Articolo 4 della Legge 16 novembre 1973, n. 728
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 dicembre 1973
Art. 4.
Dall'importo netto dell'indennita' pensionabile dovuto per il periodo dal 1 aprile 1973 sino all'entrata in vigore della presente legge, in sede di conguaglio, sara' detratto, sino alla concorrenza di detto importo, l'ammontare netto riscosso o da riscuotere da ciascun dipendente per lo stesso periodo per indennita', premi e compensi, soppressi o non dovuti a norma della presente legge.
Sono esclusi dal conguaglio i compensi incentivanti e il compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a denaro negli uffici locali, relativi all'anno 1972, ancorche' erogati successivamente.
Nei confronti del personale telefonico in servizio in localita' particolarmente disagiate non si fara' luogo al recupero dell'importo netto corrispondente alla quotaparte della maggiorazione dell'indennita' speciale corrisposta ai sensi dell'articolo 18 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 .
Entrata in vigore il 8 dicembre 1973