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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/10/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dr. Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3665/2024 al quale è riunito il n. 3669/2024 R. G. Aff.
Cont. Lavoro
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
alla via Maria Pacifico, n. 166, (c.f. ) e C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente in [...]alla via Paolo
[...]
Diacono, (C.F. ) rappresentati e difesi giusta procura in C.F._2 atti dagli Avvocati FI LA e Pio LA, elettivamente domiciliato in Benevento alla via S.G.B. Della Salle n. 45, 82100 Benevento;
- RICORRENTI -
C O N T R O
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv. Francesco La Rocca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Flavio Domiziano
n. 9;
- CONVENUTA -
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
1 - CONVENUTO CONTUMACE–
All'esito dell'udienza del 16.10.2025, la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.09.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati esponevano di essere dipendenti della società , Controparte_1 inquadrato nella qualifica di operatore di esercizio, livello 158, giusto contratto di assunzione avente decorrenza dal giorno 12.02.2017; di aver, inizialmente, lavorato con la società AMTS S.p.A., Azienda di Mobilità e Trasporti per il
Sannio S.p.A. con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, come autoferrotranviere CCNL TpL mobilità; che, dal 17.02.2017, alla società AMTS
S.p.A., subentrava la società la quale gli riconosceva un'anzianità, ai CP_1
fini economici e normativi, a far data dal 01.02.2010, ossia, dalla data di prima assunzione con la società AMTS S.p.A.; che, la applica ai Controparte_1
rapporti di lavoro dei propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro
Autoferrotranvieri – internavigatori del 23 luglio 1976 (c.d. “Testo unico”) così come modificato e/o integrato dai successivi contratti/accordi nazionali di rinnovo dello stesso;
che, ai sensi dell'art. 38, lett. b, dell'Accordo Nazionale del
28 Novembre 2015 di rinnovo del CCNL autoferrotranvieri – internavigatori del
23 luglio 1976 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'art. 67 dell'Accordo Nazionale del 26 luglio e del 24 Settembre 2018 di rinnovo del
CCNL del noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate e successive modificazioni e integrazioni e dell'Accordo del 28 Ottobre 2020, i datori di lavoro hanno l'obbligo di iscrivere al Fondo TPL salute tutti i lavoratori non in prova, assunti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, nonché, ove espressamente previsto dai predetti CCNL, i lavoratori
2 assunti con altre forme contrattuali individuate dai CCNL stessi;
che, il Fondo
è stato costituito il 3 dicembre 2020 grazie all'accordo tra le CP_2
, , Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
, e quelle , , ed è un Fondo
[...] CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale che garantisce ogni giorno la copertura e l'assistenza sanitaria ai dipendenti delle imprese che applicano il
CCNL Autoferrotranvieri – Internavigatori (TPL –Mobilità), CCNL Noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate;
che, il fondo CP_2 assicura agli iscritti servizi per la prevenzione e cura delle patologie su tutto il territorio nazionale, dalla prenotazione delle prestazioni specialistiche e degli esami diagnostici, al rimborso delle spese mediche fino all'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria odontoiatrica, all'interno di un selezionato network di strutture sanitarie, attraverso due primarie Compagnie assicurative:
per le prestazioni generiche e per quelle CP_11 Controparte_12
Cont odontoiatriche;
che, dall'anno 2023, il fondo salute, ha avviato un nuovo
Piano Sanitario con l'introduzione di nuovi pacchetti su misura, garantendo importanti servizi di prevenzione, cura della salute e servizi assistenziali, integrando le prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale;
che, per il finanziamento delle prestazioni del fondo, il CCNL ha previsto un contributo a carico del datore di lavoro che vi è obbligato;
che, la domanda di adesione al
Fondo deve essere presentata da parte dei datori di lavoro, tramite una procedura informatizzata;
che, il datore di lavoro che aderisce al Fondo, per la prima volta o che rinnova l'iscrizione al Fondo, deve comunicare gli iscritti, all'interno di precisi periodi temporali e secondo il calcolo della forza lavoro ad una determinata data (“Data calcolo forza lavoro”); che, la misura del contributo per l'assistenza sanitaria integrativa è stabilita dai CCNL e suoi successivi rinnovi, modifiche ed integrazioni;
che, il contributo annuale per singolo dipendente deve essere corrisposto nel rispetto delle date di scadenza contributive previste dal
3 Fondo nel regolamento stesso dai datori di lavoro;
che, nel caso di mancato rispetto delle date di scadenza dei i versamenti, il fondo non può attivare la copertura assicurativa in favore dell'iscritto o rinnovare la copertura assicurativa in favore dell'iscritto; che, per tale omissione contributiva, i datori di lavoro sono responsabili nei confronti del Fondo e dei dipendenti;
che, per questi ultimi sono responsabili non solo per l'omissione contributiva, ma anche per la mancata erogazione della prestazione sanitaria;
pertanto, i dipendenti hanno facoltà di richiedere l'erogazione della prestazione direttamente ai datori di lavoro, fatto salvo il maggior danno subito;
che, nel caso di specie, la società
[...]
non ha mai provveduto ad iscrivere i propri dipendenti al fondo Controparte_1
nonostante l'obbligo di aderire al Fondo stesso e di corrispondere, CP_2 anche gli arretrati per le annualità 2017-2020, attraverso un pagamento una tantum;
che, con pec del 13 giugno 2024, chiedeva informazioni alla società
[...]
, in ordine all'iscrizione dei dipendenti al stesso e con CP_2 CP_1 CP_2
successiva pec del 20 giugno sollecitava, ancora una volta, il;
CP_2 CP_2
Cont che, con pec del 21 giugno 2024, il Fondo salute rispondeva che la società aveva provveduto ad inviare un versamento a titolo contributivo, ma non aveva fornito l'elenco dei dipendenti in forza all'azienda; che, a causa delle inadempienze della datrice di lavoro, aveva dovuto rinunciare alle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste dai piani sanitari annuali, deliberati dal non aveva mai potuto usufruire, dalla data di costituzione del Controparte_2
rapporto di lavoro, delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, aveva dovuto, a proprie spese, ricorrere a visite mediche, analisi del sangue, a visite odontoiatriche, rinunciandovi in alcuni casi, per mancanza di disponibilità economica e non aveva potuto estendere tale forma di assistenza ai membri della propria famiglia, perdendo tutte le agevolazioni previste dal anche per CP_2
loro.
4 Tanto premesso, chiedevano di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, nei confronti della convenuta società in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa della mancata iscrizione e contribuzione del ricorrente, negli anni pregressi, al da Controparte_2 commisurarsi nella perdita delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa prevista dai piani sanitari annuali deliberati dal;
risarcimento Controparte_2 del danno da commisurarsi dalla data di istituzione ex lege del Fondo Tpl salute alla data di iscrizione del ricorrente nel sopracitato fondo, qualora tale iscrizione fosse stata eseguita nelle more, o comunque, eventualmente, con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
con espressa riserva di procedere con separato giudizio per la quantificazione e per il risarcimento del danno stesso. In subordine, nel caso in cui venisse ritenuta improponibile la domanda di cui sopra, condannare la convenuta in persona del legale rapp.te P.T., ad CP_1 indennizzare il ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., nella misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitazione, dalla data di istituzione ex lege del Fondo Tpl salute alla data di iscrizione del ricorrente nel sopracitato fondo, qualora vi fosse stata, o comunque eventualmente con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero con una pronuncia di condanna generica, con riserva, in tal caso, di procedere con separato giudizio per la quantificazione dell'indennizzo dovuto;
con vittoria di spese diritti ed onorari con distrazione in favore dell'Avv.
FI LA che dichiara di averne espresso anticipo”.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'infondatezza del Parte_3
ricorso e chiedendone il rigetto.
Ritualmente citato in giudizio, il non si costituiva, pertanto, ne Controparte_2 veniva dichiarata la contumacia.
Ritenuta superflua la prova testimoniale articolata da parte ricorrente- perché vertente su circostanze in parte documentali ed in parte valutative-, la causa, di
5 natura documentale, veniva decisa, all'esito dell'udienza di discussione, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
I ricorrenti, dipendenti della , hanno chiesto la condanna in Parte_3 forma generica della datrice di lavoro al risarcimento del danno, causatogli dalla mancata iscrizione e contribuzione al Fondo Tpl salute.
Dalla documentazione in atti risulta che, in attuazione dell'art. 38, lett. b, dell'Accordo Nazionale del 28 novembre 2015 di rinnovo del CCNL autoferrotranvieri – internavigatori del 23 luglio 1976 e successive modificazioni e integrazioni, in data 03.12.2020 è stato costituito, ai sensi dell'art. 51, comma
2, lett. a), D.P.R. 917/1986 (cd. “TUIR”), il Controparte_13
per il personale dipendente cui si applica il CCNL autoferrotranvieri –
[...]
internavigatori del 23 luglio 1976 e successive modificazioni e integrazioni denominato “Fondo TPL Salute” e che, in relazione a quanto previsto dall'art. 67 degli Accordi Nazionali del 26 luglio 2018 e del 24 settembre 2018 di rinnovo del CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate, il
Fondo ha tra i suoi destinatari anche il personale dipendente cui trova applicazione il suddetto CCNL.
Lo scopo del è esclusivamente assistenziale, avendo la finalità di erogare CP_2
agli iscritti prestazioni integrative di quelle fornite dal Servizio Sanitario
Nazionale, tramite rimborsi operati in via diretta ovvero, in tutto o in parte, tramite polizze di assistenza sanitaria stipulate dal stesso (art. 2 statuto del CP_2
. CP_2
Il Regolamento del Fondo detta le modalità e le scadenze delle rate di versamento dei contributi ed è espressamente previsto sia nello statuto che nel regolamento che il Fondo non erogherà prestazioni ai dipendenti delle aziende non in regola con i versamenti dovuti.
6 È incontestato e documentalmente provato che i ricorrenti sono dipendenti della e che quest'ultima applica il CCNL ne consegue CP_1 Controparte_14
che risulta provato l'obbligo della di iscrivere i propri dipendenti al CP_1
Fondo e versare la relativa contribuzione.
Dalle comunicazioni intercorse tra il e il procuratore di parte ricorrente CP_2
risulta, poi, che la ha effettuato anche un primo versamento, ma non CP_1 ha mai provveduto ad inviare gli elenchi dei propri dipendenti, impedendo, quindi, agli stessi di accedere alle prestazioni del Fondo.
Ciò detto va evidenziato che i ricorrenti hanno genericamente chiesto il risarcimento del danno causato dall'inadempienza della datrice di lavoro, limitandosi ad affermare di non aver potuto fruire delle prestazioni erogate dal
Fondo e di non aver potuto estendere le prestazioni ai propri familiari- possibilità prevista dall'art. 8 dello statuto-, richiamando giurisprudenza a sostegno della facoltà delle parti di formulare la domanda di risarcimento in forma generica.
Sul punto, però, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che “è vero, infatti che la legge consente, a chi abbia formulato una domanda di condanna, di limitare in corso di causa la propria richiesta all'an debeatur, ma in tal caso è solo la quantificazione del danno a non formare oggetto del giudizio, mentre resta requisito indefettibile della causa petendi l'allegazione dell'illiceità della condotta, del danno asseritamente subito, e del nesso di causalità tra l'una e l'altro; come affermato con orientamento costante da questa Corte «Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ex art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato;
in simile ipotesi, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e la sua potenzialità dannosa
7 devono essere accertati nel giudizio relativo all'"an debeatur" e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto costituiscono il presupposto per la pronuncia di condanna generica ( SS:UU n. 12103/1995; cass. n. 10453/2001;
Cass. n. 6235/2018, conforme a Cass.1631/2009, Cass. n. 25638/2010; Cass.
21326/2018; Cass. 24058/2022)” (Cass. Civ. n. 26946/2024).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno solo genericamente dedotto di aver subito un danno, non potendo accedere alle prestazioni del ma tale allegazione CP_2
risulta del tutto generica.
In particolare, come si evince chiaramente dalla Guida al Piano Sanitario del
Fondo, non tutte le spese mediche ed ospedaliere sono coperte dal Fondo, essendovi la precisa elencazione delle prestazioni coperte- ad esempio, nell'ambito delle visite specialistiche e per ticket per accertamenti diagnostici conseguenti a malattia o a infortunio, sono esclusi dalla copertura le visite e accertamenti odontoiatrici e ortodontici- si prevede una differente copertura rispetto alle ipotesi in cui l'istituto di cura sia o meno convenzionato con la
Società; in relazione alle spese per prestazioni extraospedaliere, viene richiesta per l'attivazione della garanzia la prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione.
Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno dedotto, né dimostrato di aver sostenuto spese mediche rientranti in quelle rimborsabili dal quindi, manca la CP_2 prova, che era loro onere dare ai sensi dell'art. 2697 c.c., del danno che hanno dichiarato di aver subito. A tal fine non può ritenersi sufficiente la mera omessa iscrizione in mancanza di qualsivoglia voce di danno subito che era onere di parte ricorrente allegare.
Ne consegue il rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Non può, poi, essere accolta neanche la domanda di condanna della al CP_1
pagamento di un indennizzo ex art. 2041 c.c., ai sensi del quale “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti
8 dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”.
Come chiarito dalle SSUU della Suprema Corte, “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.
Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”
(Cassazione civile, Sez. U -, Sentenza n. 33954 del 05/12/2023).
Nel caso di specie, la domanda ex art. 2041 c.c. non è proponibile, essendo sussidiaria alla domanda di risarcimento del danno causato, rigettata per carenza di prova circa il pregiudizio subito e, in ogni caso, è infondata poiché gli istanti non hanno dimostrato di aver subito la
“diminuzione patrimoniale” di cui chiedono l'indennizzo.
Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
La particolarità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 16.10.2025
Il Giudice
9 Dott.ssa Marina Campidoglio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
10
Il Giudice designato, dr. Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3665/2024 al quale è riunito il n. 3669/2024 R. G. Aff.
Cont. Lavoro
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
alla via Maria Pacifico, n. 166, (c.f. ) e C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente in [...]alla via Paolo
[...]
Diacono, (C.F. ) rappresentati e difesi giusta procura in C.F._2 atti dagli Avvocati FI LA e Pio LA, elettivamente domiciliato in Benevento alla via S.G.B. Della Salle n. 45, 82100 Benevento;
- RICORRENTI -
C O N T R O
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv. Francesco La Rocca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Flavio Domiziano
n. 9;
- CONVENUTA -
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
1 - CONVENUTO CONTUMACE–
All'esito dell'udienza del 16.10.2025, la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.09.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati esponevano di essere dipendenti della società , Controparte_1 inquadrato nella qualifica di operatore di esercizio, livello 158, giusto contratto di assunzione avente decorrenza dal giorno 12.02.2017; di aver, inizialmente, lavorato con la società AMTS S.p.A., Azienda di Mobilità e Trasporti per il
Sannio S.p.A. con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, come autoferrotranviere CCNL TpL mobilità; che, dal 17.02.2017, alla società AMTS
S.p.A., subentrava la società la quale gli riconosceva un'anzianità, ai CP_1
fini economici e normativi, a far data dal 01.02.2010, ossia, dalla data di prima assunzione con la società AMTS S.p.A.; che, la applica ai Controparte_1
rapporti di lavoro dei propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro
Autoferrotranvieri – internavigatori del 23 luglio 1976 (c.d. “Testo unico”) così come modificato e/o integrato dai successivi contratti/accordi nazionali di rinnovo dello stesso;
che, ai sensi dell'art. 38, lett. b, dell'Accordo Nazionale del
28 Novembre 2015 di rinnovo del CCNL autoferrotranvieri – internavigatori del
23 luglio 1976 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'art. 67 dell'Accordo Nazionale del 26 luglio e del 24 Settembre 2018 di rinnovo del
CCNL del noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate e successive modificazioni e integrazioni e dell'Accordo del 28 Ottobre 2020, i datori di lavoro hanno l'obbligo di iscrivere al Fondo TPL salute tutti i lavoratori non in prova, assunti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, nonché, ove espressamente previsto dai predetti CCNL, i lavoratori
2 assunti con altre forme contrattuali individuate dai CCNL stessi;
che, il Fondo
è stato costituito il 3 dicembre 2020 grazie all'accordo tra le CP_2
, , Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
, e quelle , , ed è un Fondo
[...] CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale che garantisce ogni giorno la copertura e l'assistenza sanitaria ai dipendenti delle imprese che applicano il
CCNL Autoferrotranvieri – Internavigatori (TPL –Mobilità), CCNL Noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate;
che, il fondo CP_2 assicura agli iscritti servizi per la prevenzione e cura delle patologie su tutto il territorio nazionale, dalla prenotazione delle prestazioni specialistiche e degli esami diagnostici, al rimborso delle spese mediche fino all'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria odontoiatrica, all'interno di un selezionato network di strutture sanitarie, attraverso due primarie Compagnie assicurative:
per le prestazioni generiche e per quelle CP_11 Controparte_12
Cont odontoiatriche;
che, dall'anno 2023, il fondo salute, ha avviato un nuovo
Piano Sanitario con l'introduzione di nuovi pacchetti su misura, garantendo importanti servizi di prevenzione, cura della salute e servizi assistenziali, integrando le prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale;
che, per il finanziamento delle prestazioni del fondo, il CCNL ha previsto un contributo a carico del datore di lavoro che vi è obbligato;
che, la domanda di adesione al
Fondo deve essere presentata da parte dei datori di lavoro, tramite una procedura informatizzata;
che, il datore di lavoro che aderisce al Fondo, per la prima volta o che rinnova l'iscrizione al Fondo, deve comunicare gli iscritti, all'interno di precisi periodi temporali e secondo il calcolo della forza lavoro ad una determinata data (“Data calcolo forza lavoro”); che, la misura del contributo per l'assistenza sanitaria integrativa è stabilita dai CCNL e suoi successivi rinnovi, modifiche ed integrazioni;
che, il contributo annuale per singolo dipendente deve essere corrisposto nel rispetto delle date di scadenza contributive previste dal
3 Fondo nel regolamento stesso dai datori di lavoro;
che, nel caso di mancato rispetto delle date di scadenza dei i versamenti, il fondo non può attivare la copertura assicurativa in favore dell'iscritto o rinnovare la copertura assicurativa in favore dell'iscritto; che, per tale omissione contributiva, i datori di lavoro sono responsabili nei confronti del Fondo e dei dipendenti;
che, per questi ultimi sono responsabili non solo per l'omissione contributiva, ma anche per la mancata erogazione della prestazione sanitaria;
pertanto, i dipendenti hanno facoltà di richiedere l'erogazione della prestazione direttamente ai datori di lavoro, fatto salvo il maggior danno subito;
che, nel caso di specie, la società
[...]
non ha mai provveduto ad iscrivere i propri dipendenti al fondo Controparte_1
nonostante l'obbligo di aderire al Fondo stesso e di corrispondere, CP_2 anche gli arretrati per le annualità 2017-2020, attraverso un pagamento una tantum;
che, con pec del 13 giugno 2024, chiedeva informazioni alla società
[...]
, in ordine all'iscrizione dei dipendenti al stesso e con CP_2 CP_1 CP_2
successiva pec del 20 giugno sollecitava, ancora una volta, il;
CP_2 CP_2
Cont che, con pec del 21 giugno 2024, il Fondo salute rispondeva che la società aveva provveduto ad inviare un versamento a titolo contributivo, ma non aveva fornito l'elenco dei dipendenti in forza all'azienda; che, a causa delle inadempienze della datrice di lavoro, aveva dovuto rinunciare alle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste dai piani sanitari annuali, deliberati dal non aveva mai potuto usufruire, dalla data di costituzione del Controparte_2
rapporto di lavoro, delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, aveva dovuto, a proprie spese, ricorrere a visite mediche, analisi del sangue, a visite odontoiatriche, rinunciandovi in alcuni casi, per mancanza di disponibilità economica e non aveva potuto estendere tale forma di assistenza ai membri della propria famiglia, perdendo tutte le agevolazioni previste dal anche per CP_2
loro.
4 Tanto premesso, chiedevano di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, nei confronti della convenuta società in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa della mancata iscrizione e contribuzione del ricorrente, negli anni pregressi, al da Controparte_2 commisurarsi nella perdita delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa prevista dai piani sanitari annuali deliberati dal;
risarcimento Controparte_2 del danno da commisurarsi dalla data di istituzione ex lege del Fondo Tpl salute alla data di iscrizione del ricorrente nel sopracitato fondo, qualora tale iscrizione fosse stata eseguita nelle more, o comunque, eventualmente, con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
con espressa riserva di procedere con separato giudizio per la quantificazione e per il risarcimento del danno stesso. In subordine, nel caso in cui venisse ritenuta improponibile la domanda di cui sopra, condannare la convenuta in persona del legale rapp.te P.T., ad CP_1 indennizzare il ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., nella misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitazione, dalla data di istituzione ex lege del Fondo Tpl salute alla data di iscrizione del ricorrente nel sopracitato fondo, qualora vi fosse stata, o comunque eventualmente con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero con una pronuncia di condanna generica, con riserva, in tal caso, di procedere con separato giudizio per la quantificazione dell'indennizzo dovuto;
con vittoria di spese diritti ed onorari con distrazione in favore dell'Avv.
FI LA che dichiara di averne espresso anticipo”.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'infondatezza del Parte_3
ricorso e chiedendone il rigetto.
Ritualmente citato in giudizio, il non si costituiva, pertanto, ne Controparte_2 veniva dichiarata la contumacia.
Ritenuta superflua la prova testimoniale articolata da parte ricorrente- perché vertente su circostanze in parte documentali ed in parte valutative-, la causa, di
5 natura documentale, veniva decisa, all'esito dell'udienza di discussione, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
I ricorrenti, dipendenti della , hanno chiesto la condanna in Parte_3 forma generica della datrice di lavoro al risarcimento del danno, causatogli dalla mancata iscrizione e contribuzione al Fondo Tpl salute.
Dalla documentazione in atti risulta che, in attuazione dell'art. 38, lett. b, dell'Accordo Nazionale del 28 novembre 2015 di rinnovo del CCNL autoferrotranvieri – internavigatori del 23 luglio 1976 e successive modificazioni e integrazioni, in data 03.12.2020 è stato costituito, ai sensi dell'art. 51, comma
2, lett. a), D.P.R. 917/1986 (cd. “TUIR”), il Controparte_13
per il personale dipendente cui si applica il CCNL autoferrotranvieri –
[...]
internavigatori del 23 luglio 1976 e successive modificazioni e integrazioni denominato “Fondo TPL Salute” e che, in relazione a quanto previsto dall'art. 67 degli Accordi Nazionali del 26 luglio 2018 e del 24 settembre 2018 di rinnovo del CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate, il
Fondo ha tra i suoi destinatari anche il personale dipendente cui trova applicazione il suddetto CCNL.
Lo scopo del è esclusivamente assistenziale, avendo la finalità di erogare CP_2
agli iscritti prestazioni integrative di quelle fornite dal Servizio Sanitario
Nazionale, tramite rimborsi operati in via diretta ovvero, in tutto o in parte, tramite polizze di assistenza sanitaria stipulate dal stesso (art. 2 statuto del CP_2
. CP_2
Il Regolamento del Fondo detta le modalità e le scadenze delle rate di versamento dei contributi ed è espressamente previsto sia nello statuto che nel regolamento che il Fondo non erogherà prestazioni ai dipendenti delle aziende non in regola con i versamenti dovuti.
6 È incontestato e documentalmente provato che i ricorrenti sono dipendenti della e che quest'ultima applica il CCNL ne consegue CP_1 Controparte_14
che risulta provato l'obbligo della di iscrivere i propri dipendenti al CP_1
Fondo e versare la relativa contribuzione.
Dalle comunicazioni intercorse tra il e il procuratore di parte ricorrente CP_2
risulta, poi, che la ha effettuato anche un primo versamento, ma non CP_1 ha mai provveduto ad inviare gli elenchi dei propri dipendenti, impedendo, quindi, agli stessi di accedere alle prestazioni del Fondo.
Ciò detto va evidenziato che i ricorrenti hanno genericamente chiesto il risarcimento del danno causato dall'inadempienza della datrice di lavoro, limitandosi ad affermare di non aver potuto fruire delle prestazioni erogate dal
Fondo e di non aver potuto estendere le prestazioni ai propri familiari- possibilità prevista dall'art. 8 dello statuto-, richiamando giurisprudenza a sostegno della facoltà delle parti di formulare la domanda di risarcimento in forma generica.
Sul punto, però, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che “è vero, infatti che la legge consente, a chi abbia formulato una domanda di condanna, di limitare in corso di causa la propria richiesta all'an debeatur, ma in tal caso è solo la quantificazione del danno a non formare oggetto del giudizio, mentre resta requisito indefettibile della causa petendi l'allegazione dell'illiceità della condotta, del danno asseritamente subito, e del nesso di causalità tra l'una e l'altro; come affermato con orientamento costante da questa Corte «Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ex art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato;
in simile ipotesi, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e la sua potenzialità dannosa
7 devono essere accertati nel giudizio relativo all'"an debeatur" e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto costituiscono il presupposto per la pronuncia di condanna generica ( SS:UU n. 12103/1995; cass. n. 10453/2001;
Cass. n. 6235/2018, conforme a Cass.1631/2009, Cass. n. 25638/2010; Cass.
21326/2018; Cass. 24058/2022)” (Cass. Civ. n. 26946/2024).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno solo genericamente dedotto di aver subito un danno, non potendo accedere alle prestazioni del ma tale allegazione CP_2
risulta del tutto generica.
In particolare, come si evince chiaramente dalla Guida al Piano Sanitario del
Fondo, non tutte le spese mediche ed ospedaliere sono coperte dal Fondo, essendovi la precisa elencazione delle prestazioni coperte- ad esempio, nell'ambito delle visite specialistiche e per ticket per accertamenti diagnostici conseguenti a malattia o a infortunio, sono esclusi dalla copertura le visite e accertamenti odontoiatrici e ortodontici- si prevede una differente copertura rispetto alle ipotesi in cui l'istituto di cura sia o meno convenzionato con la
Società; in relazione alle spese per prestazioni extraospedaliere, viene richiesta per l'attivazione della garanzia la prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione.
Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno dedotto, né dimostrato di aver sostenuto spese mediche rientranti in quelle rimborsabili dal quindi, manca la CP_2 prova, che era loro onere dare ai sensi dell'art. 2697 c.c., del danno che hanno dichiarato di aver subito. A tal fine non può ritenersi sufficiente la mera omessa iscrizione in mancanza di qualsivoglia voce di danno subito che era onere di parte ricorrente allegare.
Ne consegue il rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Non può, poi, essere accolta neanche la domanda di condanna della al CP_1
pagamento di un indennizzo ex art. 2041 c.c., ai sensi del quale “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti
8 dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”.
Come chiarito dalle SSUU della Suprema Corte, “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.
Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”
(Cassazione civile, Sez. U -, Sentenza n. 33954 del 05/12/2023).
Nel caso di specie, la domanda ex art. 2041 c.c. non è proponibile, essendo sussidiaria alla domanda di risarcimento del danno causato, rigettata per carenza di prova circa il pregiudizio subito e, in ogni caso, è infondata poiché gli istanti non hanno dimostrato di aver subito la
“diminuzione patrimoniale” di cui chiedono l'indennizzo.
Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
La particolarità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 16.10.2025
Il Giudice
9 Dott.ssa Marina Campidoglio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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