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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2915 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4637/2022 R.G. vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 sig. con sede legale in Pozzuoli alla via Monteruscello n.28/A P.iva Parte_2
n. ed elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania alla via P.IVA_1
Madonna del Pantano n.72/A presso lo studio dell'avv. Alessio Garofalo (c.f.
), che la rappresenta e difende in forza di procura posta C.F._1
allegata all'atto di appello (pec: e fax: Email_1
0813347249) APPELLANTE
CONTRO
con Sede in Napoli, al Vico S. Nicola alla Dogana n. 9 (Codice Controparte_1
Fiscale e Partita I.V.A. ), in persona del legale rapp.te p.t., Ing. P.IVA_2 CP_2
, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'appello dall'avv.
[...]
Girolamo Sarnelli (c.f. ) con Studio in Napoli, Via Cesario C.F._2
Console n. 3 (fax 0817646417; pec: ed Email_2
elett.te dom.ta presso il suo Studio in Napoli, Via Cesario Console n. 3.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6695/2022 del Tribunale di Napoli, in tema di opposizione a D.I. di pagamento corrispettivi contratto subappalto, resa il
04.07.2023 a definizione del procedimento n.r.g. 9102/2018.
CONCLUSIONI: l'avv. Garofalo per l'appellante:” Avendo già incassato le somme oggetto di decreto ingiuntivo, si chiede l'accoglimento dell'appello, il
1 rigetto delle eccezioni ex adverso formulate, con ulteriore condanna della
[...]
al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio con Pt_3
attribuzione all'avv. Garofalo antistatario”.
L'avv. Sarnelli per l'appellato: ”La conclude affinché l'adita Controparte_3
Corte di Appello voglia:
1. rigettare l'avversa impugnazione, inammissibile e infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con il favore delle spese di lite;
2.in accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale ex art. 288 c.p.c., disporre la condanna alla restituzione in favore di della complessiva somma di € 16.269,95, oltre interessi legali Controparte_1
dal 27.9.2018 e precisamente la condanna dell'appellata alla restituzione della somma di € 15.168,95 e del procuratore distrattario, avv. Alessio Garofalo, della somma di € 1.101,00.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 1664/2018 del 15.02.2018 notificato il 20.02.2018, il Tribunale di
Napoli ingiungeva alla di pagare alla soc. cooperativa Parte_4
Simeoli, la somma di € 14.854,95 oltre interessi e spese della procedura, che la società ricorrente aveva dedotto esserle dovuta quale pagamento del corrispettivo
(oggetto di fattura n. 4/2017 afferente allo svincolo di una quota residua delle ritenute a garanzia SAL n.38 del 29 gennaio 2012) di spettanza per l'ultimazione dei lavori di cui al contratto di subappalto del 5.11.2007.
Con citazione del 26.03.2018, la soc. proponeva opposizione Parte_4 deducendo, preliminarmente, che con contratto di subappalto del 5 novembre
2007 la aveva affidato alla subappaltatrice CP_1 Controparte_4
l'esecuzione dei lavori di sistemazione dei sottoservizi necessari alla successiva realizzazione delle camere di ventilazione a farsi nella stazione “Università” In
Napoli - tratta Stazione Duomo – Stazione Università della Linea 1 della
Metropolitana di Napol.
In virtù di quanto stabilito nel contratto di subappalto, eccepiva:
- l'emissione del d.i. in assenza di valida prova documentale ai sensi dell'art. 634
2 comma 2 cpc, in quanto nel fascicolo monitorio non era stata prodotta dal ricorrente alcuna lettera di messa in mora né soprattutto l'estratto autentico notarile di un libro contabile attestante la registrazione della fattura in contabilità;
- l'inadempimento della società subappaltatrice (raccomandata a.r. prot. 10 Pt_1
del 1.2.2017), per non aver consegnato né i disegni contabili né i disegni AS-
IL, oggetto del contratto di subappalto (art. 9, rubricato “Oneri a carico del subappaltatore”, punto “IX”, dove è espressamente prevista, tra le prestazioni poste a carico della subappaltatrice, anche: “La compilazione dei disegni di contabilità riferiti alle varie situazioni lavori periodiche e a quella finale sotto indicazione della direzione tecnica e contabile della Sudmetro”.
Pertanto, la società chiedeva di accogliere l'opposizione e la revoca del decreto opposto con vittoria di spese.
Si costituiva tempestivamente la soc. coop. la quale chiedeva il Parte_1 rigetto dell'opposizione con la conferma del d.i. n. 1664/2018 reso dal Tribunale di
Napoli, oltre interessi e spese con condanna al pagamento delle spese e competenze di causa.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di
Napoli, con sentenza n. 6695/2022, pubblicata il 4.7.2022, così statuiva:
” a) ACCOGLIE l'opposizione proposta dalla e per l'effetto REVOCA Controparte_5 il decreto ingiuntivo già reso esecutivo n. 1664/2018 emesso dal Tribunale di Napoli in data 15.2.2018;
b) CONDANNA la Parte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore della
[...] delle spese di questo giudizio, che liquida in € 4.835,00 per compensi ex D.M. CP_5
55/2014, oltre accessori come per legge.”.
Avverso tale sentenza pubblicata il 4.7.2022, non notificata, con atto notificato a mezzo pec il 2.11.2022 (iscritto a ruolo il 7.11.2022), proponeva appello la
[...]
, quale a motivi di gravame deduceva: Controparte_6
1. l'errata interpretazione della clausola del contratto di subappalto stipulato tra CP_1
e (art. 9 ix) ed omessa e/o errata valutazione dei fatti dedotti e provati. Pt_1
3 2. l'errata interpretazione della clausola in questione (art. 9ix) del contratto di subappalto in relazione alla ritenuta applicazione dell'art. 180 dpr 207/15 relativo ai compiti ed alle funzioni del direttore dei lavori;
3. l'errata e contraddittoria applicazione del principio di distribuzione dell'onere della prova. Violazione art. 115 c.p.c..
Concludeva:” chiedendo:
1. Accogliere il presente atto di appello;
2. Per l'effetto, riformare la sentenza n.6695/2022 del 04.07.2022 resa dal Tribunale di Napoli a definizione del giudizio recante R.G.N. 9102/2018; 3. Confermare il decreto ingiuntivo n.
1664/2018 del 12.05.2018; 4. Con condanna alla refusione delle spese e competenze di lite nei confronti dell'avv. Alessio Garofalo dichiaratosi antistatario.”.
Si costituiva il 27.2.2023 la (udienza fissata in citazione per il Controparte_5
20.3.2023), la quale chiedeva il rigetto dell'atto di appello perché infondato in fatto ed in diritto e, in accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale ex art. 288 c.p.c., condannare al pagamento in favore di Controparte_7 Controparte_1
[... della complessiva somma di € 16.269,95, oltre interessi legali dal 27.9.2018.”.
Disposto il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata riservata a sentenza il 14.4.2025, con i termini di cui all'art. 190 cpc ridotti di gg 20+ 20.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la questione della sospensione della rata finale del saldo dell'appalto in ragione della clausola contrattuale di cui all'art. 9 lett. IX del contratto di subappalto è stata già ampiamente esaminata da questa Corte con la sentenza n.1417/2025 pubblicata il 22.3.2025, alla quale questo Collegio intende uniformarsi.
Nel merito, il motivo di opposizione al D.I. fa riferimento alla disciplina di cui all'art. 1460 cc. La norma prevede, nei contratti con prestazioni corrispettive (tra cui il contratto di subappalto oggetto del presente giudizio), che in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario esaminare il comportamento di entrambe le parti, per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi
4 ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle inadempienze maggiormente rilevanti.
In altri termini, è necessario accertare quale inadempimento abbia effettivamente alterato il sinallagma contrattuale. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del Giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (ex multis, Cass. civ., n. 13627/17).
In sintesi, la norma di cui all'art.1460 cc. è l'espressione di un principio di autotutela, in virtù del quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascun contraente può rifiutare la propria prestazione a seguito dell'inadempimento della controparte, sicché l'eccezione di inesatto adempimento, di cui all'art. 1460 cc., si fonda su due presupposti: l'inadempimento di entrambe le parti contrattuali e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare in relazione alla situazione oggettiva.
Nella fattispecie concreta, l'opponente si è limitata a contrastare Controparte_5 la domanda creditoria della giustificando il mancato integrale pagamento Pt_1
della fattura n. 4/17 con l'inadempimento di quest'ultima consistito, per quello che qui rileva, nella mancata consegna dei disegni contabili ( cosiddetti AS IL : dall'inglese "come costruito").
È necessario, dunque, valutare da un punto di vista comparativo i rispettivi inadempimenti e comportamenti, onde stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole e se l'inadempimento dell'uno possa giustificare quello dell'altro.
Va innanzi tutto rilevato che, prevedendo l'art. 9 cit. “la consegna dei disegni di contabilità riferiti alle varie situazioni periodiche dei lavori ed a quella finale sotto indicazione della direzione tecnica e contabile della , si riferisce ad un'attività Parte_3
meramente contabile da predisporre a seguito delle indicazioni ed ordini di servizio del direttore dei lavori.
Al contrario, i disegni AS IL configurano attività diversa e non richiesta da tale clausola. Trattasi sostanzialmente delle planimetrie dei sottoservizi che possono essere rilevanti ai fini della “memoria storica” dei sottoservizi realizzati
5 dall'appaltatore, impegnatosi nei confronti del committente principale alla completa realizzazione dell'opera. Quindi, secondo la stessa previsione contrattuale, può già escludersi che la mancata presentazione da parte dell'opposta dei disegni AS IL integri di per sé un inadempimento, Pt_1
tale da giustificare il mancato pagamento dell'importo (a saldo) fatturato di euro
14.854,95. Invero, dal contratto emerge come le predette attività rientrassero nell'ambito dell'art. 9, che elenca dettagliatamente gli oneri accessori (il cui mancato assolvimento non comporta alcuna conseguenza).
Di ben altro tenore sono invece i successivi artt. 10 ed 11, che prevedono veri e propri obblighi a carico della subappaltatrice in virtù dei quali la era Pt_1
obbligata al compimento di una serie di attività in mancanza delle quali era espressamente previsto il diritto per la di sospendere i pagamenti, Controparte_5
ex art. 1460 cc.
Ebbene, nel novero degli obblighi posti dagli artt. 10 ed 11 del contratto non era ricompresa la consegna dei disegni contabili e tanto meno dei disegni AS IL, a dimostrazione che detta circostanza, per stessa volontà dei contraenti, non concretava un'ipotesi di sospensione giustificata dei pagamenti.
Dunque, non emerge una relazione di dipendenza tra le due obbligazioni gravanti sulle parti in causa: vale a dire tra l'obbligazione di svincolo della ritenuta a garanzia, a carico della e la consegna dei grafici contabili e/o Controparte_5
dei grafici AS IL, spettante alla soc. cooperativa Simeoli.
Di conseguenza, deve ritenersi illegittima la pretesa sospensione dei pagamenti, operata dalla CP_5
Tale conclusione appare obbligata, anche alla luce di quanto previsto dalla clausola di cui all'art. 22 del medesimo contratto.
In particolare, la nell'espletamento delle proprie attività, era obbligata ad Pt_1
attenersi scrupolosamente alle indicazioni della nonché del Controparte_5
Direttore dei Lavori, nel pieno rispetto dei progetti esecutivi. In altri termini, la avrebbe potuto apportare delle varianti solo con il preventivo consenso di Pt_1
e del Direttore dei Lavori. Controparte_5
6 Orbene, con la nozione di disegno AS IL si intende l'elaborato grafico, che fotografa lo stato finale di un'opera edile o impiantistica al termine della sua realizzazione. Con tutta evidenza, il disegno AS IL deve comprendere anche eventuali modifiche, che siano state apportate rispetto al progetto iniziale.
Tuttavia, nel caso di specie, non vi sono state variazioni del progetto;
da qui la palese ultronea dei disegni AS IL.
Né può sostenersi che, avendo l'appellata solo tardivamente dedotto la mancanza di dette variazioni esecutive che avrebbero comportato la necessità di adeguamento dei disegni, tale deduzione costituisca un'allegazione non consentita perché tardiva di una circostanza di fatto nuova.
Ed infatti era stata l'opponente ad eccepire l'inadempimento costituito dalla mancanza dei disegni AS BULIT in parola, sicché trattavasi di circostanza che la stessa eccipiente avrebbe dovuto allegare e provare, ovvero che erano state apportate variazioni esecutive tali da richiedere la compilazione di disegni planimetrici dei sottoservizi diversi da quelli originariamente progettati.
Inoltre, sempre con riferimento ai disegni contabili, la collocazione nel contesto del contratto di subappalto della loro consegna tra i meri oneri e non già fra gli obblighi appare coerente con la loro riconducibilità alle competenze esclusive del
Direttore dei Lavori, come previsto dall' art. 9, secondo cui la compilazione dei disegni di contabilità riferiti alle varie situazioni lavori periodiche e a quella finale doveva avvenire sotto indicazione della direzione tecnica e contabile della
Controparte_5
Infatti, i disegni contabili hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di fatti produttivi di spesa, come tali qualificabili come atti pubblici a tutti gli effetti di legge.
Né può sostenersi che l'appellata ha tardivamente allegato la circostanza nuova della mancanza di variazioni esecutive o di ordini di variazioni da parte del direttore dei lavori perché, per quanto finora argomentato, onde dimostrare l'inadempimento rilevante dell'appellata a fondamento della sospensione della rata finale del subappalto, era onere dell'appellante provare che dette variazioni
7 vi erano state con necessità di depositare i disegni AS IL tale che l'omesso deposito la rendeva a sua volta inadempiente nei confronti della committente principale.
Pertanto, così integrata la motivazione della sentenza impugnata e confutati i motivi di appello, deve concludersi per l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente e, quindi, del gravame. CP_5
Le spese e competenze del doppio grado del giudizio vanno liquidate in favore della in persona del l.r.p.t. per il primo grado in € Parte_1
5.077,00 per compensi oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché per l'appello in € 3966,00 (esclusa la trattazione) oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge che distrae in favore dell'avv. Alessio Garofalo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla
[...]
, avverso la sentenza n. 6695/2022 del Tribunale di Napoli, così Parte_1
provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, conferma il D.I.
1664/2018, condanna la in persona del l.r.p.t. al pagamento Controparte_5 delle spese e competenze del doppio grado del giudizio in favore della
[...]
in persona del l.r.p.t. che liquida, per il primo grado in € Parte_1
5.077,00 per compensi oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché per l'appello in € 3966,00 (esclusa la trattazione) oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge che distrae in favore dell'avv. Alessio Garofalo.
Così deciso in Napoli, il 03.06.2026
Il Consigliere est. Il presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Pupo Dr. Alessandro Cocchiara
Alla stesura del provvedimento ha collaborato, anche per la parte motiva, il
Funzionario UPP Dott.ssa Sara Galletta.
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