Sentenza 15 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 15/06/2023, n. 10265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10265 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/06/2023
N. 10265/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00308/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 308 del 2017, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Modesti, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, viale L. Muzii 19;
contro
Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Lanzetta, Paola Massafra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della semplificazione e per la pubblica amministrazione, in persona del Ministro in carica;
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro in carica,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica,
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la trasposizione dinanzi al Tar adito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso dalle odierne ricorrenti (oltre che dalla dott. ssa -OMISSIS-) tendente ad ottenere l'inquadramento nella posizione C4 a seguito di concorso in cui le medesime sono state giudicate idonee;
nonché per l'annullamento della nota Inps del -OMISSIS-, con cui è stata rigettata l'istanza delle odierne ricorrenti tendente all'inquadramento nella posizione C4 a seguito di concorso in cui le medesime sono state giudicate idonee.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della difesa erariale e dell’Istituto previdenziale.
Visti tutti gli atti della causa.
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 maggio 2023 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti espongono di essere dipendenti dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, qualificate in posizione C2, e di aver preso parte alla procedura di progressione orizzontale per l’accesso alla posizione C4 indetta con determinazione del direttore generale del 23 giugno 2008 prot. n. -OMISSIS- risultando collocate, all’esito, in posizione idonea, in forza della graduatoria pubblicata con successiva determinazione del 23 luglio 2009 prot. n. -OMISSIS-.
Proseguono esponendo che con successiva determinazione del 10 dicembre 2010 prot. n. -OMISSIS- del 10/12/10, l’Istituto ha bandito una nuova procedura di progressione orizzontale per l’accesso alla medesima posizione C4 senza tenere conto, tuttavia, della perdurante efficacia delle graduatorie derivanti dalla menzionata procedura del 2008.
Sulla base di tali presupposti, lamentando il perdurante mancato scorrimento delle graduatorie in cui erano risultate essere inserite, in data 20 maggio 2016 hanno avanzato espressa richiesta all’Istituto previdenziale di inquadramento nella posizione C4 con decorrenza 1° gennaio 2010 ovvero, in via subordinata, con decorrenza 1° gennaio 2011.
La summenzionata istanza è stata negativamente riscontrata con nota del -OMISSIS-, con la quale l’Istituto ha ritenuto insussistenti i presupposti
- sia per la progressione con decorrenza al 1° gennaio 2010, in ragione del mancato possesso - alla data di partecipazione alla procedura indetta con determinazione del direttore generale del 23 giugno 2008 prot. n. -OMISSIS- - del requisito dell’inquadramento “ nei ruoli dell’INPS nel livello economico precedente a quello per il quale si concorre e nel medesimo profilo antecedentemente al 31.12.2006 ”;
- che per la progressione con decorrenza al 1° gennaio 2011, in ragione della mancata attivazione di ulteriori procedure in tal senso successivamente a tale data.
Avverso il summenzionato diniego sono quindi insorte le ricorrenti – unitamente alla sig.ra -OMISSIS-, che poi ha rinunciato a coltivare l’azione - con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato il 30 settembre 2016, poi trasfuso innanzi a questo Tribunale in data 17 gennaio 2017, in seguito alla rituale opposizione formulata dall’istituto ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971.
Nella specie, attraverso cinque distinti motivi di gravame, le ricorrenti mirano a vedere accertato e dichiarato il relativo diritto ad accedere alla progressione orizzontale in categoria C4 conseguita in forza delle risultanze della procedura indetta con determinazione del direttore generale del 23 giugno 2008 prot. n. -OMISSIS- in quanto – a loro dire – era precluso all’istituto di procedere ad una nuova procedura selettiva nelle more del relativo esaurimento.
Si è quindi costituito in giudizio l’Istituto previdenziale innanzitutto eccependo l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del G.A. in ragione del concreto contenuto delle doglianze ivi articolate, esclusivamente volte ad accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti all’auspicata progressione verticale, disgiunto dalla contestazione e/o impugnazione delle procedure medio tempore indette dall’istituto nell’anno 2010 e nell’anno 2016, ancorché richiamate nel corpo del ricorso e, quindi, ben conosciute dalle stesse ricorrenti.
L’istituto ha contestato, altresì, l’irricevibilità del gravame per tardività rispetto all’adozione degli atti concretamente lesivi delle posizioni giuridiche delle ricorrenti e, infine, l’infondatezza nel merito del gravame.
In vista dell’udienza pubblica di discussione le ricorrenti hanno depositato memoria conclusionale nell’ambito della quale hanno insistito per l’ammissibilità del gravame sulla scorta – a loro dire – dei principi affermati dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 28 luglio 2011, n. 14.
All’udienza pubblica del 5 maggio 2023 la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso è inammissibile, avendo natura pregiudiziale e assorbente l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall’avvocatura dell’Istituto previdenziale.
Sul punto, il Collegio osserva che le ricorrenti contestano il “ rigetto dell’istanza di inquadramento nella posizione C4 a seguito di concorso a cui le medesime avevano partecipato risultando idonee ” formulato con la nota del -OMISSIS-, senza nemmeno contestare le procedure di progressione medio tempore indette dall’Istituto per il medesimo inquadramento negli anni 2010 e 2016.
In tale contesto, il petitum agitato dalle ricorrenti appare interamente ricompreso nella procedura di progressione orizzontale indetta con determinazione del direttore generale del 23 giugno 2008 prot. n. -OMISSIS- e, quindi, entro l’ampio perimetro della giurisdizione del giudice ordinario tracciato dall’art. 61 del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, a norma del quale “ sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti . … 4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ”.
Sul punto, del resto, il giudice della giurisdizione è granitico nell’affermare che “ i concorsi riservati ai dipendenti "interni" si considerano rivolti alla "assunzione" - e, pertanto, le relative controversie sono sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo - se risultano finalizzati a "progressioni verticali" consistenti nel passaggio a posizioni funzionali qualitativamente diverse, che sia tale da comportare "una novazione oggettiva del rapporto di lavoro", mentre restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le procedure per lo "scorrimento orizzontale" da una posizione ad un'altra all'interno della stessa area funzionale (Cass. Civ. SS.UU. 11 aprile 2018, n. 8985).
Né colgono nel segno le ricorrenti nel richiamare l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 28 luglio 2011, n. 14.
Siffatta pronuncia, infatti, fissa principi inerenti il rapporto tra procedure di concorso per nuove assunzioni e utilizzo delle graduatorie redatte all’esito di pregresse procedure concorsuali espletate dalla medesima amministrazione datoriale.
Si tratta, all’evidenza, di fattispecie non assimilabile alla presente, incentrata sui soli effetti di una, risalente, procedura orizzontale riferiti alle sole ricorrenti (di per sé già rientrante per il suo intero espletamento entro il perimetro cognitivo del G.O.) e dove non è nemmeno in contestazione l’indizione e/o l’espletamento di una più generale procedura concorsuale rivolta al reclutamento di nuovo personale.
Da tanto discende il difetto di giurisdizione di questo Tribunale e il conseguente onere per le ricorrenti di procedere alla relativa riassunzione innanzi al Giudice ordinario entro i termini previsti dal codice di rito.
Le spese possono essere compensate in ragione della natura squisitamente di rito del presente pronunciamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario innanzi al quale la causa potrà essere proseguita entro i termini di cui all’art. 11 comma 2 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
Ida Tascone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.