TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 26/06/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1723/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione collegiale, composto dai magistrati: Dott. Enrico Di Dedda Presidente;
Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
Dott.ssa Filomena Girardi Giudice;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1723 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Parte_1 Assunta Baranello;
(ricorrente) E
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Maria CP_1 Carmela Menanno;
(resistente) E
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'Avv. Controparte_2 Maria Assunta Baranello;
(terzo interventore, adesivo dipendente) NONCHÈ PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
(interventore ex lege) OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: come da note scritte in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, – premesso: Parte_1
1) di aver contratto, in data 28/08/2004, matrimonio concordatario con , scioltosi a CP_1 seguito di sentenza di divorzio emessa, dall'intestato Tribunale, in data 12/10/2022;
2) che dall'unione della coppia erano nate le figlie (15/09/2005) e (26/02/2009); CP_2 Per_1
3) che, con riferimento alla FI , oggi maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente, CP_2 era stato confermato, in sede di divorzio, l'obbligo, già sancito in sede di separazione, dell'odierno ricorrente di corrispondere, in favore della resistente, , un assegno mensile pari ad € 200,00 CP_1 (rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.) a titolo di contributo al mantenimento della FI
, oltre al 50% delle spese straordinarie nel suo interesse;
CP_2 4) che, tuttavia, attualmente, non convive più con la madre, essendosi, infatti, trasferita presso
CP_2 l'abitazione dei nonni paterni – ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, , chiedendo la modifica delle CP_1 condizioni di divorzio, mediante la previsione del versamento diretto, nei confronti della FI
CP_2 dell'assegno mensile di mantenimento e della revoca dell'obbligo di versare, in favore della resistente, il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di stessa.
CP_2 Si è costituita, nel presente giudizio, la parte resistente, , la quale – pur ribadendo, da un CP_1 punto di vista di principio, di non condividere la scelta della FI di trasferirsi presso l'abitazione dei nonni paterni – ha sostanzialmente aderito alla domanda di parte ricorrente. È, altresì, intervenuta, nel presente giudizio, la FI , associandosi alla domanda del ricorrente.
CP_2 Con la prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c., il ricorrente e l'interveniente hanno, inoltre, richiesto, ad ulteriore modifica delle condizioni di divorzio, di disporre, a carico di , l'obbligo di CP_1 versare un assegno mensile pari ad € 274,96 (rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.), oltre al 50% delle spese straordinarie, direttamente in favore della FI Alessandra, con decorrenza dalla data del trasferimento. A tale domanda si è opposta , allegando che la FI lavora come estetista CP_1 CP_2 presso un centro estetico e che, pertanto, la stessa è del tutto indipendente da un punto di vista lavorativo ed economico. Designato il giudice relatore, la causa è stata istruita esclusivamente mediante acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e, fatte precisare le conclusioni e fatta discutere oralmente la causa mediante scambio di note scritte, la stessa è stata rimessa, quindi, al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di versamento dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente direttamente in favore della FI , maggiorenne ma non economicamente indipendente. CP_2 Deve essere accolta la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, nella parte in cui il ricorrente – senza contestare, né nell'an né nel quantum, l'obbligo, posto a suo carico sia in sede di separazione sia in sede di divorzio, di contribuire al mantenimento della FI maggiorenne mediante corresponsione di un CP_2 assegno mensile pari ad € 200,00 (rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.) – si è limitato a richiedere di poter corrispondere tali somme direttamente nei confronti di quest'ultima, essendo pacifico, in quanto incontroverso tra le parti, che la giovane, a far data dal 28/07/2024, non convive più con la madre, essendosi trasferita presso l'abitazione dei nonni paterni.
Sulla domanda di revoca dell'obbligo di versare, in favore della resistente, il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della FI , maggiorenne ma non economicamente indipendente. CP_2 Deve, del pari, per le stesse ragioni, essere accolta la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, nella parte in cui il ricorrente ha chiesto la revoca dell'obbligo di versare, in favore della resistente, il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di , stante, del resto, l'adesione della stessa , CP_2 CP_2 ormai maggiorenne, a tale domanda.
Sulla domanda di previsione dell'obbligo, da porre a carico dell'odierna resistente, di corresponsione, direttamente in favore della FI , maggiorenne ma non economicamente indipendente, di un CP_2 assegno mensile di mantenimento e del 50% delle spese straordinarie. È, invece, del tutto inammissibile la domanda di parte ricorrente, formulata solo in sede di prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c., volta a porre, a carico della resistente, l'obbligo di corrispondere, direttamente in favore della FI Alessandra, un assegno mensile di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si osserva, infatti, che l'art. 473-bis.17 c.p.c. consente all'attore (rectius: al ricorrente) di depositare, entro il termine di venti giorni prima della data di udienza, una memoria “con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti”. Nel caso di specie, tuttavia, è evidente come si sia in presenza di una domanda del tutto nuova, e non dipendente dalle difese della convenuta resistente. Premesso, infatti, che sono del tutto irrilevanti, ai fini del thema decidendum del presente giudizio (e nonostante le parti abbiano detto e contraddetto ampiamente sul punto), le ragioni dell'allontanamento della giovane dall'abitazione materna e del suo trasferimento presso l'abitazione dei nonni, così come del tutto irrilevanti sono le capacità educative di questi ultimi, essendo la giovane ormai maggiorenne, deduce il ricorrente, a fondamento della propria domanda nuova, che l'odierna resistente – contrariamente a quanto da lei allegato circa il fatto che, dalla data del trasferimento, la FI le avrebbe fatto continue richieste di soldi – non avrebbe in alcun modo contribuito al mantenimento di a far data dal suo trasferimento presso i nonni, CP_2 trattenendo, anzi, anche l'assegno versatole dal ricorrente per il suo mantenimento. Trattasi, tuttavia, di circostanza che, nella prospettazione del ricorrente e dell'interveniente, era da loro già conosciuta al momento di proposizione del ricorso e/o dell'atto di intervento e che, pertanto, avrebbe dovuto essere tempestivamente allegata, così come tempestivamente (ossia: sin dal ricorso introduttivo o, comunque, sin dall'atto di intervento) gli stessi avrebbero dovuto formulare la relativa domanda, volta cioè a porre, a carico della resistente, l'obbligo di versare, direttamente in favore della FI, un assegno mensile di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ne deriva, in radice, l'inammissibilità di tale domanda, in quanto del tutto nuova, e della quale sarebbero mancati, in ogni caso, i presupposti necessari per il suo accoglimento. È appena il caso di osservare, infatti, al riguardo, che – come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità – l'obbligo di mantenimento dei figli cessa con il raggiungimento della maggiore età, in quanto è con riferimento a tale età che la persona raggiunge la piena capacità lavorativa, rimanendo, quindi, a carico di questi ultimi l'onere di allegare e provare la sussistenza di quelle specifiche circostanze (es.: frequenza con profitto di un percorso di studi;
infruttuosa ricerca di un lavoro nonostante i tentativi in tal senso espletati;
e così via) che sole giustifichino il permanere dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti economicamente (così, ex multis: Cass. civ. n. 17183/2020).
Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico del ricorrente e dell'interveniente, in solido tra loro, per la metà (attesa la loro soccombenza sulla domanda volta alla previsione, a carico di
, di un assegno mensile di mantenimento e del 50% delle spese straordinarie da versarsi CP_1 direttamente in favore di ), da distrarsi in favore dell'Erario (stante l'ammissione della parte CP_2 parzialmente vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato) e con compensazione, tra tutte le parti, della restante metà, attesa la sostanziale adesione della resistente alle restanti domande del ricorrente. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione particolari questioni di fatto o di diritto) previsti per i procedimenti di valore indeterminabile, con complessità bassa, e con riconoscimento di tutte le fasi ad esclusione di quella istruttoria (in concreto non espletata), già ridotti i compensi così calcolati della metà, in ragione dell'ammissione della parte parzialmente vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1723 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Modifica le condizioni di divorzio vigenti inter partes, nel senso che, al punto n. 3 della sentenza n. 606/2022, laddove, confermando le statuizioni rese in sede di separazione, la stessa richiama il punto n. 4 e n. 6 dell'accordo di separazione recepito nel decreto di omologa (che prevedono che l'assegno mensile di mantenimento in favore di così come il 50% delle spese straordinarie posti a CP_2 carico del ricorrente siano versati alla resistente), debba invece prevedersi, dalla data del trasferimento di presso i nonni paterni (28/07/2024): CP_2
o che l'assegno di mantenimento sia versato direttamente nei confronti di
[...] ; CP_2
o che l'obbligo di corrispondere, nei confronti di , il 50% delle spese CP_1 straordinarie sostenute nell'interesse di sia revocato;
Controparte_2
• Dichiara inammissibile le restanti domande formulate dal ricorrente e dall'interveniente;
• Condanna e , in solido tra loro, al pagamento, Parte_1 Controparte_2 in favore di , delle spese di lite dalla stessa sostenute per il presente giudizio (che CP_1 si liquidano, per l'intero in complessivi € 1.453,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge), nei limiti della metà, da distrarsi in favore dell'Erario, con compensazione, tra tutte le parti, della restante metà. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione collegiale, composto dai magistrati: Dott. Enrico Di Dedda Presidente;
Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
Dott.ssa Filomena Girardi Giudice;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1723 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Parte_1 Assunta Baranello;
(ricorrente) E
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Maria CP_1 Carmela Menanno;
(resistente) E
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'Avv. Controparte_2 Maria Assunta Baranello;
(terzo interventore, adesivo dipendente) NONCHÈ PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
(interventore ex lege) OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: come da note scritte in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, – premesso: Parte_1
1) di aver contratto, in data 28/08/2004, matrimonio concordatario con , scioltosi a CP_1 seguito di sentenza di divorzio emessa, dall'intestato Tribunale, in data 12/10/2022;
2) che dall'unione della coppia erano nate le figlie (15/09/2005) e (26/02/2009); CP_2 Per_1
3) che, con riferimento alla FI , oggi maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente, CP_2 era stato confermato, in sede di divorzio, l'obbligo, già sancito in sede di separazione, dell'odierno ricorrente di corrispondere, in favore della resistente, , un assegno mensile pari ad € 200,00 CP_1 (rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.) a titolo di contributo al mantenimento della FI
, oltre al 50% delle spese straordinarie nel suo interesse;
CP_2 4) che, tuttavia, attualmente, non convive più con la madre, essendosi, infatti, trasferita presso
CP_2 l'abitazione dei nonni paterni – ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, , chiedendo la modifica delle CP_1 condizioni di divorzio, mediante la previsione del versamento diretto, nei confronti della FI
CP_2 dell'assegno mensile di mantenimento e della revoca dell'obbligo di versare, in favore della resistente, il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di stessa.
CP_2 Si è costituita, nel presente giudizio, la parte resistente, , la quale – pur ribadendo, da un CP_1 punto di vista di principio, di non condividere la scelta della FI di trasferirsi presso l'abitazione dei nonni paterni – ha sostanzialmente aderito alla domanda di parte ricorrente. È, altresì, intervenuta, nel presente giudizio, la FI , associandosi alla domanda del ricorrente.
CP_2 Con la prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c., il ricorrente e l'interveniente hanno, inoltre, richiesto, ad ulteriore modifica delle condizioni di divorzio, di disporre, a carico di , l'obbligo di CP_1 versare un assegno mensile pari ad € 274,96 (rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.), oltre al 50% delle spese straordinarie, direttamente in favore della FI Alessandra, con decorrenza dalla data del trasferimento. A tale domanda si è opposta , allegando che la FI lavora come estetista CP_1 CP_2 presso un centro estetico e che, pertanto, la stessa è del tutto indipendente da un punto di vista lavorativo ed economico. Designato il giudice relatore, la causa è stata istruita esclusivamente mediante acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e, fatte precisare le conclusioni e fatta discutere oralmente la causa mediante scambio di note scritte, la stessa è stata rimessa, quindi, al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di versamento dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente direttamente in favore della FI , maggiorenne ma non economicamente indipendente. CP_2 Deve essere accolta la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, nella parte in cui il ricorrente – senza contestare, né nell'an né nel quantum, l'obbligo, posto a suo carico sia in sede di separazione sia in sede di divorzio, di contribuire al mantenimento della FI maggiorenne mediante corresponsione di un CP_2 assegno mensile pari ad € 200,00 (rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.) – si è limitato a richiedere di poter corrispondere tali somme direttamente nei confronti di quest'ultima, essendo pacifico, in quanto incontroverso tra le parti, che la giovane, a far data dal 28/07/2024, non convive più con la madre, essendosi trasferita presso l'abitazione dei nonni paterni.
Sulla domanda di revoca dell'obbligo di versare, in favore della resistente, il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della FI , maggiorenne ma non economicamente indipendente. CP_2 Deve, del pari, per le stesse ragioni, essere accolta la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, nella parte in cui il ricorrente ha chiesto la revoca dell'obbligo di versare, in favore della resistente, il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di , stante, del resto, l'adesione della stessa , CP_2 CP_2 ormai maggiorenne, a tale domanda.
Sulla domanda di previsione dell'obbligo, da porre a carico dell'odierna resistente, di corresponsione, direttamente in favore della FI , maggiorenne ma non economicamente indipendente, di un CP_2 assegno mensile di mantenimento e del 50% delle spese straordinarie. È, invece, del tutto inammissibile la domanda di parte ricorrente, formulata solo in sede di prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c., volta a porre, a carico della resistente, l'obbligo di corrispondere, direttamente in favore della FI Alessandra, un assegno mensile di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si osserva, infatti, che l'art. 473-bis.17 c.p.c. consente all'attore (rectius: al ricorrente) di depositare, entro il termine di venti giorni prima della data di udienza, una memoria “con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti”. Nel caso di specie, tuttavia, è evidente come si sia in presenza di una domanda del tutto nuova, e non dipendente dalle difese della convenuta resistente. Premesso, infatti, che sono del tutto irrilevanti, ai fini del thema decidendum del presente giudizio (e nonostante le parti abbiano detto e contraddetto ampiamente sul punto), le ragioni dell'allontanamento della giovane dall'abitazione materna e del suo trasferimento presso l'abitazione dei nonni, così come del tutto irrilevanti sono le capacità educative di questi ultimi, essendo la giovane ormai maggiorenne, deduce il ricorrente, a fondamento della propria domanda nuova, che l'odierna resistente – contrariamente a quanto da lei allegato circa il fatto che, dalla data del trasferimento, la FI le avrebbe fatto continue richieste di soldi – non avrebbe in alcun modo contribuito al mantenimento di a far data dal suo trasferimento presso i nonni, CP_2 trattenendo, anzi, anche l'assegno versatole dal ricorrente per il suo mantenimento. Trattasi, tuttavia, di circostanza che, nella prospettazione del ricorrente e dell'interveniente, era da loro già conosciuta al momento di proposizione del ricorso e/o dell'atto di intervento e che, pertanto, avrebbe dovuto essere tempestivamente allegata, così come tempestivamente (ossia: sin dal ricorso introduttivo o, comunque, sin dall'atto di intervento) gli stessi avrebbero dovuto formulare la relativa domanda, volta cioè a porre, a carico della resistente, l'obbligo di versare, direttamente in favore della FI, un assegno mensile di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ne deriva, in radice, l'inammissibilità di tale domanda, in quanto del tutto nuova, e della quale sarebbero mancati, in ogni caso, i presupposti necessari per il suo accoglimento. È appena il caso di osservare, infatti, al riguardo, che – come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità – l'obbligo di mantenimento dei figli cessa con il raggiungimento della maggiore età, in quanto è con riferimento a tale età che la persona raggiunge la piena capacità lavorativa, rimanendo, quindi, a carico di questi ultimi l'onere di allegare e provare la sussistenza di quelle specifiche circostanze (es.: frequenza con profitto di un percorso di studi;
infruttuosa ricerca di un lavoro nonostante i tentativi in tal senso espletati;
e così via) che sole giustifichino il permanere dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti economicamente (così, ex multis: Cass. civ. n. 17183/2020).
Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico del ricorrente e dell'interveniente, in solido tra loro, per la metà (attesa la loro soccombenza sulla domanda volta alla previsione, a carico di
, di un assegno mensile di mantenimento e del 50% delle spese straordinarie da versarsi CP_1 direttamente in favore di ), da distrarsi in favore dell'Erario (stante l'ammissione della parte CP_2 parzialmente vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato) e con compensazione, tra tutte le parti, della restante metà, attesa la sostanziale adesione della resistente alle restanti domande del ricorrente. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione particolari questioni di fatto o di diritto) previsti per i procedimenti di valore indeterminabile, con complessità bassa, e con riconoscimento di tutte le fasi ad esclusione di quella istruttoria (in concreto non espletata), già ridotti i compensi così calcolati della metà, in ragione dell'ammissione della parte parzialmente vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1723 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Modifica le condizioni di divorzio vigenti inter partes, nel senso che, al punto n. 3 della sentenza n. 606/2022, laddove, confermando le statuizioni rese in sede di separazione, la stessa richiama il punto n. 4 e n. 6 dell'accordo di separazione recepito nel decreto di omologa (che prevedono che l'assegno mensile di mantenimento in favore di così come il 50% delle spese straordinarie posti a CP_2 carico del ricorrente siano versati alla resistente), debba invece prevedersi, dalla data del trasferimento di presso i nonni paterni (28/07/2024): CP_2
o che l'assegno di mantenimento sia versato direttamente nei confronti di
[...] ; CP_2
o che l'obbligo di corrispondere, nei confronti di , il 50% delle spese CP_1 straordinarie sostenute nell'interesse di sia revocato;
Controparte_2
• Dichiara inammissibile le restanti domande formulate dal ricorrente e dall'interveniente;
• Condanna e , in solido tra loro, al pagamento, Parte_1 Controparte_2 in favore di , delle spese di lite dalla stessa sostenute per il presente giudizio (che CP_1 si liquidano, per l'intero in complessivi € 1.453,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge), nei limiti della metà, da distrarsi in favore dell'Erario, con compensazione, tra tutte le parti, della restante metà. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda