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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39018/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente
Francesco Frettoni Giudice Silvia Albano Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 39018/2023 promossa da nato in [...] il [...], (CF: Parte_1 C.F._1
) residente in [...], rappresentato e difeso
[...] nel presente giudizio dall'Avv. FILIPPO NARBONE, (C.F.:
); C.F._2
- ricorrente -
contro
Controparte_1 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente- e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: rinnovo protezione umanitaria/speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 18/08/2023 l'odierno ricorrente, cittadino gambiano, ha impugnato il provvedimento, emesso il 28/07/2023 e notificato il 16/08/2023, con cui la Questura di aveva rigettato la sua domanda di rinnovo del CP_1 permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Esponeva che era giunto in Italia nel 2016, ancora minorenne, e nel 2017 aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, scaduto nel 2020; che a causa del mancato rinnovo del titolo aveva svolto solo lavori irregolari;
che durante la permanenza sul territorio nazionale aveva appreso la lingua italiana e instaurato legami personali;
per tali ragioni, al fine di regolarizzare nuovamente la sua posizione, in data 31/10/2020 aveva avanzato alla Questura di domanda CP_1 di rinnovo del permesso per protezione umanitaria, ora speciale, ricevendo però un provvedimento di rigetto, fondato sul parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale;
che il diniego doveva ritenersi illegittimo in quanto l'art.19 co.1 D.lgs. 286/98 riconosce il diritto a non vedersi reimmessi in un contesto ad elevato rischio personale, pericolo corso dal ricorrente in caso di rientro nel paese d'origine, sia alla luce della propria vicenda personale che per via della generale situazione di insicurezza presente in Gambia;
che possedeva dunque tutti i requisiti per ottenere il riconoscimento della protezione speciale in quanto in caso si rimpatrio sarebbe tornato in un contesto di elevata povertà e mancanza di possibilità di sostentamento, mentre in Italia aveva raggiunto un notevole livello di integrazione, visto il lungo periodo di permanenza sul territorio nazionale;
che inoltre non rappresentava un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, non risultando a suo nome alcun precedente penale o di polizia.
Chiedeva dunque di accertare il suo diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19 comma 1.2. D.lgs. 286/98. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei
Diritti Umani (CEDU). Non trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art 7 del
D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7.
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e LL c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_1 Per_5 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_6 UL c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_7 Per_8 Per_9 commerciali ( e DI Oy c. Finlandia GC). Parte_2 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie il ricorrente ha raggiunto l'Italia nel 2016, dopo avere lasciato il paese d'origine quando era ancora minorenne;
proprio alla luce della sua minore età la Commissione Territoriale nel 2017 gli aveva riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso per protezione umanitaria (v. parere Commissione Territoriale in atti), di cui però non era riuscito ad ottenere il rinnovo. Il ricorrente ha riferito che proprio la perdita del titolo di soggiorno gli aveva impedito di reperire un impiego regolare, circostanza che lo aveva costretto ad accettare lavori senza contratto.
Nonostante ciò, il Collegio ritiene necessario valorizzare il fatto che la vita privata del ricorrente si svolga da lungo tempo e in via esclusiva in Italia, dove lo stesso si è stabilito quando era ancora minorenne e ha vissuto ininterrottamente per un periodo pari a circa dieci anni, al fine di costruire sul territorio nazionale la sua vita da adulto. Sebbene la perdita del permesso di soggiorno gli abbia impedito di coltivare il suo percorso di inserimento socio-lavorativo, costringendolo ad accettare impieghi irregolari, non può ignorarsi che il rimpatrio in un paese d'origine che il ricorrente ha abbandonato quando era ancora minorenne senza più farvi ritorno – così presto da non avervi potuto costruire alcuna significativa rete di relazioni e di opportunità e anzi in questi anni inevitabilmente perdendo qualsiasi legame con esso – lederebbe profondamente la vita privata ricostruita dal ricorrente in Italia esponendolo agli ostacoli di un nuovo radicamento territoriale e a condizioni di vita inevitabilmente degradanti, data l'assenza in patria di mezzi di sussistenza e di qualsiasi sostegno.
La permanenza e la disponibilità di un titolo di soggiorno in Italia, al contrario, preserverebbero il ricorrente da tutto ciò e gli consentirebbero di riprendere e di perfezionare il percorso di radicamento socio-lavorativo sul territorio nazionale. Il Collegio ritiene in definitiva di dover tutelare la vita privata del ricorrente, garantita nel nostro ordinamento a livello costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8 CEDU, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di GO (Corte EDU,
14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Per_10
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art.
7. Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Dichiara il diritto di nato in [...] il [...], Parte_1
(CF: , al rinnovo del permesso di soggiorno per C.F._3 protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 20/02/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Crisafulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente
Francesco Frettoni Giudice Silvia Albano Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 39018/2023 promossa da nato in [...] il [...], (CF: Parte_1 C.F._1
) residente in [...], rappresentato e difeso
[...] nel presente giudizio dall'Avv. FILIPPO NARBONE, (C.F.:
); C.F._2
- ricorrente -
contro
Controparte_1 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente- e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: rinnovo protezione umanitaria/speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 18/08/2023 l'odierno ricorrente, cittadino gambiano, ha impugnato il provvedimento, emesso il 28/07/2023 e notificato il 16/08/2023, con cui la Questura di aveva rigettato la sua domanda di rinnovo del CP_1 permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Esponeva che era giunto in Italia nel 2016, ancora minorenne, e nel 2017 aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, scaduto nel 2020; che a causa del mancato rinnovo del titolo aveva svolto solo lavori irregolari;
che durante la permanenza sul territorio nazionale aveva appreso la lingua italiana e instaurato legami personali;
per tali ragioni, al fine di regolarizzare nuovamente la sua posizione, in data 31/10/2020 aveva avanzato alla Questura di domanda CP_1 di rinnovo del permesso per protezione umanitaria, ora speciale, ricevendo però un provvedimento di rigetto, fondato sul parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale;
che il diniego doveva ritenersi illegittimo in quanto l'art.19 co.1 D.lgs. 286/98 riconosce il diritto a non vedersi reimmessi in un contesto ad elevato rischio personale, pericolo corso dal ricorrente in caso di rientro nel paese d'origine, sia alla luce della propria vicenda personale che per via della generale situazione di insicurezza presente in Gambia;
che possedeva dunque tutti i requisiti per ottenere il riconoscimento della protezione speciale in quanto in caso si rimpatrio sarebbe tornato in un contesto di elevata povertà e mancanza di possibilità di sostentamento, mentre in Italia aveva raggiunto un notevole livello di integrazione, visto il lungo periodo di permanenza sul territorio nazionale;
che inoltre non rappresentava un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, non risultando a suo nome alcun precedente penale o di polizia.
Chiedeva dunque di accertare il suo diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19 comma 1.2. D.lgs. 286/98. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei
Diritti Umani (CEDU). Non trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art 7 del
D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7.
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e LL c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_1 Per_5 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_6 UL c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_7 Per_8 Per_9 commerciali ( e DI Oy c. Finlandia GC). Parte_2 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie il ricorrente ha raggiunto l'Italia nel 2016, dopo avere lasciato il paese d'origine quando era ancora minorenne;
proprio alla luce della sua minore età la Commissione Territoriale nel 2017 gli aveva riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso per protezione umanitaria (v. parere Commissione Territoriale in atti), di cui però non era riuscito ad ottenere il rinnovo. Il ricorrente ha riferito che proprio la perdita del titolo di soggiorno gli aveva impedito di reperire un impiego regolare, circostanza che lo aveva costretto ad accettare lavori senza contratto.
Nonostante ciò, il Collegio ritiene necessario valorizzare il fatto che la vita privata del ricorrente si svolga da lungo tempo e in via esclusiva in Italia, dove lo stesso si è stabilito quando era ancora minorenne e ha vissuto ininterrottamente per un periodo pari a circa dieci anni, al fine di costruire sul territorio nazionale la sua vita da adulto. Sebbene la perdita del permesso di soggiorno gli abbia impedito di coltivare il suo percorso di inserimento socio-lavorativo, costringendolo ad accettare impieghi irregolari, non può ignorarsi che il rimpatrio in un paese d'origine che il ricorrente ha abbandonato quando era ancora minorenne senza più farvi ritorno – così presto da non avervi potuto costruire alcuna significativa rete di relazioni e di opportunità e anzi in questi anni inevitabilmente perdendo qualsiasi legame con esso – lederebbe profondamente la vita privata ricostruita dal ricorrente in Italia esponendolo agli ostacoli di un nuovo radicamento territoriale e a condizioni di vita inevitabilmente degradanti, data l'assenza in patria di mezzi di sussistenza e di qualsiasi sostegno.
La permanenza e la disponibilità di un titolo di soggiorno in Italia, al contrario, preserverebbero il ricorrente da tutto ciò e gli consentirebbero di riprendere e di perfezionare il percorso di radicamento socio-lavorativo sul territorio nazionale. Il Collegio ritiene in definitiva di dover tutelare la vita privata del ricorrente, garantita nel nostro ordinamento a livello costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8 CEDU, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di GO (Corte EDU,
14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Per_10
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art.
7. Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Dichiara il diritto di nato in [...] il [...], Parte_1
(CF: , al rinnovo del permesso di soggiorno per C.F._3 protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 20/02/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Crisafulli