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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/04/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1254/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1254/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. CAMPUS PATRIZIA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4
e , Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, , CP_11 CP_12 CP_13 Controparte_14
Controparte_15
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: v. atto introduttivo e note di trattazione scritta depositate in data 09.4.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
pagina 1 di 4 Premesso che l'usucapione ventennale dev'essere accertata con un giudizio instaurato dall'usucapiente necessariamente contro il proprietario formale, in quanto l'oggetto dell'accertamento è il riconoscimento giudiziale che alla situazione formale di titolarità si è sovrapposta la situazione originante dal protrarsi del possesso continuato ed ininterrotto.
e hanno adito questo Tribunale chiedendo Parte_1 Parte_2
l'accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo originario del diritto di proprietà sul fabbricato ubicato in Lodè, distinto al catasto fabbricati del medesimo Comune al Foglio 23, mappale 273 e mappale 455
e del terreno che costituisce pertinenza del fabbricato, distinto al catasto terreni al Foglio 23 mappali
147, 454, 455, 273; per aver posseduto detti immobili per oltre vent'anni e all'attualità.
Hanno esposto di aver acquistato dai coniugi (indicato quale per evidente CP_1 Parte_2
refuso, v. produzioni di parte attrice) e , in data 9 aprile 1992, il terreno sino nel Controparte_2
Comune di Lodè, allora distinto in catasto al Foglio 23 con mappale numero 72 (v. contratto di compravendita in atti), sul quale – recintato il fondo ed ottenuta regolare concessione Parte_2
edilizia – ha provveduto personalmente a edificare il fabbricato per cui è causa, coadiuvato del padre
CP_16
Hanno aggiunto che il ha provveduto all'acquisto del materiale edile a proprie spese, erigendo la Pt_2
costruzione su due livelli, in esecuzione del progetto del geom. ; di aver realizzato un Persona_1
pozzo nel giardino antistante ed ivi piantumato alberi da frutto (quali pere, mele e noci) e piante sempreverdi realizzandovi anche un roseto;
di aver realizzato un muretto a secco lungo la line di confine e apposto due cancelli in ferro.
Esponendo in merito all'esercizio del possesso, hanno aggiunto di aver svolto negli ultimi anni lavori di ristrutturazione, ridistribuendo gli spazi del piano seminterrato oltre a interventi nel giardino, nel quale hanno costruito la stradina di accesso al proprio fabbricato.
Hanno precisato che l'immobile catastalmente è già intestato agli odierni attori ma, stante la mancanza dei passaggi intermedi, non è stato possibile formalizzare l'intestazione presso i registri immobiliari della conservatoria.
Secondo le allegazioni dei ricorrenti, il fabbricato è intestato catastalmente agli stessi mentre il terreno sul quale è stato edificato risulta intestato in catasto a: (nato a [...] il CP_1
27/02/1937), (nato a [...] il [...]), (nata a Controparte_3 CP_4
LODE' il 29/08/1908), CP_5 CP_6 Controparte_7
Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]), CP_13 CP_14
pagina 2 di 4 , odierni convenuti, i quali benché ritualmente citati (anche nelle CP_14 Controparte_15
forme dei pubblici proclami, giusta autorizzazione del Presidente delegato del Tribunale in data
20.04.2023), non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci (v. verbale di udienza del
25.01.2024);
La causa è stata istruita con le produzioni documentali della parte attrice, quali il contratto di compravendita del fondo dai coniugi , le visure e l'escussione di testimoni, sulla cui CP_17
credibilità e attendibilità non vi è motivo di dubitare (v. verbale di udienza del 3.7.2024); in particolare:
- figlioccio del ricorrente, abitante a Lodè, riconosciuto il fabbricato per cui è causa Testimone_1 nelle riproduzioni fotografiche mostrategli, ha dichiarato: “(…) è la casa del sig. Parte_2 vivono lì dagli anni '90, l'ha costruita il sig. e con il padre di lui Ho Parte_2 CP_16 aiutato nei lavori edili, sono operaio manovale e lui è muratore;
l'abbiamo costruita in 7/8 anni.”.
Inoltre, ha confermato la presenza di alberi da frutto, del pozzo, la costruzione della recinzione e della presenza della stradina di accesso alla casa che è adibita ad a casa vacanza;
- cognato del ricorrente, riconosciuto anch'egli l'immobile oggetto della Testimone_2 presente causa di usucapione ha dichiarato di aver visto nascere lo stesso nei primi anni '90 e che “(…)
l'ha costruito con l'aiuto del padre e anche mio che ho realizzato l'impianto elettrico Parte_2
(ero insegnante laboratori di elettrotecnica – oggi in pensione) e altri amici operai”. Inoltre, ha dato conto di conoscere il luogo, avendo aiutato il possessore anche nella costruzione della recinzione e ha ribadito che “(…) Il sig. ci abita come casa vacanza, viene per alcuni periodi, Parte_2 specialmente d'estate e in occasioni di feste e riunioni familiari. Risiedono in paese a Lodè.”
Non risulta che alcuno abbia esercitato turbative o molestie nell'esercizio del possesso;
sulla base delle ispezioni ipotecarie in atti, nemmeno risultano trascritte nel ventennio precedente il presente atto, e contro i suddetti beni, domande giudiziali volte a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni medesimi.
Sulla base di tali premesse, il Tribunale prende atto che l'esito dell'istruttoria ha dato conferma alle allegazioni della parte attrice.
Stante la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, le menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati gli assunti a fondamento della domanda e dunque, sussistenti tutti i presupposti per l'acquisto del diritto.
Non si procede a liquidazione delle spese, non essendovi stata opposizione alla domanda.
La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva, costituisce titolo per ottenere la voltura catastale del bene ed è trascrivibile ai sensi dell'art. 2651 c.c..
pagina 3 di 4
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...] e (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...] sono proprietari, per intervenuta usucapione, del C.F._2
fabbricato sito in Lodè distinto al catasto fabbricati del medesimo Comune al Foglio 23, mappale 273
e mappale 455 e del terreno che costituisce pertinenza del fabbricato, distinto al catasto terreni al
Foglio 23 mappali 147, 454, 455, 273; per l'effetto: ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente di eseguire le conseguenti trascrizioni e volture, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità a riguardo. Nulla sulle spese processuali.
Sassari, il 18 aprile 2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1254/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. CAMPUS PATRIZIA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4
e , Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, , CP_11 CP_12 CP_13 Controparte_14
Controparte_15
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: v. atto introduttivo e note di trattazione scritta depositate in data 09.4.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
pagina 1 di 4 Premesso che l'usucapione ventennale dev'essere accertata con un giudizio instaurato dall'usucapiente necessariamente contro il proprietario formale, in quanto l'oggetto dell'accertamento è il riconoscimento giudiziale che alla situazione formale di titolarità si è sovrapposta la situazione originante dal protrarsi del possesso continuato ed ininterrotto.
e hanno adito questo Tribunale chiedendo Parte_1 Parte_2
l'accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo originario del diritto di proprietà sul fabbricato ubicato in Lodè, distinto al catasto fabbricati del medesimo Comune al Foglio 23, mappale 273 e mappale 455
e del terreno che costituisce pertinenza del fabbricato, distinto al catasto terreni al Foglio 23 mappali
147, 454, 455, 273; per aver posseduto detti immobili per oltre vent'anni e all'attualità.
Hanno esposto di aver acquistato dai coniugi (indicato quale per evidente CP_1 Parte_2
refuso, v. produzioni di parte attrice) e , in data 9 aprile 1992, il terreno sino nel Controparte_2
Comune di Lodè, allora distinto in catasto al Foglio 23 con mappale numero 72 (v. contratto di compravendita in atti), sul quale – recintato il fondo ed ottenuta regolare concessione Parte_2
edilizia – ha provveduto personalmente a edificare il fabbricato per cui è causa, coadiuvato del padre
CP_16
Hanno aggiunto che il ha provveduto all'acquisto del materiale edile a proprie spese, erigendo la Pt_2
costruzione su due livelli, in esecuzione del progetto del geom. ; di aver realizzato un Persona_1
pozzo nel giardino antistante ed ivi piantumato alberi da frutto (quali pere, mele e noci) e piante sempreverdi realizzandovi anche un roseto;
di aver realizzato un muretto a secco lungo la line di confine e apposto due cancelli in ferro.
Esponendo in merito all'esercizio del possesso, hanno aggiunto di aver svolto negli ultimi anni lavori di ristrutturazione, ridistribuendo gli spazi del piano seminterrato oltre a interventi nel giardino, nel quale hanno costruito la stradina di accesso al proprio fabbricato.
Hanno precisato che l'immobile catastalmente è già intestato agli odierni attori ma, stante la mancanza dei passaggi intermedi, non è stato possibile formalizzare l'intestazione presso i registri immobiliari della conservatoria.
Secondo le allegazioni dei ricorrenti, il fabbricato è intestato catastalmente agli stessi mentre il terreno sul quale è stato edificato risulta intestato in catasto a: (nato a [...] il CP_1
27/02/1937), (nato a [...] il [...]), (nata a Controparte_3 CP_4
LODE' il 29/08/1908), CP_5 CP_6 Controparte_7
Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]), CP_13 CP_14
pagina 2 di 4 , odierni convenuti, i quali benché ritualmente citati (anche nelle CP_14 Controparte_15
forme dei pubblici proclami, giusta autorizzazione del Presidente delegato del Tribunale in data
20.04.2023), non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci (v. verbale di udienza del
25.01.2024);
La causa è stata istruita con le produzioni documentali della parte attrice, quali il contratto di compravendita del fondo dai coniugi , le visure e l'escussione di testimoni, sulla cui CP_17
credibilità e attendibilità non vi è motivo di dubitare (v. verbale di udienza del 3.7.2024); in particolare:
- figlioccio del ricorrente, abitante a Lodè, riconosciuto il fabbricato per cui è causa Testimone_1 nelle riproduzioni fotografiche mostrategli, ha dichiarato: “(…) è la casa del sig. Parte_2 vivono lì dagli anni '90, l'ha costruita il sig. e con il padre di lui Ho Parte_2 CP_16 aiutato nei lavori edili, sono operaio manovale e lui è muratore;
l'abbiamo costruita in 7/8 anni.”.
Inoltre, ha confermato la presenza di alberi da frutto, del pozzo, la costruzione della recinzione e della presenza della stradina di accesso alla casa che è adibita ad a casa vacanza;
- cognato del ricorrente, riconosciuto anch'egli l'immobile oggetto della Testimone_2 presente causa di usucapione ha dichiarato di aver visto nascere lo stesso nei primi anni '90 e che “(…)
l'ha costruito con l'aiuto del padre e anche mio che ho realizzato l'impianto elettrico Parte_2
(ero insegnante laboratori di elettrotecnica – oggi in pensione) e altri amici operai”. Inoltre, ha dato conto di conoscere il luogo, avendo aiutato il possessore anche nella costruzione della recinzione e ha ribadito che “(…) Il sig. ci abita come casa vacanza, viene per alcuni periodi, Parte_2 specialmente d'estate e in occasioni di feste e riunioni familiari. Risiedono in paese a Lodè.”
Non risulta che alcuno abbia esercitato turbative o molestie nell'esercizio del possesso;
sulla base delle ispezioni ipotecarie in atti, nemmeno risultano trascritte nel ventennio precedente il presente atto, e contro i suddetti beni, domande giudiziali volte a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni medesimi.
Sulla base di tali premesse, il Tribunale prende atto che l'esito dell'istruttoria ha dato conferma alle allegazioni della parte attrice.
Stante la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, le menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati gli assunti a fondamento della domanda e dunque, sussistenti tutti i presupposti per l'acquisto del diritto.
Non si procede a liquidazione delle spese, non essendovi stata opposizione alla domanda.
La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva, costituisce titolo per ottenere la voltura catastale del bene ed è trascrivibile ai sensi dell'art. 2651 c.c..
pagina 3 di 4
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...] e (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...] sono proprietari, per intervenuta usucapione, del C.F._2
fabbricato sito in Lodè distinto al catasto fabbricati del medesimo Comune al Foglio 23, mappale 273
e mappale 455 e del terreno che costituisce pertinenza del fabbricato, distinto al catasto terreni al
Foglio 23 mappali 147, 454, 455, 273; per l'effetto: ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente di eseguire le conseguenti trascrizioni e volture, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità a riguardo. Nulla sulle spese processuali.
Sassari, il 18 aprile 2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 4 di 4