TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 5647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5647 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 773/2023
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione III
L'Avv. Piermario Strapparava ha depositato le note scritte conclusive, chiedendo accogliersi le conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice
Lette le note conclusive depositate, decide la causa ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., pronunciando la seguente sentenza incorporata al verbale e con esposizione delle questioni di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brescia, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa MA OD, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 773/2023 avente ad oggetto USUCAPIONE, pendente
TRA
(C.F. ) nata il [...] a [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Brescia alla Via Carlo Zima n. 1, presso lo studio dell'Avv. Piermario Strapparava e all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1 parte attrice
E
(C.F. ) nato il [...] a [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Lumezzane alla Via Virgilio Montini n. 60 e eredi della defunta SI.ra (C.F.: Persona_1
), nata in [...] il [...]; CodiceFiscale_3 convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Accertare e dichiarare che la SI.ra , come in epigrafe identificata, Parte_1
è proprietaria esclusiva per maturata usucapione acquisitiva a titolo originario della quota di comproprietà di 1/3 appartenente al signor (C.F.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_4
1 delle seguenti unità immobiliari site nel Comune di Lumezzane, Località Gombaiolo, Via Regne n. 11
– Catasto dei Fabbricati:
-Appartamento posto al primo piano, Fabbricato n. 2, Scala D, identificato al Foglio 11 Mapp. 151
Sub. 84, con annessa cantina al piano seminterrato;
-Box auto posto al piano seminterrato, identificato al Foglio 11 Mapp. 151 Sub. 33;
-Quota proporzionale parti comuni Foglio 11 Mapp. 151 Subalterni 114 (cortili), 109 (corridoi), 110
(salone al piano terra);
2. Conseguentemente, Ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
Spese rifuse solo in caso di ingiusta opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo posta il 17.01.2023, la parte attrice conveniva Parte_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia, il fratello e gli eventuali eredi Controparte_1 della ex coniuge defunta – nei confronti dei quali è stata effettuata la notifica per Persona_1 pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. previa autorizzazione del Presidente del Tribunale – chiedendo accertarsi e dichiararsi l'intervenuta usucapione degli immobili come identificati catastalmente nell'atto di citazione.
A sostegno della domanda giudiziale formulata, l'attrice deduceva di aver acquistato in data
11/12/1986, con atto a nome del Notaio , Rep. n. 60993 del 11/12/1986 e registrato Persona_2
a ON VA RO unitamente ai fratelli e , le seguenti unità immobiliari site CP_1 CP_2 nel Comune di Lumezzane, Località Gombaiolo, Via Regne n. 11: a) appartamento posto al piano primo, Fabbricato n. 2, Scala D, identificato al Foglio 11 Mapp. 151 Sub. 84, con annessa cantina al piano seminterrato;
b) box auto posto al piano terra seminterrato, identificato al Foglio 11 Mapp. 151
Sub. 33; c) quota proporzionale parti comuni Foglio 11 Mapp. 151 Subalterni 114 (cortili), 109
(corridoi), 110 (salone al piano terra); di aver poi acquistato dal fratello la quota di 1/3 dei CP_2 suddetti beni, divenendone proprietaria dei 2/3; di aver trasferito il 10.05.1996 la residenza propria e della propria famiglia nell'immobile sito in Lumezzane, Via Regne, 11 e catastalmente identificato al
Foglio 11 Mapp. 151 sub. 84-33-114-109 e 110, esercitando su tale immobile il possesso in maniera esclusiva, ininterrotta e animo domini.
L'attrice deduceva che prova dell'esercizio del possesso in via esclusiva e uti dominus era dimostrato non solo dall'avvenuto trasferimento della residenza ma dall'averne sempre sostenute le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, tanto è vero che ella aveva partecipato alla ripartizione delle spese per i lavori condominiali e aveva provveduto al rifacimento del bagno dell'immobile
2 sopportandone i relativi costi e occupandosi di tutti gli adempimenti amministrativi e urbanistici propedeutici all'inizio dei lavori.
Ancora, l'attrice deduceva che il fratello non si era limitato a tollerare le circostanze di fatto descritte ma si era completamente disinteressato del bene e non si era opposto a che l'attrice apparisse ai terzi come unica proprietaria del bene.
Depositate le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., escussi i testi, la causa ha subito plurimi rinvii per esigenze organizzative del ruolo del Giudice e assegnata alla scrivente il 10.10.2025 e rinviata per la decisione al 18.12.2025 ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
1.Questioni preliminari.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto il Controparte_1 quale non si è costituito nonostante la regolare notifica a mezzo posta dell'atto di citazione.
Parimenti va dichiarata la contumacia degli eredi della convenuta a seguito della Persona_1 notifica eseguita per pubblici proclami.
2.Sul merito.
La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
L'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario disciplinata dall'art. 1158 c.c. frutto della combinata sussistenza di due elementi: la disponibilità fisica del bene ("corpus"), con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzazione dello stesso ("animus sibi habendi") ed al contempo il decorso di un certo lasso di tempo, previsto dalla legge. Tale volontà deve essere manifestata con il compimento di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. La prova della sussistenza di tali condizioni incombe su colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario del bene, il quale dovrà perciò dare prova non solo della sussistenza di un corpus, ma altresì dell'animus corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà (fra le altre Cass. Civ., Sez. II, 26 aprile
2011, n. 9325; Cass. Civ., Sez. II, 11 giugno 2010, n. 14092).
Sulla base degli elementi documentali e delle prove orali espletate nel corso del giudizio, il Tribunale ritiene che l'attrice abbia dato prova di entrambi gli elementi richiesti dall'art. 1158 c.c.
Ed invero, va osservato come i condomini della palazzina nella quale si trova l'immobile oggetto di causa hanno confermato che le spese condominiali sono sostenute esclusivamente da Parte_1
e dal marito. In particolare , escussa all'udienza del 22.05.2024, ha dichiarato: Testimone_1 abbiamo le spese condominiali, che suddividiamo per i nove componenti della palazzina;
la signor
ed il marito hanno sempre pagato tutte le spese;
questo sin da quando sono arrivati, Parte_1
3 e cioè dall'aprile 1996 ed ancora: alle riunioni condominiali partecipava e partecipa regolarmente la signora talora anche il marito. Le dichiarazioni della teste sono state confermate da
Parte_1 quelle rese dalla teste anch'ella escussa all'udienza del 22.05.2024, la quale ha Testimone_2 dichiarato: conosco la signora perché abita nel mio stesso condominio;
io vi abito
Parte_1 dal 1992; la signora è arrivata qualche anno dopo di me, all'incirca nel 1995 -1996;
Parte_1 non conosco e non ho mai visto il signor […]; nella palazzina siamo in nove Controparte_1 unità; gestisco le opere riguardanti la manutenzione del giardino, la pulizia delle scale, la manutenzione semestrale degli estintori, la tinteggiatura delle scale e dei pianerottoli, nel senso che raccolgo i soldi necessari per le relative spese;
la signora ed il marito me li hanno
Parte_1 sempre dati;
da trenta anni hanno sempre pagato loro tutti i lavori”.
Che poi l'attrice abbia sostenuto le spese di rifacimento del bagno dell'immobile è stato confermato dal teste , sempre escusso all'udienza del 22.05.2024, il quale dopo aver precisato di Testimone_3 essere “...titolare da oltre quarant'anni della ditta idraulica “Termidra 2 S.n.c” di Gussago;
nella mia ditta vi è un settore ed un personale apposito che si occupa di seguire le opere di rifacimento dei bagni e di ristrutturazione... ha dichiarato: sempre trattato solo con la signora;
ha Parte_1 sempre pagato tutto solo lei”.
Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata e della documentazione allegata dall'attrice, può dirsi dimostrato dalla parte attrice l'esercizio del possesso sull'immobile da oltre vent'anni come dichiarato dai testi escussi, i quali hanno confermato che l'attrice ha lì stabilito la propria residenza abitando nella palazzina dal 1996.
Può dirsi raggiunta la prova poi dell'animus possidendi uti dominus e non uti condominus.
Nel consentire il verificarsi dell'usucapione in presenza di rapporti parentela, la giurisprudenza richiede che sia raggiunta una prova molto rigorosa, posto che con orientamento costante è stato più volte affermato che in materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex art. 1144 c.c., e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un
4 atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo (Cass. Civ. sez. II, 30/07/2019, n. 20508;
Cass. Civ. Sez. II, 03/07/2019, n. 17880; Cass. Civ. Sez. II, 02/10/2018, n. 23849).
Nel caso di specie, l'utilizzo dell'abitazione quale propria residenza familiare e il sostenimento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono espressione della volontà dell'attrice di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario e della volontà incompatibile di goderne in via esclusiva.
Che poi il convenuto non si sia limitato ad un atteggiamento di tolleranza emerge dal fatto che non risulta alcuna contestazione alla stabilizzazione della residenza della famiglia presso Parte_1
l'immobile, tanto più che il convenuto è rimasto contumace non rendendo neppure l'interrogatorio formale.
A quest'ultimo proposito si evidenzia che ai sensi dell'art. 232 c.p.c. in ragione di tale assenza,
'valutato ogni altro elemento di prova' è possibile ritenere ammessi i fatti dedotti in interrogatorio;
in altri termini, in via generale, la mancata risposta alla domanda o l'assenza in udienza, pur non acquisendo valore confessorio, possono assurgere a elementi di prova a beneficio del giudice stesso secondo il prudente apprezzamento di merito: questi potrà trarre elementi di convincimento sia sulla base degli ulteriori elementi indiziari o probatori acquisiti in giudizio, sia in ragione dell'assenza di elementi di prova contraria (Cass.
6.8.2014 n. 17719; Cass. 19.10.2006 n. 22407; Cass. 10.3.2006 n.
5240).
Nel caso in esame, l'assenza non giustificata da parte convenuto all'udienza di interrogatorio unitamente agli ulteriori elementi indiziari e probatori acquisiti consente una valutazione positiva circa la fondatezza della pretesa di parte attrice.
3.Sulle spese di lite.
La difesa di parte attrice chiedeva nell'atto di citazione la condanna del convenuto alle spese solo in caso di opposizione di questi.
Stante la mancata costituzione del convenuto, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese nei confronti delle parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione III, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al
R.G.A.C. n. 773/2023 avente ad oggetto USUCAPIONE, pendente tra – attrice – Parte_1 ed eventuali eredi della de cuius – convenuti – ogni Controparte_1 Persona_1 contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara la contumacia di e degli eventuali eredi della de cuius Controparte_1 Per_1
[...]
Accoglie la domanda e
5 per l'effetto: accerta e dichiara l'intervenuta usucapione da parte di della quota di comproprietà di Parte_1
1/3 appartenente al convenuto ed avente ad oggetto i seguenti beni Controparte_1 immobili siti nel Comune di Lumezzane, Località Gombaiolo, Via Regne n. 11 – Catasto dei
Fabbricati:
-Appartamento posto al primo piano, Fabbricato n. 2, Scala D, identificato al Foglio 11 Mapp. 151
Sub. 84, con annessa cantina al piano seminterrato;
-Box auto posto al piano seminterrato, identificato al Foglio 11 Mapp. 151 Sub. 33;
-Quota proporzionale parti comuni Foglio 11 Mapp. 151 Subalterni 114 (cortili), 109 (corridoi), 110
(salone al piano terra);
Ordina all'Agenzia del Territorio competente di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Brescia, il 18.12.2025
Il Giudice
MA OD
6
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione III
L'Avv. Piermario Strapparava ha depositato le note scritte conclusive, chiedendo accogliersi le conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice
Lette le note conclusive depositate, decide la causa ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., pronunciando la seguente sentenza incorporata al verbale e con esposizione delle questioni di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brescia, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa MA OD, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 773/2023 avente ad oggetto USUCAPIONE, pendente
TRA
(C.F. ) nata il [...] a [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Brescia alla Via Carlo Zima n. 1, presso lo studio dell'Avv. Piermario Strapparava e all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1 parte attrice
E
(C.F. ) nato il [...] a [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Lumezzane alla Via Virgilio Montini n. 60 e eredi della defunta SI.ra (C.F.: Persona_1
), nata in [...] il [...]; CodiceFiscale_3 convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Accertare e dichiarare che la SI.ra , come in epigrafe identificata, Parte_1
è proprietaria esclusiva per maturata usucapione acquisitiva a titolo originario della quota di comproprietà di 1/3 appartenente al signor (C.F.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_4
1 delle seguenti unità immobiliari site nel Comune di Lumezzane, Località Gombaiolo, Via Regne n. 11
– Catasto dei Fabbricati:
-Appartamento posto al primo piano, Fabbricato n. 2, Scala D, identificato al Foglio 11 Mapp. 151
Sub. 84, con annessa cantina al piano seminterrato;
-Box auto posto al piano seminterrato, identificato al Foglio 11 Mapp. 151 Sub. 33;
-Quota proporzionale parti comuni Foglio 11 Mapp. 151 Subalterni 114 (cortili), 109 (corridoi), 110
(salone al piano terra);
2. Conseguentemente, Ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
Spese rifuse solo in caso di ingiusta opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo posta il 17.01.2023, la parte attrice conveniva Parte_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia, il fratello e gli eventuali eredi Controparte_1 della ex coniuge defunta – nei confronti dei quali è stata effettuata la notifica per Persona_1 pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. previa autorizzazione del Presidente del Tribunale – chiedendo accertarsi e dichiararsi l'intervenuta usucapione degli immobili come identificati catastalmente nell'atto di citazione.
A sostegno della domanda giudiziale formulata, l'attrice deduceva di aver acquistato in data
11/12/1986, con atto a nome del Notaio , Rep. n. 60993 del 11/12/1986 e registrato Persona_2
a ON VA RO unitamente ai fratelli e , le seguenti unità immobiliari site CP_1 CP_2 nel Comune di Lumezzane, Località Gombaiolo, Via Regne n. 11: a) appartamento posto al piano primo, Fabbricato n. 2, Scala D, identificato al Foglio 11 Mapp. 151 Sub. 84, con annessa cantina al piano seminterrato;
b) box auto posto al piano terra seminterrato, identificato al Foglio 11 Mapp. 151
Sub. 33; c) quota proporzionale parti comuni Foglio 11 Mapp. 151 Subalterni 114 (cortili), 109
(corridoi), 110 (salone al piano terra); di aver poi acquistato dal fratello la quota di 1/3 dei CP_2 suddetti beni, divenendone proprietaria dei 2/3; di aver trasferito il 10.05.1996 la residenza propria e della propria famiglia nell'immobile sito in Lumezzane, Via Regne, 11 e catastalmente identificato al
Foglio 11 Mapp. 151 sub. 84-33-114-109 e 110, esercitando su tale immobile il possesso in maniera esclusiva, ininterrotta e animo domini.
L'attrice deduceva che prova dell'esercizio del possesso in via esclusiva e uti dominus era dimostrato non solo dall'avvenuto trasferimento della residenza ma dall'averne sempre sostenute le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, tanto è vero che ella aveva partecipato alla ripartizione delle spese per i lavori condominiali e aveva provveduto al rifacimento del bagno dell'immobile
2 sopportandone i relativi costi e occupandosi di tutti gli adempimenti amministrativi e urbanistici propedeutici all'inizio dei lavori.
Ancora, l'attrice deduceva che il fratello non si era limitato a tollerare le circostanze di fatto descritte ma si era completamente disinteressato del bene e non si era opposto a che l'attrice apparisse ai terzi come unica proprietaria del bene.
Depositate le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., escussi i testi, la causa ha subito plurimi rinvii per esigenze organizzative del ruolo del Giudice e assegnata alla scrivente il 10.10.2025 e rinviata per la decisione al 18.12.2025 ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
1.Questioni preliminari.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto il Controparte_1 quale non si è costituito nonostante la regolare notifica a mezzo posta dell'atto di citazione.
Parimenti va dichiarata la contumacia degli eredi della convenuta a seguito della Persona_1 notifica eseguita per pubblici proclami.
2.Sul merito.
La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
L'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario disciplinata dall'art. 1158 c.c. frutto della combinata sussistenza di due elementi: la disponibilità fisica del bene ("corpus"), con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzazione dello stesso ("animus sibi habendi") ed al contempo il decorso di un certo lasso di tempo, previsto dalla legge. Tale volontà deve essere manifestata con il compimento di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. La prova della sussistenza di tali condizioni incombe su colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario del bene, il quale dovrà perciò dare prova non solo della sussistenza di un corpus, ma altresì dell'animus corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà (fra le altre Cass. Civ., Sez. II, 26 aprile
2011, n. 9325; Cass. Civ., Sez. II, 11 giugno 2010, n. 14092).
Sulla base degli elementi documentali e delle prove orali espletate nel corso del giudizio, il Tribunale ritiene che l'attrice abbia dato prova di entrambi gli elementi richiesti dall'art. 1158 c.c.
Ed invero, va osservato come i condomini della palazzina nella quale si trova l'immobile oggetto di causa hanno confermato che le spese condominiali sono sostenute esclusivamente da Parte_1
e dal marito. In particolare , escussa all'udienza del 22.05.2024, ha dichiarato: Testimone_1 abbiamo le spese condominiali, che suddividiamo per i nove componenti della palazzina;
la signor
ed il marito hanno sempre pagato tutte le spese;
questo sin da quando sono arrivati, Parte_1
3 e cioè dall'aprile 1996 ed ancora: alle riunioni condominiali partecipava e partecipa regolarmente la signora talora anche il marito. Le dichiarazioni della teste sono state confermate da
Parte_1 quelle rese dalla teste anch'ella escussa all'udienza del 22.05.2024, la quale ha Testimone_2 dichiarato: conosco la signora perché abita nel mio stesso condominio;
io vi abito
Parte_1 dal 1992; la signora è arrivata qualche anno dopo di me, all'incirca nel 1995 -1996;
Parte_1 non conosco e non ho mai visto il signor […]; nella palazzina siamo in nove Controparte_1 unità; gestisco le opere riguardanti la manutenzione del giardino, la pulizia delle scale, la manutenzione semestrale degli estintori, la tinteggiatura delle scale e dei pianerottoli, nel senso che raccolgo i soldi necessari per le relative spese;
la signora ed il marito me li hanno
Parte_1 sempre dati;
da trenta anni hanno sempre pagato loro tutti i lavori”.
Che poi l'attrice abbia sostenuto le spese di rifacimento del bagno dell'immobile è stato confermato dal teste , sempre escusso all'udienza del 22.05.2024, il quale dopo aver precisato di Testimone_3 essere “...titolare da oltre quarant'anni della ditta idraulica “Termidra 2 S.n.c” di Gussago;
nella mia ditta vi è un settore ed un personale apposito che si occupa di seguire le opere di rifacimento dei bagni e di ristrutturazione... ha dichiarato: sempre trattato solo con la signora;
ha Parte_1 sempre pagato tutto solo lei”.
Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata e della documentazione allegata dall'attrice, può dirsi dimostrato dalla parte attrice l'esercizio del possesso sull'immobile da oltre vent'anni come dichiarato dai testi escussi, i quali hanno confermato che l'attrice ha lì stabilito la propria residenza abitando nella palazzina dal 1996.
Può dirsi raggiunta la prova poi dell'animus possidendi uti dominus e non uti condominus.
Nel consentire il verificarsi dell'usucapione in presenza di rapporti parentela, la giurisprudenza richiede che sia raggiunta una prova molto rigorosa, posto che con orientamento costante è stato più volte affermato che in materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex art. 1144 c.c., e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un
4 atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo (Cass. Civ. sez. II, 30/07/2019, n. 20508;
Cass. Civ. Sez. II, 03/07/2019, n. 17880; Cass. Civ. Sez. II, 02/10/2018, n. 23849).
Nel caso di specie, l'utilizzo dell'abitazione quale propria residenza familiare e il sostenimento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono espressione della volontà dell'attrice di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario e della volontà incompatibile di goderne in via esclusiva.
Che poi il convenuto non si sia limitato ad un atteggiamento di tolleranza emerge dal fatto che non risulta alcuna contestazione alla stabilizzazione della residenza della famiglia presso Parte_1
l'immobile, tanto più che il convenuto è rimasto contumace non rendendo neppure l'interrogatorio formale.
A quest'ultimo proposito si evidenzia che ai sensi dell'art. 232 c.p.c. in ragione di tale assenza,
'valutato ogni altro elemento di prova' è possibile ritenere ammessi i fatti dedotti in interrogatorio;
in altri termini, in via generale, la mancata risposta alla domanda o l'assenza in udienza, pur non acquisendo valore confessorio, possono assurgere a elementi di prova a beneficio del giudice stesso secondo il prudente apprezzamento di merito: questi potrà trarre elementi di convincimento sia sulla base degli ulteriori elementi indiziari o probatori acquisiti in giudizio, sia in ragione dell'assenza di elementi di prova contraria (Cass.
6.8.2014 n. 17719; Cass. 19.10.2006 n. 22407; Cass. 10.3.2006 n.
5240).
Nel caso in esame, l'assenza non giustificata da parte convenuto all'udienza di interrogatorio unitamente agli ulteriori elementi indiziari e probatori acquisiti consente una valutazione positiva circa la fondatezza della pretesa di parte attrice.
3.Sulle spese di lite.
La difesa di parte attrice chiedeva nell'atto di citazione la condanna del convenuto alle spese solo in caso di opposizione di questi.
Stante la mancata costituzione del convenuto, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese nei confronti delle parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione III, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al
R.G.A.C. n. 773/2023 avente ad oggetto USUCAPIONE, pendente tra – attrice – Parte_1 ed eventuali eredi della de cuius – convenuti – ogni Controparte_1 Persona_1 contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara la contumacia di e degli eventuali eredi della de cuius Controparte_1 Per_1
[...]
Accoglie la domanda e
5 per l'effetto: accerta e dichiara l'intervenuta usucapione da parte di della quota di comproprietà di Parte_1
1/3 appartenente al convenuto ed avente ad oggetto i seguenti beni Controparte_1 immobili siti nel Comune di Lumezzane, Località Gombaiolo, Via Regne n. 11 – Catasto dei
Fabbricati:
-Appartamento posto al primo piano, Fabbricato n. 2, Scala D, identificato al Foglio 11 Mapp. 151
Sub. 84, con annessa cantina al piano seminterrato;
-Box auto posto al piano seminterrato, identificato al Foglio 11 Mapp. 151 Sub. 33;
-Quota proporzionale parti comuni Foglio 11 Mapp. 151 Subalterni 114 (cortili), 109 (corridoi), 110
(salone al piano terra);
Ordina all'Agenzia del Territorio competente di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Brescia, il 18.12.2025
Il Giudice
MA OD
6