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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1200/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
NO AN, Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5447/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3943/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13
e pubblicata il 22/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2200435067 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3164/2025 depositato il
30/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della CGT1G di Roma, Sezione 13, 22 marzo 2024, n. 3943), ha osservato quanto seguee insussistenza del presupposto impositivo. […].
Il ricorso non può essere accolto.
Dall'avviso impugnato si evince con chiarezza che la pretesa impositiva riguarda il pagamento della TARI relativa all'unità immobiliare in Roma, alla Indirizzo_1.
Ciò posto, il contribuente ha solo dedotto di aver regolarmente pagato la relativa tassa per le annualità richieste, senza assolvere all'onere probatorio a proprio carico di documentare detto pagamento.
Nulla sulle spese, stante la contumacia di Roma Capitale>>.
B) Propone ricorso in appello l'interessato deducendo quanto segue.
< relativo agli anni 2017 e 2018, intimando il pagamento della complessiva somma di € 329,98 al netto sanzioni ed interessi, per le seguenti motivazioni:
“Codice utente TA.RI.: 0011527212 – “omesso/insufficiente versamento del tributo”.
Tuttavia, il sig. Ricorrente_1 ha regolarmente pagato gli importi dovuti per l'utenza relativa all'unico immobile di proprietà (vale a dire l'immobile di Indirizzo_1 - (codice utenza n. 0002564125), sicché i documenti sopra elencati sembrerebbero riferirsi tutti all'immobile sito in Roma, alla Indirizzo_2
, oggetto di trasferimento immobiliare sin dal 29.02.2012 e, pertanto, non più nella titolarità del sig.
Ricorrente_1. […].
Tanto premesso, con il presente atto Ricorrente_1, ut supra rappresentato e difeso, impugna e contesta la Sentenza n. 3943/2024, emessa nell'ambito del giudizio RGR n. 5375/2023, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sez. 13, depositata il 22.03.2024, per i seguenti motivi.
-1) Violazione dell'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato) – Violazione dell'art. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. (motivazione apparente) – Violazione dell'art. 2697 cod. civ. (inversione dell'onere della prova).
[…].
Premesso che:
a) il sig. Ricorrente_1 è proprietario di un unico immobile (sito in Roma, alla Indirizzo_1);
b) tuttavia, l'AMA S.p.a. ha continuato ad inviare per posta ordinaria richieste di pagamento aventi ad oggetto un precedente immobile del Ricorrente_1, sito in Roma, alla Indirizzo_2 (alienato dal 2012); c) che gli avvisi di emissione periodica contengono sia un preciso codice utente (n. 0011527212); sia un preciso codice utenza (che per Indirizzo_1 è il n. 0002564125); sia un preciso codice contratto (che per Indirizzo_1 è il n. 0002812355);
d) tuttavia, tali dati non risultano indicati nell'avviso di accertamento impugnato (contenente il solo codice utente n. 0011527212);
e) peraltro, il Ricorrente_1 ha regolarmente pagato per le annualità in questione gli importi riportati nell'avviso di emissione periodica emesso in relazione all'immobile di Indirizzo_1 (codice contratto n. 0002812355).
Il contribuente insisteva affinché fosse innanzitutto rilevata l'assoluta incertezza dell'avviso in questione, in quanto – in difetto di prova circa l'effettivo invio delle emissioni periodiche ivi riportate – e soprattutto essendo assente ogni riferimento al codice utenza e al codice contratto la pretesa non risultava adeguatamente motivata.
Ciononostante, il Collegio ha ritenuto che dall'avviso impugnato “si evince con chiarezza che la pretesa impositiva riguarda il pagamento della TARI relativa all'unità immobiliare in Roma, alla Indirizzo_1” senza considerare in alcun modo che l'avviso non offriva alcun chiarimento in riferimento al codice utenza e al codice contratto, che ben poteva essere erroneamente riferito ad altro immobile, come lamentato dal ricorrente.
A tal fine, è sufficiente evidenziare che il Ricorrente_1 ha regolarmente pagato in n. 4 rate le annualità 2017-2018-2019 relative all'immobile di Indirizzo_1.
Dal documento si evince chiaramente che il codice utente n. 0011527212, si riferisce a Ricorrente_1 (sia per quanto riguarda Indirizzo_1 che per quanto riguarda Indirizzo_2) senza che tale codice offra ulteriori indicazioni.
Ciò che identifica la pretesa tributaria, è infatti, il codice utenza e il codice contratto:
Sennonché, il complessivo importo dovuto per gli anni 2017-2019 è indiscutibilmente stato già versato dal
Ricorrente_1 in n. 4 rate, ne deriva che in difetto di allegazione da parte dell'Ufficio dei documenti riportati nel prospetto contabile “Documento A” dell'avviso di accertamento, l'atto impugnato non poteva ritenersi idoneo a soddisfare “con chiarezza che la pretesa impositiva riguarda il pagamento della TARI relativa all'unità immobiliare in Roma, alla Indirizzo_1”.
In conclusione:
-f) avendo il contribuente regolarmente versato l'intero importo dovuto per gli anni 2017-2019, la pretesa avanzata da Roma Capitale risulta del tutto infondata;
-g) l'Ufficio non si è costituito in primo grado e non ha prodotto i documenti (Tabella A) sottesi all'avviso di accertamento impugnato;
-h) in tale stato di cose, la Corte di giustizia tributaria di I grado avrebbe dovuto rilevare che il mero avviso di accertamento – privo della prova di invio e ricezione dei documenti ad esso sottesi – non soddisfava i requisiti di adeguata motivazione dell'atto impositivo che doveva essere provata dall'Ente impositore;
-i) Infatti il medesimo codice utente (n. 0011527212) era stato erroneamente utilizzato anche per Indirizzo_2:
Orbene, ricordiamo a noi stessi che la Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che “l'atto impositivo emesso, privo di una congrua motivazione è illegittimo” (Cfr. Cass., Ord. 21.05.2018, n. 12400) posto che, ai sensi dell'art. 7 della legge 212/2000 la motivazione assurge ad autonoma condizione di validità di ciascun provvedimento della Pubblica Amministrazione essendo ab origine necessaria a garantire il rispetto dell'onere probatorio ante accertamento.
Peraltro la Consulta, ha da tempo chiarito che «il presidio dell'essenziale funzione del processo e della terzietà del giudice è costituito dal principio dell'onere della prova, la cui ripartizione tra le parti del processo non può essere ancorata alla posizione formale (di attore o convenuto) da esse assunto in ragione della struttura del processo, ma deve modellarsi sulla struttura del rapporto giuridico formalizzato, in esito al procedimento amministrativo, nel provvedimento impositivo: ciò che la giurisprudenza di legittimità, definitivamente ripudiando l'idea che la cosiddetta presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo possa intendersi in senso tecnico e quindi come inversione dell'onere della prova, ha riconosciuto statuendo che l'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell'obbligazione tributaria» (Corte Costituzionale, Sent. 29.03.2007,
n. 109 già trasfusa nello “Statuto del Contribuente”). Ciò premesso, atteso che l'Ufficio impositore non ha offerto elementi idonei ad invertire l'onere della prova, la sentenza impugnata dovrà essere integralmente riformata>>.
C) Si è costituita in giudizio Roma Capitale chiedendo il rigetto del ricorso in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
D) Il ricorso in appello merita accoglimento.
E) Parte appellante ha dedotto di aver alienato l'immobile per il quale è stata richiesta la tassa nell'anno
2012. Dall'alienazione è trascorso un tempo sufficiente ampio per consentire a Roma Capitale di poter verificare la veridicità dell'affermazione.
È noto che qualsiasi soggetto può aver accesso alle visure catastali;
a maggior ragione un soggetto pubblico deputato alla riscossione delle imposte e/o tasse collegate a un immobile.
Ritiene questo Collegio che la tassa su cui si controverte sia collegata alla proprietà e/o possesso di un immobile e non alla titolarità di un'utenza.
F) Le spese del giudizio sono compensate perché parte appellante ha indotto in errore Roma Capitale per non aver mai dismesso l'utenza in Indirizzo_1.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese di giudizio compensate tra le parti.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
NO AN, Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5447/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3943/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13
e pubblicata il 22/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2200435067 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3164/2025 depositato il
30/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della CGT1G di Roma, Sezione 13, 22 marzo 2024, n. 3943), ha osservato quanto segue
Il ricorso non può essere accolto.
Dall'avviso impugnato si evince con chiarezza che la pretesa impositiva riguarda il pagamento della TARI relativa all'unità immobiliare in Roma, alla Indirizzo_1.
Ciò posto, il contribuente ha solo dedotto di aver regolarmente pagato la relativa tassa per le annualità richieste, senza assolvere all'onere probatorio a proprio carico di documentare detto pagamento.
Nulla sulle spese, stante la contumacia di Roma Capitale>>.
B) Propone ricorso in appello l'interessato deducendo quanto segue.
< relativo agli anni 2017 e 2018, intimando il pagamento della complessiva somma di € 329,98 al netto sanzioni ed interessi, per le seguenti motivazioni:
“Codice utente TA.RI.: 0011527212 – “omesso/insufficiente versamento del tributo”.
Tuttavia, il sig. Ricorrente_1 ha regolarmente pagato gli importi dovuti per l'utenza relativa all'unico immobile di proprietà (vale a dire l'immobile di Indirizzo_1 - (codice utenza n. 0002564125), sicché i documenti sopra elencati sembrerebbero riferirsi tutti all'immobile sito in Roma, alla Indirizzo_2
, oggetto di trasferimento immobiliare sin dal 29.02.2012 e, pertanto, non più nella titolarità del sig.
Ricorrente_1. […].
Tanto premesso, con il presente atto Ricorrente_1, ut supra rappresentato e difeso, impugna e contesta la Sentenza n. 3943/2024, emessa nell'ambito del giudizio RGR n. 5375/2023, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sez. 13, depositata il 22.03.2024, per i seguenti motivi.
-1) Violazione dell'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato) – Violazione dell'art. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. (motivazione apparente) – Violazione dell'art. 2697 cod. civ. (inversione dell'onere della prova).
[…].
Premesso che:
a) il sig. Ricorrente_1 è proprietario di un unico immobile (sito in Roma, alla Indirizzo_1);
b) tuttavia, l'AMA S.p.a. ha continuato ad inviare per posta ordinaria richieste di pagamento aventi ad oggetto un precedente immobile del Ricorrente_1, sito in Roma, alla Indirizzo_2 (alienato dal 2012); c) che gli avvisi di emissione periodica contengono sia un preciso codice utente (n. 0011527212); sia un preciso codice utenza (che per Indirizzo_1 è il n. 0002564125); sia un preciso codice contratto (che per Indirizzo_1 è il n. 0002812355);
d) tuttavia, tali dati non risultano indicati nell'avviso di accertamento impugnato (contenente il solo codice utente n. 0011527212);
e) peraltro, il Ricorrente_1 ha regolarmente pagato per le annualità in questione gli importi riportati nell'avviso di emissione periodica emesso in relazione all'immobile di Indirizzo_1 (codice contratto n. 0002812355).
Il contribuente insisteva affinché fosse innanzitutto rilevata l'assoluta incertezza dell'avviso in questione, in quanto – in difetto di prova circa l'effettivo invio delle emissioni periodiche ivi riportate – e soprattutto essendo assente ogni riferimento al codice utenza e al codice contratto la pretesa non risultava adeguatamente motivata.
Ciononostante, il Collegio ha ritenuto che dall'avviso impugnato “si evince con chiarezza che la pretesa impositiva riguarda il pagamento della TARI relativa all'unità immobiliare in Roma, alla Indirizzo_1” senza considerare in alcun modo che l'avviso non offriva alcun chiarimento in riferimento al codice utenza e al codice contratto, che ben poteva essere erroneamente riferito ad altro immobile, come lamentato dal ricorrente.
A tal fine, è sufficiente evidenziare che il Ricorrente_1 ha regolarmente pagato in n. 4 rate le annualità 2017-2018-2019 relative all'immobile di Indirizzo_1.
Dal documento si evince chiaramente che il codice utente n. 0011527212, si riferisce a Ricorrente_1 (sia per quanto riguarda Indirizzo_1 che per quanto riguarda Indirizzo_2) senza che tale codice offra ulteriori indicazioni.
Ciò che identifica la pretesa tributaria, è infatti, il codice utenza e il codice contratto:
Sennonché, il complessivo importo dovuto per gli anni 2017-2019 è indiscutibilmente stato già versato dal
Ricorrente_1 in n. 4 rate, ne deriva che in difetto di allegazione da parte dell'Ufficio dei documenti riportati nel prospetto contabile “Documento A” dell'avviso di accertamento, l'atto impugnato non poteva ritenersi idoneo a soddisfare “con chiarezza che la pretesa impositiva riguarda il pagamento della TARI relativa all'unità immobiliare in Roma, alla Indirizzo_1”.
In conclusione:
-f) avendo il contribuente regolarmente versato l'intero importo dovuto per gli anni 2017-2019, la pretesa avanzata da Roma Capitale risulta del tutto infondata;
-g) l'Ufficio non si è costituito in primo grado e non ha prodotto i documenti (Tabella A) sottesi all'avviso di accertamento impugnato;
-h) in tale stato di cose, la Corte di giustizia tributaria di I grado avrebbe dovuto rilevare che il mero avviso di accertamento – privo della prova di invio e ricezione dei documenti ad esso sottesi – non soddisfava i requisiti di adeguata motivazione dell'atto impositivo che doveva essere provata dall'Ente impositore;
-i) Infatti il medesimo codice utente (n. 0011527212) era stato erroneamente utilizzato anche per Indirizzo_2:
Orbene, ricordiamo a noi stessi che la Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che “l'atto impositivo emesso, privo di una congrua motivazione è illegittimo” (Cfr. Cass., Ord. 21.05.2018, n. 12400) posto che, ai sensi dell'art. 7 della legge 212/2000 la motivazione assurge ad autonoma condizione di validità di ciascun provvedimento della Pubblica Amministrazione essendo ab origine necessaria a garantire il rispetto dell'onere probatorio ante accertamento.
Peraltro la Consulta, ha da tempo chiarito che «il presidio dell'essenziale funzione del processo e della terzietà del giudice è costituito dal principio dell'onere della prova, la cui ripartizione tra le parti del processo non può essere ancorata alla posizione formale (di attore o convenuto) da esse assunto in ragione della struttura del processo, ma deve modellarsi sulla struttura del rapporto giuridico formalizzato, in esito al procedimento amministrativo, nel provvedimento impositivo: ciò che la giurisprudenza di legittimità, definitivamente ripudiando l'idea che la cosiddetta presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo possa intendersi in senso tecnico e quindi come inversione dell'onere della prova, ha riconosciuto statuendo che l'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell'obbligazione tributaria» (Corte Costituzionale, Sent. 29.03.2007,
n. 109 già trasfusa nello “Statuto del Contribuente”). Ciò premesso, atteso che l'Ufficio impositore non ha offerto elementi idonei ad invertire l'onere della prova, la sentenza impugnata dovrà essere integralmente riformata>>.
C) Si è costituita in giudizio Roma Capitale chiedendo il rigetto del ricorso in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
D) Il ricorso in appello merita accoglimento.
E) Parte appellante ha dedotto di aver alienato l'immobile per il quale è stata richiesta la tassa nell'anno
2012. Dall'alienazione è trascorso un tempo sufficiente ampio per consentire a Roma Capitale di poter verificare la veridicità dell'affermazione.
È noto che qualsiasi soggetto può aver accesso alle visure catastali;
a maggior ragione un soggetto pubblico deputato alla riscossione delle imposte e/o tasse collegate a un immobile.
Ritiene questo Collegio che la tassa su cui si controverte sia collegata alla proprietà e/o possesso di un immobile e non alla titolarità di un'utenza.
F) Le spese del giudizio sono compensate perché parte appellante ha indotto in errore Roma Capitale per non aver mai dismesso l'utenza in Indirizzo_1.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese di giudizio compensate tra le parti.