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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 8606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8606 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, VI sezione civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 27133/2016 R.G. vertente
TRA
[...]
Parte_1
[...]
in proprio e n.q. di eredi di
[...] Persona_1
elettivamente domiciliati in Somma Vesuviana, alla via Annunziata 71, presso lo studio dell'avv. Vincenzo De Stefano, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
ATTORI
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia alla via Diaz 11.
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno da emotrasfusione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Persona_1
, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito del Controparte_1 contagio da virus dell'HBV avvenuto in occasione delle trasfusioni di sangue somministrategli a luglio ed ottobre 2009 presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli.
Si costituiva in giudizio il eccependo la propria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva e l'infondatezza delle domande attoree.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. in data 30-6-2017, a seguito del decesso dell'attore avvenuto in data 3-5-2017, si costituivano in giudizio Parte_1
e , in proprio e quali eredi del Parte_1 Parte_1 Parte_1 de cuius, instando per l'accoglimento delle domande attoree.
Espletata istruttoria con CTU, successivamente rinnovata, la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26-9-
2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
2. In via preliminare, va affermata la legittimazione passiva del , in Controparte_1 linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale (tra tutte si v. Cass. S.U. 576/2008) secondo cui sussiste, in capo tale ente, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico.
In particolare Cass. 16808/2023 ha di recente ribadito che “in tema di danni da emotrasfusioni, la responsabilità del è di tipo extracontrattuale, Controparte_1
rispetto alla quale quella della struttura dove materialmente è avvenuta la trasfusione ha natura di obbligazione solidale, con la conseguenza che è ammissibile la domanda risarcitoria proposta solo nei confronti del predetto , non essendo necessario che il CP_1
danneggiato convenga in giudizio anche la struttura ospedaliera”.
Tale responsabilità trova la sua principale fonte normativa, specificativa della norma primaria del neminem laedere, sia nell'art. 1 della legge 296/1958 che attribuisce a detto il compito di
“provvedere alla tutela della salute pubblica … sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato ed enti pubblici …. Emanare per la tutela della salute pubblica istruzioni obbligatorie…”, sia nell' art. 1 della legge 592/1967, che attribuisce a tale ente il compito di emanare le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonché alla preparazione dei suoi derivati e ne
2 esercita la vigilanza attraverso una serie di poteri specificati nel medesimo testo normativo.
Detti poteri di controllo e vigilanza risultano, poi, ulteriormente specificati nella successiva normativa di attuazione (tra cui DPR 1256/1971, DM 15.09.1972, legge 23.12.1978 n.833, dl
443/1987, legge 107/1990, dm sanità del 12.06.1991, d.lgs. 266/1993 e d.lgs 449/1997).
Peraltro anche la legge n. 141/2003, nello statuire in maniera univoca che spetta al l'onere di corrispondere l'indennizzo ai danneggiati da emotrasfusioni che avevano già intrapreso azioni giudiziarie per il risarcimento del danno (art. 3 D.L. 89/2003, così come modificato dalla
Legge di conversione 141/03) contiene un riconoscimento implicito della legittimazione passiva ministeriale.
3. Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e va accolta nei temini che seguono.
Al riguardo va premesso che ha agito in giudizio allegando di essere Persona_1 stato sottoposto, nei mesi di luglio ed ottobre 2009, a tre trasfusioni ematiche presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli (sacche n. 9081135, 9408273 e 9912154) e di essere stato poi ricoverato, in data 29-1-2010, presso il medesimo nosocomio per “epatite acuta da HBV”.
Ha precisato che da quel momento le sue condizioni di salute risultavano estremamente gravi e non efficacemente contenute dalle terapie somministrategli. Ha dedotto, quindi, che risultando evidente il nesso eziologico tra le emotrasfusioni del luglio ed ottobre 2009 e la successiva insorgenza della patologia, aveva presentato domanda per ottenere l'indennizzo ex l. 210/1992. La Commissione Medica, pur ritenendo sussistente il nesso di causalità tra le trasfusioni e la patologia, non aveva riconosciuto l'indennizzo, in quanto riteneva la patologia contratta non ascrivibile alla Tabella A allegata al D.P.R. 834/1981.
Sulla scorta di tali fatti, l'attore ha agito nei confronti del , onde ottenere Controparte_1
il ristoro dei pregiudizi patiti per effetto della patologia contratta.
Il ha contestato la sussistenza del nesso di causalità tra il contagio da Controparte_1
HBV e le trasfusioni praticate al D'SA, evidenziando che all'epoca dei fatti venivano regolarmente praticati i test di ricerca degli anticorpi anti-HCV e anti HBV e il test HBVNAT
(svolto con tecniche molecolari), in grado di escludere il rischio di contagio secondo la migliore scienza ed esperienza attualmente disponibile. Ha poi evidenziato, sulla base dei dati contenuti nel Rapporto SEIEVA (Sistema Epidemiologico Integrato dell'Epatite Virale
Acuta) per gli anni 2002- 2004 che solo il 4,7% dei contagi di epatite C diagnosticati nel 2000
e nel 2001 potrebbe in tesi essere riconducibile ad una trasfusione e che tale percentuale è
3 suscettibile di ulteriore abbattimento tenendo conto del fatto che il 68%dei pazienti che ne facevano parte era stato sottoposto ad intervento chirurgico e quindi ad altra possibile fonte di contagio.
Le CTU espletate, per converso, sono giunte ad affermare la sussistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni praticate al D'SA e il successivo contagio da HBV.
In particolare, il CTU prof. ha premesso che il D'SA, all'epoca dei fatti Per_2 sessantunenne, era affetto da sindrome mielodisplastica, costituita da un gruppo eterogeno di malattie clonali delle cellule staminali emopoietiche, caratterizzate da emopoiesi inefficaci con conseguente anemia, piastrinopenia e leucopenia e che per la correzione dell'anemia praticò, pertanto, nel luglio ed ottobre 2009, tre emotrasfusioni presso l'Ospedale Cardarelli.
Entrambi i CTU hanno poi concordemente individuato gli elementi che consentono di ravvisare il nesso di causalità tra l'epatite acuta HBV-correlata accertata nel 2010 e le trasfusioni di emazie concentrate medesime praticate al D'SA nel 2009 e, segnatamente, “l'assenza di antecedenti palesi condizioni di rischio di contagio da altre fonti di trasmissione del virus;
la documentata negatività anticorpale precedentemente alle suddette trasfusioni;
l'altrettanto documentata ricorrenza di queste ultime;
l a congruità cronologica tra il contagio da trasfusioni e rilievo clinico laboratoristico della epatite;
assenza di contrarie evidenze circa lo stato immunologico dei donatori delle diverse sacche di sangue trasfuso, che non risulta ad oggi accertato;
mancata conoscenza e dimostrazione dei controlli pretrasfusionali comunque effettuati a garanzia di prevenzione del contagio” ( cfr. elaborato prof. pag. 9 e ss;
in senso analogo, elaborato prof. pag. 9 Per_2 Persona_3
e ss.)
D'altra parte, anche la Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento di Medicina
Legale di Caserta in data 1-2-2013 ha riconosciuto, nell'ambito del procedimento finalizzato all'ottenimento dell'indennizzo ex l. 210/1992, la sussistenza del nesso di causalità in questione, pur esprimendosi negativamente sul diritto all'indennizzo per la non ascrivibilità della patologia alla Tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
Sul punto deve osservarsi che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
19129/2023 hanno, tra l'altro, chiarito che “nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il verbale Controparte_1 redatto dalla Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, non ha valore
4 confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700
c.c. dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale”.
Nella specie, quindi, deve ritenersi che il giudizio espresso dalla C.M.O. vada a corroborare i pareri ampiamente argomentati dei consulenti d'ufficio in ordine alla ravvisabilità del nesso di causalità.
Il punto su cui invece deve registrarsi una divergenza di opinioni tra i consulenti nominati concerne la sussistenza o meno di un danno biologico in capo al de cuius.
Ciò perché l'epatite acuta da HBV contratta dal D'SA “andò incontro a risoluzione, registrandosi nel 2013 l'assenza di HBsAg e la presenza di anti-HBs (anticorpo protettivo) ad altro titolo, tanto che si giunse alla diagnosi di “pregressa infezione da HBV” (cioè di infezione acuta risolta senza cronicizzazione). Tale fu, peraltro, la motivazione del giudizio di non ascrivibilità a Categoria della Tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, congruamente formulato in sede di accertamento medico-legale ex L. 210/92 dalla competente Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento di Medicina Legale di
Caserta” (elaborato prof. pag.10). Persona_3
Dunque, ad avviso del prof. “non può essere ammesso un danno biologico Persona_3 permanente causalmente riconducibile alla pregressa infezione da epatite acuta di tipo B, poi guarita, ma solo un danno biologico temporaneo, tenuto conto che essa per un periodo, appunto temporaneo, si rese clinicamente apprezzabile, comportando anche la necessità di un ricovero ospedaliero” (elaborato prof. pag.10). Persona_3
Per converso, il prof. ha argomentato che i ripetuti riconoscimenti da parte di Per_2 ambienti specialistici pubblici di una residua attività lesiva virale non possono non portare a riconoscere postumi permanenti in capo al de cuius. In particolare, «la letteratura medico- legale registra una generale propensione a ritenere che nel soggetto che ha presentato una infezione acuta da HBV va ammessa sempre, anche in assenza di cronicizzazione clinica, la persistenza di una condizione lesiva della integrità epatica cui riconoscere, in aggancio alle conoscenze scientifiche, un valore menomativo sulla intera persona. A titolo esemplificativo
5 si riporta quanto in proposito considerato da , , e (Le epatiti Per_4 Per_5 Per_6 Per_7
post-trasfusionali. Aspetti medico-legali e principi di tutela giurisdizionale.
[...]
Roma, 2006): “La guarigione virologica non può essere considerata tuttavia CP_2
totale, poiché permane negli epatociti un certo numero di sequenze genomiche di HBV, anche Per dopo la scomparsa di HBsAg dal siero” (Raimondo, 2001; Raimondo et 2003). Del resto, con riferimento alle “Linee Guida per la valutazione medicolegale del danno alla persona in ambito civilistico” elaborate dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni
(Giuffré Editore, Milano, 2016), strumento di stima tabellare della menomazione della validità della persona di più elevata autorevolezza, può rilevarsi che anche nell'ipotesi di una condizione post-epatitica che potremmo definire “spenta” sul piano clinico e laboratoristicostrumentale si dà riconoscimento di un danno medico-legalmente valutabile»
(elaborato prof. pag. 11). Per_2
Tali rilievi, argomentati anche mediante richiami alla letteratura scientifica di riferimento, appaiono convincenti ed inducono a propendere per il riconoscimento, in capo al
D'SA, di un danno dinamico-relazionale. Deve sul punto considerarsi che entrambi i consulenti hanno escluso il nesso di causalità tra la patologia contratta a seguito delle trasfusioni di sangue infetto e la successiva insorgenza della cirrosi epatica, diagnosticata per la prima volta in data 18-1-2016.
Dunque ai fini della quantificazione del danno in relazione alla sola epatite acuta da HBV contratta dal paziente per effetto delle trasfusioni somministrategli nel 2009, dalla CTU del prof. si ricava quanto segue: Per_2
A) l'invalidità temporanea totale è stata di 20 giorni;
l'invalidità temporanea parziali al 50%
è stata di 30 giorni, al 25% di altri 30 giorni;
B) residuano postumi permanenti specificamente e analiticamente indicati nella C.T.U. valutabili nella misura complessiva del 8% della totale invalidità.
Le valutazioni del CTU sono pienamente condivise da questo giudice, in quanto fondate su un completo esame anamnestico e su una esaustiva valutazione della documentazione medica in atti.
Dunque il danno non patrimoniale subito da con riferimento alla sua Persona_1
diretta incidenza sugli aspetti anatomo- funzionali e alla sofferenza morale può essere liquidato in via equitativa in attuali € 15.849,00 per l'invalidità permanente al 8 % in un
6 soggetto leso di anni 61 in € 4.887,50 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa, quantificata ponendo a base di calcolo la somma di € 115,00 per ciascun giorno. Tale somma complessiva di € 20.736,50 si determina facendo riferimento alle Tabelle attualmente in uso presso il Tribunale di Milano, aggiornate all'anno 2024 (Cass. 12408/2011; 1553/2019).
Tali Tabelle prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", comprensivo sia dei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Tuttavia deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019). Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Sulla base di tale premessa, Cass. 7892/2024 ha recentemente chiarito che tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere
7 all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.
Nel caso in esame la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo sia alla componente dinamico relazionale sia a quella morale, in quanto i profili di sofferenza soggettiva allegata devono ritenersi in via presuntiva sussistenti, ove si consideri che al momento delle trasfusioni il paziente versava in precarie condizioni di salute a causa di pregressa patologia (sindrome mielodisplastica) e non è da porsi in dubbio che il ricovero per epatite acuta, durato venti giorni, abbia determinato un ulteriore patimento per la preoccupazione circa l'evoluzione della patologia e per la lontananza dagli affetti.
Inoltre, ai fini della liquidazione, sono stati adottati valori monetari medi, che si reputano idonei a ristorare il danneggiato del pregiudizio subito, non risultando allegate e provate specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, sì da consentire la personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse
Tabelle.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento» (Cass. 28988/2019).
Nella specie, come si è detto, non risultando allegate specifiche circostanze di fatto anomale o peculiari su cui fondare il giudizio di personalizzazione, la liquidazione tiene conto dei valori medi indicati nella Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, che includono tutte le componenti non patrimoniali in base all'id quod plerumque accidit.
Oltre al complessivo importo di € 20.736,50 agli attori va attribuita la somma di € 3.828,32 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, determinato ponendo a base di calcolo non la somma sopra
8 liquidata (cioé rivalutata ad oggi), ma l'originario importo rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
In definitiva, l'importo spettante agli attori risulta essere pari ad € 24.564,82 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al DM 55/2014 e succ. mod. per lo scaglione di riferimento (€
5.201,00/€ 26.000,00).
Le spese delle due CTU vanno definitivamente poste a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione VI Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese così provvede:
• Condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
e ,
[...] Parte_1 Parte_1 Parte_1 quali eredi di , del complessivo importo di € 24.564,82 Persona_1
oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
• Condanna il alla refusione delle spese di lite, che liquida Controparte_1
in € 5.077,00 per compensi professionali ed € 545,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
• Pone le spese delle due CTU, liquidate con separati decreti, definitivamente a carico del . Controparte_1
Napoli, 1-10-2025
Il giudice monocratico
Dott.ssa Silvia Blasi
9
Sezione VI Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, VI sezione civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 27133/2016 R.G. vertente
TRA
[...]
Parte_1
[...]
in proprio e n.q. di eredi di
[...] Persona_1
elettivamente domiciliati in Somma Vesuviana, alla via Annunziata 71, presso lo studio dell'avv. Vincenzo De Stefano, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
ATTORI
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia alla via Diaz 11.
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno da emotrasfusione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Persona_1
, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito del Controparte_1 contagio da virus dell'HBV avvenuto in occasione delle trasfusioni di sangue somministrategli a luglio ed ottobre 2009 presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli.
Si costituiva in giudizio il eccependo la propria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva e l'infondatezza delle domande attoree.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. in data 30-6-2017, a seguito del decesso dell'attore avvenuto in data 3-5-2017, si costituivano in giudizio Parte_1
e , in proprio e quali eredi del Parte_1 Parte_1 Parte_1 de cuius, instando per l'accoglimento delle domande attoree.
Espletata istruttoria con CTU, successivamente rinnovata, la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26-9-
2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
2. In via preliminare, va affermata la legittimazione passiva del , in Controparte_1 linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale (tra tutte si v. Cass. S.U. 576/2008) secondo cui sussiste, in capo tale ente, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico.
In particolare Cass. 16808/2023 ha di recente ribadito che “in tema di danni da emotrasfusioni, la responsabilità del è di tipo extracontrattuale, Controparte_1
rispetto alla quale quella della struttura dove materialmente è avvenuta la trasfusione ha natura di obbligazione solidale, con la conseguenza che è ammissibile la domanda risarcitoria proposta solo nei confronti del predetto , non essendo necessario che il CP_1
danneggiato convenga in giudizio anche la struttura ospedaliera”.
Tale responsabilità trova la sua principale fonte normativa, specificativa della norma primaria del neminem laedere, sia nell'art. 1 della legge 296/1958 che attribuisce a detto il compito di
“provvedere alla tutela della salute pubblica … sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato ed enti pubblici …. Emanare per la tutela della salute pubblica istruzioni obbligatorie…”, sia nell' art. 1 della legge 592/1967, che attribuisce a tale ente il compito di emanare le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonché alla preparazione dei suoi derivati e ne
2 esercita la vigilanza attraverso una serie di poteri specificati nel medesimo testo normativo.
Detti poteri di controllo e vigilanza risultano, poi, ulteriormente specificati nella successiva normativa di attuazione (tra cui DPR 1256/1971, DM 15.09.1972, legge 23.12.1978 n.833, dl
443/1987, legge 107/1990, dm sanità del 12.06.1991, d.lgs. 266/1993 e d.lgs 449/1997).
Peraltro anche la legge n. 141/2003, nello statuire in maniera univoca che spetta al l'onere di corrispondere l'indennizzo ai danneggiati da emotrasfusioni che avevano già intrapreso azioni giudiziarie per il risarcimento del danno (art. 3 D.L. 89/2003, così come modificato dalla
Legge di conversione 141/03) contiene un riconoscimento implicito della legittimazione passiva ministeriale.
3. Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e va accolta nei temini che seguono.
Al riguardo va premesso che ha agito in giudizio allegando di essere Persona_1 stato sottoposto, nei mesi di luglio ed ottobre 2009, a tre trasfusioni ematiche presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli (sacche n. 9081135, 9408273 e 9912154) e di essere stato poi ricoverato, in data 29-1-2010, presso il medesimo nosocomio per “epatite acuta da HBV”.
Ha precisato che da quel momento le sue condizioni di salute risultavano estremamente gravi e non efficacemente contenute dalle terapie somministrategli. Ha dedotto, quindi, che risultando evidente il nesso eziologico tra le emotrasfusioni del luglio ed ottobre 2009 e la successiva insorgenza della patologia, aveva presentato domanda per ottenere l'indennizzo ex l. 210/1992. La Commissione Medica, pur ritenendo sussistente il nesso di causalità tra le trasfusioni e la patologia, non aveva riconosciuto l'indennizzo, in quanto riteneva la patologia contratta non ascrivibile alla Tabella A allegata al D.P.R. 834/1981.
Sulla scorta di tali fatti, l'attore ha agito nei confronti del , onde ottenere Controparte_1
il ristoro dei pregiudizi patiti per effetto della patologia contratta.
Il ha contestato la sussistenza del nesso di causalità tra il contagio da Controparte_1
HBV e le trasfusioni praticate al D'SA, evidenziando che all'epoca dei fatti venivano regolarmente praticati i test di ricerca degli anticorpi anti-HCV e anti HBV e il test HBVNAT
(svolto con tecniche molecolari), in grado di escludere il rischio di contagio secondo la migliore scienza ed esperienza attualmente disponibile. Ha poi evidenziato, sulla base dei dati contenuti nel Rapporto SEIEVA (Sistema Epidemiologico Integrato dell'Epatite Virale
Acuta) per gli anni 2002- 2004 che solo il 4,7% dei contagi di epatite C diagnosticati nel 2000
e nel 2001 potrebbe in tesi essere riconducibile ad una trasfusione e che tale percentuale è
3 suscettibile di ulteriore abbattimento tenendo conto del fatto che il 68%dei pazienti che ne facevano parte era stato sottoposto ad intervento chirurgico e quindi ad altra possibile fonte di contagio.
Le CTU espletate, per converso, sono giunte ad affermare la sussistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni praticate al D'SA e il successivo contagio da HBV.
In particolare, il CTU prof. ha premesso che il D'SA, all'epoca dei fatti Per_2 sessantunenne, era affetto da sindrome mielodisplastica, costituita da un gruppo eterogeno di malattie clonali delle cellule staminali emopoietiche, caratterizzate da emopoiesi inefficaci con conseguente anemia, piastrinopenia e leucopenia e che per la correzione dell'anemia praticò, pertanto, nel luglio ed ottobre 2009, tre emotrasfusioni presso l'Ospedale Cardarelli.
Entrambi i CTU hanno poi concordemente individuato gli elementi che consentono di ravvisare il nesso di causalità tra l'epatite acuta HBV-correlata accertata nel 2010 e le trasfusioni di emazie concentrate medesime praticate al D'SA nel 2009 e, segnatamente, “l'assenza di antecedenti palesi condizioni di rischio di contagio da altre fonti di trasmissione del virus;
la documentata negatività anticorpale precedentemente alle suddette trasfusioni;
l'altrettanto documentata ricorrenza di queste ultime;
l a congruità cronologica tra il contagio da trasfusioni e rilievo clinico laboratoristico della epatite;
assenza di contrarie evidenze circa lo stato immunologico dei donatori delle diverse sacche di sangue trasfuso, che non risulta ad oggi accertato;
mancata conoscenza e dimostrazione dei controlli pretrasfusionali comunque effettuati a garanzia di prevenzione del contagio” ( cfr. elaborato prof. pag. 9 e ss;
in senso analogo, elaborato prof. pag. 9 Per_2 Persona_3
e ss.)
D'altra parte, anche la Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento di Medicina
Legale di Caserta in data 1-2-2013 ha riconosciuto, nell'ambito del procedimento finalizzato all'ottenimento dell'indennizzo ex l. 210/1992, la sussistenza del nesso di causalità in questione, pur esprimendosi negativamente sul diritto all'indennizzo per la non ascrivibilità della patologia alla Tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
Sul punto deve osservarsi che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
19129/2023 hanno, tra l'altro, chiarito che “nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il verbale Controparte_1 redatto dalla Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, non ha valore
4 confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700
c.c. dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale”.
Nella specie, quindi, deve ritenersi che il giudizio espresso dalla C.M.O. vada a corroborare i pareri ampiamente argomentati dei consulenti d'ufficio in ordine alla ravvisabilità del nesso di causalità.
Il punto su cui invece deve registrarsi una divergenza di opinioni tra i consulenti nominati concerne la sussistenza o meno di un danno biologico in capo al de cuius.
Ciò perché l'epatite acuta da HBV contratta dal D'SA “andò incontro a risoluzione, registrandosi nel 2013 l'assenza di HBsAg e la presenza di anti-HBs (anticorpo protettivo) ad altro titolo, tanto che si giunse alla diagnosi di “pregressa infezione da HBV” (cioè di infezione acuta risolta senza cronicizzazione). Tale fu, peraltro, la motivazione del giudizio di non ascrivibilità a Categoria della Tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, congruamente formulato in sede di accertamento medico-legale ex L. 210/92 dalla competente Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento di Medicina Legale di
Caserta” (elaborato prof. pag.10). Persona_3
Dunque, ad avviso del prof. “non può essere ammesso un danno biologico Persona_3 permanente causalmente riconducibile alla pregressa infezione da epatite acuta di tipo B, poi guarita, ma solo un danno biologico temporaneo, tenuto conto che essa per un periodo, appunto temporaneo, si rese clinicamente apprezzabile, comportando anche la necessità di un ricovero ospedaliero” (elaborato prof. pag.10). Persona_3
Per converso, il prof. ha argomentato che i ripetuti riconoscimenti da parte di Per_2 ambienti specialistici pubblici di una residua attività lesiva virale non possono non portare a riconoscere postumi permanenti in capo al de cuius. In particolare, «la letteratura medico- legale registra una generale propensione a ritenere che nel soggetto che ha presentato una infezione acuta da HBV va ammessa sempre, anche in assenza di cronicizzazione clinica, la persistenza di una condizione lesiva della integrità epatica cui riconoscere, in aggancio alle conoscenze scientifiche, un valore menomativo sulla intera persona. A titolo esemplificativo
5 si riporta quanto in proposito considerato da , , e (Le epatiti Per_4 Per_5 Per_6 Per_7
post-trasfusionali. Aspetti medico-legali e principi di tutela giurisdizionale.
[...]
Roma, 2006): “La guarigione virologica non può essere considerata tuttavia CP_2
totale, poiché permane negli epatociti un certo numero di sequenze genomiche di HBV, anche Per dopo la scomparsa di HBsAg dal siero” (Raimondo, 2001; Raimondo et 2003). Del resto, con riferimento alle “Linee Guida per la valutazione medicolegale del danno alla persona in ambito civilistico” elaborate dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni
(Giuffré Editore, Milano, 2016), strumento di stima tabellare della menomazione della validità della persona di più elevata autorevolezza, può rilevarsi che anche nell'ipotesi di una condizione post-epatitica che potremmo definire “spenta” sul piano clinico e laboratoristicostrumentale si dà riconoscimento di un danno medico-legalmente valutabile»
(elaborato prof. pag. 11). Per_2
Tali rilievi, argomentati anche mediante richiami alla letteratura scientifica di riferimento, appaiono convincenti ed inducono a propendere per il riconoscimento, in capo al
D'SA, di un danno dinamico-relazionale. Deve sul punto considerarsi che entrambi i consulenti hanno escluso il nesso di causalità tra la patologia contratta a seguito delle trasfusioni di sangue infetto e la successiva insorgenza della cirrosi epatica, diagnosticata per la prima volta in data 18-1-2016.
Dunque ai fini della quantificazione del danno in relazione alla sola epatite acuta da HBV contratta dal paziente per effetto delle trasfusioni somministrategli nel 2009, dalla CTU del prof. si ricava quanto segue: Per_2
A) l'invalidità temporanea totale è stata di 20 giorni;
l'invalidità temporanea parziali al 50%
è stata di 30 giorni, al 25% di altri 30 giorni;
B) residuano postumi permanenti specificamente e analiticamente indicati nella C.T.U. valutabili nella misura complessiva del 8% della totale invalidità.
Le valutazioni del CTU sono pienamente condivise da questo giudice, in quanto fondate su un completo esame anamnestico e su una esaustiva valutazione della documentazione medica in atti.
Dunque il danno non patrimoniale subito da con riferimento alla sua Persona_1
diretta incidenza sugli aspetti anatomo- funzionali e alla sofferenza morale può essere liquidato in via equitativa in attuali € 15.849,00 per l'invalidità permanente al 8 % in un
6 soggetto leso di anni 61 in € 4.887,50 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa, quantificata ponendo a base di calcolo la somma di € 115,00 per ciascun giorno. Tale somma complessiva di € 20.736,50 si determina facendo riferimento alle Tabelle attualmente in uso presso il Tribunale di Milano, aggiornate all'anno 2024 (Cass. 12408/2011; 1553/2019).
Tali Tabelle prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", comprensivo sia dei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Tuttavia deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019). Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Sulla base di tale premessa, Cass. 7892/2024 ha recentemente chiarito che tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere
7 all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.
Nel caso in esame la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo sia alla componente dinamico relazionale sia a quella morale, in quanto i profili di sofferenza soggettiva allegata devono ritenersi in via presuntiva sussistenti, ove si consideri che al momento delle trasfusioni il paziente versava in precarie condizioni di salute a causa di pregressa patologia (sindrome mielodisplastica) e non è da porsi in dubbio che il ricovero per epatite acuta, durato venti giorni, abbia determinato un ulteriore patimento per la preoccupazione circa l'evoluzione della patologia e per la lontananza dagli affetti.
Inoltre, ai fini della liquidazione, sono stati adottati valori monetari medi, che si reputano idonei a ristorare il danneggiato del pregiudizio subito, non risultando allegate e provate specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, sì da consentire la personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse
Tabelle.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento» (Cass. 28988/2019).
Nella specie, come si è detto, non risultando allegate specifiche circostanze di fatto anomale o peculiari su cui fondare il giudizio di personalizzazione, la liquidazione tiene conto dei valori medi indicati nella Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, che includono tutte le componenti non patrimoniali in base all'id quod plerumque accidit.
Oltre al complessivo importo di € 20.736,50 agli attori va attribuita la somma di € 3.828,32 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, determinato ponendo a base di calcolo non la somma sopra
8 liquidata (cioé rivalutata ad oggi), ma l'originario importo rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
In definitiva, l'importo spettante agli attori risulta essere pari ad € 24.564,82 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al DM 55/2014 e succ. mod. per lo scaglione di riferimento (€
5.201,00/€ 26.000,00).
Le spese delle due CTU vanno definitivamente poste a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione VI Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese così provvede:
• Condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
e ,
[...] Parte_1 Parte_1 Parte_1 quali eredi di , del complessivo importo di € 24.564,82 Persona_1
oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
• Condanna il alla refusione delle spese di lite, che liquida Controparte_1
in € 5.077,00 per compensi professionali ed € 545,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
• Pone le spese delle due CTU, liquidate con separati decreti, definitivamente a carico del . Controparte_1
Napoli, 1-10-2025
Il giudice monocratico
Dott.ssa Silvia Blasi
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