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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15668 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile - nella persona del dr. Federica d'Ambrosio, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S EN T E N Z A
da allegarsi – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. – al verbale dell'udienza del 10.11.2025, nella causa civile iscritta al n. 46515 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
in persona del leg. rapp.te p.t. elettivamente domiciliato in ROMA, Parte_1
VIA Luigi Kossuth 19/A, presso e nello studio dell'Avv. FRANCESCA PITINGOLO che, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, lo rappresenta e difende
ATTORE
E
e, per essa, nella sua qualità di mandataria, in forza di Controparte_1 Controparte_2 procura per atto del Notaio Dott. del 24.01.2022, 146152 di rep., n. 38018, registrato a Persona_1
Milano DP II il 27.01.2022 al n. 6343 serie 1T, in persona del procuratore speciale Dott.ssa Controparte_3
rapp.ta e difesa dall'Avv. Giacomo Alemani in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio sito in Milano, via Albricci n. 8, elettivamente domicilia
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. depositate da entrambe le parti per l'udienza del 03.11.2025
e rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' chiamava a comparire Parte_1
innanzi a questo Tribunale e per essa, nella sua qualità di mandataria, Controparte_1 Controparte_2
così proponendo opposizione all'atto di precetto con cui la convenuta aveva intimato ad essa
[...]
attrice il pagamento dell'importo di euro 352.050,35, oltre interessi e spese, in forza dei seguenti titoli: 1) contratto di mutuo n. 5873527 frazionato dal mutuo fondiario edilizio del 26.07.2007 n. 50743/21569; 2) contratto di mutuo fondiario edilizio del 26.07.2007 n. 40744/21570; 3) contratto di mutuo n.5873516 frazionato dal mutuo fondiario edilizio del 26.07.2007 n. 50743/21569 (come meglio specificato nella comparsa di costituzione e risposta). A fondamento dell'opposizione deduceva la carenza di titolarità del credito in capo all'odierna convenuta e il venir meno, in capo ad essa attrice, della titolarità dei beni oggetto di ipoteca a garanzia del credito di cui al titolo azionato, in forza di un provvedimento di sequestro effettuato dalla G.d.F. sui beni immobili della società opponente (v. verbale di sequestro allegato all'atto di citazione).
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'opposto precetto e, quindi, l'inesistenza del diritto del convenuto di procedere ad esecuzione forzata con il favore delle spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Il convenuto si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite.
Le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e, alla prima udienza, con ordinanza resa in data
26.5.2025, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Con lo stesso provvedimento, stante la natura squisitamente documentale della controversia, quest'ultima veniva rinviata all'odierna udienza per la decisione i sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, l'opposizione è apertamente infondata.
Ed invero, non avendo l'attore fornito elementi e/o circostanze idonee a superare quanto già evidenziato con l'ordinanza sopra richiamata, non può che ribadirsi che, nel caso di cessione dei crediti in blocco, l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolarne la realizzazione, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cass., Sez. VII, ordinanza 29 settembre 2020, n. 20495); quando sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso pubblicato dalla cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass., sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
Ora, nel caso in esame, parte convenuta ha versato in atti la Gazzetta Ufficiale (doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), la dichiarazione di cessione del credito sottoscritta dal Banco BPM S.p.A. in data 10.03.2025, nella quale espressamente il Banco BPM S.p.A. ha dichiarato che la cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 4 e 7 bis della L. 30 aprile
1999 nr.130, conclusa con la società in data 17.11.2023, include la posizione di cui al Controparte_1
precetto oggi opposto (v. documentazione allegata alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte convenuta). I suddetti elementi, complessivamente considerati, unitamente alla disponibilità del titolo in capo all'odierna opposta, sono idonei a ritenere infondata l'eccezione sollevata.
Anche in ordine all'eccezione avente ad oggetto la circostanza che i beni immobili della società attrice siano sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Palermo, non può che ribadirsi trattarsi di circostanza irrilevante, atteso che il mero sequestro non priva di titolarità, dal lato passivo del rapporto obbligatorio, il soggetto giuridico che lo subisce, trattandosi di effetti ricollegabili esclusivamente alla confisca che, nella fattispecie, non risulta essere stata neanche dedotta.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione.
Spese di lite da liquidarsi come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
A) rigetta l'opposizione proposta da in persona del leg. rapp.te p.t., Parte_1
avverso il precetto notificatole in data 24.09.2024;
B) condanna l'attore, al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 14.170,00 per compensi professionali, oltre spese generali e altri accessori come per legge;
Così deciso in Roma, il 10.11.2025
Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile - nella persona del dr. Federica d'Ambrosio, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S EN T E N Z A
da allegarsi – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. – al verbale dell'udienza del 10.11.2025, nella causa civile iscritta al n. 46515 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
in persona del leg. rapp.te p.t. elettivamente domiciliato in ROMA, Parte_1
VIA Luigi Kossuth 19/A, presso e nello studio dell'Avv. FRANCESCA PITINGOLO che, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, lo rappresenta e difende
ATTORE
E
e, per essa, nella sua qualità di mandataria, in forza di Controparte_1 Controparte_2 procura per atto del Notaio Dott. del 24.01.2022, 146152 di rep., n. 38018, registrato a Persona_1
Milano DP II il 27.01.2022 al n. 6343 serie 1T, in persona del procuratore speciale Dott.ssa Controparte_3
rapp.ta e difesa dall'Avv. Giacomo Alemani in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio sito in Milano, via Albricci n. 8, elettivamente domicilia
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. depositate da entrambe le parti per l'udienza del 03.11.2025
e rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' chiamava a comparire Parte_1
innanzi a questo Tribunale e per essa, nella sua qualità di mandataria, Controparte_1 Controparte_2
così proponendo opposizione all'atto di precetto con cui la convenuta aveva intimato ad essa
[...]
attrice il pagamento dell'importo di euro 352.050,35, oltre interessi e spese, in forza dei seguenti titoli: 1) contratto di mutuo n. 5873527 frazionato dal mutuo fondiario edilizio del 26.07.2007 n. 50743/21569; 2) contratto di mutuo fondiario edilizio del 26.07.2007 n. 40744/21570; 3) contratto di mutuo n.5873516 frazionato dal mutuo fondiario edilizio del 26.07.2007 n. 50743/21569 (come meglio specificato nella comparsa di costituzione e risposta). A fondamento dell'opposizione deduceva la carenza di titolarità del credito in capo all'odierna convenuta e il venir meno, in capo ad essa attrice, della titolarità dei beni oggetto di ipoteca a garanzia del credito di cui al titolo azionato, in forza di un provvedimento di sequestro effettuato dalla G.d.F. sui beni immobili della società opponente (v. verbale di sequestro allegato all'atto di citazione).
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'opposto precetto e, quindi, l'inesistenza del diritto del convenuto di procedere ad esecuzione forzata con il favore delle spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Il convenuto si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite.
Le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e, alla prima udienza, con ordinanza resa in data
26.5.2025, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Con lo stesso provvedimento, stante la natura squisitamente documentale della controversia, quest'ultima veniva rinviata all'odierna udienza per la decisione i sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, l'opposizione è apertamente infondata.
Ed invero, non avendo l'attore fornito elementi e/o circostanze idonee a superare quanto già evidenziato con l'ordinanza sopra richiamata, non può che ribadirsi che, nel caso di cessione dei crediti in blocco, l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolarne la realizzazione, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cass., Sez. VII, ordinanza 29 settembre 2020, n. 20495); quando sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso pubblicato dalla cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass., sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
Ora, nel caso in esame, parte convenuta ha versato in atti la Gazzetta Ufficiale (doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), la dichiarazione di cessione del credito sottoscritta dal Banco BPM S.p.A. in data 10.03.2025, nella quale espressamente il Banco BPM S.p.A. ha dichiarato che la cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 4 e 7 bis della L. 30 aprile
1999 nr.130, conclusa con la società in data 17.11.2023, include la posizione di cui al Controparte_1
precetto oggi opposto (v. documentazione allegata alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte convenuta). I suddetti elementi, complessivamente considerati, unitamente alla disponibilità del titolo in capo all'odierna opposta, sono idonei a ritenere infondata l'eccezione sollevata.
Anche in ordine all'eccezione avente ad oggetto la circostanza che i beni immobili della società attrice siano sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Palermo, non può che ribadirsi trattarsi di circostanza irrilevante, atteso che il mero sequestro non priva di titolarità, dal lato passivo del rapporto obbligatorio, il soggetto giuridico che lo subisce, trattandosi di effetti ricollegabili esclusivamente alla confisca che, nella fattispecie, non risulta essere stata neanche dedotta.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione.
Spese di lite da liquidarsi come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
A) rigetta l'opposizione proposta da in persona del leg. rapp.te p.t., Parte_1
avverso il precetto notificatole in data 24.09.2024;
B) condanna l'attore, al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 14.170,00 per compensi professionali, oltre spese generali e altri accessori come per legge;
Così deciso in Roma, il 10.11.2025
Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio