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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/05/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1057/2013
(EX TRIB. MODICA)
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Istruttore, Dott.ssa Rosanna Scollo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe, avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali
(opposizione a decreto ingiuntivo)
PROMOSSA DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata, ai fini del Parte_1 CodiceFiscale_1
presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Sergio Guastella, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
(P.Iva: ), corrente in Modica C.da Fargione, V.le del Controparte_1 P.IVA_1
Commercio n. 3, in persona del legale rappresentante e amministratore p.t.
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonino Controparte_2
Rocca, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA-OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 14.6.2013, l'attrice proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 326/2013, emesso dal Tribunale di
Modica in data 16.4.2013, notificato il 13.5.2013, a mezzo del quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 19.540,66, oltre ad interessi legali sino al soddisfo, spese e compensi del procedimento monitorio, in favore della CP_1
a saldo dei lavori di fornitura e posa in opera di persiane in alluminio, infissi
[...]
interni in legno, falsi telai e murate in legno, presso il cantiere sito in Ragusa, in via
Impastato s.n. In particolare la rilevava gravi difformità nei materiali usati, Parte_1
nonché imperfezioni nei telai, infissi e nelle ante mobili, e nel differente colore impiegato rispetto a quello convenuto;
rilevava altresì l'esistenza di notevoli imperfezioni estetiche, quali verniciatura non omogenea e vetri di spessore inferiore a quello richiesto. Inoltre, contestava integralmente l'esecuzione dei lavori extra di cui alla fattura n. 2/2013, mai commissionati, e deduceva di aver sollecitato la società opposta all'esatto adempimento con missiva del 22.4.2013. Per i superiori motivi, l'opponente domandava, in accoglimento dell'opposizione, a fronte dell'eccezione di inadempimento proposta, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale - accertata la responsabilità della -, ne chiedeva la Controparte_1
condanna al risarcimento di tutti i danni patiti dalla medesima, da quantificarsi in €
20.000,00, per l'incompleta e difforme esecuzione delle opere e forniture, o in quell'altra somma ritenuta di giustizia, compensandola con quanto eventualmente ancora dovuto dalla In via istruttoria chiedeva disporsi una CTU per Parte_1
determinare l'entità dei danni subìti.
Con comparsa del 26.7.2013 si costituiva in giudizio la la quale Controparte_1
contestava in toto l'avversa opposizione. In particolare, deduceva anzitutto l'insussistenza dei vizi lamentati dall'opponente e, in ogni caso, eccepiva la decadenza dal diritto alla garanzia per vizi, di cui all'art. 1490 c.c. Riferiva, infatti, che – al momento della consegna, avvenuta tra il 3 e il 5 aprile 2013 – non veniva sollevata alcuna contestazione, mentre solo con la diffida del 22.4.2013, spedita il
3.5.2013, veniva denunciata l'esistenza di vizi. Pertanto, eccepiva la decadenza dal termine di otto giorni per la denuncia di cui all'art. 1495 c.c., e, in ogni caso, evidenziava che la garanzia per i vizi era inoperante allorquando il vizio era conosciuto o conoscibile, come nella specie, trattandosi di imperfezioni estetiche immediatamente riconoscibili. Adduceva, infine, che non era stato pattuito un tipo specifico di legno e che, invece, il colore era quello convenuto, pure mostrato in visione su un campione alla Per quanto sopra, la chiedeva, Parte_1 Controparte_1
in via pregiudiziale, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo il credito certo, liquido ed esigibile, oltre che fondato sul contratto del 7.5.2012. Nel merito, chiedeva il rigetto della spiegata opposizione, poiché infondata. In subordine, chiedeva dichiararsi la decadenza dalla garanzia per i vizi di cui all'art. 1490 c.c., e, in ogni caso, ritenersi e dichiararsi che gli infissi erano immuni da vizi e imperfezioni, e, per l'effetto, dichiararsi la Cavalieri debitrice della somma di cui al decreto ingiuntivo. Infine, domandava pure la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per lite temeraria. Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, venivano assegnati i chiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa veniva istruita con interrogatorio formale delle parti, prova per testi e due consulenze tecniche d'ufficio.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 16.9.2024, svolta con trattazione scritta, la causa veniva trattenuta per la decisione senza termini.
Ciò premesso, l'opposizione in esame è parzialmente fondata, e va accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Anzitutto, va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione delle posizioni processuali delle parti, non atta ad interferire, in punto di distribuzione dell'onere probatorio, sulle posizioni sostanziali dalle stesse rispettivamente rivestite;
ne consegue che in tale giudizio la qualità di attore sostanziale spetta alla parte formalmente convenuta – ovvero alla creditrice che ha richiesto l'ingiunzione (nel caso di specie la –, sulla quale grava Controparte_1
l'onere della prova dell'allegato credito, e quella di convenuto alla debitrice opponente, sulla quale, per contro, incombe l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria dall'attore azionata in sede monitoria (cfr. ex multis Cass. n. 184/80; Cass. n. 3102/80).
Come chiarito dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, sul creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto grava il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, lo stesso potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe, per contro, l'onore di dimostrare il fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Tanto preliminarmente chiarito, il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo, richiesto dalla per il saldo della fornitura e posa Controparte_1 in opera di infissi in legno e persiane in alluminio, eseguita presso l'immobile sito a
Ragusa, in via Impastato s.n., in favore della committente , come da Parte_1
contratto sottoscritto tra le parti in data 7.5.2012, e versato in atti.
Occorre innanzitutto precisare la qualificazione del contratto in oggetto, ovvero se esso integri una vendita o un appalto, ai fini dell'individuazione dell'esatta disciplina applicabile, a fronte di contestazioni delle parti sul punto.
Il discrimine tra le due fattispecie è rappresentato essenzialmente dalla volontà contrattuale delle parti, nonché dal rapporto tra il valore della materia (prestazione di dare) e il valore della prestazione dell'opera (prestazione di fare).
In particolar modo, si è in presenza di un contratto di appalto (o di opera) quando è prevalente il lavoro sulla materia, nel senso che l'obiettivo dell'obbligazione assunta dalla parte si concretizza nella realizzazione di un opus unicum o di un opus derivato dalla serie, che sia oggetto di modifiche richieste dal destinatario, mentre la fornitura del materiale rappresenta un elemento che concorre nel complesso della realizzazione dell'opera e di tutte le attività a tal fine intese.
Si ha un contratto di vendita quando l'attività del fornire il materiale rientra nel normale ciclo produttivo del bene.
Come chiarito dal Tribunale di Roma (sentenza resa dalla III sezione n. 11345 del
21.4.2014), “In ordine alla distinzione del contratto di compravendita rispetto al contratto di appalto, nel contratto di appalto vi è un fare che può essere comprensivo di un dare, mentre nel contratto di compravendita vi è un dare che può comportare anche un fare. Pertanto, sono sempre da considerarsi contratti di vendita – e non di appalto – i contratti concernenti la fornitura ed eventualmente la posa in opera qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio di prodotti e dei materiali di che trattasi, salvo ovviamente che le clausole contrattuali obblighino l'assuntore degli indicati lavori a realizzare un quid novi rispetto alla normale serie produttiva, perché in questo caso dovrebbe ritenersi prevalente l'obbligazione di “facere”, in quanto si configurano elementi peculiari del contratto di appalto e precisamente l'intuitus personae e l'assunzione del rischio economico da parte dell'appaltatore. Qualora invece l'assuntore dei lavori di cui si dice non è né il fabbricatore, né il rivenditore del bene da installare o mettere in opera, l'attività di installazione di un bene svolta dal prestatore, risultando autonoma rispetto a quella di produzione e vendita, identifica o rinvia ad un contratto di appalto, dato che la materia viene in considerazione quale strumento per la realizzazione di un'opera o per la prestazione di un servizio”.
Anche la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 6925/2001, ha affermato che “si ha appalto quando la fornitura della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare al bene consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarlo alle specifiche esigenze del committente della prestazione, ma sono tali da dar luogo a un servizio che, sotto il profilo qualitativo, assume valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte”.
Ai fini dell'effettiva prevalenza della cessione rispetto alla prestazione, appare utile anche il richiamo alla giurisprudenza comunitaria.
La Corte di Giustizia 29.3.2007, in causa C-111/05, ha evidenziato, ai fini della distinzione tra vendita e appalto, la necessità di verificare se i servizi resi dal fornitore si limitino alla semplice posa in opera del bene, senza che lo stesso subisca alcuna alterazione, ovvero se essi siano diretti a modificare la natura del bene e/o ad adattarlo alle esigenze specifiche del cliente.
Alla luce dei superiori richiami giurisprudenziali, nel caso oggetto del presente giudizio, a parere di questo Giudice, si configura una vendita – e non un appalto – atteso che, anche facendo riferimento alla volontà contrattuale delle parti, risulta prevalente l'obbligazione di dare (cessione), e non quella di fare (appalto).
Infatti, il contratto stipulato tra le parti prevede la vendita della merce e la posa in opera degli infissi, ma non prevede caratteristiche specifiche, né risulta provato che la abbia assunto l'obbligo di realizzare un quid novi rispetto alla Controparte_1
normale serie produttiva, tale da far ritenere prevalente l'obbligazione di facere, e la conseguente configurazione degli elementi peculiari del contratto di appalto.
Pertanto il contratto stipulato tra le parti il 7.5.2012 deve intendersi come un contratto di vendita, e dovrà applicarsi, conseguentemente, la relativa disciplina. Ciò premesso, va osservato che, a fronte della richiesta di pagamento per la fornitura resa in esecuzione del contratto, sottoscritto da entrambe le parti il
7.5.2012, la parte acquirente, , ha formulato un'eccezione di Parte_1
inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Tale motivo di opposizione è volto a far valere la garanzia per vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c., in quanto si ha un vizio redibitorio quando la cosa venduta presenta imperfezioni che la rendano inidonea all'uso o ne diminuiscano il valore.
In particolare, l'opponente ha contestato la difformità di colore, del tipo di legno e altre imperfezioni, quali fori non stuccati, sollevamento delle fibre del legno e vetri di spessore diverso.
A fronte dell'eccezione di decadenza proposta dall'opposta, va osservato che, nel corso della svolta istruttoria, è emerso che le contestazioni relative ai vizi dell'opera sono state immediate.
Ed infatti, , legale rappresentante della sentito Controparte_2 Controparte_1
in sede di interpello all'udienza del 14.10.2015, ha riferito che – recatosi presso l'immobile per la consegna degli infissi nei primi giorni di aprile (quindi la consegna
è realisticamente collocabile tra il 3 e il 5 aprile 2013, per come affermato dalla
– non scaricò alcun materiale proprio perché fu contestata una difformità Parte_1
di colore.
Ciò veniva confermato pure dai testi di parte opponente e Testimone_1
escussi alla stessa udienza. Testimone_2
Inoltre, sempre ha confermato che, successivamente, le parti Controparte_2
concordarono l'installazione dei soli infissi interni (con esclusione delle persiane esterne), non tanto perché esatti, quanto per la necessità di chiudere gli appartamenti per evitare che si danneggiassero. Tale circostanza risulta indirettamente confermata dal teste il Testimone_3
quale ha affermato che non fu fatta la posa in opera delle persiane, né il montaggio dei falsi telai, sebbene abbia negato di aver ricevuto la contestazione.
Dalle risultanze succitate si evince chiaramente che la denuncia dei vizi della merce venduta fu tempestiva, atteso che fu effettuata immediatamente, ovvero al momento stesso della consegna.
Peraltro, parte dei vizi è stata pure implicitamente riconosciuta dalla la CP_1
quale, infatti, ha tentato di porvi rimedio, provvedendo, dietro richiesta della committente, alla stuccatura dei fori causati da chiodini nei fermavetro.
Dalle emergenze istruttorie risulta confermata la presenza dei fori causati dai chiodini nei fermavetro, come rilevabile dalle dichiarazioni dello stesso CP_2
– il quale afferma che la è intervenuta per eseguire degli
[...] CP_1
interventi, definiti di poco conto e poi esplicitati nella stuccatura dei fori, su sollecitazione della committente –, nonchè da quelle rese da e Testimone_3
da , sebbene questi ultimi abbiano dichiarato che l'intervento Testimone_4
de quo si esegue abitualmente, e da . Persona_1
Alla luce di tutto quanto sopra, le doglianze dell'opponente in merito ai lamentati vizi andranno esaminate nel merito.
La giurisprudenza della Suprema Corte, la quale si è espressa a Sezioni Unite, ha statuito che, in materia di garanzia per vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (S.U. n. 11748/2019; Cass. 34636/2021; Cass. 26686/2020; Cass.
19513/2020; Cass. 32692/2019). Nel caso di specie, l'opponente ha provato che il colore prescelto fosse il bianco (e non l'avorio), come deducibile – al di là del richiamo al “giardino d'inverno”, già presente presso l'immobile, in funzione del quale sarebbe stato scelto il colore
(circostanza, questa, comunque confermata dai testi di parte opponente) – dai documenti di trasporto del materiale, allegati al ricorso monitorio della stessa società ingiungente (doc. 4), in cui si fà riferimento proprio al colore bianco.
Inoltre il teste , muratore presente al momento della consegna, ha Tes_2
dichiarato di essere stato lui stesso ad accorgersi della differenza di colore e a segnalarla alla Parte_1
Quanto alle ulteriori anomalie presenti sugli infissi, le quali pure risultano immediatamente contestate – v. testimonianza di e , i quali Tes_1 Tes_2
hanno riferito che, in fase di installazione degli infissi interni, rilevarono prontamente le venature troppo visibili, le fibre sollevate e le lesioni al legno – valga quanto segue.
A prescindere dalla diversità del tipo di legno impiegato rispetto a quello convenuto
- circostanza che in effetti non risulta sufficientemente dimostrata, in considerazione del fatto che il legno okumè risulta menzionato soltanto nel preventivo (del 30.3.2012), antecedente, e quindi superato dal successivo contratto del 7 maggio 2012, sottoscritto da entrambe le parti, nel quale manca qualunque riferimento al tipo di legno, e che, peraltro, non è sovrapponibile al citato preventivo, dal quale diverge anche nell'importo indicato, di oltre € 10.000,00 -, dalla prima CTU espletata (depositata il 14.6.2017) è emerso che “tutti gli infissi presenti portano i gravi vizi e difetti evidenziati nella descrizione dell'appartamento pilota. Vizi che rendono i medesimi non a perfetta regola d'arte e abbisognosi di una ripresa della laccatura per renderli presentabili con coloritura omogenea”.
Lo stesso consulente ha, dunque, stimato il conseguente danno (risult(ante) dal costo di ricostruzione delle parti distrutte e di riparazione di quelle danneggiate, adeguatamente deprezzato, cioè diminuito del valore degli eventuali materiali di recupero) in € 10.000,00. Tale importo va, dunque, scomputato dal prezzo richiesto a mezzo del decreto ingiuntivo opposto, che andrà corrispondentemente ridotto.
Deve essere detratto altresì dalla somma ingiunta il costo richiesto per l'installazione e la posa in opera delle persiane, consegnate alla parte opponente, ma pacificamente non installate, come emerso nel corso dell'istruttoria (v. dichiarazioni testimoniali di e , Controparte_2 Testimone_3
quantificato dalla seconda CTU in € 1.072,35 (iva esclusa).
Di contro, quanto alle “forniture extra” di cui alla fattura n. 2/2013 del 16.2.2013, non presenti nel contratto del 7.5.2012, oggetto di indagine del secondo consulente, si osserva quanto segue.
I falsi telai in legno per porte interne (n. 37) e il cassone ermetika risultano consegnati (v. DDT nn. 8 e 10, rispettivamente del 10 e 18 maggio 2012), mentre i tre falsi telai in legno per infissi esterni, la murata in legno laccato per finestre e le modifiche dei due infissi risultano eccedenti rispetto a quanto previsto in contratto, né dall'istruttoria o dalla documentazione in atti è emerso alcunché, anche con riguardo alla modifica dei due infissi, per cui andrà detratto il relativo costo (posa in opera solo per la murata), per € 802,89, dal prezzo complessivo dovuto.
Infine, andrà rigettata la domanda riconvenzionale dell'opponente di rimborso della somma di € 10.400,00, asseritamente versata per il rifacimento degli infissi nella corretta colorazione, fondata sulla fattura della Faser n. 41/A del 16.4.2013, che costituirebbe il danno dalla stessa patito in conseguenza della condotta della in difetto della prova dell'avvenuto effettivo esborso, non risultando la CP_1
fattura prodotta in atti nemmeno quietanzata.
Alla luce delle considerazioni suespresse, l'opposizione in esame deve essere parzialmente accolta, e il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato, con conseguente condanna della al pagamento in favore della società opposta Parte_1 dell'importo dovuto, per il saldo delle forniture eseguite, in considerazione di tutti i vizi riscontrati e tempestivamente denunciati, da rideterminarsi in € 8.737,77.
Le spese delle CTU vanno poste definitivamente a carico della parte opponente nella misura di due terzi, e della controparte per il restante terzo, stante il tenore della presente decisione e la soccombenza parziale dell'opposta.
Per le medesime considerazioni anche le spese di lite andranno poste a carico dell'opponente nella misura di due terzi, mentre per la restante quota esse vanno compensate tra le parti.
Non meritevole di accoglimento infine deve intendersi l'istanza dell'opposta di condanna della per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., avuto riguardo all'esito Parte_1
del giudizio de quo e alla parziale fondatezza della proposta opposizione.
P.Q.M.
Il Giudice Dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1057/2013 R.G., così statuisce:
accoglie parzialmente l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 326/2013, emesso dall'ex Tribunale di Modica in data 16.4.2013, e, per l'effetto, revoca il decreto citato;
condanna al pagamento in favore della società opposta della somma Parte_1
di € 8.737,77, oltre ad interessi come per legge dal dovuto al soddisfo;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
rigetta l'istanza dell'opposta di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
Pone le spese di entrambe le CTU - liquidate come da separati decreti - definitivamente a carico delle parti nei termini di cui in parte motiva.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
nella misura di due terzi, che liquida in € 1.600,00 a titolo di compensi
[...]
professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
compensa tra le parti le spese citate per il restante terzo.
Così deciso, in Ragusa in data 27.05.2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo
(EX TRIB. MODICA)
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Istruttore, Dott.ssa Rosanna Scollo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe, avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali
(opposizione a decreto ingiuntivo)
PROMOSSA DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata, ai fini del Parte_1 CodiceFiscale_1
presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Sergio Guastella, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
(P.Iva: ), corrente in Modica C.da Fargione, V.le del Controparte_1 P.IVA_1
Commercio n. 3, in persona del legale rappresentante e amministratore p.t.
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonino Controparte_2
Rocca, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA-OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 14.6.2013, l'attrice proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 326/2013, emesso dal Tribunale di
Modica in data 16.4.2013, notificato il 13.5.2013, a mezzo del quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 19.540,66, oltre ad interessi legali sino al soddisfo, spese e compensi del procedimento monitorio, in favore della CP_1
a saldo dei lavori di fornitura e posa in opera di persiane in alluminio, infissi
[...]
interni in legno, falsi telai e murate in legno, presso il cantiere sito in Ragusa, in via
Impastato s.n. In particolare la rilevava gravi difformità nei materiali usati, Parte_1
nonché imperfezioni nei telai, infissi e nelle ante mobili, e nel differente colore impiegato rispetto a quello convenuto;
rilevava altresì l'esistenza di notevoli imperfezioni estetiche, quali verniciatura non omogenea e vetri di spessore inferiore a quello richiesto. Inoltre, contestava integralmente l'esecuzione dei lavori extra di cui alla fattura n. 2/2013, mai commissionati, e deduceva di aver sollecitato la società opposta all'esatto adempimento con missiva del 22.4.2013. Per i superiori motivi, l'opponente domandava, in accoglimento dell'opposizione, a fronte dell'eccezione di inadempimento proposta, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale - accertata la responsabilità della -, ne chiedeva la Controparte_1
condanna al risarcimento di tutti i danni patiti dalla medesima, da quantificarsi in €
20.000,00, per l'incompleta e difforme esecuzione delle opere e forniture, o in quell'altra somma ritenuta di giustizia, compensandola con quanto eventualmente ancora dovuto dalla In via istruttoria chiedeva disporsi una CTU per Parte_1
determinare l'entità dei danni subìti.
Con comparsa del 26.7.2013 si costituiva in giudizio la la quale Controparte_1
contestava in toto l'avversa opposizione. In particolare, deduceva anzitutto l'insussistenza dei vizi lamentati dall'opponente e, in ogni caso, eccepiva la decadenza dal diritto alla garanzia per vizi, di cui all'art. 1490 c.c. Riferiva, infatti, che – al momento della consegna, avvenuta tra il 3 e il 5 aprile 2013 – non veniva sollevata alcuna contestazione, mentre solo con la diffida del 22.4.2013, spedita il
3.5.2013, veniva denunciata l'esistenza di vizi. Pertanto, eccepiva la decadenza dal termine di otto giorni per la denuncia di cui all'art. 1495 c.c., e, in ogni caso, evidenziava che la garanzia per i vizi era inoperante allorquando il vizio era conosciuto o conoscibile, come nella specie, trattandosi di imperfezioni estetiche immediatamente riconoscibili. Adduceva, infine, che non era stato pattuito un tipo specifico di legno e che, invece, il colore era quello convenuto, pure mostrato in visione su un campione alla Per quanto sopra, la chiedeva, Parte_1 Controparte_1
in via pregiudiziale, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo il credito certo, liquido ed esigibile, oltre che fondato sul contratto del 7.5.2012. Nel merito, chiedeva il rigetto della spiegata opposizione, poiché infondata. In subordine, chiedeva dichiararsi la decadenza dalla garanzia per i vizi di cui all'art. 1490 c.c., e, in ogni caso, ritenersi e dichiararsi che gli infissi erano immuni da vizi e imperfezioni, e, per l'effetto, dichiararsi la Cavalieri debitrice della somma di cui al decreto ingiuntivo. Infine, domandava pure la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per lite temeraria. Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, venivano assegnati i chiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa veniva istruita con interrogatorio formale delle parti, prova per testi e due consulenze tecniche d'ufficio.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 16.9.2024, svolta con trattazione scritta, la causa veniva trattenuta per la decisione senza termini.
Ciò premesso, l'opposizione in esame è parzialmente fondata, e va accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Anzitutto, va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione delle posizioni processuali delle parti, non atta ad interferire, in punto di distribuzione dell'onere probatorio, sulle posizioni sostanziali dalle stesse rispettivamente rivestite;
ne consegue che in tale giudizio la qualità di attore sostanziale spetta alla parte formalmente convenuta – ovvero alla creditrice che ha richiesto l'ingiunzione (nel caso di specie la –, sulla quale grava Controparte_1
l'onere della prova dell'allegato credito, e quella di convenuto alla debitrice opponente, sulla quale, per contro, incombe l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria dall'attore azionata in sede monitoria (cfr. ex multis Cass. n. 184/80; Cass. n. 3102/80).
Come chiarito dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, sul creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto grava il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, lo stesso potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe, per contro, l'onore di dimostrare il fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Tanto preliminarmente chiarito, il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo, richiesto dalla per il saldo della fornitura e posa Controparte_1 in opera di infissi in legno e persiane in alluminio, eseguita presso l'immobile sito a
Ragusa, in via Impastato s.n., in favore della committente , come da Parte_1
contratto sottoscritto tra le parti in data 7.5.2012, e versato in atti.
Occorre innanzitutto precisare la qualificazione del contratto in oggetto, ovvero se esso integri una vendita o un appalto, ai fini dell'individuazione dell'esatta disciplina applicabile, a fronte di contestazioni delle parti sul punto.
Il discrimine tra le due fattispecie è rappresentato essenzialmente dalla volontà contrattuale delle parti, nonché dal rapporto tra il valore della materia (prestazione di dare) e il valore della prestazione dell'opera (prestazione di fare).
In particolar modo, si è in presenza di un contratto di appalto (o di opera) quando è prevalente il lavoro sulla materia, nel senso che l'obiettivo dell'obbligazione assunta dalla parte si concretizza nella realizzazione di un opus unicum o di un opus derivato dalla serie, che sia oggetto di modifiche richieste dal destinatario, mentre la fornitura del materiale rappresenta un elemento che concorre nel complesso della realizzazione dell'opera e di tutte le attività a tal fine intese.
Si ha un contratto di vendita quando l'attività del fornire il materiale rientra nel normale ciclo produttivo del bene.
Come chiarito dal Tribunale di Roma (sentenza resa dalla III sezione n. 11345 del
21.4.2014), “In ordine alla distinzione del contratto di compravendita rispetto al contratto di appalto, nel contratto di appalto vi è un fare che può essere comprensivo di un dare, mentre nel contratto di compravendita vi è un dare che può comportare anche un fare. Pertanto, sono sempre da considerarsi contratti di vendita – e non di appalto – i contratti concernenti la fornitura ed eventualmente la posa in opera qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio di prodotti e dei materiali di che trattasi, salvo ovviamente che le clausole contrattuali obblighino l'assuntore degli indicati lavori a realizzare un quid novi rispetto alla normale serie produttiva, perché in questo caso dovrebbe ritenersi prevalente l'obbligazione di “facere”, in quanto si configurano elementi peculiari del contratto di appalto e precisamente l'intuitus personae e l'assunzione del rischio economico da parte dell'appaltatore. Qualora invece l'assuntore dei lavori di cui si dice non è né il fabbricatore, né il rivenditore del bene da installare o mettere in opera, l'attività di installazione di un bene svolta dal prestatore, risultando autonoma rispetto a quella di produzione e vendita, identifica o rinvia ad un contratto di appalto, dato che la materia viene in considerazione quale strumento per la realizzazione di un'opera o per la prestazione di un servizio”.
Anche la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 6925/2001, ha affermato che “si ha appalto quando la fornitura della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare al bene consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarlo alle specifiche esigenze del committente della prestazione, ma sono tali da dar luogo a un servizio che, sotto il profilo qualitativo, assume valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte”.
Ai fini dell'effettiva prevalenza della cessione rispetto alla prestazione, appare utile anche il richiamo alla giurisprudenza comunitaria.
La Corte di Giustizia 29.3.2007, in causa C-111/05, ha evidenziato, ai fini della distinzione tra vendita e appalto, la necessità di verificare se i servizi resi dal fornitore si limitino alla semplice posa in opera del bene, senza che lo stesso subisca alcuna alterazione, ovvero se essi siano diretti a modificare la natura del bene e/o ad adattarlo alle esigenze specifiche del cliente.
Alla luce dei superiori richiami giurisprudenziali, nel caso oggetto del presente giudizio, a parere di questo Giudice, si configura una vendita – e non un appalto – atteso che, anche facendo riferimento alla volontà contrattuale delle parti, risulta prevalente l'obbligazione di dare (cessione), e non quella di fare (appalto).
Infatti, il contratto stipulato tra le parti prevede la vendita della merce e la posa in opera degli infissi, ma non prevede caratteristiche specifiche, né risulta provato che la abbia assunto l'obbligo di realizzare un quid novi rispetto alla Controparte_1
normale serie produttiva, tale da far ritenere prevalente l'obbligazione di facere, e la conseguente configurazione degli elementi peculiari del contratto di appalto.
Pertanto il contratto stipulato tra le parti il 7.5.2012 deve intendersi come un contratto di vendita, e dovrà applicarsi, conseguentemente, la relativa disciplina. Ciò premesso, va osservato che, a fronte della richiesta di pagamento per la fornitura resa in esecuzione del contratto, sottoscritto da entrambe le parti il
7.5.2012, la parte acquirente, , ha formulato un'eccezione di Parte_1
inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Tale motivo di opposizione è volto a far valere la garanzia per vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c., in quanto si ha un vizio redibitorio quando la cosa venduta presenta imperfezioni che la rendano inidonea all'uso o ne diminuiscano il valore.
In particolare, l'opponente ha contestato la difformità di colore, del tipo di legno e altre imperfezioni, quali fori non stuccati, sollevamento delle fibre del legno e vetri di spessore diverso.
A fronte dell'eccezione di decadenza proposta dall'opposta, va osservato che, nel corso della svolta istruttoria, è emerso che le contestazioni relative ai vizi dell'opera sono state immediate.
Ed infatti, , legale rappresentante della sentito Controparte_2 Controparte_1
in sede di interpello all'udienza del 14.10.2015, ha riferito che – recatosi presso l'immobile per la consegna degli infissi nei primi giorni di aprile (quindi la consegna
è realisticamente collocabile tra il 3 e il 5 aprile 2013, per come affermato dalla
– non scaricò alcun materiale proprio perché fu contestata una difformità Parte_1
di colore.
Ciò veniva confermato pure dai testi di parte opponente e Testimone_1
escussi alla stessa udienza. Testimone_2
Inoltre, sempre ha confermato che, successivamente, le parti Controparte_2
concordarono l'installazione dei soli infissi interni (con esclusione delle persiane esterne), non tanto perché esatti, quanto per la necessità di chiudere gli appartamenti per evitare che si danneggiassero. Tale circostanza risulta indirettamente confermata dal teste il Testimone_3
quale ha affermato che non fu fatta la posa in opera delle persiane, né il montaggio dei falsi telai, sebbene abbia negato di aver ricevuto la contestazione.
Dalle risultanze succitate si evince chiaramente che la denuncia dei vizi della merce venduta fu tempestiva, atteso che fu effettuata immediatamente, ovvero al momento stesso della consegna.
Peraltro, parte dei vizi è stata pure implicitamente riconosciuta dalla la CP_1
quale, infatti, ha tentato di porvi rimedio, provvedendo, dietro richiesta della committente, alla stuccatura dei fori causati da chiodini nei fermavetro.
Dalle emergenze istruttorie risulta confermata la presenza dei fori causati dai chiodini nei fermavetro, come rilevabile dalle dichiarazioni dello stesso CP_2
– il quale afferma che la è intervenuta per eseguire degli
[...] CP_1
interventi, definiti di poco conto e poi esplicitati nella stuccatura dei fori, su sollecitazione della committente –, nonchè da quelle rese da e Testimone_3
da , sebbene questi ultimi abbiano dichiarato che l'intervento Testimone_4
de quo si esegue abitualmente, e da . Persona_1
Alla luce di tutto quanto sopra, le doglianze dell'opponente in merito ai lamentati vizi andranno esaminate nel merito.
La giurisprudenza della Suprema Corte, la quale si è espressa a Sezioni Unite, ha statuito che, in materia di garanzia per vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (S.U. n. 11748/2019; Cass. 34636/2021; Cass. 26686/2020; Cass.
19513/2020; Cass. 32692/2019). Nel caso di specie, l'opponente ha provato che il colore prescelto fosse il bianco (e non l'avorio), come deducibile – al di là del richiamo al “giardino d'inverno”, già presente presso l'immobile, in funzione del quale sarebbe stato scelto il colore
(circostanza, questa, comunque confermata dai testi di parte opponente) – dai documenti di trasporto del materiale, allegati al ricorso monitorio della stessa società ingiungente (doc. 4), in cui si fà riferimento proprio al colore bianco.
Inoltre il teste , muratore presente al momento della consegna, ha Tes_2
dichiarato di essere stato lui stesso ad accorgersi della differenza di colore e a segnalarla alla Parte_1
Quanto alle ulteriori anomalie presenti sugli infissi, le quali pure risultano immediatamente contestate – v. testimonianza di e , i quali Tes_1 Tes_2
hanno riferito che, in fase di installazione degli infissi interni, rilevarono prontamente le venature troppo visibili, le fibre sollevate e le lesioni al legno – valga quanto segue.
A prescindere dalla diversità del tipo di legno impiegato rispetto a quello convenuto
- circostanza che in effetti non risulta sufficientemente dimostrata, in considerazione del fatto che il legno okumè risulta menzionato soltanto nel preventivo (del 30.3.2012), antecedente, e quindi superato dal successivo contratto del 7 maggio 2012, sottoscritto da entrambe le parti, nel quale manca qualunque riferimento al tipo di legno, e che, peraltro, non è sovrapponibile al citato preventivo, dal quale diverge anche nell'importo indicato, di oltre € 10.000,00 -, dalla prima CTU espletata (depositata il 14.6.2017) è emerso che “tutti gli infissi presenti portano i gravi vizi e difetti evidenziati nella descrizione dell'appartamento pilota. Vizi che rendono i medesimi non a perfetta regola d'arte e abbisognosi di una ripresa della laccatura per renderli presentabili con coloritura omogenea”.
Lo stesso consulente ha, dunque, stimato il conseguente danno (risult(ante) dal costo di ricostruzione delle parti distrutte e di riparazione di quelle danneggiate, adeguatamente deprezzato, cioè diminuito del valore degli eventuali materiali di recupero) in € 10.000,00. Tale importo va, dunque, scomputato dal prezzo richiesto a mezzo del decreto ingiuntivo opposto, che andrà corrispondentemente ridotto.
Deve essere detratto altresì dalla somma ingiunta il costo richiesto per l'installazione e la posa in opera delle persiane, consegnate alla parte opponente, ma pacificamente non installate, come emerso nel corso dell'istruttoria (v. dichiarazioni testimoniali di e , Controparte_2 Testimone_3
quantificato dalla seconda CTU in € 1.072,35 (iva esclusa).
Di contro, quanto alle “forniture extra” di cui alla fattura n. 2/2013 del 16.2.2013, non presenti nel contratto del 7.5.2012, oggetto di indagine del secondo consulente, si osserva quanto segue.
I falsi telai in legno per porte interne (n. 37) e il cassone ermetika risultano consegnati (v. DDT nn. 8 e 10, rispettivamente del 10 e 18 maggio 2012), mentre i tre falsi telai in legno per infissi esterni, la murata in legno laccato per finestre e le modifiche dei due infissi risultano eccedenti rispetto a quanto previsto in contratto, né dall'istruttoria o dalla documentazione in atti è emerso alcunché, anche con riguardo alla modifica dei due infissi, per cui andrà detratto il relativo costo (posa in opera solo per la murata), per € 802,89, dal prezzo complessivo dovuto.
Infine, andrà rigettata la domanda riconvenzionale dell'opponente di rimborso della somma di € 10.400,00, asseritamente versata per il rifacimento degli infissi nella corretta colorazione, fondata sulla fattura della Faser n. 41/A del 16.4.2013, che costituirebbe il danno dalla stessa patito in conseguenza della condotta della in difetto della prova dell'avvenuto effettivo esborso, non risultando la CP_1
fattura prodotta in atti nemmeno quietanzata.
Alla luce delle considerazioni suespresse, l'opposizione in esame deve essere parzialmente accolta, e il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato, con conseguente condanna della al pagamento in favore della società opposta Parte_1 dell'importo dovuto, per il saldo delle forniture eseguite, in considerazione di tutti i vizi riscontrati e tempestivamente denunciati, da rideterminarsi in € 8.737,77.
Le spese delle CTU vanno poste definitivamente a carico della parte opponente nella misura di due terzi, e della controparte per il restante terzo, stante il tenore della presente decisione e la soccombenza parziale dell'opposta.
Per le medesime considerazioni anche le spese di lite andranno poste a carico dell'opponente nella misura di due terzi, mentre per la restante quota esse vanno compensate tra le parti.
Non meritevole di accoglimento infine deve intendersi l'istanza dell'opposta di condanna della per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., avuto riguardo all'esito Parte_1
del giudizio de quo e alla parziale fondatezza della proposta opposizione.
P.Q.M.
Il Giudice Dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1057/2013 R.G., così statuisce:
accoglie parzialmente l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 326/2013, emesso dall'ex Tribunale di Modica in data 16.4.2013, e, per l'effetto, revoca il decreto citato;
condanna al pagamento in favore della società opposta della somma Parte_1
di € 8.737,77, oltre ad interessi come per legge dal dovuto al soddisfo;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
rigetta l'istanza dell'opposta di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
Pone le spese di entrambe le CTU - liquidate come da separati decreti - definitivamente a carico delle parti nei termini di cui in parte motiva.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
nella misura di due terzi, che liquida in € 1.600,00 a titolo di compensi
[...]
professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
compensa tra le parti le spese citate per il restante terzo.
Così deciso, in Ragusa in data 27.05.2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo