Inammissibile
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00876/2026REG.PROV.COLL.
N. 06031/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6031 del 2025, proposto dal LI -OMISSIS- S.a.s. di -OMISSIS-, in persona del Curatore fallimentare pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Dal Molin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Marelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Difesa - Comando Legione Carabinieri Lombardia, non costituito in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il consigliere OL TT e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. La curatela del LI -OMISSIS- s.a.s. di -OMISSIS- chiede la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-, che ha confermato la sentenza del T.a.r. Lombardia n. -OMISSIS- (che aveva accolto solo in parte il ricorso di primo grado proposto dalla predetta curatela per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 15/2019, adottata dal Comune di -OMISSIS- in data 5 novembre 2019).
2. Occorre premettere quanto segue.
2.1. Con il ricorso introduttivo del giudizio (R.G. n. -OMISSIS-) la curatela fallimentare ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 15/2019 del 5 novembre 2019, con la quale il Comune di -OMISSIS- aveva ordinato al LI -OMISSIS- s.a.s. di -OMISSIS- (in qualità di proprietario dell’area meglio identificata al catasto urbano di -OMISSIS- al foglio 9, mappali n. 38, sub 1, graffato con 174 e 175, e n. 38, sub 2) di provvedere ai seguenti adempimenti:
(i) alla rimozione dei rifiuti ivi abbandonati, da attuarsi secondo la normativa vigente e pertanto procedendo alla caratterizzazione degli stessi assegnando i codici CER opportuni e individuando gli smaltitori opportuni e l’attuazione di misure di prevenzione finalizzate ad impedire potenziali inquinamenti del suolo e della falda;
(ii) all’attuazione di forme di presidio tali da impedire l’accesso ad estranei;
(iii) alla disinfestazione da topi e ratti;
(iv) alla messa in atto di un programma di controllo e manutenzione dei manufatti contenenti amianto o la loro rimozione;
(v) alla messa in sicurezza degli edifici con potenziale pericolo di crollo delle controsoffittature dei capannoni e degli ex uffici.
2.2. Il T.a.r. Lombardia, con sentenza n. -OMISSIS- ha accolto parzialmente il ricorso di primo grado, annullando l’ordinanza sindacale impugnata con riguardo agli adempimenti di cui al punto i (« rimozione dei rifiuti abbandonati, da attuarsi secondo la normativa vigente e pertanto procedendo alla caratterizzazione degli stessi assegnando i codici CER opportuni e individuando gli smaltitori opportuni e l’attuazione di misure di prevenzione finalizzate ad impedire potenziali inquinamenti del suolo e della falda ») e v (« messa in atto di un programma di controllo e manutenzione dei manufatti contenenti amianto »); ha respinto invece il ricorso con riguardo agli adempimenti di cui ai punti ii), iii) e iv).
Il giudice di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di lite.
2.3. Con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha respinto il ricorso in appello proposto dalla curatela fallimentare, confermando la sentenza di primo grado e disponendo la compensazione delle spese del grado di appello.
3. Con ricorso notificato il 21 luglio 2025 e depositato in pari data, la curatela fallimentare chiede ora la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-.
Con riguardo alla fase rescindente, ha formulato i motivi di seguito indicati.
3.1. Errore di fatto ex art. 396, comma 1, n. 4, c.p.a. per aver erroneamente interpretato il testo della sentenza di primo grado e le deduzioni del fallimento in merito alla indisponibilità del bene e alla legittimazione passiva.
Il giudice di appello avrebbe ricostruito in maniera erronea la fattispecie processuale, in quanto, dopo aver evidenziato l’oggetto della ordinanza sindacale impugnata, avrebbe equivocato il senso della sentenza appellata, dichiarando quanto segue: “ 3. A seguito dell’impugnazione del predetto provvedimento sindacale da parte del LI -OMISSIS- il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva parzialmente il ricorso limitatamente all’«attuazione di forme di presidio tali da impedire l’accesso ad estranei», alla «disinfestazione da topi e ratti», oltre che la «messa in sicurezza degli edifici con potenziale pericolo di crollo» ” (punto 3 della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-).
La curatela fallimentare evidenzia che le parti della ordinanza sindacale annullate dal giudice di primo grado concernono invece l’ordine di rimozione dei rifiuti e la manutenzione dei manufatti contenenti amianto, ossia punti i) e v) della ordinanza sindacale n. 15/2019.
Il giudice di appello non avrebbe correttamente individuato il thema decidendum e ciò lo avrebbe portato a soffermarsi solo sulla questione relativa ai rifiuti e a non esaminare il secondo e il terzo motivo del ricorso in appello.
3.2. Errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver ritenuto sfornita di prova e non allegata agli atti di causa la deduzione relativa alla indisponibilità del bene.
La curatela fallimentare sostiene che il giudice di appello sarebbe incorso in errore revocatorio nella parte in cui, nel confermare la sentenza appellata, ha dichiarato quanto segue: “ come correttamente osservato dal T.A.R., assume ruolo fondamentale la sentenza [n.d.r.: del Tribunale di Roma] n. 14287/2012 ex art. 64 R.D. 267/1942 che ha reso inefficace l’alienazione effettuata dalla società -OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS- s.r.l. in quanto frutto di una simulazione: per effetto di tale pronuncia il fondo, oggetto del trasferimento, è stato riacquisito al patrimonio del LI della società -OMISSIS-. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, la sentenza citata, che ha definito solo parzialmente il giudizio, ha disposto un proseguimento dell’istruttoria per verificare la mancanza di buona fede della società acquirente ex art. 1415 c.c. (rinvio a pagg. 7 e ss. della sentenza n. 14287/2012) ” (capo 8.3.2);
- “ Sulla base di quanto dedotto dal Comune, risulta inconferente il riferimento che parte appellante fa alla sentenza n. 14697 emessa dal Tribunale di Roma in data 21 settembre 2021, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4352/2024 del 19 giugno 2024, per effetto della quale è stato dichiarato inefficace nei confronti della procedura concorsuale il contratto di compravendita 15 dicembre 2005, stipulato tra -OMISSIS- s.r.l., e -OMISSIS- s.r.l.: la tesi di parte appellante, secondo cui solo con detta sentenza il LI sarebbe tornato nella disponibilità del fondo per cui è causa, è smentita dalla circostanza che lo stesso LI, prima che fosse pubblicata la sentenza citata della Corte di Appello di Roma, ha indetto l’asta pubblica per i beni di cui afferma di non essere proprietario ” (capo 8.3.6).
A giudizio della ricorrente, il giudice di appello sarebbe incorso in errore revocatorio, ritenendo che, per effetto della sentenza del Tribunale di Roma n. 14287/2012, il LI sarebbe rientrato nella titolarità e nella disponibilità materiale del fondo; di contro, la curatela evidenzia che:
a) la sentenza del Tribunale di Roma n. 14287/2012 ha reso inefficace l’alienazione effettuata dalla società -OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS- s.r.l., ma, per effetto di tale pronuncia, il fondo (oggetto del trasferimento) non è stato riacquisito al patrimonio del LI -OMISSIS- (come invece erroneamente affermato al capo 8.3.2 della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-);
b) la stessa sentenza del Tribunale di Roma n. 14287/2012 ha definito solo parzialmente il giudizio, avendo disposto il proseguimento dell’istruttoria per verificare la mancanza di buona fede della società acquirente ex art. 1415 cc (cfr. pagg. 7 e ss. della sentenza n. 14287/2012);
c) la titolarità del fondo per cui è causa è stata riconosciuta al LI solo con la sentenza n. 14697 del Tribunale di Roma in data 21 settembre 2021, poi confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4352/2024;
d) la sentenza del Tribunale di Roma n. 22822/2012 ha sì dichiarato l’inefficacia di un contratto di locazione, condannando la società -OMISSIS- s.p.a. a restituire i beni al LI -OMISSIS- (“primo” capo 8.3.5 della sentenza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato), ma il rilascio è stato ottenuto solo in data 26 marzo 2025.
In estrema sintesi, la ricorrente sostiene che il Consiglio di Stato abbia respinto il ricorso in appello sull’erroneo presupposto che, al momento della adozione della ordinanza sindacale, il LI avesse la titolarità giuridica e, conseguentemente, la disponibilità materiale del fondo.
4. Con riguardo alla fase rescissoria del giudizio di revocazione, la curatela fallimentare ripropone i motivi formulati nell’atto di appello.
4.1. Erroneità della sentenza del T.a.r. Lombardia nella parte in cui ha ritenuto il LI -OMISSIS- proprietario dell’immobile e irrilevante la posizione di -OMISSIS- s.r.l. nel giudizio.
4.2. Erroneità della sentenza del T.a.r. Lombardia nella parte in cui ha ritenuto che il Comune potesse imporre al fallimento, con l’ordinanza sindacale, l’attuazione di forme di presidio tali da impedire l’accesso ad estranei, la disinfestazione da topi e ratti e la messa in sicurezza degli edifici con potenziale pericolo di crollo.
4.3. Erroneità della sentenza del T.a.r. Lombardia nella parte in cui ha ritenuto che il Comune potesse imporre al possessore dell’immobile gli adempimenti necessari senza individuare il soggetto effettivamente responsabile.
4.4. Erroneità della sentenza del T.a.r. Lombardia nella parte in cui ha ritenuto congruo il termine di quindici giorni assegnato per l’esecuzione delle attività indicate nella ordinanza sindacale.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque respinto.
6. In data 30 ottobre 2025 la curatela fallimentare ha depositato in giudizio il decreto di archiviazione emesso dal giudice penale nei confronti del curatore fallimentare in data 30 aprile 2025; nel predetto decreto il giudice delle indagini preliminari, ricostruita la fattispecie, evidenzia che al momento dei fatti contestati (risalenti al 2019) la curatela fallimentare non aveva né la titolarità giuridica né la disponibilità materiale dell’area in questione.
7. Con memoria depositata in data 20 novembre 2025 la curatela fallimentare ha ribadito sostanzialmente le sue prospettazioni difensive.
8. All’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. Il ricorso per revocazione è inammissibile.
10. Con riguardo al primo motivo, il Collegio non ravvisa alcun errore revocatorio; il fatto che nelle premesse della sentenza il giudice di appello abbia riportato erroneamente le statuizioni del giudice di primo grado non implica la sussistenza di errore revocatorio, atteso che nella parte in diritto la questione giuridica prospettata dal fallimento nell’atto di appello è ricostruita in maniera corretta; diversamente da quanto rappresentato dalla curatela fallimentare il secondo e il terzo motivo di appello sono stati esaminati dal Consiglio di Stato (ai paragrafi 9 e ss.).
11. Con riguardo al secondo motivo, i profili denunciati dalla curatela fallimentare non integrano errore revocatorio.
11.1. Secondo principi giurisprudenziali consolidati, la cui validità è recentemente ribadita da questa Sezione (sentenze 1° ottobre 2025 n. 7688; 18 ottobre 2024 n. 8375), ai fini dell’errore di fatto revocatorio l’omessa pronuncia assume rilievo non già di per sé, bensì esclusivamente qualora la ragione di siffatta omissione risulti causalmente riconducibile alla mancata percezione dell’esistenza e del contenuto di atti processuali, e cioè quando dalla sentenza si possa evincere che l’omesso esame del motivo è stato frutto di un’erronea convinzione circa l’inesistenza del motivo stesso, che invece era incontestabilmente presente nel ricorso, al contrario di quanto supposto dal giudice; perché l’omissione sia inquadrabile nella fattispecie prevista dall’art. 395, n. 4, c.p.c. occorre quindi: o un convincimento manifestato in modo espresso nella sentenza, sull’inesistenza del motivo, o che dalla relativa motivazione sia possibile ricavare in modo inequivoco che il motivo non sia stato esaminato per svista percettiva che abbia fatto supporre la sua inesistenza; tali principi sono applicabili anche alle eccezioni proposte in funzione paralizzante dei motivi di impugnazione (Consiglio di Stato, Sez. V, -OMISSIS-)
L’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4, c.p.c., deve rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
Pertanto, esso è configurabile nell’attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, senza coinvolgere la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione dell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo. È, inoltre, configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dalla parte istante o su un’eccezione prospettata dalla controparte, purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima o l’eccezione; si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo o dell’eccezione e non di un difetto di motivazione della decisione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, -OMISSIS-; Sez. IV, -OMISSIS-).
L’errore di fatto revocatorio si sostanzia quindi in una svista o in un abbaglio dei sensi, che ha provocato l’errata percezione del contenuto degli atti del giudizio, determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa; esso, pertanto, non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l’ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o dell’abbaglio dei sensi (Consiglio di Stato, Sez. V, -OMISSIS-).
11.2. Tanto premesso, l’individuazione della titolarità dell’area al momento della adozione dell’ordinanza sindacale impugnata, che rappresenta il presupposto giuridico dell’ordine impartito dal Sindaco del Comune di -OMISSIS- alla società -OMISSIS- (“ quale proprietaria degli immobili ”), costituisce la questione principale su cui le parti hanno assunto posizioni contrapposte, sia davanti al T.a.r., che davanti al Consiglio di Stato; manca dunque il requisito di ammissibilità dell’errore revocatorio costituito da un errore su un elemento di fatto non controverso tra le parti; nel caso di specie, viene in rilievo una questione giuridica (l’individuazione, sul piano giuridico, del titolare dell’area al momento della adozione della ordinanza sindacale n. 15/2019), su cui le parti hanno lungamente dibattuto, pervenendo a conclusioni divergenti, e in merito alla quale il giudice di appello ha preso posizione sul piano giuridico, aderendo alla prospettazione difensiva del Comune.
11.3. Le deduzioni della curatela fallimentare sono dirette a contestare l’interpretazione giuridica della fattispecie dedotta in giudizio, cui il giudice di appello ha prestato adesione, e configurano quindi un presunto errore di diritto, che non può essere esaminato in sede di revocazione.
12. In conclusione, per le ragioni sopra richiamate, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.
13. La valutazione complessiva della fattispecie dedotta in giudizio giustifica nondimeno la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese del giudizio di revocazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento della denominazione della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UC AM, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
OL TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL TT | UC AM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.