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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/11/2025, n. 8366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8366 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 24650/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso contenzioso iscritto a ruolo in data 29 giugno 2023 da 1) , nato in [...] il [...], residente a [...]Parte_1
MA (MI) via Bachelet n.7, C.F. cittadino italiano, con l'avv. C.F._1
UN RI presso la quale ha eletto domicilio telematico;
contro 2) , nata a [...] il [...], residente a [...] Pt_2
Armate n.260, C.F. cittadina italiana, con l'avv. Clelia De Vincenzo presso la C.F._2 quale ha eletto domicilio telematico;
con il seguente figlio minore:
. , nato a [...] il [...], cittadino italiano;
CP_2 Parte_3
FATTO Il Sig. , con ricorso ex art. 473-bis 12 cpc, personalmente sottoscritto e Parte_1 depositato in data 29 giugno 2023, premesso di aver divorziato dalla Sig.ra con Parte_4 sentenza n.360/2019 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio e, nello specifico, la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto in tale provvedimento a suo carico e a favore del figlio minore , Persona_1 nato dall'unione matrimoniale. Si costituiva la Sig.ra chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente. Pt_2
All'udienza dell'1ottobre 2025, le parti hanno raggiunto un accordo complessivo, chiedendo la conversione del rito.
Il 15 ottobre 2025, nel termine assegnato dal Giudice Delegato, le parti hanno depositato le note pagina 1 di 5 congiunte di trattazione dell'udienza cartolare, dove i coniugi, sopra indicati, hanno confermato e sottoscritto personalmente gli accordi raggiunti all'udienza in data 1 ottobre 2025 e, fornita indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio già previste nella citata sentenza n. 360/2019 del Tribunale di Milano, come segue:
CONDIZIONI
1) Il figlio minore rimane affidato ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale quanto alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento presso la madre;
2) Il padre ha il diritto/obbligo di trascorrere con il figlio una visita infrasettimanale anche con pernottamento presso il padre;
fine settimana alternati con il padre e con la madre dal venerdì alla domenica sera;
vacanze di Natale suddivise paritariamente, vacanze pasquali ad anni alterni e tre settimane di vacanza con il padre durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
3) In considerazione dell'avvenuta perdita del lavoro da parte del Sig. , il contributo al Pt_1 mantenimento del figlio minore a carico del padre viene definitivamente determinato, con decorrenza dal corrente mese di ottobre 2025 nell'importo di 350,00 €. Mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese – importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere da ottobre 2026;
4) Non appena il Sig. avrà reperito un'attività lavorativa l'importo dell'assegno aumenterà Pt_1 come segue:
- con stipendio pari a 1.200,00 €. netti mensili l'assegno mensile dovuto sarà di 400 €.;
- con stipendio da 1.200,01 €. a 1.600,00 netti mensili l'assegno mensile dovuto sarà di 450 €.;
- con stipendio da 1.600,01 €. a salire netti mensili l'assegno mensile dovuto sarà di 500 €.;
5) Le spese straordinarie (extra assegno) relative ai figli saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno secondo le indicazioni delle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano a giugno 2025 di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non
pagina 2 di 5 cosmetico; f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base
o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo, ecc.) f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
pagina 3 di 5 Si richiamano le linee giuda per le modalità di richiesta di rimborso e di anticipazione da intendersi come qui trascritte.
6) Gli arretrati ad oggi maturati dalla Sig.ra al netto dei pagamenti parziali ad oggi Pt_2 effettuati dal Sig. , vengono definitivamente liquidati in complessivi €. 4.850,00 come Pt_1 da precetto azionato;
in un'ottica conciliativa la sig.ra dichiara di accettare la Pt_2 complessiva somma di 3.500,00 €. a definitiva e tombale liquidazione del credito pregresso, comprensiva delle spese legali del precetto, da versarsi entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo e con rinuncia al precetto all'esito dell'integrale pagamento;
7) Tenuto conto dell'età del figlio (14 anni compiuti) si conviene che si recherà dal padre CP_2 in autonomia e sempre in autonomia rientrerà dalla madre (rimane ovviamente nella discrezionalità di ciascun genitore rendersi disponibile per passaggi in auto);
8) Confermate le modalità di visite padre-figlio come previste in divorzio, resta inteso che sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori in base ai desideri del figlio ormai in età certamente tale da poteri autodeterminare.
9) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., rinunciando all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere integralmente recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. L'accordo raggiunto dai coniugi può pertanto esser recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.360/2019 pubblicata il 16 gennaio 2019.
1) Omologa le condizioni concordate tra le parti come riportate in motivazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
pagina 4 di 5 Così deciso in Milano, il 15.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso contenzioso iscritto a ruolo in data 29 giugno 2023 da 1) , nato in [...] il [...], residente a [...]Parte_1
MA (MI) via Bachelet n.7, C.F. cittadino italiano, con l'avv. C.F._1
UN RI presso la quale ha eletto domicilio telematico;
contro 2) , nata a [...] il [...], residente a [...] Pt_2
Armate n.260, C.F. cittadina italiana, con l'avv. Clelia De Vincenzo presso la C.F._2 quale ha eletto domicilio telematico;
con il seguente figlio minore:
. , nato a [...] il [...], cittadino italiano;
CP_2 Parte_3
FATTO Il Sig. , con ricorso ex art. 473-bis 12 cpc, personalmente sottoscritto e Parte_1 depositato in data 29 giugno 2023, premesso di aver divorziato dalla Sig.ra con Parte_4 sentenza n.360/2019 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio e, nello specifico, la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto in tale provvedimento a suo carico e a favore del figlio minore , Persona_1 nato dall'unione matrimoniale. Si costituiva la Sig.ra chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente. Pt_2
All'udienza dell'1ottobre 2025, le parti hanno raggiunto un accordo complessivo, chiedendo la conversione del rito.
Il 15 ottobre 2025, nel termine assegnato dal Giudice Delegato, le parti hanno depositato le note pagina 1 di 5 congiunte di trattazione dell'udienza cartolare, dove i coniugi, sopra indicati, hanno confermato e sottoscritto personalmente gli accordi raggiunti all'udienza in data 1 ottobre 2025 e, fornita indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio già previste nella citata sentenza n. 360/2019 del Tribunale di Milano, come segue:
CONDIZIONI
1) Il figlio minore rimane affidato ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale quanto alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento presso la madre;
2) Il padre ha il diritto/obbligo di trascorrere con il figlio una visita infrasettimanale anche con pernottamento presso il padre;
fine settimana alternati con il padre e con la madre dal venerdì alla domenica sera;
vacanze di Natale suddivise paritariamente, vacanze pasquali ad anni alterni e tre settimane di vacanza con il padre durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
3) In considerazione dell'avvenuta perdita del lavoro da parte del Sig. , il contributo al Pt_1 mantenimento del figlio minore a carico del padre viene definitivamente determinato, con decorrenza dal corrente mese di ottobre 2025 nell'importo di 350,00 €. Mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese – importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere da ottobre 2026;
4) Non appena il Sig. avrà reperito un'attività lavorativa l'importo dell'assegno aumenterà Pt_1 come segue:
- con stipendio pari a 1.200,00 €. netti mensili l'assegno mensile dovuto sarà di 400 €.;
- con stipendio da 1.200,01 €. a 1.600,00 netti mensili l'assegno mensile dovuto sarà di 450 €.;
- con stipendio da 1.600,01 €. a salire netti mensili l'assegno mensile dovuto sarà di 500 €.;
5) Le spese straordinarie (extra assegno) relative ai figli saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno secondo le indicazioni delle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano a giugno 2025 di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non
pagina 2 di 5 cosmetico; f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base
o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo, ecc.) f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
pagina 3 di 5 Si richiamano le linee giuda per le modalità di richiesta di rimborso e di anticipazione da intendersi come qui trascritte.
6) Gli arretrati ad oggi maturati dalla Sig.ra al netto dei pagamenti parziali ad oggi Pt_2 effettuati dal Sig. , vengono definitivamente liquidati in complessivi €. 4.850,00 come Pt_1 da precetto azionato;
in un'ottica conciliativa la sig.ra dichiara di accettare la Pt_2 complessiva somma di 3.500,00 €. a definitiva e tombale liquidazione del credito pregresso, comprensiva delle spese legali del precetto, da versarsi entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo e con rinuncia al precetto all'esito dell'integrale pagamento;
7) Tenuto conto dell'età del figlio (14 anni compiuti) si conviene che si recherà dal padre CP_2 in autonomia e sempre in autonomia rientrerà dalla madre (rimane ovviamente nella discrezionalità di ciascun genitore rendersi disponibile per passaggi in auto);
8) Confermate le modalità di visite padre-figlio come previste in divorzio, resta inteso che sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori in base ai desideri del figlio ormai in età certamente tale da poteri autodeterminare.
9) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., rinunciando all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere integralmente recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. L'accordo raggiunto dai coniugi può pertanto esser recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.360/2019 pubblicata il 16 gennaio 2019.
1) Omologa le condizioni concordate tra le parti come riportate in motivazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
pagina 4 di 5 Così deciso in Milano, il 15.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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