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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2263 R.G. dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...] ivi residente in [...] c.f. Parte_1
, ed elettivamente domiciliato in Canicattì Largo Aosta, 51 presso lo CodiceFiscale_1 studio del Sig. Avv. Calogero Lo Giudice (c.f.: ) che lo rappresenta e CodiceFiscale_2 difende giusta procura rilasciata in calce all'atto di opposizione al pignoramento iscritto presso il
Tribunale di Civitavecchia Sez. Esec. Mob. RGE n. 968/2023
-Opponente – Attore -
E una società a responsabilità limitata con socio unico Controparte_1 costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la “Legge sulla
Cartolarizzazione”), con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano, codice fiscale e partita
IVA n. , capitale sociale interamente versato pari ad Euro 10.000,00 (di seguito, la P.IVA_1
“Mandante”), e per essa, quale mandataria, (nuova denominazione assunta da CP_2 come deliberato dall'Assemblea Straordinaria con verbale del dott. CP_3 Per_1
Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta
[...]
– iscritto presso il Registro imprese di Verona in data 25/06/2019 con protocollo di deposito n.
62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019) società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n.
7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Verona e codice fiscale , p.IVA - quale mandataria, giusta procura per P.IVA_2 P.IVA_3 atto in data 20 luglio 2017, n. 60852 di Rep. e n. 11359 di Racc., Notaio dott.ssa Persona_2 di Milano, rappresentata e difesa, giusta procura Rep. n. 79376 e Racc. n. 29954 del 12.12.2023
Notaio Dott. (all.ti 1 e 2), dall'Avv. Nicola MAIONE (C.F. Persona_3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla C.F._3
Salaria 213
Opposta - Convenuta
NONCHE' con sede in Roma, viale Europa n. 190, in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore attualmente in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Baroni
(C.F.: ) dell'Avvocatura interna di ed elettivamente CodiceFiscale_4 CP_4 domiciliata presso la sede legale della società in Viale Europa 190, giusta procura alle liti per atto del Notaio di Roma in data 13.11.24, Rep. n. 57001, Racc. n. 16791, Persona_4 registrato a Roma il 13.11.24
Terza pignorata - Convenuta
E
n persona del legale rappresentante con sede in Torino Piazza Controparte_5
AN Carlo, 156 c.f. P.IVA_4
Terza pignorata - Convenuta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 2 c.p.c.)
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: respinta ogni contraria domanda eccezione e difesa, - dichiarare l'inefficacia dell'esecuzione promossa da
[...]
e per essa quale mandataria e, quindi annullarla, per essere il pignoramento Controparte_1 CP_2 stesso illegittimo ed ingiusto in relazione all'inesistenza del credito vantato per i motivi sopra esposti e, comunque, ingiusto ed illegittimo per violazione dell'art. 545 cpc;
- con vittoria di onorari, competenze e spese del giudizio anche in considerazione della temerarietà dell'azione di parte avversa
Per la convenuta Controparte_1
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- Rigettare tutte le domande ed istanze formulate dal sig. nei confronti della Parte_1 [...]
e per essa per le motivazioni di cui in premessa;
Con ampia riserva istruttoria Controparte_1 CP_2 all'esito di eventuali difese avversarie, e salvezza di ogni altro diritto. Con vittoria di spese, competenze professionali del presente giudizio.
Per la convenuta Controparte_4
Si chiede che l'Ill.mo Giudice voglia dichiarare la legittimità e la correttezza del comportamento tenuto dalla
Società.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto
In data 22.2.2023 e per essa notificava atto di precetto al Controparte_1 CP_2 sig. in forza di D.I. n. 236/2010, RG n. 682/2010, emesso in data 16.03.2010, Parte_1 depositato in cancelleria in data 17.03.2010, con il quale si ingiungeva allo stesso tra gli altri “di pagare, alla parte istante la somma di euro 234.252,73 oltre gli interessi come richiesti, nonché le spese, competenze e gli onorari liquidati in complessivi euro € 1.700,00 di cui euro 800,00 per onorari”.
Successivamente la stessa e per essa notificava un Controparte_1 CP_2 pignoramento presso terzi al sig. ed ai terzi pignorati NT AN LO SP e Parte_1
. Controparte_4
In data 6/12/2023 veniva interposta opposizione agli atti esecutivi ex art 615 co.2 cpc alla
[...]
e per essa con la quale il sig. rassegnava le Controparte_1 CP_2 Parte_1 seguenti conclusioni “- preliminarmente, anche inaudita altera parte, dichiari la sospensione della procedura esecutiva in corso e rinvii le parti alla fase di merito affinchè: - si dichiari l'ingiustizia della procedura in questione quantomeno nella parte in cui si eccede sul pignoramento delle somme impignorabili per legge e, per l'effetto, annulli la procedura esecutiva in questione con ogni formula di legge ritenendola ingiusta ed illegittima;
- ponga a carico del creditore procedente ogni spesa relativa anche a questa procedura esecutiva. Con vittoria di onorari, competenze e spese del giudizio.”
La creditrice opposta si costituiva chiedendo il rigetto della opposizione.
Con ordinanza del 13/7/2024 il Giudice dell'esecuzione sospendeva l'esecuzione e compensava le spese di lite e concedeva il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
Con atto di citazione notificato in data 14/9/2024 introduceva la fase di Parte_1 merito formulando le conclusioni sopra riportate.
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Si costituiva in giudizio la e per essa quale mandataria, Controparte_1
e chiedeva il rigetto della opposizione. CP_2
Si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi la correttezza del Controparte_4 proprio comportamento processuale.
Non si costituiva la di cui deve dichiararsi la contumacia. Controparte_5
2. Oggetto del giudizio
L'opponente ha posto a fondamento della opposizione i seguenti motivi:
a) prescrizione del credito: in quanto, a fronte della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 12.04.2010, il primo atto di precetto è stato notificato in data 22.02.2023 e, quindi oltre il termine decennale di prescrizione previsto dalla legge;
b) eccesso di utilizzo di strumenti giudiziari in quanto, oltre al pignoramento presso terzi, il creditore ha avviato, anche, un ulteriore procedimento esecutivo di pignoramento immobiliare su beni dell'odierno resistente e con titolo e valore identico a quello oggetto del pignoramento.
c) parziale impignorabilita' delle somme in quanto le somme vincolate hanno natura pensionistica ed il conto corrente pignorato su NT AN LO è un conto condiviso con la moglie
[...] che, a sua volta, incassa la pensione da lavoro dipendente per € 2.197,00 circa, CP_6 compresa l'indennità di accompagnamento
4) illegittimità del pignoramento per violazione dell'art 545 comma 7 c.p.c.
Tutti i motivi di opposizione integrano una opposizione all'esecuzione.
3. Prescrizione
Come rilevato dal giudice dell'esecuzione l'eccezione di prescrizione del credito è infondata poiché risulta il compimento da parte del creditore, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo in data 12.4.2010, di plurimi atti interruttivi del termine ordinario di dieci anni ex art. 2953 c.c.
(cfr. in particolare il precetto notificato il 16.8.2018, nonché il precedente atto di precetto del
2012 in forza del quale è stata incardinata la procedura esecutiva immobiliare dichiarata estinta nel
2018).
4. Abuso dei mezzi di esecuzione
Come rilevato dal Giudice dell'esecuzione non è fondata neppure l'eccezione di abuso dei mezzi di espropriazione, tenuto conto che, in base al principio della responsabilità patrimoniale, il
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creditore ha la possibilità di instaurare diversi procedimenti espropriativi e di sottoporre a pignoramento beni dello stesso tipo o di natura diversa per il soddisfacimento del suo credito e non costituisce, quindi, ostacolo all'esercizio dell'azione esecutiva il fatto che il titolo sia stato posto a fondamento di altra esecuzione, poiché il creditore, in via generale, può promuovere molteplici procedimenti espropriativi finché la sua pretesa non sia stata integralmente soddisfatta.
Nel caso in esame nessun soddisfacimento, nemmeno parziale, del credito era intervenuto al momento del pignoramento.
5. Impignorabilità
Riguardo al pignoramento del conto corrente cointestato presso la banca deve Controparte_5 premettersi che l'Istituto di credito ha dichiarato che sul conto corrente cointestato tra Pt_1
ed un altro soggetto non interessato dalla procedura esecutiva vi è un importo
[...] pignorabile di € 12.635,22 e devono, anche in questo caso condividersi, le considerazioni del
Giudice dell'Esecuzione secondo cui:
a) il rapporto di conto corrente risulta effettivamente alimentato quasi esclusivamente da accrediti pensionistici erogati in favore del debitore esecutato e della cointestataria non esecutata
[...]
come si evince dall'estratto conto prodotto dal debitore sub doc. 5; CP_6
b) in media il trattamento pensionistico erogato a ammonta a circa € 1.220,00 Parte_1 mentre quello riconosciuto a è pari a circa € 2.200,00; Controparte_6
c) per giurisprudenza costante, “la cointestazione di un conto corrente fonda la presunzione circa la contitolarità dell'oggetto del contratto, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi di conto, sia nei rapporti interni che nei confronti dei terzi;
si tratta, però, di una presunzione juris tantum, dando la stessa luogo semplicemente all'inversione dell'onere probatorio ed essendo superabile attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti” (cfr. Tribunale Milano, 08/09/2014, n.10821, in DeJure);
d) nella fattispecie la presunzione semplice di appartenenza in egual misura delle somme giacenti sul conto cointestato risulta superata dal fatto che il saldo attivo del conto deriva dall'accredito in favore dei cointestatari di ratei pensionistici di differente importo, talché non può essere assegnata la metà della somma disponibile;
e) dalla stessa allegazione del procedente si evince che lo stesso in forza di un precedente pignoramento presso terzi percepisce tuttora dall'INPS la quota parte pignorabile della pensione spettante a;
Parte_1
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f) è illegittimo il successivo pignoramento promosso dallo stesso creditore sul conto bancario sul quale la pensione è accreditata, in quanto l'azione esecutiva così incardinata converge con il precedente pignoramento nel determinare un non ammissibile assoggettamento del trattamento pensionistico del debitore a un duplice vincolo (alla fonte e all'accredito), ed in tal modo vengono elusi i limiti al pignoramento della pensione come posti dall'art. 545 comma 7 c.p.c., a mente del quale “le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di
1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
Pertanto il pignoramento deve considerarsi illegittimo e se ne deve dichiarare la nullità.
6. Spese
Non vi è dubbio che la dedotta eccezione di impignorabilità del credito fosse fondata tanto che il
Giudice dell'Esecuzione, accogliendo l'istanza della opponente, ha emesso, in data 13 luglio 2024, provvedimento di sospensione dell'esecuzione con fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Occorre, quindi, valutare se al momento della introduzione del giudizio di merito sussistesse un interesse alla pronuncia da parte dell'opponente, considerato che la procedura esecutiva, sospesa dal G.e. si sarebbe estinta ai sensi dell'art. 624 c.p.c.
Ritiene questo Giudice che l'opponente avesse un interesse giuridicamente rilevante alla introduzione della fase di merito per ottenere una pronuncia definitiva di impignorabilità delle somme relative ai ratei pensionistici del sig. pervenuti sul conto corrente di Pt_1 con conseguente caducazione del vincolo del pignoramento in quanto Controparte_7 nonostante l'esistenza di un precedente pignoramento operato alla fonte dallo stesso creditore procedente sui ratei pensionistici era stato realizzato un secondo pignoramento su crediti aventi la stessa origine.
Pertanto deve ritenersi che le spese del giudizio seguano la soccombenza ma debbano essere liquidate nella misura minima in considerazione dell'intervenuta definizione nella fase cautelare di tutte le questioni controverse;
il valore della controversia deve essere determinato sulla base del credito pignorato.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 2263 del 2024 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede: dichiara la contumacia di Controparte_8 accoglie l'opposizione e dichiara l'impignorabilità delle somme versate sul conto corrente della per ratei pensionistici e dispone lo svincolo delle somme oggetto del Controparte_8 pignoramento;
condanna la l pagamento delle spese del giudizio sostenute Controparte_1 da che si liquidano in euro 2.540,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA Parte_1
Civitavecchia 24 febbraio 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
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