TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 5086/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 5086/2023
_____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
) con il patrocinio dell'avv. VALENTINA Parte_1 C.F._1
ALDISIO, elettivamente domiciliato in VIA OLIVETO SCAMMACCA 12, CATANIA
contro
) contumace Controparte_1 P.IVA_1
1
R.G.A.C. 5086/2023
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 4 aprile 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
Deve accogliersi la domanda di risarcimento del danno proposta da per le Parte_1 motivazioni e nei limiti di seguito illustrati.
La ricorrente – proprietaria di un'abitazione ubicata nel plesso condominiale di
[...]
in Catania (censita al locale catasto al foglio 69, particella 4209, subalterno 10) – ha CP_1 provato che il suddetto immobile venne interessato da infiltrazioni provenienti da parti comuni dell'edificio, tali da legittimare la promozione di un procedimento di accertamento tecnico ex art. 696bis c.p.c. e di un successivo giudizio iscritto al n. 6642/2018 R.G.A.C., all'esito del quale la signora ottenne la condanna, da parte dell'intestato ufficio, dell'ente condominiale all'esecuzione “[…] dei lavori tesi ad eliminare le cause delle infiltrazioni, specificamente indicati alle pagine 10 ed 11, sub paragrafo C., della relazione del C.T.U. dell'A.T.P., arch. , datata 20.11.2017 […]” Persona_1
(cfr. doc. 2).
ha inoltre provato l'esborso di € 2.503,05 (I.V.A. di legge inclusa) a titolo Parte_1 di lavori di ripristino dell'immobile a seguito delle menzionate infiltrazioni – le cui cause vennero frattanto rimosse per effetto delle opere di manutenzione delle parti comuni del plesso condominiale
(cfr. pag. 6 del ricorso e doc. 9).
Tale è l'ammontare del danno dimostrato da parte ricorrente, del quale la stessa è legittimata a chiedere il ristoro all'ente condominiale convenuto.
Non può, invece, essere accolta la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante preteso dalla signora, stante la carenza di adeguata prova in ordine alla riconducibilità dell'evento dannoso alla condizioni di manutenzione dello stesso immobile, siccome determinate dall'inerzia del : CP_1 infatti, pur essendo stati prodotti vari contratti di locazione, nessuno dei conduttori è stato sentito come teste in relazione alle circostanze allegate da parte attrice ed agli atti è stata allegata soltanto una missiva dattiloscritta, risalente al 25 ottobre 2018, recante una sottoscrizione non leggibile (cfr. doc. 4), sicché sia la riduzione in corso di rapporto del canone di locazione a suo tempo pattuito nei contratti del
10 febbraio 2018 e del 26 febbraio 2019 (cfr. docc. 3 e 7), sia l'anticipata risoluzione della locazione del 26 febbraio 2019 (cfr. cit. doc. 7) e/o il mancato rinnovo di tali accordi non appaiono eziologicamente ascrivibili, secondo il canone del “più probabile che non”, ad un'illegittima condotta del . CP_1
Del pari, difetta agli atti adeguata prova dell'eziologia dei deterioramenti – successivi a quelli che giustificarono la promozione del giudizio iscritto al n. 6642/2018 R.G.A.C. - ai quali dovrebbero porre rimedio i lavori oggetto del preventivo prodotto da parte ricorrente sub 10) agli atti del processo,
2 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 5086/2023
né la fattura prodotta sub 5) da parte ricorrente vale a comprovare l'effettuazione di opere a rimedio di infiltrazioni provocate dalla carente manutenzione di parti condominiali, attesa la generica descrizione dei lavori di cui al citato documento.
Infine, non sussistono i presupposti di legge per il rimborso delle spese per utenze condominiali anticipate dalla . Pt_1
Sostiene la signora di aver corrisposto di tasca propria le provvidenze relative all'utenza di erogazione dell'energia elettrica alle parti comuni dell'edificio, sì da aver maturato nei confronti dell'ente condominiale un credito di € 3.914,37.
La doglianza è infondata.
Ai sensi dell'art. 1134 c.c., il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente. Per ottenere il rimborso è il condomino, che vi abbia provveduto, a dover provare l'urgenza dell'esborso, ossia la necessità di eseguirla senza ritardo e, quindi, senza poter avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini (Cass. 27106/2021); tali sono le spese che, secondo il criterio del bonus pater familias, appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune (Cass. Sez. Un. 2046/2006) – vale a dire, un fenomeno che presenti i caratteri di un evento improvviso, imprevedibile e gravemente dannoso della cosa comune (Trib. Trani 22 gennaio 2008).
Nel caso in esame, la signora ha allegato di aver pagato, a far tempo dal novembre 2019, le spettanze “[…] per i consumi di luce del condominio, agganciato e gravante sulla utenza della stessa
[…]” (cfr. pag. 1 della memoria depositata in data 4 dicembre 2023): senonché, la situazione d'indifferibilità dell'esborso suffragata dall'art. 1134 c.c. non è mai data nelle ipotesi in cui la situazione a cui l'intervento vuol porre riparo si protragga da anni - situazione questa che, invece, può legittimare il singolo condomino a convocare l'assemblea condominiale per l'adozione delle provvidenze del caso e, nell'evenienza di paralisi dell'assemblea medesima e, dunque, di inerzia ovvero di mancato raggiungimento di un accordo, a rivolgersi all'organo giudiziario competente a norma dell'art. 1105 c.c., onde ottenere le provvidenze sostitutive di quelle di competenza dell'assemblea ed eventualmente con nomina di un amministratore ad hoc (App. Napoli 22 luglio
2008).
Ne discende, pertanto, l'assenza delle condizioni legittimanti il diritto al rimborso invocato dalla ricorrente.
Il credito risarcitorio riconosciuto nei limiti di cui sopra (€ 2.503,05) dev'essere de-valutato dalla data del 26 settembre 2022 (cfr. cit. doc. 9) alla data di presumibile insorgenza del pregiudizio (ascrivibile quanto meno al 20 novembre 2017, data di deposito della consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento promosso dalla ai sensi dell'art. 696bis c.p.c. – cfr. cit. doc. 2), per conseguenti € Pt_1
2.222,96; su tale ultimo importo devono poi essere calcolati rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 20 novembre 2017 alla data di pubblicazione della presente sentenza, per complessivi € 2.934,90.
3 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 5086/2023
III
Le spese di lite e di negoziazione assistita sono compensate nella misura della metà, stante la parziale soccombenza nei termini sopra esposti anche della parte ricorrente;
dette spese seguono per il residuo i criteri di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da parametri medi per fasi di studio, introduttiva e decisoria di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. condanna il di , in persona dell'amministratore pro CP_1 Controparte_1 tempore, al risarcimento, a favore di , del danno che si liquida in € Parte_1
2.934,90, oltre interessi legali maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. rigetta ogni residua domanda di parte ricorrente;
3. condanna il condominio di Catania, in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, a rimborsare a la metà delle spese di lite e di negoziazione Parte_1 assistita, che si liquidano per l'intero in € 264,00 per anticipazioni, € 2.268,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a. e con compensazione della residua metà.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 7 aprile 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
4