Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 876
CS
Inammissibile
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Errore di fatto ex art. 396, comma 1, n. 4, c.p.a. per aver erroneamente interpretato il testo della sentenza di primo grado e le deduzioni del fallimento in merito alla indisponibilità del bene e alla legittimazione passiva

    Il Collegio non ravvisa alcun errore revocatorio; il fatto che nelle premesse della sentenza il giudice di appello abbia riportato erroneamente le statuizioni del giudice di primo grado non implica la sussistenza di errore revocatorio, atteso che nella parte in diritto la questione giuridica prospettata dal fallimento nell’atto di appello è ricostruita in maniera corretta; diversamente da quanto rappresentato dalla curatela fallimentare il secondo e il terzo motivo di appello sono stati esaminati dal Consiglio di Stato.

  • Rigettato
    Errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver ritenuto sfornita di prova e non allegata agli atti di causa la deduzione relativa alla indisponibilità del bene

    I profili denunciati dalla curatela fallimentare non integrano errore revocatorio. L'individuazione della titolarità dell'area al momento dell'adozione dell'ordinanza sindacale impugnata costituisce la questione principale su cui le parti hanno assunto posizioni contrapposte. Manca dunque il requisito di ammissibilità dell'errore revocatorio costituito da un errore su un elemento di fatto non controverso tra le parti. Le deduzioni della curatela fallimentare sono dirette a contestare l'interpretazione giuridica della fattispecie dedotta in giudizio, cui il giudice di appello ha prestato adesione, e configurano quindi un presunto errore di diritto, che non può essere esaminato in sede di revocazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 876
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 876
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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