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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 23/04/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 358/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 23/02/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ROBERTA PALOTTI , elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) in persona del Presidente pro tempore con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
NADIA PEREGO elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Avvocatura di Varese
RESISTENTE
OGGETTO Ripetizione di indebito
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 23/02/2024 , titolare di Parte_1
Naspi, ha dedotto di aver raggiunto i requisiti pensionistici per la pensione anticipata per la quale faceva domanda in data 27 febbraio 2022. La domanda veniva accolta con decorrenza 01.05.2022 – pensione n. 13552219 Cat. VO. Contestualmente, riceveva richiesta di ripetizione di indebito, maturato nel periodo 01.08.2021 – 31.03.2022, per complessivi € 5.671,50, essendo “stata corrisposta indennità di disoccupazione NASpI non spettante in quanto titolare di trattamento pensionistico diretto a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per I.V.S. o equiparato” (doc. 3 ricorrente).
Deducendo l'illegittimità della domanda la ricorrente ha chiesto:”- accertare e dichiarare che, per tutti i motivi esposti in narrativa, alcun indebito si è formato a carico della sig.ra
nel periodo 01.08.2021 - 31.03.2022 ovvero accertare e dichiarare che l'indebito, Pt_1 anche ove esistente, non è ripetibile ai danni dell'odierna parte ricorrente, con ogni
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consequenziale provvedimento di accertamento e condanna dell'istituto alla restituzione di quanto eventualmente già recuperato/trattenuto maggiorato di interessi o rivalutazione;
- accertare e dichiarare che la Sig.ra aveva ed ha diritto alla Naspi con riferimento Pt_1
alle mensilità da agosto/2021 a marzo/2022 con ogni consequenziale provvedimento richiesta “.
Ritualmente costituitasi in giudizio, ha ribadito la legittimità della richiesta avendo la CP_1
ricorrente già perfezionato, a partire del 30 aprile 2021 il requisito contributivo dei 41 anni e
10 mesi per la pensione anticipata, con prima decorrenza utile della pensione al 01 agosto
2021, considerati i 3 mesi di finestra. Per tale motivo era stato contestato l'indebito dal
1/08/2021 al 31/03/2022 relativo alla fruizione dell'indennità di disoccupazione NASPI erogata fino al 31 marzo 2022. Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.
Fallito il tentativo di conciliazione, è stata fissata la discussione a trattazione scritta in assenza di necessità istruttorie. Avendo le parti depositato le note conclusive entro il termine assegnato, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Non è contestato in atti che la ricorrente abbia presentato domanda NASpI il 11/05/2020, dopo la cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 29/04/2020.
La domanda veniva accolta da dal 12/05/2020. CP_1
Successivamente, con domanda del 27 Aprile 2022, la ricorrente chiedeva il riconoscimento
CP_ della pensione anticipata, accolta con decorrenza 05/2022 (Doc. 2 ).
Risulta altresì che parte ricorrente aveva già perfezionato a partire del 30 aprile 2021 il requisito contributivo dei 41 anni e 10 mesi (ovvero 2175 settimane), con prima decorrenza
CP_ utile della pensione anticipata dal 1 agosto 2021, (Doc.3 ).
Il d.lgs. 22/'15, che ha riordinato e rivisto le normative sugli ammortizzatori sociali all'art. 11,
-in materia di NASpI- dispone la decadenza dalla prestazione al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
La norma richiama letteralmente quanto già previsto dall'art. 2 co. 40 della L. 92/2012
(antecedente il d.lgs 22/2012 in tema di ASpI e mini ASpI). Va detto che il comma 41 della
L. 92/'12 esplicitava gli effetti della decadenza chiarendo che la stessa determinava l'obbligo di restituire l'indennità.
Chiarita la normativa di riferimento, numerosa giurisprudenza di merito si è occupata con esiti non uniformi della sua interpretazione sino alla recente ordinanza della Corte di
Cassazione n. 11695/'24 le cui motivazioni si condividono e si richiamano anche ex art. 118 disp. Att. c.p.c..
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La Corte di Cassazione si è occupata di caso disciplinato dalla previgente Legge n.92 del
2012 art. 2 co. 40 ma – come si è visto – l'attuale normativa utilizza il medesimo dato letterale.
In effetti l'art. 11, comma 1 lettera d), del d.lgs. n. 22/2015 prevede la decadenza del lavoratore dal diritto di fruire la Naspi al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. La norma collega testualmente l'effetto della decadenza non già alla fruizione della pensione ma alla maturazione dei requisiti per ottenerla.
Nel caso di specie, avendo la ricorrente maturato i requisiti per la pensione anticipata dal 1 agosto 2021, da quella data era decaduta dal beneficio della percezione della NASpI, potendo beneficiare del regime di salvaguardia del diritto a pensione alla stregua del combinato disposto degli articoli 1, L. n.243/2004 e 1 L. n. 247/2007.
La Corte ribadisce che il dato letterale dell'art. 2 co. 4 L. 92/'12 (identico all'art. 11 co. 1 lettera d) d.lgs 22/'15) che “dispone la decadenza dal trattamento di disoccupazione (con correlato obbligo di restituire quanto a tale titolo eventualmente percepito), non lascia spazio alcuno ad un'interpretazione diversa da quella letterale”. Risulta altresì errato secondo la
Corte “il rilievo centrale alla presentazione della domanda amministrativa di pensione di anzianità da parte dell'assicurato rimettendo, in tal guisa, la nascita del diritto alla pensione
e/o la perdita del diritto alla prestazione di sostegno al reddito, all'iniziativa dell'assicurato pretermettendo il requisito costitutivo, rinveniente dal dettato normativo, dell'avvenuta maturazione dei requisiti”. Inoltre la finalità della norma non va rinvenuta nell'esigenza di escludere la duplicazione di fonti di reddito ma di non lasciare l'assicurato privo di tutele nell'arco temporale tra la data di presentazione della domanda amministrativa e quello di elargizione del trattamento pensionistico ovvero nel periodo di attesa fra la maturazione dei requisiti contributivi e il raggiungimento della prima finestra utile per il versamento della pensione in ottemperanza al disposto dell'art. 38 della Costituzione.
In effetti “ l'ordinamento previdenziale non lascia l'interessato senza tutele: questi ha, infatti, diritto alla indennità di disoccupazione, fintantoché non maturi i requisiti per la pensione e non è affatto privato di ogni fonte di sostentamento;
L'inerzia dell'interessato che, per qualsivoglia motivo, ometta di richiedere l'accesso alla pensione, non può essere controbilanciata dalla doglianza di deprivazione di una fonte di reddito, perché la fonte di sostentamento è ben prevista;
né può pretendersi che la scelta del trattamento (sostegno al reddito o pensione) sia discrezionalmente rimessa all'assicurato; la norma, dunque, non esibisce incertezze nel dettato normativo che correla l'an debendi della prestazione ASpI finchè non siano stati raggiunti i requisiti (anagrafici e contributivi) del diritto al pensionamento anticipato (già di anzianità); l'impianto interpretativo qui illustrato è
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ulteriormente confortato dalla inequivoca disposizione normativa di cui all'art. 2, comma 41, della legge n. 92 del 2012 (che recita: «La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire») applicabile anche con riferimento alla NASpI in virtù del rinvio di cui all'art. 14 del d.lgs n. 22 del 2015 cit. secondo il quale «alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili»; 20.un diverso esito interpretativo contrasta, come già detto, con la ratio delle disposizioni e con la natura indisponibile dei diritti previdenziali;
21.il legislatore, invero, nell'ambito della sua ampia discrezionalità, ha previsto, che l'indennità contro la disoccupazione fosse subordinata alla sussistenza dello stato di bisogno, ricavabile anche dal difetto di titolarità del diritto dell'assicurato ad altre provvidenze previdenziali a seguito della perdita del lavoro e, in specie, in età avanzata, delle prestazioni pensionistiche;
conseguentemente l'indennità in esame può essere erogata solo fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità e il legislatore ha posto tale limite temporale, ben preciso, alla fruizione del beneficio e non può rimettersi alla scelta discrezionale dell'assicurato (non prevista dalla legge) di optare per il godimento dell'indennità ASpI / NASpI, anziché della pensione di anzianità, o per lo meno, di determinarne il periodo di godimento, non potendo contravvenirsi alla natura indisponibile dei diritti in materia previdenziale sottratti, in quanto tali, alla disponibilità delle parti (cfr., fra tantissime, Cass., Sez. Lav., 5 febbraio 2018, n. 2697)”.
La Corte ha altresì chiarito che l'attuazione dell'art. 38 Cost. si realizza anche per il tramite del coordinamento e della determinazione di tempi e modi della fruizione delle prestazioni sociali nei limiti delle compatibilità finanziarie (Corte cost. n. 426 del 2006) tenuto conto anche che, nel caso di specie, il raggiungimento dei requisiti del pensionamento di anzianità non può non escludere lo stato di bisogno necessario per accedere alla prestazione di disoccupazione.
Infine quanto alla legittimità del recupero dell , “questa Corte (Cass. n.2697 del 2018) CP_1
ha già affermato che la prestazione a sostegno del reddito spetta sino alla maturazione del diritto al pensionamento di anzianità e non fino alla data di effettiva decorrenza o percezione del trattamento pensionistico, che è condizionata alla presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato, poiché, altrimenti, l'erogazione degli emolumenti verrebbe ad essere indebitamente prolungata oltre il periodo previsto dalla legge”.
Il ricorso va pertanto respinto.
Si stima equa l'integrale compensazione delle spese di lite nella consapevolezza di pronunce sino ad ora di segno contrario nella giurisprudenza di merito.
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P.Q.M.
definitivamente pronunziando,
- rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, 23/04/2025 il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
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