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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 25/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 577/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 577/2024 r.g. promossa da c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO CALUSSI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Assab 1 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv.
ALESSANDRO CALUSSI
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
ANGELA BARSANTINI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANGELA BARSANTINI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 3.6.2024, conviene in Parte_1 giudizio l' comparente, chiedendo che venga accertato che a seguito CP_1
dell'infortunio sul lavoro del 25/02/2020 con postumi valutati da in CP_1 misura del 26%, il grado di inabilità sia quantificato in percentuale superiore e venga condannato l'Ente ad erogare le prestazioni di legge.
Si costituisce ritualmente chiedendo il rigetto della pretesa ex CP_1
adverso formulata.
Espletata CTU medico legale, la causa viene trattata in modalità cartolare,
– e contestualmente decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte, in data odierna.
La domanda del è fondata e risulta meritevole Pt_1
d'accoglimento, nei termini che seguono.
Il CTU medico-legale nominato (Prof. ) ha accertato Persona_1 che il grado di menomazione dell'integrità psicofisica del ricorrente deve essere valutato complessivamente pari al 40 (quaranta) %
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, apparendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Lo stesso CTU ha accertato, con condivisibile ed esauriente motivazione medico-legale (alla quale si rimanda per tutti i dettagli tecnici), che : “Il meccanismo traumatico più comune della frattura sovracondiloidea di omero è quello di una caduta con polso e gomito in estensione e avambraccio in pronazione. In questa situazione il gomito si trova in condizione di “blocco articolare”; lo scarico delle forze si esplica sulla paletta omerale, provocandone la frattura.
Più raramente, solo nel 2% dei casi, il meccanismo traumatico è per caduta con gomito posto in flessione.
Le fratture isolate dell'olecrano sono di solito dovute a una caduta sulla mano tesa o a un colpo diretto al gomito.
Le fratture pelviche possono coinvolgere la sinfisi pubica, l'acetabolo,
l'articolazione sacro-iliaca o il sacro. Si va da lesioni stabili minimamente scomposte causate da cadute a bassa energia a lesioni scomposte e instabili drammaticamente dislocate che possono causare emorragie massive. Possono verificarsi anche lesioni genito urinarie, gastrointestinali, neurologiche.
2 La maggior parte delle fratture pelviche deriva da lesioni ad alta energia, in genere causate da incidenti automobilistici (comprese le collisioni veicolo- pedone) o una caduta da un'altezza come nel caso in esame.
Oltre alle fratture ossee si è prodotta anche la diastasi della sinfisi pubica che è stata ridotta e stabilizzata con placche.
Molteplici le sequele neurologiche fra le quali la paralisi del nervo sciatico popliteo esterno (SPE) che causa un deficit di estensione del piede e delle dita.
Per far fronte alla mancata estensione del piede e delle dita il soggetto che ne è affetto, per evitare di inciampare, solleva il ginocchio e lancia avanti la gamba. Il tipo di andatura che ne deriva viene chiamata “andatura steppante”.
Ridotti anche i movimenti nella parte inferiore della gamba, causata da un danno al nervo tibiale (SPI), che supporta i muscoli del polpaccio e del piede.
Da quanto sopra esposto deriva un importante danno biologico nel ricorrente ”.
Ne deriva che al in relazione ai postumi dell'infortunio sul Pt_1
lavoro del 25/02/2020 – deve riconoscersi una menomazione dell'integrità psico-fisica (già delibata da nella misura de 26%) valutata nella misura CP_1
del 40 (quaranta) %, e di conseguenza condannare l' alla corresponsione CP_1 dei relativi benefici di legge, comprensivi d'interessi legali, con decorso a partire dal momento della relativa domanda.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo nonché eventualmente distratte ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell' . CP_1
Spese di CTU da liquidarsi con separato provvedimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. DICHIARA il diritto di a che i postumi dell' Parte_1
infortunio sul lavoro del 25/02/2020 già valutati da in percentuale del CP_1
26%, risultino pari al 40 (quaranta) %, e condanna l' alla corresponsione CP_1
in suo favore dei benefici di legge, da erogarsi con la indicata misura e con la
3 decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal 121° giorno della domanda amministrativa e fino al saldo;
2. CONDANNA l' a rimborsare in favore del procuratore CP_1 antistatario di parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 1.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e
Cpa come per legge.
Spese di CTU da liquidarsi con separato provvedimento.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 25/02/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 577/2024 r.g. promossa da c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO CALUSSI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Assab 1 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv.
ALESSANDRO CALUSSI
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
ANGELA BARSANTINI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANGELA BARSANTINI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 3.6.2024, conviene in Parte_1 giudizio l' comparente, chiedendo che venga accertato che a seguito CP_1
dell'infortunio sul lavoro del 25/02/2020 con postumi valutati da in CP_1 misura del 26%, il grado di inabilità sia quantificato in percentuale superiore e venga condannato l'Ente ad erogare le prestazioni di legge.
Si costituisce ritualmente chiedendo il rigetto della pretesa ex CP_1
adverso formulata.
Espletata CTU medico legale, la causa viene trattata in modalità cartolare,
– e contestualmente decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte, in data odierna.
La domanda del è fondata e risulta meritevole Pt_1
d'accoglimento, nei termini che seguono.
Il CTU medico-legale nominato (Prof. ) ha accertato Persona_1 che il grado di menomazione dell'integrità psicofisica del ricorrente deve essere valutato complessivamente pari al 40 (quaranta) %
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, apparendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Lo stesso CTU ha accertato, con condivisibile ed esauriente motivazione medico-legale (alla quale si rimanda per tutti i dettagli tecnici), che : “Il meccanismo traumatico più comune della frattura sovracondiloidea di omero è quello di una caduta con polso e gomito in estensione e avambraccio in pronazione. In questa situazione il gomito si trova in condizione di “blocco articolare”; lo scarico delle forze si esplica sulla paletta omerale, provocandone la frattura.
Più raramente, solo nel 2% dei casi, il meccanismo traumatico è per caduta con gomito posto in flessione.
Le fratture isolate dell'olecrano sono di solito dovute a una caduta sulla mano tesa o a un colpo diretto al gomito.
Le fratture pelviche possono coinvolgere la sinfisi pubica, l'acetabolo,
l'articolazione sacro-iliaca o il sacro. Si va da lesioni stabili minimamente scomposte causate da cadute a bassa energia a lesioni scomposte e instabili drammaticamente dislocate che possono causare emorragie massive. Possono verificarsi anche lesioni genito urinarie, gastrointestinali, neurologiche.
2 La maggior parte delle fratture pelviche deriva da lesioni ad alta energia, in genere causate da incidenti automobilistici (comprese le collisioni veicolo- pedone) o una caduta da un'altezza come nel caso in esame.
Oltre alle fratture ossee si è prodotta anche la diastasi della sinfisi pubica che è stata ridotta e stabilizzata con placche.
Molteplici le sequele neurologiche fra le quali la paralisi del nervo sciatico popliteo esterno (SPE) che causa un deficit di estensione del piede e delle dita.
Per far fronte alla mancata estensione del piede e delle dita il soggetto che ne è affetto, per evitare di inciampare, solleva il ginocchio e lancia avanti la gamba. Il tipo di andatura che ne deriva viene chiamata “andatura steppante”.
Ridotti anche i movimenti nella parte inferiore della gamba, causata da un danno al nervo tibiale (SPI), che supporta i muscoli del polpaccio e del piede.
Da quanto sopra esposto deriva un importante danno biologico nel ricorrente ”.
Ne deriva che al in relazione ai postumi dell'infortunio sul Pt_1
lavoro del 25/02/2020 – deve riconoscersi una menomazione dell'integrità psico-fisica (già delibata da nella misura de 26%) valutata nella misura CP_1
del 40 (quaranta) %, e di conseguenza condannare l' alla corresponsione CP_1 dei relativi benefici di legge, comprensivi d'interessi legali, con decorso a partire dal momento della relativa domanda.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo nonché eventualmente distratte ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell' . CP_1
Spese di CTU da liquidarsi con separato provvedimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. DICHIARA il diritto di a che i postumi dell' Parte_1
infortunio sul lavoro del 25/02/2020 già valutati da in percentuale del CP_1
26%, risultino pari al 40 (quaranta) %, e condanna l' alla corresponsione CP_1
in suo favore dei benefici di legge, da erogarsi con la indicata misura e con la
3 decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal 121° giorno della domanda amministrativa e fino al saldo;
2. CONDANNA l' a rimborsare in favore del procuratore CP_1 antistatario di parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 1.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e
Cpa come per legge.
Spese di CTU da liquidarsi con separato provvedimento.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 25/02/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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