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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 23/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Ettore NESTI presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Fabrizio NASTRI giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 356/2021 RG vertente
TRA
(P.I.: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Pardini
APPELLANTE
E
(P.I.: in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'avv. Carmen Ferri
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 324/2020 del Tribunale di Potenza;
opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione notificato il giorno 21.5.2007, il conveniva Controparte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Potenza, la chiedendo Parte_1
in via principale di accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo n. 204/07 emesso dal Tribunale di Potenza;
in via subordinata, di limitare la condanna dell'Amministrazione Comunale opponente al pagamento, in favore della società opposta, della minor somma da accertarsi in corso di causa.
Sosteneva:
- che, in data 30.10.1992 e 22.01.2002 il stipulava due convenzioni con la Controparte_1 per l'affidamento della gestione del servizio di Trasporto Pubblico Parte_1
Urbano della città di la convenzione del gennaio 2002 veniva prorogata fino al 31.12.2002; CP_1
sulla base dell'art. 9 della convenzione del 1992, in nessun caso dalla gestione del pubblico servizio di trasporto potevano derivare oneri a carico del bilancio dei servizi di competenza statale esercitati dalle sulla base dell'art. 8 della convenzione del 1992, il si Parte_1 CP_1
obbligava a riconoscere e a corrispondere a gli oneri derivanti dal trattamento di fine rapporto Pt_1
delle unità adibite al pubblico servizio di trasporto urbano e a tenere indenne la società da ogni pretesa in ordine alle modalità seguite per la determinazione ed il calcolo del trattamento di fine rapporto ed altre specifiche questioni riguardanti l'applicazione della normativa disciplinante il trattamento giuridico ed economico di tali agenti;
- che la società ritenendo di avere diritto al rimborso degli oneri sostenuti nel periodo Pt_1
1.1.2005- 31.5.2005, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per la somma di Euro 16.442,23;
- che il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso in quanto:
a) la convenzione sottoscritta nel 1992 non conteneva accenni ad eventuali accolli da parte del delle spese legali sostenute dalla società concessionaria;
che l'art. 8 della convenzione del CP_1
2002 si riferiva all'accollo delle spese legali sopportate da nel periodo dall'1.11.2001- Pt_1
31.12.2002, limitatamente alle tipologie di giudizi individuate nel predetto articolo, stante l'esigenza del sistema pubblicistico della prevedibilità della spesa;
che i comuni potevano effettuare spese solo con la regolare assunzione dell'impegno contabile registrato sul competente intervento e capitolo del bilancio e solo con la prescritta copertura finanziaria, ma nella determinazione dirigenziale n. 4/2002 veniva impegnata solo la somma di Euro 1.678.484,92, pari all'importo delle quattro rate relative ai mesi di novembre e dicembre 2001 e gennaio e febbraio 2002;
b) che aveva violato l'art. 1375 c.c. che imponeva la buona fede nell'esecuzione contrattuale, Pt_1
intraprendendo numerosi contenziosi con indifferenza in ordine al controllo sui relativi compensi;
c) che la documentazione posta a base del procedimento monitorio non appariva sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto la prova riguardava solo l'an del presunto credito e non anche il quantum, mancando una obbligazione esattamente quantificata;
d) che la fattura n. 1 del 31.3.2005 emessa da indirizzata al Comune di non costituiva Pt_1 CP_1
prova scritta, non avendo ad oggetto il compenso per il servizio prestato dalla società, ma una forma di rimborso e in ogni caso non consentiva di effettuare un controllo sulla correttezza degli importi richiesti;
e) che le cinque fatture emesse dai legali della società opposta non rientravano per l'oggetto nelle tipologie indicate dall'art. 8 della convenzione del 2002, trattandosi di spese sostenute nell'ambito di giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi promossi nei confronti della dai suoi fornitori;
Pt_1
f) che le somme di Euro 829,27, richieste per ciascuno dei giudizi proposti dai dipendenti , Pt_2
, , , , e si riferivano a giudizi decisi Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
con sentenze passate in giudicato con le quali era stata condannata solo la non essendo l' Pt_1 [...]
stato chiamato in causa;
CP_2
g) che, al contrario, le somme corrisposte al sig. a titolo di TFR, in esecuzione della sentenza Pt_9
n. 1005/04, erano state rimborsate in quanto dovute;
h) che, quanto alla fattura n. 20/2005, emessa dal consulente del lavoro Notar , la stessa era Per_1
relativa ad un giudizio definito con sentenza, che poneva le spese a carico della e aveva Pt_1
compensato le spese processuali;
i) che tutte le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo erano state emesse in epoca successiva alla scadenza del rapporto concessorio;
l) che la somma ingiunta non era in ogni caso dovuta, in quanto, da un lato, gli oneri cui facevano riferimento le convenzioni intercorse tra le parti erano solo quelli derivanti da una corretta gestione del servizio di trasporto pubblico riportati in un bilancio corretto, mentre la Commissione nominata dal dopo la cessazione del rapporto di concessione aveva rilevato la non correttezza e la non CP_1 approvabilità dei bilanci della , dall'altro, il sistema di pagamento previsto dalle convenzioni, Pt_1
articolato secondo il modello delle rate prestabilite e del conguaglio finale, a consuntivo, previa presentazione ed approvazione dei bilanci, non consentiva di considerare certi, liquidi ed esigibili i crediti azionati dal concessionario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.11.2007 si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU.
2. Con sentenza n. 324/2020 pubblicata in data 2.4.2020, il Tribunale di Potenza: -accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 204/2007 emesso dal Tribunale di
Potenza in data 23.3.2007 e condannava al pagamento in favore del delle Pt_1 Controparte_1
spese di lite sostenute dalla controparte, ponendo a carico di anche le spese di CTU. Pt_1 Osservava, in particolare, il Tribunale:
CP_ a) che la società opposta aveva agito in giudizio per ottenere la condanna dell' convenuto al pagamento dell'importo di Euro 16.448,83 a titolo di rimborso delle somme versate e delle spese legali sostenute nel periodo dall'1.1.2005 al 31.3.2005, fondando il diritto su due convenzioni stipulate il 30.10.1992 ed il 22.1.2002;
b) che, a fronte di una specifica contestazione mossa dal la non aveva CP_1 Pt_1 adeguatamente dimostrato l'esigibilità del credito di cui pretendeva il pagamento;
c) che le clausole contrattuali -artt. 5 e 8 della convenzione del 30.10.1992, espressamente richiamati nella convenzione del 22.1.2002 e successivamente trasfusi anche in quella del
31.7.2002- prevedevano un sistema di pagamento a consuntivo, con la predisposizione, da parte della concessionaria, a partire dall'anno 1994, di un bilancio preventivo (sulla cui base doveva essere determinato il contributo annuale) e di un bilancio consuntivo da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo al Comune e al Ministero dei trasporti, assoggettato all'approvazione del e le cui risultanze, ove caratterizzate da imprevedibili CP_1
scostamenti dal bilancio preventivo, determinavano un assestamento del bilancio preventivo;
d) che detto sistema di pagamento rendeva inesigibile, sia al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, che al momento della pronuncia della sentenza, il credito vantato dal concessionario a titolo di rimborso degli oneri sostenuti in relazione al contenzioso instaurato dai dipendenti, in quanto il credito non risultava inserito nel bilancio consuntivo;
e) che la società opposta non aveva dimostrato né l'inclusione delle spese di cui richiedeva il pagamento nelle apposite voci del bilancio consuntivo, né l'approvazione di quest'ultimo da parte del e, pertanto, il credito non poteva ritenersi esigibile. CP_1
3. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 10.6.2021, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 324/2020 del Tribunale di Potenza pubblicata il 2.4.2020, al fine di: - accogliere l'appello in riforma della impugnata sentenza e, per l'effetto, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dal e, per l'effetto, confermare il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 204/2007 emesso dal Tribunale di Potenza;
- condannare parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado.
3.1. In primo luogo, l'appellante premetteva: che la in primo grado, aveva assolto l'onere Parte_1
della prova relativo alla fondatezza del diritto di credito azionato con il procedimento monitorio;
che dalle convenzioni stipulate, emergeva l'obbligo per il di tenere indenne dagli esborsi CP_1 Pt_1
sostenuti e dalle spese legali sostenute in relazione ai giudizi instaurati nei suoi confronti dai dipendenti per far valere la pretesa avente ad oggetto il TFR;
che l'impegno assunto dal ai CP_1 sensi dell'art. 8 della convenzione del 31.7.2002 si riferiva al periodo dall'1.11.2001 al 31.12.2002, ma anche per il periodo precedente il si era impegnato ai sensi dell'art. 9 della convenzione CP_1
del 30.10.1992 a ripianare qualsiasi perdita di esercizio relativa alla gestione del servizio, poiché se era vero che l'art. 9 della convenzione del 1992 non conteneva un esplicito riferimento al rimborso delle somme pagate e delle spese legali, esso prevedeva che in nessun caso dalla gestione del servizio di trasporto urbano potevano derivare oneri a carico del bilancio dei servizi di competenza statale Part esercitati da che il Comune rispondeva, quindi, anche dell'indennizzo relativo alla mancata fornitura della massa vestiario, oltre che delle controversie relative al TFR, ferie non godute e spese tenuta conto corrente;
che, sotto il profilo del quantum, dai documenti versati in atti e dalla espletata
CTU risultava prova idonea dell'ammontare del credito;
che, in particolare, dalla CTU espletata in primo grado emergeva che l'importo dovuto dal a era pari ad Euro Controparte_1 Pt_1
5.497,06 a titolo di spese legali, Euro 5.804,89 a titolo di erogazioni in favore dei dipendenti ed Euro
189,11 a titolo di accessori sulle somme già corrisposte dal a Controparte_1 Pt_1
3.2. Poi censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato l'inesigibilità del credito azionato da in quanto non inserito nel bilancio consuntivo approvato dal . Pt_1 Controparte_1
In particolare, sosteneva: che dalle convenzioni stipulate con il emergeva che quest'ultimo CP_1
doveva sopportare le spese di esercizio relative alla gestione del pubblico servizio di trasporto urbano, essendo ivi previsto che: 1) per gli anni successivi al periodo sperimentale il doveva erogare CP_1
alla un contributo di esercizio determinato sulla base del bilancio preventivo della gestione Pt_1
(art. 5); 2) la gestione del servizio urbano era separata da quella degli altri servizi di trasporto gestiti dalla mediante predisposizione di distinte contabilità e distinti bilanci (art. 7); 3) in nessun Pt_1
caso dalla gestione del servizio urbano della potevano derivare oneri a carico degli Controparte_4
altri servizi gestiti dalla (art. 9); che il principio secondo il quale l'intero onere del servizio di Pt_1
trasporto comunale restava a carico del emergeva con chiarezza dalla convenzione n. 1957 CP_1
di Rep. del 30/10/1992, la quale, all'art. 6 prevedeva l'istituzione di un servizio di cassa con un istituto bancario, regolato con convenzione approvata dall'Ente concedente, all'art. 7 prevedeva una gestione del servizio urbano separata e distinta da quella relativa agli altri servizi statali di e all'art. 5 Pt_1
prevedeva, superata la fase iniziale del rapporto, la determinazione del contributo annuale a carico del sulla base del bilancio preventivo approvato dal stesso;
che tali previsioni erano CP_1 CP_1
state disattese dal che, a decorrere dal 1999, non approvava i bilanci annualmente presentati CP_1
da pur senza mai contestarli, provvedendo ad erogare saltuari ed insufficienti stanziamenti, Pt_1
non seguiti dal ripiano delle spese effettivamente sostenute da e regolarmente riportate nei Pt_1
bilanci; che, quindi, non rispondeva al vero quanto affermato dal Tribunale ovverosia che le spese sostenute da on erano state inserite nei bilanci consuntivi, essendo invece vero che il Pt_1 [...]
, strumentalmente, dal 1999, non approvava i bilanci predisposti annualmente da CP_1 Pt_1 che il credito vantato da era certo, liquido ed esigibile, poiché le spese legali sostenute nel Pt_1
periodo 1.1.2005-31.3.2005, giusta fattura del 31.3.2005, nonché i pagamenti effettuati a seguito delle sentenze emesse dal Tribunale di Potenza in materia di TFR erano state inserite nel bilancio della società appellante giusta deliberazione del 21.3.2005 e richieste con nota racc. del 12.4.2005 alla quale era stata allegata la fattura n. 1/2005 con i giustificativi dei pagamenti;
che il non aveva CP_1
mai contestato la fattura per cui era causa se non per la prima volta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.12.2021 si costituiva il CP_1
chiedendo di rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza del Tribunale di Potenza
[...]
n. 324/2020, con vittoria di spese del giudizio di appello.
All'udienza del 16.11.2024 la Corte assegnava la causa in decisione, concedendo 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Ed invero, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inesigibile il credito azionato da in ragione del mancato inserimento dello stesso nel bilancio Parte_1
consuntivo approvato dal Controparte_1
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che il creditore aveva fondato il suo diritto di pagamento sulla base di due convenzioni intercorse tra il e e ha poi Controparte_1 Parte_1
evidenziato che le clausole contrattuali -artt. 5 e 8 della convenzione del 30.10.1992, espressamente richiamate anche nella convenzione del 22.1.2002 e successivamente trasfuse anche in quella del
31.7.2002- prevedevano un sistema di pagamento a consuntivo, con la predisposizione, da parte della concessionaria di un bilancio preventivo (sulla cui base doveva essere determinato il Pt_1
contributo annuale) e di un bilancio consuntivo da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo al Comune e al Ministero dei trasporti, assoggettato all'approvazione del Comune e le cui risultanze, ove caratterizzate da imprevedibili scostamenti dal bilancio preventivo, determinavano un assestamento del bilancio preventivo. Ha quindi spiegato che detto sistema di pagamento rendeva inesigibile il credito vantato dal concessionario a titolo di rimborso degli oneri sostenuti in relazione al contenzioso instaurato dai dipendenti, in quanto il credito oggetto di causa non risultava inserito nel bilancio consuntivo. Ha, pertanto, concluso che il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, non avendo il creditore opposto assolto l'onere di dimostrare né l'inclusione delle spese di cui richiedeva il pagamento nelle apposite voci del bilancio consuntivo, né l'approvazione di quest'ultimo da parte del CP_1 Ebbene, l'appellante non ha specificamente contestato la ricostruzione del meccanismo di pagamento effettuata dal Tribunale, il quale, dopo aver affermato che -ai sensi degli artt. 5 e 8 della convenzione del 30.10.1992, richiamati anche nella convenzione del 22.1.2002 e successivamente trasfusi anche in quella del 31.7.2002- l'esigibilità del credito vantato da era subordinata all'inclusione dello Pt_1
stesso nel bilancio consuntivo di e alla approvazione di quest'ultimo da parte del Pt_1 CP_1
ha richiamato, al fine di corroborare detta interpretazione sistematica della convenzione,
[...]
anche la portata letterale della disposizione di cui all'art. 8 della convenzione del 22.1.2002 -secondo cui “il si obbliga a riconoscere ed a corrispondere alla gli oneri derivanti dal CP_1 Parte_1
trattamento di fine rapporto delle unità lavorative adibite al pubblico servizio di trasporto urbano ed
a tenere indenne la da ogni pretesa, relativa a contenziosi in atto o che dovessero essere Parte_1
attivati, ed alle conseguenti spese legali, in ordine alle modalità attualmente seguite per la determinazione ed il calcolo del trattamento di fine rapporto ovvero ad altre specifiche questioni attinenti l'applicazione della normativa che disciplina il trattamento giuridico ed economico di tali agenti”-, evidenziando l'utilizzo, nel prevedere l'obbligo del di tenere indenne dagli CP_1 Pt_1 esborsi sostenuti, dapprima del verbo “riconoscere” e poi del verbo “corrispondere”, espressione della volontà delle parti di subordinare il rimborso delle somme versate dalla concessionaria - ovverosia la “corresponsione”- all'esito dell'inclusione delle stesse nell'apposita voce del bilancio consuntivo, oggetto di approvazione da parte del -ovverosia al “riconoscimento”-. CP_1
Ciò che l'appellante ha, invece, specificamente contestato è l'affermazione svolta dal Tribunale in ordine al mancato inserimento nel bilancio consuntivo delle spese sostenute da delle quali Pt_1 quest'ultima ha chiesto il rimborso al Controparte_1
Ebbene, pur avendo l'appellante sostenuto che il credito oggetto di causa sia stato inserito nel bilancio della società appellante giusta deliberazione n. 3 del 21.3.2005, si deve rilevare che la deliberazione n. 3 del 21.3.2005 -prodotta in primo grado dal creditore opposto quale doc. 7 del fascicolo di parte monitoria e depositata anche in sede di appello- non è il bilancio consuntivo, ma una mera delibera con la quale ha disposto “l'inserzione nel bilancio della società delle partite contabili Pt_1
pregresse, attuali e future, comunque riconducibili alla gestione del pubblico servizio di trasporto urbano, effettuata nel periodo di vigenza della relativa Convenzione e la prosecuzione delle azioni giudiziarie intentate o da intentarsi nei confronti del per il recupero dei Controparte_1 corrispondenti crediti”. Tenuto conto della mancata produzione di una copia del bilancio consuntivo di si deve Pt_1
concludere che non vi è prova dell'avvenuto inserimento del credito oggetto di causa nel bilancio consuntivo della società appellante.
Né vi è prova della successiva approvazione del bilancio da parte del essendosi Controparte_1 sul punto l'appellante limitato a dedurre che il avrebbe omesso di approvare i Controparte_1
bilanci senza tuttavia contestarli, circostanza che non può invero indurre la Corte a conclusioni diverse da quelle già tratte dal Tribunale, trattandosi di circostanza che piuttosto conferma il mancato verificarsi di una condizione di esigibilità del credito contrattualmente prevista.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro
26.000,00) e dei parametri medi, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata-.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 324/2020 emessa dal Tribunale di Potenza e pubblicata in data 2.4.2020, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata, liquidate in Euro 3.966,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) dà atto dell'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/02.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 21.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Ettore Nesti
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Ettore NESTI presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Fabrizio NASTRI giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 356/2021 RG vertente
TRA
(P.I.: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Pardini
APPELLANTE
E
(P.I.: in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'avv. Carmen Ferri
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 324/2020 del Tribunale di Potenza;
opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione notificato il giorno 21.5.2007, il conveniva Controparte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Potenza, la chiedendo Parte_1
in via principale di accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo n. 204/07 emesso dal Tribunale di Potenza;
in via subordinata, di limitare la condanna dell'Amministrazione Comunale opponente al pagamento, in favore della società opposta, della minor somma da accertarsi in corso di causa.
Sosteneva:
- che, in data 30.10.1992 e 22.01.2002 il stipulava due convenzioni con la Controparte_1 per l'affidamento della gestione del servizio di Trasporto Pubblico Parte_1
Urbano della città di la convenzione del gennaio 2002 veniva prorogata fino al 31.12.2002; CP_1
sulla base dell'art. 9 della convenzione del 1992, in nessun caso dalla gestione del pubblico servizio di trasporto potevano derivare oneri a carico del bilancio dei servizi di competenza statale esercitati dalle sulla base dell'art. 8 della convenzione del 1992, il si Parte_1 CP_1
obbligava a riconoscere e a corrispondere a gli oneri derivanti dal trattamento di fine rapporto Pt_1
delle unità adibite al pubblico servizio di trasporto urbano e a tenere indenne la società da ogni pretesa in ordine alle modalità seguite per la determinazione ed il calcolo del trattamento di fine rapporto ed altre specifiche questioni riguardanti l'applicazione della normativa disciplinante il trattamento giuridico ed economico di tali agenti;
- che la società ritenendo di avere diritto al rimborso degli oneri sostenuti nel periodo Pt_1
1.1.2005- 31.5.2005, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per la somma di Euro 16.442,23;
- che il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso in quanto:
a) la convenzione sottoscritta nel 1992 non conteneva accenni ad eventuali accolli da parte del delle spese legali sostenute dalla società concessionaria;
che l'art. 8 della convenzione del CP_1
2002 si riferiva all'accollo delle spese legali sopportate da nel periodo dall'1.11.2001- Pt_1
31.12.2002, limitatamente alle tipologie di giudizi individuate nel predetto articolo, stante l'esigenza del sistema pubblicistico della prevedibilità della spesa;
che i comuni potevano effettuare spese solo con la regolare assunzione dell'impegno contabile registrato sul competente intervento e capitolo del bilancio e solo con la prescritta copertura finanziaria, ma nella determinazione dirigenziale n. 4/2002 veniva impegnata solo la somma di Euro 1.678.484,92, pari all'importo delle quattro rate relative ai mesi di novembre e dicembre 2001 e gennaio e febbraio 2002;
b) che aveva violato l'art. 1375 c.c. che imponeva la buona fede nell'esecuzione contrattuale, Pt_1
intraprendendo numerosi contenziosi con indifferenza in ordine al controllo sui relativi compensi;
c) che la documentazione posta a base del procedimento monitorio non appariva sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto la prova riguardava solo l'an del presunto credito e non anche il quantum, mancando una obbligazione esattamente quantificata;
d) che la fattura n. 1 del 31.3.2005 emessa da indirizzata al Comune di non costituiva Pt_1 CP_1
prova scritta, non avendo ad oggetto il compenso per il servizio prestato dalla società, ma una forma di rimborso e in ogni caso non consentiva di effettuare un controllo sulla correttezza degli importi richiesti;
e) che le cinque fatture emesse dai legali della società opposta non rientravano per l'oggetto nelle tipologie indicate dall'art. 8 della convenzione del 2002, trattandosi di spese sostenute nell'ambito di giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi promossi nei confronti della dai suoi fornitori;
Pt_1
f) che le somme di Euro 829,27, richieste per ciascuno dei giudizi proposti dai dipendenti , Pt_2
, , , , e si riferivano a giudizi decisi Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
con sentenze passate in giudicato con le quali era stata condannata solo la non essendo l' Pt_1 [...]
stato chiamato in causa;
CP_2
g) che, al contrario, le somme corrisposte al sig. a titolo di TFR, in esecuzione della sentenza Pt_9
n. 1005/04, erano state rimborsate in quanto dovute;
h) che, quanto alla fattura n. 20/2005, emessa dal consulente del lavoro Notar , la stessa era Per_1
relativa ad un giudizio definito con sentenza, che poneva le spese a carico della e aveva Pt_1
compensato le spese processuali;
i) che tutte le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo erano state emesse in epoca successiva alla scadenza del rapporto concessorio;
l) che la somma ingiunta non era in ogni caso dovuta, in quanto, da un lato, gli oneri cui facevano riferimento le convenzioni intercorse tra le parti erano solo quelli derivanti da una corretta gestione del servizio di trasporto pubblico riportati in un bilancio corretto, mentre la Commissione nominata dal dopo la cessazione del rapporto di concessione aveva rilevato la non correttezza e la non CP_1 approvabilità dei bilanci della , dall'altro, il sistema di pagamento previsto dalle convenzioni, Pt_1
articolato secondo il modello delle rate prestabilite e del conguaglio finale, a consuntivo, previa presentazione ed approvazione dei bilanci, non consentiva di considerare certi, liquidi ed esigibili i crediti azionati dal concessionario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.11.2007 si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU.
2. Con sentenza n. 324/2020 pubblicata in data 2.4.2020, il Tribunale di Potenza: -accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 204/2007 emesso dal Tribunale di
Potenza in data 23.3.2007 e condannava al pagamento in favore del delle Pt_1 Controparte_1
spese di lite sostenute dalla controparte, ponendo a carico di anche le spese di CTU. Pt_1 Osservava, in particolare, il Tribunale:
CP_ a) che la società opposta aveva agito in giudizio per ottenere la condanna dell' convenuto al pagamento dell'importo di Euro 16.448,83 a titolo di rimborso delle somme versate e delle spese legali sostenute nel periodo dall'1.1.2005 al 31.3.2005, fondando il diritto su due convenzioni stipulate il 30.10.1992 ed il 22.1.2002;
b) che, a fronte di una specifica contestazione mossa dal la non aveva CP_1 Pt_1 adeguatamente dimostrato l'esigibilità del credito di cui pretendeva il pagamento;
c) che le clausole contrattuali -artt. 5 e 8 della convenzione del 30.10.1992, espressamente richiamati nella convenzione del 22.1.2002 e successivamente trasfusi anche in quella del
31.7.2002- prevedevano un sistema di pagamento a consuntivo, con la predisposizione, da parte della concessionaria, a partire dall'anno 1994, di un bilancio preventivo (sulla cui base doveva essere determinato il contributo annuale) e di un bilancio consuntivo da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo al Comune e al Ministero dei trasporti, assoggettato all'approvazione del e le cui risultanze, ove caratterizzate da imprevedibili CP_1
scostamenti dal bilancio preventivo, determinavano un assestamento del bilancio preventivo;
d) che detto sistema di pagamento rendeva inesigibile, sia al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, che al momento della pronuncia della sentenza, il credito vantato dal concessionario a titolo di rimborso degli oneri sostenuti in relazione al contenzioso instaurato dai dipendenti, in quanto il credito non risultava inserito nel bilancio consuntivo;
e) che la società opposta non aveva dimostrato né l'inclusione delle spese di cui richiedeva il pagamento nelle apposite voci del bilancio consuntivo, né l'approvazione di quest'ultimo da parte del e, pertanto, il credito non poteva ritenersi esigibile. CP_1
3. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 10.6.2021, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 324/2020 del Tribunale di Potenza pubblicata il 2.4.2020, al fine di: - accogliere l'appello in riforma della impugnata sentenza e, per l'effetto, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dal e, per l'effetto, confermare il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 204/2007 emesso dal Tribunale di Potenza;
- condannare parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado.
3.1. In primo luogo, l'appellante premetteva: che la in primo grado, aveva assolto l'onere Parte_1
della prova relativo alla fondatezza del diritto di credito azionato con il procedimento monitorio;
che dalle convenzioni stipulate, emergeva l'obbligo per il di tenere indenne dagli esborsi CP_1 Pt_1
sostenuti e dalle spese legali sostenute in relazione ai giudizi instaurati nei suoi confronti dai dipendenti per far valere la pretesa avente ad oggetto il TFR;
che l'impegno assunto dal ai CP_1 sensi dell'art. 8 della convenzione del 31.7.2002 si riferiva al periodo dall'1.11.2001 al 31.12.2002, ma anche per il periodo precedente il si era impegnato ai sensi dell'art. 9 della convenzione CP_1
del 30.10.1992 a ripianare qualsiasi perdita di esercizio relativa alla gestione del servizio, poiché se era vero che l'art. 9 della convenzione del 1992 non conteneva un esplicito riferimento al rimborso delle somme pagate e delle spese legali, esso prevedeva che in nessun caso dalla gestione del servizio di trasporto urbano potevano derivare oneri a carico del bilancio dei servizi di competenza statale Part esercitati da che il Comune rispondeva, quindi, anche dell'indennizzo relativo alla mancata fornitura della massa vestiario, oltre che delle controversie relative al TFR, ferie non godute e spese tenuta conto corrente;
che, sotto il profilo del quantum, dai documenti versati in atti e dalla espletata
CTU risultava prova idonea dell'ammontare del credito;
che, in particolare, dalla CTU espletata in primo grado emergeva che l'importo dovuto dal a era pari ad Euro Controparte_1 Pt_1
5.497,06 a titolo di spese legali, Euro 5.804,89 a titolo di erogazioni in favore dei dipendenti ed Euro
189,11 a titolo di accessori sulle somme già corrisposte dal a Controparte_1 Pt_1
3.2. Poi censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato l'inesigibilità del credito azionato da in quanto non inserito nel bilancio consuntivo approvato dal . Pt_1 Controparte_1
In particolare, sosteneva: che dalle convenzioni stipulate con il emergeva che quest'ultimo CP_1
doveva sopportare le spese di esercizio relative alla gestione del pubblico servizio di trasporto urbano, essendo ivi previsto che: 1) per gli anni successivi al periodo sperimentale il doveva erogare CP_1
alla un contributo di esercizio determinato sulla base del bilancio preventivo della gestione Pt_1
(art. 5); 2) la gestione del servizio urbano era separata da quella degli altri servizi di trasporto gestiti dalla mediante predisposizione di distinte contabilità e distinti bilanci (art. 7); 3) in nessun Pt_1
caso dalla gestione del servizio urbano della potevano derivare oneri a carico degli Controparte_4
altri servizi gestiti dalla (art. 9); che il principio secondo il quale l'intero onere del servizio di Pt_1
trasporto comunale restava a carico del emergeva con chiarezza dalla convenzione n. 1957 CP_1
di Rep. del 30/10/1992, la quale, all'art. 6 prevedeva l'istituzione di un servizio di cassa con un istituto bancario, regolato con convenzione approvata dall'Ente concedente, all'art. 7 prevedeva una gestione del servizio urbano separata e distinta da quella relativa agli altri servizi statali di e all'art. 5 Pt_1
prevedeva, superata la fase iniziale del rapporto, la determinazione del contributo annuale a carico del sulla base del bilancio preventivo approvato dal stesso;
che tali previsioni erano CP_1 CP_1
state disattese dal che, a decorrere dal 1999, non approvava i bilanci annualmente presentati CP_1
da pur senza mai contestarli, provvedendo ad erogare saltuari ed insufficienti stanziamenti, Pt_1
non seguiti dal ripiano delle spese effettivamente sostenute da e regolarmente riportate nei Pt_1
bilanci; che, quindi, non rispondeva al vero quanto affermato dal Tribunale ovverosia che le spese sostenute da on erano state inserite nei bilanci consuntivi, essendo invece vero che il Pt_1 [...]
, strumentalmente, dal 1999, non approvava i bilanci predisposti annualmente da CP_1 Pt_1 che il credito vantato da era certo, liquido ed esigibile, poiché le spese legali sostenute nel Pt_1
periodo 1.1.2005-31.3.2005, giusta fattura del 31.3.2005, nonché i pagamenti effettuati a seguito delle sentenze emesse dal Tribunale di Potenza in materia di TFR erano state inserite nel bilancio della società appellante giusta deliberazione del 21.3.2005 e richieste con nota racc. del 12.4.2005 alla quale era stata allegata la fattura n. 1/2005 con i giustificativi dei pagamenti;
che il non aveva CP_1
mai contestato la fattura per cui era causa se non per la prima volta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.12.2021 si costituiva il CP_1
chiedendo di rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza del Tribunale di Potenza
[...]
n. 324/2020, con vittoria di spese del giudizio di appello.
All'udienza del 16.11.2024 la Corte assegnava la causa in decisione, concedendo 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Ed invero, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inesigibile il credito azionato da in ragione del mancato inserimento dello stesso nel bilancio Parte_1
consuntivo approvato dal Controparte_1
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che il creditore aveva fondato il suo diritto di pagamento sulla base di due convenzioni intercorse tra il e e ha poi Controparte_1 Parte_1
evidenziato che le clausole contrattuali -artt. 5 e 8 della convenzione del 30.10.1992, espressamente richiamate anche nella convenzione del 22.1.2002 e successivamente trasfuse anche in quella del
31.7.2002- prevedevano un sistema di pagamento a consuntivo, con la predisposizione, da parte della concessionaria di un bilancio preventivo (sulla cui base doveva essere determinato il Pt_1
contributo annuale) e di un bilancio consuntivo da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo al Comune e al Ministero dei trasporti, assoggettato all'approvazione del Comune e le cui risultanze, ove caratterizzate da imprevedibili scostamenti dal bilancio preventivo, determinavano un assestamento del bilancio preventivo. Ha quindi spiegato che detto sistema di pagamento rendeva inesigibile il credito vantato dal concessionario a titolo di rimborso degli oneri sostenuti in relazione al contenzioso instaurato dai dipendenti, in quanto il credito oggetto di causa non risultava inserito nel bilancio consuntivo. Ha, pertanto, concluso che il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, non avendo il creditore opposto assolto l'onere di dimostrare né l'inclusione delle spese di cui richiedeva il pagamento nelle apposite voci del bilancio consuntivo, né l'approvazione di quest'ultimo da parte del CP_1 Ebbene, l'appellante non ha specificamente contestato la ricostruzione del meccanismo di pagamento effettuata dal Tribunale, il quale, dopo aver affermato che -ai sensi degli artt. 5 e 8 della convenzione del 30.10.1992, richiamati anche nella convenzione del 22.1.2002 e successivamente trasfusi anche in quella del 31.7.2002- l'esigibilità del credito vantato da era subordinata all'inclusione dello Pt_1
stesso nel bilancio consuntivo di e alla approvazione di quest'ultimo da parte del Pt_1 CP_1
ha richiamato, al fine di corroborare detta interpretazione sistematica della convenzione,
[...]
anche la portata letterale della disposizione di cui all'art. 8 della convenzione del 22.1.2002 -secondo cui “il si obbliga a riconoscere ed a corrispondere alla gli oneri derivanti dal CP_1 Parte_1
trattamento di fine rapporto delle unità lavorative adibite al pubblico servizio di trasporto urbano ed
a tenere indenne la da ogni pretesa, relativa a contenziosi in atto o che dovessero essere Parte_1
attivati, ed alle conseguenti spese legali, in ordine alle modalità attualmente seguite per la determinazione ed il calcolo del trattamento di fine rapporto ovvero ad altre specifiche questioni attinenti l'applicazione della normativa che disciplina il trattamento giuridico ed economico di tali agenti”-, evidenziando l'utilizzo, nel prevedere l'obbligo del di tenere indenne dagli CP_1 Pt_1 esborsi sostenuti, dapprima del verbo “riconoscere” e poi del verbo “corrispondere”, espressione della volontà delle parti di subordinare il rimborso delle somme versate dalla concessionaria - ovverosia la “corresponsione”- all'esito dell'inclusione delle stesse nell'apposita voce del bilancio consuntivo, oggetto di approvazione da parte del -ovverosia al “riconoscimento”-. CP_1
Ciò che l'appellante ha, invece, specificamente contestato è l'affermazione svolta dal Tribunale in ordine al mancato inserimento nel bilancio consuntivo delle spese sostenute da delle quali Pt_1 quest'ultima ha chiesto il rimborso al Controparte_1
Ebbene, pur avendo l'appellante sostenuto che il credito oggetto di causa sia stato inserito nel bilancio della società appellante giusta deliberazione n. 3 del 21.3.2005, si deve rilevare che la deliberazione n. 3 del 21.3.2005 -prodotta in primo grado dal creditore opposto quale doc. 7 del fascicolo di parte monitoria e depositata anche in sede di appello- non è il bilancio consuntivo, ma una mera delibera con la quale ha disposto “l'inserzione nel bilancio della società delle partite contabili Pt_1
pregresse, attuali e future, comunque riconducibili alla gestione del pubblico servizio di trasporto urbano, effettuata nel periodo di vigenza della relativa Convenzione e la prosecuzione delle azioni giudiziarie intentate o da intentarsi nei confronti del per il recupero dei Controparte_1 corrispondenti crediti”. Tenuto conto della mancata produzione di una copia del bilancio consuntivo di si deve Pt_1
concludere che non vi è prova dell'avvenuto inserimento del credito oggetto di causa nel bilancio consuntivo della società appellante.
Né vi è prova della successiva approvazione del bilancio da parte del essendosi Controparte_1 sul punto l'appellante limitato a dedurre che il avrebbe omesso di approvare i Controparte_1
bilanci senza tuttavia contestarli, circostanza che non può invero indurre la Corte a conclusioni diverse da quelle già tratte dal Tribunale, trattandosi di circostanza che piuttosto conferma il mancato verificarsi di una condizione di esigibilità del credito contrattualmente prevista.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro
26.000,00) e dei parametri medi, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata-.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 324/2020 emessa dal Tribunale di Potenza e pubblicata in data 2.4.2020, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata, liquidate in Euro 3.966,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) dà atto dell'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/02.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 21.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Ettore Nesti