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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/09/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1917/2024 R.G. vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Santa Teresa di Riva (ME), Via Luigi Pirandello 102, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco Di Giovanni, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
p.IVA in persona dei Soggetti Liquidatori pro tempore Dott. CP_1 P.IVA_1
, Dott. e Ing. , con sede legale CP_2 Controparte_3 Controparte_4 corrente in Taormina Corso Umberto n.127, rappresentata e difesa dall'avv. Santina
Intersimone, giusta procura in atti. RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1-. Con ricorso depositato in data 09.04.2024 premetteva di aver prestato Parte_1 attività lavorativa alle dipendenze della società ATO ME 4, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dall'11.01.2010 (data di sua assunzione) al 31.03.2021 (data in cui si sono interrotti i rapporti di lavoro).
1 Deduceva di essere stato assunto con mansioni di operatore ecologico, inquadrato al Livello
2°, categoria B del CCNL FISE e che, successivamente, il suo inquadramento era mutato altre due volte: una prima con passaggio alla categoria A, a far data dal 31.08.2012, ed una seconda in data 31.11.2013, con passaggio alla qualifica di addetto area impianti a2.
Deduceva, tuttavia, di aver di fatto espletato, dal 2012 e sino al 31.3.2021, in maniera prevalente e continuativa mansioni superiori e corrispondenti al 4° Livello di inquadramento, categoria B del sopracitato CCNL.
Assumeva, in particolare, che egli, sebbene formalmente – secondo il proprio livello di inquadramento - si dovesse occupare unicamente del servizio di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia, dunque di mansioni elementari e soggette a controllo diretto di terzi, di fatto si era occupato di varie incombenze, connotate da una diversa autonomia operativa e per cui erano necessarie più elevate conoscenze e capacità. Aggiungeva che, a seguito ed in ragione della messa in funzione, nel 2010, dell'impianto di conferimento dei rifiuti di Furci Siculo, c.d. CCR, egli si era recato giornalmente presso il suddetto cantiere ed ivi aveva svolto mansioni riguardanti la redazione ed inoltro, a sua firma, di varia documentazione (quali fogli delle firme delle presenze, formulari conferiti nelle varie piattaforme, documentazione relativa a richiesta di materiale di consumo ed elenchi di mezzi e c di carte carburante in dotazione al CCR), rispetto alla quale era stato individuato quale “responsabile”.
Deduceva che le mansioni da lui svolte, per caratteristiche e modalità di svolgimento, erano piuttosto riconducibili al 4° Livello di inquadramento previsto dal CCNL FISE, non ravvisandosi invece alcuna corrispondenza con quelle di cui al 2° Livello di inquadramento, nel quale formalmente il ricorrente era ricollocato dal suo contratto individuale di lavoro.
Asseriva, inoltre, che tale assegnazione a mansioni superiori era avvenuta per un periodo ben superiore ai 90 giorni previsti dal CCNL di categoria (art. 16) e dall'art. 2103 c.c. quale limite al cui superamento segue il diritto al superiore inquadramento, e segnatamente per tutta la durata della sua attività lavorativa;
nonché che le attività da lui svolte neppure servivano a sostituire un lavoratore assente con diritto a conservazione del posto (circostanza che tanto l'art. 2103 c.c. quanto l'art. 16 del CCNL FISE individuano quale limite al diritto ad ottenere definitivamente il riconoscimento del superiore inquadramento).
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare acquisito il suo diritto all'inquadramento nel 4°
Livello contrattuale del CCNL di categoria, cui corrispondevano le mansioni da lui svolte in via prevalente e continuativa a partire dall'11.01.2010 e, conseguentemente, di ordinare ad
2 ATO ME 4 di disporne il corretto inquadramento giuridico ed economico;
domandava, altresì, di accertare e dichiarare il proprio diritto alle differenze contributive e retributive maturate a far data dall'11.01.2010, nonché agli scatti di carriera maturati nel tempo, oltre interessi e Contr rivalutazione monetaria e, per l'effetto, condannare ME 4 a corrispondergli la somma dovuta a tal titolo, oltre accessori, instando per la rifusione delle spese di lite.
2.- Con memoria depositata in data 18.12.2024 si costituiva in giudizio la società in liquidazione ATO ME 4.
Eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere le differenze retributive derivanti dall'attribuzione di qualifica superiore e, nel merito, contestava il ricorso, assumendo che il ricorrente era sempre stato applicato alle mansioni lui assegnate, corrispondenti al suo inquadramento contrattuale, avendo conseguentemente ricevuto corretta retribuzione.
Concludeva, dunque, per l'integrale rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi difensivi;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento delle domande principali, chiedeva che l'efficacia della decisione fosse limitata entro i termini di prescrizione previsti ex lege. Spese vinte.
3.- La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale e prova testimoniale. Veniva quindi disposta c.t.u. contabile.
Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 16.09.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
4.- Al fine di valutare la fondatezza delle domande attoree, giova premettere che al caso di specie è applicabile la disciplina prevista dall'art. 2103 c.c., peraltro ripresa dal disposto dell'art. 16 del CCNL di categoria.
L'applicabilità dell'art. 2103 c.c. discende dall'ormai acclarata natura privatistica dell'ATO
ME 4, chiarita – dopo una certa incertezza giurisprudenziale – con sentenza n.66/2018 della
Corte d'appello di Messina. Con tale pronuncia si è infatti affermato che “la società a totale partecipazione pubblica comunale risulta comunque essere un soggetto privato che non è annoverabile tra le pubbliche amministrazioni [...] la forma societaria di diritto privato è per
l'ente locale la modalità di gestione degli impianti consentita dalla legge e prescelta dall'ente stesso per la duttilità dello strumento giuridico, in cui il perseguimento dell'obiettivo pubblico
3 è caratterizzato dall'accettazione delle regole del diritto privato [...] Dunque il rapporto di lavoro con i dipendenti della società a totale partecipazione pubblica, quale è l'ATO, resta soggetto al regime privatistico con conseguente applicazione delle regole di tale regime, tra le quali quella dettata dall'art. 2103 c.c. sull'esercizio di mansioni superiori”.
Come anticipato, la disciplina dettata dalla citata disposizione del codice civile con riferimento alle mansioni del lavoratore è ripresa dall'art. 16 del CCNL FISE, qui applicabile quale contratto collettivo nazionale di categoria.
Con riferimento al mutamento di mansioni la norma citata – oltre a sancire, al comma 3, che
“al dipendente che […] è chiamato a svolgere mansioni superiori è riconosciuta la retribuzione base parametrale del superiore livello” – al comma 5, dispone che “qualora lo svolgimento di mansioni superiori non abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione al livello superiore diviene definitiva dopo un periodo lavorativo di 90 giorni di effettivo svolgimento delle mansioni”.
Ritenuta dunque ammissibile la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione al livello superiore di inquadramento, deve vagliarsene la fondatezza nel merito.
Tale domanda, per altro, può essere trattata congiuntamente a quella, ad essa strettamente consequenziale, di condanna al pagamento delle relative differenze retributivo-contributive.
Entrambe le domande proposte dal ricorrente risultano fondate.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria
e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (cfr. Cass. Sez. Lav., Ord. n.30580 del 2019).
Il Giudice deve dunque operare seguendo tale iter logico, dal quale non è possibile prescindere.
Presupposto di ciò è che, in ossequio alla regola generale sul riparto dell'onere probatorio
(art. 2697 c.c.), il lavoratore che agisca per ottenere l'inquadramento in un livello superiore assolva il suo onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della sua domanda, provvedendo a “specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte in concreto, raffrontandole con i profili caratterizzanti da un lato le mansioni della superiore qualifica rivendicata, e dall'altro lato della qualifica inferiore riconosciutagli dal datore”.
4 Ebbene, con specifico riferimento al caso di specie, con riguardo al primo dei tre accertamenti, è stata disposta prova testimoniale, le cui risultanze confermano quanto dedotto dal ricorrente.
Assunto all'udienza del 28.10.2024, il teste anch'egli lavoratore dipendente della Tes_1 nello stesso periodo del ricorrente, ha confermato che questi prestava servizio Parte_2 presso il CCR di Furci Siculo, ove svolgeva tutte le varie attività elencate nell'atto introduttivo quali mansioni proprie del superiore livello di inquadramento. Mansioni che, per altro, egli affermava svolte dal Sig. “in modo continuativo dalla data della sua assunzione e fino Pt_1
a poco prima che l'azienda chiudesse”.
Di analogo tenore è stata la deposizione del teste , anch'egli dipendente dell'ATO Tes_2
ME 4, con qualifica di architetto quadro, nel medesimo periodo (ed oltre) del ricorrente.
Anch'egli confermava che il sig. “svolgeva attività presso il CCR di Furci Siculo”, ivi Pt_1 svolgendo “tutte le attività di addetto al CCR”, per altro “in autonomia”.
Anche il teste Direttore generale della società resistente, ha confermato che il Tes_3 ricorrente dal 2010 si recava giornalmente presso il predetto CCR. Rispetto alle mansioni concretamente svolte dal sig. e da lui indicate nel ricorso, il testimone ne negava alcune Pt_1
e per altre si limitava a dei “non ricordo”. Nondimeno, di fatto la sua deposizione può essere portata a sostegno degli assunti di parte attrice nella misura in cui lo stesso riconosce che di mansioni quali intrattenere rapporti con i Comuni consorziati, occuparsi della gestione dell'impianto ed organizzare i conferimenti dei rifiuti egli “non si sarebbe potuto occupare […] in quanto non rientrava nelle sue mansioni”.
Con riguardo al secondo degli accertamenti prescritti al Decidente, deve anzitutto precisarsi che il contratto collettivo applicabile al rapporto lavorativo in questione risulta essere il CCNL “per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali” FISE Assoambiente, come del resto chiarito dal suo art.3 capitolo 2° che sancisce, al primo comma, che “il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti di imprese e società che […] gestiscono servizio ambientali, intendendosi per tali quelli ricompresi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”.
Tale CCNL inquadra al 2° livello dell'area “impianti e laboratori”, relativa al “personale che è addetto alle attività di manutenzione degli impianti e delle reti”, gli “operai comuni che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° Livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette al controllo diretto, eseguono attività elementari, anche di
5 manutenzione, richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo […]. Tra i profili esemplificativi vi rientra l'addetto agli impianti di selezione differenziata dei rifiuti”.
Appartengono invece al 4° livello professionale, nell'ambito della medesima area, gli
“operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti, nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche […] con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate […]. Tra i profili esemplificativi vi sono
l'operaio addetto alle discariche, agli impianti di smaltimento e alle piattaforme ecologiche che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello precedente, svolge attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalla normativa”.
Ebbene, passando al terzo ed ultimo passaggio del procedimento logico-giuridico prescritto al Giudice e procedendo al raffronto tra i risultati delle due precedenti indagini, emerge come le mansioni concretamente svolte dal ricorrente siano piuttosto riconducibili al 4° Livello professionale della Categoria “impianti e laboratori” e non, invece, al 2° Livello, in cui il sig.
era formalmente inquadrato come da contratto individuale di lavoro. Pt_1
Tanto è stato pienamente allegato e provato dal lavoratore attore, con ciò assolvendo all'onere probatorio lui facente capo ex art. 2697 c.c.
Tale prova, per altro, è ravvisabile non solo nelle citate deposizioni testimoniali, ma altresì nella documentazione prodotta da parte attrice, che dimostra che la stessa era deputata di fatto a mansioni proprie di operai appartenenti al 4° Livello di inquadramento. Il riferimento è, nello specifico, ai fogli di firma delle presenze del CCR, ai formulari conferiti nelle varie piattaforme, alle richieste di materiale di consumo ed agli elenchi dei mezzi in servizio sul cantiere jonico e schede carburante (cfr. Allegati da 2 a 5 al ricorso), tutti a firma del ricorrente.
Ad ulteriore conferma di quanto già emergente dalle risultanze probatorie in atti può addursi la mancata comparizione a rendere interrogatorio formale del liquidatore e legale rappresentante dell' , dott. , rimasto assente Controparte_5 Parte_3 CP_2 pur a fronte di sua regolare citazione. A fronte di tale circostanza, infatti, l'art. 232 c.p.c., “dà la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (cfr. Cass. Sez.3,
Sent. n.3258 del 2007).
6 In conclusione, le risultanze probatorie in atti confermano che il ricorrente ha di fatto svolto, sin dall'11.1.2010 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro, mansioni proprie di un superiore livello di inquadramento e, nello specifico, del 4° Livello categoria B del CCNL FISE.
Acclarata la fondatezza della domanda attorea, deve dichiararsi il diritto del ricorrente Sig.
al superiore inquadramento nel livello 4° Area “Impianti e laboratori”, a decorrere Pt_1 dall'11.4.2010 (ovvero decorsi 90 giorni continuativi dall'esercizio, in fatto, delle mansioni superiori, in ossequio al termine di cui al combinato disposto dell'art. 16, comma 5, CCNL, ed art. 2103, comma 7, c.c.) ed alle conseguenti differenze retributive maturate sin dall'11.1.2010.
5.- Non osta a tale accertamento, l'eccepita prescrizione.
La Società resistente motiva la suddetta eccezione sulla base del rilievo per cui – a differenza dell'azione volta al riconoscimento della qualifica superiore, che si prescrive ex art. 2946 c.c. nell'ordinario termine decennale – la diversa, seppur consequenziale, azione finalizzata ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrive nel più breve termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. Termine, quest'ultimo, che decorre altresì qualora il diritto alle citate differenze retributive sia fatto valere contemporaneamente a quello all'attribuzione della qualifica superiore (cfr. Cass. Ord. n.28284/2022)
Nondimeno, ciò deve confrontarsi con il nuovo orientamento della giurisprudenza di
Cassazione, che – con sentenza n.26246 del 2022 – ha affermato che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n.
23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione
e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Ciò la Suprema Corte ha statuito prescindendo del tutto dal numero dei lavoratori dipendenti impiegati dal datore, sulla base del rilievo del carattere “recessivo” assunto, nel nuovo quadro normativo, dalla tutela “reale” reintegratoria rispetto alla indennitaria, sì che il lavoratore in costanza di rapporto di lavoro viene a trovarsi in una condizione soggettiva di subalternità psicologica derivante dall'incertezza circa la tutela applicabile in caso di licenziamento illegittimo.
7 Con specifico riferimento al caso di specie, ne consegue che nessuna prescrizione può dirsi maturata con riferimento al diritto ad ottenere le differenze retributive conseguenti all'assegnazione di un inquadramento superiore, la stessa avendo iniziato a decorrere solo a far data dal 31.03.2021 ed essendo stata successivamente interrotta dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
6. Con riguardo al quantum debeatur, deve farsi riferimento all'importo individuato dal c.t.u. all'uopo incaricato, che ha quantificato le differenze retributive dovute in favore del ricorrente in complessivi € 38.408,56 per il periodo dall'11 gennaio 2010 al 31 marzo 2021, di cui €
36.313,57 per differenze retributive e € 2.094,99 per differenza sul t.f.r.
Le conclusioni cui è giunto il consulente, con procedimento immune da vizi logico-giuridici e adeguatamente illustrato da tabelle riepilogative facilmente verificabili, sono condivise da questo decidente, che ritiene conseguentemente di utilizzarle a fondamento della presente sentenza.
La resistente deve dunque essere condannata alla corresponsione in Controparte_5 favore del ricorrente del superiore importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo ai sensi dell'art. 429 comma 3 c.p.c.
7.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e, pertanto, si liquidano in favore della società resistente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore indeterminabile della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della durata infratriennale del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 09.04.2024 contro la in persona dei Controparte_6
Liquidatori pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande, dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 4° livello contrattuale del CCNL di categoria a decorrere dall'11.04.2010 e, conseguentemente, ordina alla di disporre il corrispondente inquadramento Controparte_7 giuridico con la suindicata decorrenza nonché a corrispondergli le differenze retributive maturate a far data dall'11.01.2010 e sino al 31.03.2021 tra il 2° Livello contrattuale dell'area impianti e laboratori e quello spettante e, per l'effetto, condanna la
[...]
[..
[...] a corrispondergli la somma di € 38.408,56, oltre interessi e rivalutazione Controparte_8 monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_6 Controparte_5
, che liquida in euro € 4.628,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., Parte_1
c.p.a. e rimborso spese generali.
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 17 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1917/2024 R.G. vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Santa Teresa di Riva (ME), Via Luigi Pirandello 102, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco Di Giovanni, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
p.IVA in persona dei Soggetti Liquidatori pro tempore Dott. CP_1 P.IVA_1
, Dott. e Ing. , con sede legale CP_2 Controparte_3 Controparte_4 corrente in Taormina Corso Umberto n.127, rappresentata e difesa dall'avv. Santina
Intersimone, giusta procura in atti. RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1-. Con ricorso depositato in data 09.04.2024 premetteva di aver prestato Parte_1 attività lavorativa alle dipendenze della società ATO ME 4, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dall'11.01.2010 (data di sua assunzione) al 31.03.2021 (data in cui si sono interrotti i rapporti di lavoro).
1 Deduceva di essere stato assunto con mansioni di operatore ecologico, inquadrato al Livello
2°, categoria B del CCNL FISE e che, successivamente, il suo inquadramento era mutato altre due volte: una prima con passaggio alla categoria A, a far data dal 31.08.2012, ed una seconda in data 31.11.2013, con passaggio alla qualifica di addetto area impianti a2.
Deduceva, tuttavia, di aver di fatto espletato, dal 2012 e sino al 31.3.2021, in maniera prevalente e continuativa mansioni superiori e corrispondenti al 4° Livello di inquadramento, categoria B del sopracitato CCNL.
Assumeva, in particolare, che egli, sebbene formalmente – secondo il proprio livello di inquadramento - si dovesse occupare unicamente del servizio di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia, dunque di mansioni elementari e soggette a controllo diretto di terzi, di fatto si era occupato di varie incombenze, connotate da una diversa autonomia operativa e per cui erano necessarie più elevate conoscenze e capacità. Aggiungeva che, a seguito ed in ragione della messa in funzione, nel 2010, dell'impianto di conferimento dei rifiuti di Furci Siculo, c.d. CCR, egli si era recato giornalmente presso il suddetto cantiere ed ivi aveva svolto mansioni riguardanti la redazione ed inoltro, a sua firma, di varia documentazione (quali fogli delle firme delle presenze, formulari conferiti nelle varie piattaforme, documentazione relativa a richiesta di materiale di consumo ed elenchi di mezzi e c di carte carburante in dotazione al CCR), rispetto alla quale era stato individuato quale “responsabile”.
Deduceva che le mansioni da lui svolte, per caratteristiche e modalità di svolgimento, erano piuttosto riconducibili al 4° Livello di inquadramento previsto dal CCNL FISE, non ravvisandosi invece alcuna corrispondenza con quelle di cui al 2° Livello di inquadramento, nel quale formalmente il ricorrente era ricollocato dal suo contratto individuale di lavoro.
Asseriva, inoltre, che tale assegnazione a mansioni superiori era avvenuta per un periodo ben superiore ai 90 giorni previsti dal CCNL di categoria (art. 16) e dall'art. 2103 c.c. quale limite al cui superamento segue il diritto al superiore inquadramento, e segnatamente per tutta la durata della sua attività lavorativa;
nonché che le attività da lui svolte neppure servivano a sostituire un lavoratore assente con diritto a conservazione del posto (circostanza che tanto l'art. 2103 c.c. quanto l'art. 16 del CCNL FISE individuano quale limite al diritto ad ottenere definitivamente il riconoscimento del superiore inquadramento).
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare acquisito il suo diritto all'inquadramento nel 4°
Livello contrattuale del CCNL di categoria, cui corrispondevano le mansioni da lui svolte in via prevalente e continuativa a partire dall'11.01.2010 e, conseguentemente, di ordinare ad
2 ATO ME 4 di disporne il corretto inquadramento giuridico ed economico;
domandava, altresì, di accertare e dichiarare il proprio diritto alle differenze contributive e retributive maturate a far data dall'11.01.2010, nonché agli scatti di carriera maturati nel tempo, oltre interessi e Contr rivalutazione monetaria e, per l'effetto, condannare ME 4 a corrispondergli la somma dovuta a tal titolo, oltre accessori, instando per la rifusione delle spese di lite.
2.- Con memoria depositata in data 18.12.2024 si costituiva in giudizio la società in liquidazione ATO ME 4.
Eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere le differenze retributive derivanti dall'attribuzione di qualifica superiore e, nel merito, contestava il ricorso, assumendo che il ricorrente era sempre stato applicato alle mansioni lui assegnate, corrispondenti al suo inquadramento contrattuale, avendo conseguentemente ricevuto corretta retribuzione.
Concludeva, dunque, per l'integrale rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi difensivi;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento delle domande principali, chiedeva che l'efficacia della decisione fosse limitata entro i termini di prescrizione previsti ex lege. Spese vinte.
3.- La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale e prova testimoniale. Veniva quindi disposta c.t.u. contabile.
Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 16.09.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
4.- Al fine di valutare la fondatezza delle domande attoree, giova premettere che al caso di specie è applicabile la disciplina prevista dall'art. 2103 c.c., peraltro ripresa dal disposto dell'art. 16 del CCNL di categoria.
L'applicabilità dell'art. 2103 c.c. discende dall'ormai acclarata natura privatistica dell'ATO
ME 4, chiarita – dopo una certa incertezza giurisprudenziale – con sentenza n.66/2018 della
Corte d'appello di Messina. Con tale pronuncia si è infatti affermato che “la società a totale partecipazione pubblica comunale risulta comunque essere un soggetto privato che non è annoverabile tra le pubbliche amministrazioni [...] la forma societaria di diritto privato è per
l'ente locale la modalità di gestione degli impianti consentita dalla legge e prescelta dall'ente stesso per la duttilità dello strumento giuridico, in cui il perseguimento dell'obiettivo pubblico
3 è caratterizzato dall'accettazione delle regole del diritto privato [...] Dunque il rapporto di lavoro con i dipendenti della società a totale partecipazione pubblica, quale è l'ATO, resta soggetto al regime privatistico con conseguente applicazione delle regole di tale regime, tra le quali quella dettata dall'art. 2103 c.c. sull'esercizio di mansioni superiori”.
Come anticipato, la disciplina dettata dalla citata disposizione del codice civile con riferimento alle mansioni del lavoratore è ripresa dall'art. 16 del CCNL FISE, qui applicabile quale contratto collettivo nazionale di categoria.
Con riferimento al mutamento di mansioni la norma citata – oltre a sancire, al comma 3, che
“al dipendente che […] è chiamato a svolgere mansioni superiori è riconosciuta la retribuzione base parametrale del superiore livello” – al comma 5, dispone che “qualora lo svolgimento di mansioni superiori non abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione al livello superiore diviene definitiva dopo un periodo lavorativo di 90 giorni di effettivo svolgimento delle mansioni”.
Ritenuta dunque ammissibile la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione al livello superiore di inquadramento, deve vagliarsene la fondatezza nel merito.
Tale domanda, per altro, può essere trattata congiuntamente a quella, ad essa strettamente consequenziale, di condanna al pagamento delle relative differenze retributivo-contributive.
Entrambe le domande proposte dal ricorrente risultano fondate.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria
e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (cfr. Cass. Sez. Lav., Ord. n.30580 del 2019).
Il Giudice deve dunque operare seguendo tale iter logico, dal quale non è possibile prescindere.
Presupposto di ciò è che, in ossequio alla regola generale sul riparto dell'onere probatorio
(art. 2697 c.c.), il lavoratore che agisca per ottenere l'inquadramento in un livello superiore assolva il suo onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della sua domanda, provvedendo a “specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte in concreto, raffrontandole con i profili caratterizzanti da un lato le mansioni della superiore qualifica rivendicata, e dall'altro lato della qualifica inferiore riconosciutagli dal datore”.
4 Ebbene, con specifico riferimento al caso di specie, con riguardo al primo dei tre accertamenti, è stata disposta prova testimoniale, le cui risultanze confermano quanto dedotto dal ricorrente.
Assunto all'udienza del 28.10.2024, il teste anch'egli lavoratore dipendente della Tes_1 nello stesso periodo del ricorrente, ha confermato che questi prestava servizio Parte_2 presso il CCR di Furci Siculo, ove svolgeva tutte le varie attività elencate nell'atto introduttivo quali mansioni proprie del superiore livello di inquadramento. Mansioni che, per altro, egli affermava svolte dal Sig. “in modo continuativo dalla data della sua assunzione e fino Pt_1
a poco prima che l'azienda chiudesse”.
Di analogo tenore è stata la deposizione del teste , anch'egli dipendente dell'ATO Tes_2
ME 4, con qualifica di architetto quadro, nel medesimo periodo (ed oltre) del ricorrente.
Anch'egli confermava che il sig. “svolgeva attività presso il CCR di Furci Siculo”, ivi Pt_1 svolgendo “tutte le attività di addetto al CCR”, per altro “in autonomia”.
Anche il teste Direttore generale della società resistente, ha confermato che il Tes_3 ricorrente dal 2010 si recava giornalmente presso il predetto CCR. Rispetto alle mansioni concretamente svolte dal sig. e da lui indicate nel ricorso, il testimone ne negava alcune Pt_1
e per altre si limitava a dei “non ricordo”. Nondimeno, di fatto la sua deposizione può essere portata a sostegno degli assunti di parte attrice nella misura in cui lo stesso riconosce che di mansioni quali intrattenere rapporti con i Comuni consorziati, occuparsi della gestione dell'impianto ed organizzare i conferimenti dei rifiuti egli “non si sarebbe potuto occupare […] in quanto non rientrava nelle sue mansioni”.
Con riguardo al secondo degli accertamenti prescritti al Decidente, deve anzitutto precisarsi che il contratto collettivo applicabile al rapporto lavorativo in questione risulta essere il CCNL “per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali” FISE Assoambiente, come del resto chiarito dal suo art.3 capitolo 2° che sancisce, al primo comma, che “il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti di imprese e società che […] gestiscono servizio ambientali, intendendosi per tali quelli ricompresi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”.
Tale CCNL inquadra al 2° livello dell'area “impianti e laboratori”, relativa al “personale che è addetto alle attività di manutenzione degli impianti e delle reti”, gli “operai comuni che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° Livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette al controllo diretto, eseguono attività elementari, anche di
5 manutenzione, richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo […]. Tra i profili esemplificativi vi rientra l'addetto agli impianti di selezione differenziata dei rifiuti”.
Appartengono invece al 4° livello professionale, nell'ambito della medesima area, gli
“operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti, nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche […] con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate […]. Tra i profili esemplificativi vi sono
l'operaio addetto alle discariche, agli impianti di smaltimento e alle piattaforme ecologiche che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello precedente, svolge attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalla normativa”.
Ebbene, passando al terzo ed ultimo passaggio del procedimento logico-giuridico prescritto al Giudice e procedendo al raffronto tra i risultati delle due precedenti indagini, emerge come le mansioni concretamente svolte dal ricorrente siano piuttosto riconducibili al 4° Livello professionale della Categoria “impianti e laboratori” e non, invece, al 2° Livello, in cui il sig.
era formalmente inquadrato come da contratto individuale di lavoro. Pt_1
Tanto è stato pienamente allegato e provato dal lavoratore attore, con ciò assolvendo all'onere probatorio lui facente capo ex art. 2697 c.c.
Tale prova, per altro, è ravvisabile non solo nelle citate deposizioni testimoniali, ma altresì nella documentazione prodotta da parte attrice, che dimostra che la stessa era deputata di fatto a mansioni proprie di operai appartenenti al 4° Livello di inquadramento. Il riferimento è, nello specifico, ai fogli di firma delle presenze del CCR, ai formulari conferiti nelle varie piattaforme, alle richieste di materiale di consumo ed agli elenchi dei mezzi in servizio sul cantiere jonico e schede carburante (cfr. Allegati da 2 a 5 al ricorso), tutti a firma del ricorrente.
Ad ulteriore conferma di quanto già emergente dalle risultanze probatorie in atti può addursi la mancata comparizione a rendere interrogatorio formale del liquidatore e legale rappresentante dell' , dott. , rimasto assente Controparte_5 Parte_3 CP_2 pur a fronte di sua regolare citazione. A fronte di tale circostanza, infatti, l'art. 232 c.p.c., “dà la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (cfr. Cass. Sez.3,
Sent. n.3258 del 2007).
6 In conclusione, le risultanze probatorie in atti confermano che il ricorrente ha di fatto svolto, sin dall'11.1.2010 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro, mansioni proprie di un superiore livello di inquadramento e, nello specifico, del 4° Livello categoria B del CCNL FISE.
Acclarata la fondatezza della domanda attorea, deve dichiararsi il diritto del ricorrente Sig.
al superiore inquadramento nel livello 4° Area “Impianti e laboratori”, a decorrere Pt_1 dall'11.4.2010 (ovvero decorsi 90 giorni continuativi dall'esercizio, in fatto, delle mansioni superiori, in ossequio al termine di cui al combinato disposto dell'art. 16, comma 5, CCNL, ed art. 2103, comma 7, c.c.) ed alle conseguenti differenze retributive maturate sin dall'11.1.2010.
5.- Non osta a tale accertamento, l'eccepita prescrizione.
La Società resistente motiva la suddetta eccezione sulla base del rilievo per cui – a differenza dell'azione volta al riconoscimento della qualifica superiore, che si prescrive ex art. 2946 c.c. nell'ordinario termine decennale – la diversa, seppur consequenziale, azione finalizzata ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrive nel più breve termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. Termine, quest'ultimo, che decorre altresì qualora il diritto alle citate differenze retributive sia fatto valere contemporaneamente a quello all'attribuzione della qualifica superiore (cfr. Cass. Ord. n.28284/2022)
Nondimeno, ciò deve confrontarsi con il nuovo orientamento della giurisprudenza di
Cassazione, che – con sentenza n.26246 del 2022 – ha affermato che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n.
23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione
e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Ciò la Suprema Corte ha statuito prescindendo del tutto dal numero dei lavoratori dipendenti impiegati dal datore, sulla base del rilievo del carattere “recessivo” assunto, nel nuovo quadro normativo, dalla tutela “reale” reintegratoria rispetto alla indennitaria, sì che il lavoratore in costanza di rapporto di lavoro viene a trovarsi in una condizione soggettiva di subalternità psicologica derivante dall'incertezza circa la tutela applicabile in caso di licenziamento illegittimo.
7 Con specifico riferimento al caso di specie, ne consegue che nessuna prescrizione può dirsi maturata con riferimento al diritto ad ottenere le differenze retributive conseguenti all'assegnazione di un inquadramento superiore, la stessa avendo iniziato a decorrere solo a far data dal 31.03.2021 ed essendo stata successivamente interrotta dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
6. Con riguardo al quantum debeatur, deve farsi riferimento all'importo individuato dal c.t.u. all'uopo incaricato, che ha quantificato le differenze retributive dovute in favore del ricorrente in complessivi € 38.408,56 per il periodo dall'11 gennaio 2010 al 31 marzo 2021, di cui €
36.313,57 per differenze retributive e € 2.094,99 per differenza sul t.f.r.
Le conclusioni cui è giunto il consulente, con procedimento immune da vizi logico-giuridici e adeguatamente illustrato da tabelle riepilogative facilmente verificabili, sono condivise da questo decidente, che ritiene conseguentemente di utilizzarle a fondamento della presente sentenza.
La resistente deve dunque essere condannata alla corresponsione in Controparte_5 favore del ricorrente del superiore importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo ai sensi dell'art. 429 comma 3 c.p.c.
7.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e, pertanto, si liquidano in favore della società resistente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore indeterminabile della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della durata infratriennale del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 09.04.2024 contro la in persona dei Controparte_6
Liquidatori pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande, dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 4° livello contrattuale del CCNL di categoria a decorrere dall'11.04.2010 e, conseguentemente, ordina alla di disporre il corrispondente inquadramento Controparte_7 giuridico con la suindicata decorrenza nonché a corrispondergli le differenze retributive maturate a far data dall'11.01.2010 e sino al 31.03.2021 tra il 2° Livello contrattuale dell'area impianti e laboratori e quello spettante e, per l'effetto, condanna la
[...]
[..
[...] a corrispondergli la somma di € 38.408,56, oltre interessi e rivalutazione Controparte_8 monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_6 Controparte_5
, che liquida in euro € 4.628,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., Parte_1
c.p.a. e rimborso spese generali.
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 17 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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