Sentenza 14 gennaio 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/2016, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2016 |
Testo completo
503/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reclamo fallimento. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 20397/2009 PRIMA SEZIONE CIVILE Cron. 503 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: C. I.Rep. Dott. ALDO CECCHERINI Presidente Ud. 11/11/2015 Dott. ANIELLO NAPPI Consigliere - PU Dott. ANTONIO DIDONE Rel. Consigliere Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO Consigliere Dott. MASSIMO FERRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20397-2009 proposto da: [...]), nella ORLANDI SI (c.f. NO DIqualità di amministratore della S.R.L. ORLANDI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso l'avvocato STEFANO MENICACCI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
2015 ricorrente 1829
contro
DE PAOLIS ANTONIO, PROIETTI VALENTI MARIO, FALLIMENTO NO DI ORLANDI S.R.L.; tul cie intimati avverso la sentenza n. 3662/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/09/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per il ricorrente, 1'Avvocato N. STANISCIA, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il rigetto del ricorso. J 2 Ragioni in fatto e in diritto della decisione la1.- Con la sentenza impugnata, depositata il 22.9.2008, Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del aveva respinto l'opposizione alla tribunale che dichiarazione di fallimento proposta dalla s.r.l. “Pinocchio di DI", impugnata dall'amministratore della società fallita DI SS. In sintesi, la corte di merito, per quanto ancora interessa, ha disatteso la censura con la quale l'appellante aveva dedotto la nullità della sentenza per essere stata deliberata da collegio diverso da quello che delegato il relatore per l'istruttoria (audizione aveva della debitrice). Contro la sentenza di appello l'DI, nella predetta qualità, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. Non hanno svolto difese gli intimati. 2.- Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente denuncia violazione dell'art. 276 c.p.c. Deduce che il collegio che ha dichiarato il fallimento (AL, De LI e NC) era diverso da quello che aveva per tramite della dott.ssa NCassistito all'attività istruttoria (IA, De LI e NC). Collegio che aveva delegato la predetta NC per l'istruttoria. de ulo 3 t 3.- Osserva la Corte che l'unico motivo di ricorso infondato. Invero, affatto diversa è la fattispecie decisa da Cass., n. 6623 del 1999 invocata dalla ricorrente. Secondo tale pronuncia "irrilevante è quindi, ai fini in esame, che anche il giudice relatore e non necessariamente il Tribunale possa sentire l'imprenditore, decisivo essendo invece il momento della discussione finale e comunque quello in cui il Tribunale dichiara di riservarsi la decisione". Ma in quella fattispecie era emerso "che all'udienza del 20.5.1994 il collegio si era riservato di decidere dopo aver sentito il legale rappresentante della società debitrice, che aveva richiesto fra l'altro la concessione di un termine al fine di formalizzare l'istanza di concordato preventivo, nonché i legali dell'istituto di credito che aveva promosso la procedura". Inoltre, era emerso che la sentenza dichiarativa di fallimento era stata pronunciata poi dal Tribunale in parziale diversa composizione. Pertanto, va ribadito che il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., è applicabile solo dal momento in cui inizia la discussione e non si riferisce alle eventuali precedenti fasi interlocutorie. Ne consegue che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il quale (nella disciplina anteriore al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) è strutturalmente articolato in due fasi la prima destinata alla raccolta di informazioni, lanonché all'ascolto dei creditori e del debitore, e seconda alla decisione -tale principio opera con esclusivo riferimento alla seconda fase, per cui non sussiste violazione ove il giudice delegato all'audizione delle parti abbia poi riferito a collegio diverso da quello che lo aveva delegato (Sez. 1, Sentenza n. 8593 del 11/04/2014), così come avvenuto nella concreta prospettazionefattispecie e come risulta dalla stessa della ricorrente. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 novembre 2015 Il Presidente Il consigliere estensore DEPORITATO IN CANCELLERIA 14 GEN 2015 IL FUNZIONARIO GUDIZIARIO Andie ANCHI 5