309/2018 questa Sezione ha accolto (con ampia motivazione) l’istanza cautelare formulata in via incidentale dal ricorrente.
Con provvedimento del 12 novembre 2018 il Comune di Fragagnano ha, infine, rilasciato al ricorrente il nulla - osta igienico sanitario dallo stesso richiesto.
Successivamente le parti hanno ulteriormente ribadito e illustrato le rispettive posizioni e, in particolare, il ricorrente, pur a seguito dell’ottenimento del nulla - osta richiesto, ha dichiarato il permanere dell’interesse alla declaratoria dell’illegittimità degli atti impugnati ai fini risarcitori e, il Comune di Fragagnano da parte sua, ha comunque insistito nell’eccepire l’infondatezza del ricorso “ giacché la sottesa pretesa sostanziale è (sempre) risultata carente/deficitaria: essa è stata soddisfatta, in via esclusiva, dall’attività di regolarizzazione del Cedro medesimo, giammai da quella spontanea o coattiva della PA ” .
Alla pubblica udienza del 19 luglio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Premesso che, essendo state proposte da parte ricorrente più domande connesse (di nullità per allegata elusione del giudicato e di annullamento per illegittimità del provvedimento impugnato) soggette a riti diversi, è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio del 13 novembre 2018 ai fini della trattazione del ricorso con il rito ordinario in udienza pubblica, ai sensi dell’art. 32 primo comma c.p.a., si rileva che il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
II.I. Invero, osserva il Tribunale che - a seguito della sopravvenienza citata, ossia del rilascio da parte del Comune resistente dell’invocato nulla - osta igienico sanitario, deve essere dichiarata - ex art. 34 comma 5 c.p.a. - la cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente ottenuto il soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata con il presente ricorso, sia quanto alla chiesta ottemperanza della sentenza esecutiva del 19/04/2018 n. 657 (con la quale questo Tribunale aveva accolto parzialmente il ricorso dallo stesso proposto per: - “l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia serbato dal Comune di Fragagnano sull’istanza per il rilascio del nulla - osta attività” ), sia in relazione al chiesto annullamento della nota prot n. 0005411 del 18.05.2018, con la quale il Comune resistente aveva comunicato l’impossibilità (allo stato) di rilasciare il nulla - osta predetto.
Tuttavia, avendo il ricorrente manifestato l’interesse all’accertamento dell'illegittimità dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 34, comma 3, cod. proc. amm., ritiene il Tribunale, ai fini suddetti, di confermare integralmente il contenuto dei citati decreto presidenziale n. 250/2018 e ordinanza cautelare n. 309/2018, con i quali si era (sostanzialmente) rilevata la illegittimità dell’impugnata nota dell’Ufficio Tecnico S.U.A.P. del Comune di Fragagnano prot. n. 0005411 del 18 Maggio 2018 con cui si significava al ricorrente che: “allo stato, non è possibile rilasciare il richiesto nulla osta igienico - sanitario”, necessario per la prosecuzione dell’attività artigianale di falegnameria di che trattasi, “ senza però che l’Autorità Comunale abbia preliminarmente disposto ulteriori adempimenti istruttori in proposito, a seguito della certificazione igienico - sanitaria favorevole del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. di Taranto rilasciata il 14 Luglio 2016 (infatti, solo con la successiva nota prot. n° 0006364 del 14 Giugno 2018 l’A.C. ha disposto l’avvio del procedimento amministrativo volto alla verifica di eventuali violazioni in materia edilizia riguardati l’immobile sede dell’attività artigianale espletata da oltre un ventennio dal ricorrente)”.
In relazione alla circostanza, eccepita dalla difesa civica secondo la quale il nulla osta richiesto è stato rilasciato solo a seguito dall’attività di regolarizzazione edilizia posta in essere dal ricorrente, osserva il Collegio, da un lato, che ciò non si evince nell’impugnata nota comunale con la quale si era negato il rilascio del nulla osta igienico sanitario (per ragioni del tutto diverse) e, dall’altro, che la (pretesa) necessità di integrazioni documentali o procedimentali da parte del ricorrente non escludeva, comunque, l’obbligo del Comune intimato di concludere il procedimento, previa eventuale richiesta di questi ultimi (ove effettivamente occorrenti).
II.II. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ma, al contempo, deve essere dichiarata, ai sensi dell’art.34 comma 3 c.p.a., la illegittimità dell’impugnata nota comunale prot.n. 0005411 del 18/5/2018.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui le ragioni della decisione) per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere, quanto alla domande di ottemperanza e di annullamento azionate dal ricorrente.
- dichiara, ai sensi dell’art.34 comma 3 c.p.a., la illegittimità della impugnata nota comunale prot. n. 0005411 del 18/5/2018.
- compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Da Assegnare Magistrato, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'ArpeDa Assegnare Magistrato |
IL SEGRETARIO