Articolo 26 della Legge 25 luglio 1941, n. 934
Articolo 25Articolo 27
Versione
27 settembre 1941
Art. 26.

Gli Enti di cui ai precedenti articoli debbono comunicare alla Prefettura entro il mese di gennaio di ogni anno l'elenco dei posti di salariato, dei rispettivi titolari e delle retribuzioni stabilite per l'anno in corso, anche in caso di vacanza del posto. Debbono inoltre comunicare l'elenco dei salariati che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 5 con l'indicazione delle relative retribuzioni previste per l'anno in corso. Negli stessi elenchi debbono inoltre essere fatte risultare le variazioni avvenute durante l'anno precedente in confronto della situazione gia' denunziata nel gennaio di tale anno.

Gli Enti di cui al precedente art. 19 comunicheranno, invece, le notizie sopradette solo per quei posti coperti da salariati che si siano avvalsi della facolta' di cui allo stesso articolo.

Agli Enti che non inviano alla Prefettura entro il mese di gennaio le notizie di cui ai commi precedenti, puo' essere inflitta, con decreto del Prefetto, una penalita' in misura non superiore al cinque per. cento dei contributi complessivamente dovuti.

Tale penalita', per la quale gli Enti hanno diritto di rivalsa, sui propri impiegati responsabili, viene compresa in un elenco speciale ed in apposito ruolo da, passarsi in riscossione con le stesse modalita' e privilegi stabiliti per la riscossione dei contributi.

Contro l'applicazione di tale penalita' gli Enti hanno diritto di ricorrere al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla comunicazione dell'addebito. Avverso la decisione del Ministero dell'Interno e' ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in via giurisdizionale o quello in via straordinaria al Re e imperatore.

La Prefettura, in base alle notizie di cui ai primi due commi del presente articolo, nonche' a quelle risultanti dagli atti d'ufficio, compila gli elenchi generali dei Contributi spettanti alla Cassa di previdenza per l'anno in corso e per le rettifiche dell'anno precedente e li trasmette non piu' tardi del 31 marzo alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. Entro il mese di maggio compila, tenuto conto delle eventuali rettifiche degli elenchi ordinate dalla Direzione generale, i relativi ruoli di riscossione e li trasmette all'Ufficio provinciale del Tesoro per la riscossione a mezzo della Sezione di Regia Tesoreria provinciale.

Per gli Enti che non abbiano inviato le notizie prescritte prima della compilazione degli elenchi generali, la Prefettura comprende in questi ultimi e nei relativi ruoli i contributi a. tali Enti addebitati; nell'anno precedente, salvi gli eventuali recuperi o rimborsi da effettuarsi successivamente.

Durante l'anno possono essere compilati, anche d'ordine della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, elenchi e ruoli suppletivi per il versamento dei contributi non compresi nei precedenti elenchi.

Un estratto degli elenchi generali e di quelli suppletivi trasmesso ai singoli Enti contemporaneamente all'invio dei ruoli corrispondenti all'Ufficio provinciale del Tesoro.

Gli Enti, appena ricevuto dalla Prefettura gli estratti degli elenchi, comunicano agli interessati l'importo dei conti personali posti a loro carico.

Sei contributi liquidati dalla Prefettura siano inferiori a quelli effettivamente dovuti o siano state omesse partite, gli Enti, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'estratto, debbono comunicare alla Prefettura la differenza in piu' dovuta, precisando gli aumenti e le decorrenze retribuzioni.

Qualora gli Enti, entro il termine di cui al comma precedente, non abbiano segnalata la differenza dei contributi in meno liquidati, la Prefettura, venendone a conoscenza dispone il ricupero dei contributi ancora dovuti ed applica agli inadempienti una penalita' pari alla meta' dei contributi stessi, con le norme stabilite dal quarto comma del presente articolo, salvo il diritto di ricorso ai sensi del successivo quinto comma.

I contributi sono pagati integralmente dagli Enti, i quali si rivalgono verso i salariati iscritti alla Cassa per le quote a loro carico. I contributi debbono essere versati, se compresi nell'elenco generale, una volta all'anno entro il mese di giugno, e se compresi negli elenchi suppletivi, entro il mese successivo a quello di emissione del relativo ruolo.

Il personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco contemplato alla lettera g) del precedente articolo 5, e' dalle Prefetture compreso negli elenchi generali dei contributi di cui al comma sesto del presente articolo secondo i ruoli dei rispettivi Corpi provinciali, i quali hanno l'obbligo del pagamento integrale dei contributi nei termini sopraindicati, salvo rivalsa verso il personale predetto per la quota a suo carico.

Sui contributi non versati entro la prescritta scadenza decorrono a favore della Cassa gli interessi in ragione del sei per cento annuo, da esigersi con la procedura stabilita per la riscossione dei contributi.


Entrata in vigore il 27 settembre 1941