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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IZ IL, nato a [...] il [...] IZ SS, nata a [...] il [...] LL NI, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/04/2025 del Tribunale di Palermo;
lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del Sostituto Luigi Birritteri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con ricorso interposto avverso l'ordinanza in epigrafe, IL IZ, SS IZ e NI LL, in qualità di eredi di RO IZ, hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Palermo che ha rigettato l'istanza volta ad ottenere la revoca della confisca di prevenzione degli immobili siti in Palermo, largo LAura 27, piano 14, scala F, catasto fabbricati del Comune di Palermo, Foglio 35, particelle 2625, sub 258, 259. Il Tribunale ha rilevato che gli istanti avevano richiesto, previa verifica della buona fede e di contestuale autorizzazione all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla vendita in favore degli stessi, con versamento del saldo del prezzo, il dissequestro, da intendersi quale Penale Sent. Sez. 1 Num. 1069 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: OGGERO MARIA EUGENIA Data Udienza: 04/12/2025 revoca della confisca, dei beni di cui al procedimento n. 34/2014 MP, instaurato a carico degli eredi di VI AP, di cui al decreto del Tribunale di Palermo del 12 novembre 2018, definitivo il 3 febbraio 2023, osservando che: - i beni immobili indicati erano stati oggetto di contratto preliminare di vendita del 17 febbraio 1992, intercorso tra il padre degli odierni ricorrenti, RO IZ, e LA IS s.p.a.; - a seguito di scrittura integrativa intervenuta tra le parti il 28 marzo 2001, il promissario acquirente IZ era stato immesso nel materiale possesso degli immobili;
- a fronte del perdurante inadempimento di parte venditrice, RO IZ, mediante esercizio di azione giudiziale ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., aveva ottenuto sentenza civile pronunciata dal Tribunale di Palermo il 3 maggio 2011 (notificata, con formula esecutiva, il 6 marzo 2012, unitamente ad atto di precetto per le spese legali), per effetto della quale era stato disposto il trasferimento ad RO IZ degli immobili, già oggetto di preliminare, siti in Palermo, largo LAura, 27, piano 14, scala F, catasto fabbricati del Comune di Palermo, Foglio 35, particelle 2625, sub 258, 259, con subordinazione dell'effetto traslativo al versamento, da parte dell'attore - id est, acquirente - in favore della società convenuta, del prezzo residuo di Euro 367.109,44, pagamento a sua volta subordinato alla cancellazione, da parte del promittente venditore, del pignoramento e delle iscrizioni ipotecarie gravanti sulle unità immobiliari in oggetto;
- con provvedimenti n. 34/2014 n. 23/2015 era intervenuto il sequestro di prevenzione del capitale sociale e del compendio aziendale della società promittente venditrice LA IS s.r.l. (in liquidazione) e quindi, con decreto 12 novembre 2018 e successivo decreto della Corte di appello di Palermo del 4 marzo 2022, definitivo il 3 febbraio 2023, era seguita la confisca di prevenzione del capitale sociale e del compendio aziendale della società. 1.1. Ciò premesso, il Tribunale - preso atto che l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati aveva riconosciuto la buona fede dei ricorrenti, rappresentando la propria disponibilità a procedere alla vendita dell'immobile e comunque rimettendo al Tribunale l'accertamento della terzietà, della buona fede e dell'incolpevole affidamento dell'istante, se del caso nelle forme della verifica dei crediti prevista dagli articoli 57 e seguenti d.lgs. n. 159/2011 - ha ritenuto che l'istanza dovesse intendersi come revoca della confisca a carico di LA IS s.r.I., definitiva il 4 marzo 2023, e che gli eredi di RO IZ fossero legittimati a proporre, ex art. 666 cod. proc. pen., l'istanza di revoca della confisca, non avendo partecipato, né essendo stati a tale fine citati, al procedimento di prevenzione. 1.2. Nel merito, il Tribunale ha respinto l'istanza, muovendo dal rilievo della natura sospensiva della condizione apposta alla sentenza ex art. 2932 cod. civ. del 3 maggio 2011 del Tribunale di Palermo, inferendone la sospensione dell'effetto traslativo della proprietà, sicché ha escluso che i ricorrenti vantassero un diritto di proprietà anteriore al sequestro. 2 Per effetto del contratto preliminare di compravendita e dei successivi pagamenti, come cristallizzati nella sentenza ex art. 2932 cod. civ., gli istanti, ad avviso del Tribunale, avrebbero maturato nei confronti dell'Erario, nuovo titolare dei beni confiscati, un mero diritto di credito, insorto anteriormente al sequestro, quale parte del prezzo già versato per l'acquisto degli immobili, che avrebbe dovuto essere fatto valere nell'ambito della procedura di verifica dei crediti davanti al giudice delegato, mediante apposita domanda in quella sede. Osserva il Tribunale che l'Erario, a seguito della confisca, ha riportato l'acquisto a titolo originario dei beni, liberi da pesi e da oneri, non essendo opponibile allo stesso la sentenza ex art. 2932 cod. civ. e restando tuttavia impregiudicata la facoltà per gli istanti di concludere contratto definitivo con l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, nel caso in cui la stessa intenda determinarsi in tale senso, operazione in relazione alla quale il Tribunale ha escluso di avere alcun potere autorizzatorio. 1.3. Ciò premesso, il Tribunale ha respinto la richiesta avanzata con l'istanza, escludendo la sussistenza del requisito della buona fede, posto che gli istanti non avevano soddisfatto l'onere della relativa prova, né potendo supplire, al riguardo, la sentenza ex art. 2932 cod. civ., che non si era occupata di tale profilo, essendo invero emerso nell'ambito del procedimento ablatorio a carico di VI AP (e, successivamente, dei suoi eredi) che, nella seconda fase della sua vita imprenditoriale, egli era entrato in affari con Cosa nostra ed aveva trattato, su base contrattuale, l'acquisto, tra l'altro, degli immobili da parte di LA IS s.p.a. (poi, LA IS s.r.I.) di via dei Cantieri, comprensiva degli immobili di largo LAura, operazioni cui era stata attribuita rilevanza giudiziale a titolo di concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa. A fronte di tali emergenze, che evidenziavano la strumentalità, rispetto all'attività illecita di AP, dell'operazione immobiliare afferente (anche) ai due immobili oggetto della richiesta degli istanti, sarebbe stato onere degli stessi, ad avviso del Tribunale, dimostrare la propria buona fede rispetto a tale nesso, ciò che non era invece avvenuto. Non poteva ritenersi a tale fine utile, secondo il Tribunale, addurre la mera anteriorità del contratto preliminare stipulato nel 1992, non essendosi i medesimi confrontati con le descritte risultanze, indicative della pericolosità sociale di EN AP, risalente ad epoca anteriore alla stipula del preliminare e perdurante anche successivamente ed avendo altresì omesso di allegare lo stato di incolpevole affidamento e di buona fede di RO IZ rispetto alla strumentalità del proprio credito e all'attività illecita di LA IS s.r.l. 1.4. Il Tribunale ha evidenziato, in particolare, che: - il contratto preliminare stipulato nel 1992 tra LA IS s.r.l. e RO IZ, dante causa degli odierni ricorrenti, non era stato né registrato, né trascritto, risultando trascritta, nel 2011, la sola sentenza emessa ex art. 2932 cod. civ., pur avendo l'acquirente effettuato un significativo esborso, non rapportato ad alcuna garanzia della promittente venditrice;
- il contratto preliminare - nonostante il versamento di un cospicuo acconto - non conteneva la precisa indicazione dell'unità immobiliare, omissione incomprensibile a fronte del possibile insuccesso dell'operazione immobiliare;
- il contratto preliminare prevedeva un termine entro il quale avrebbe dovuto stipularsi il definitivo ma, nonostante il consistente ritardo del promittente venditore, l'acquirente promissario, nella persona di RO IZ, de cuius degli odierni ricorrenti, aveva azionato i rimedi legali soltanto nel 2008, notificando alla società venditrice l'invito a comparire davanti a un notaio per la stipula del contratto;
la perdurante inerzia della parte promittente aveva determinato l'instaurazione, nel successivo 2009, del giudizio civile ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. Alla luce delle indicate considerazioni, il Tribunale ha rigettato l'istanza. 2. Con ricorso, sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la difesa si duole del provvedimento. 2.1. L'unico motivo di ricorso adduce la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 27-52 del d.lgs. n. 159 del 2011, per omesso riconoscimento del diritto reale (o di obbligazione) vantato dai ricorrenti sulle unità immobiliari, alla luce della documentazione allegata e della buona fede, nonché, sotto altro profilo, per manifesta illogicità e contraddittorietà del provvedimento, risultante dagli atti del procedimento e dai documenti, censurando anche la omessa ed erronea valutazione della predetta documentazione. I ricorrenti assumono, in sintesi, che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, sarebbero emerse tutte le condizioni a tutela dei terzi di buona fede previste dal d.lgs. n. 159 del 2011 e, in particolare, la certezza del diritto sui beni, risultante da atti aventi data certa, anteriore al sequestro ed in forza di sentenza civile esecutiva passata in giudicato e trascritta, nonché la buona fede stessa del terzo. Come si evince dalla sentenza del Tribunale civile di Palermo del 3 maggio 2011 e dagli atti in essa richiamati, l'obbligazione in favore di RO IZ era sorta in data anteriore al sequestro, addirittura nell'anno 1992 e, dallo svolgimento dei fatti, non solo risulta la buona fede del promissario acquirente degli immobili, ma anche il danno subìto dallo stesso e dai suoi eredi a causa dell'inadempimento contrattuale della società venditrice, ragione che ha determinato l'emissione della sentenza ex art. 2932 cod. civ. Il Tribunale, Sezione misure di prevenzione, ha ritenuto non provata la buona fede di RO IZ, assumendo che egli avrebbe dovuto agire con maggiore cautela nella vicenda. Avrebbe atteso troppo a lungo nell'adire le vie legali, ma, ad avviso dei ricorrenti, in tale assunto si annida la contraddittorietà della motivazione, alla luce del fatto che, come previsto dal 4 contratto, il versamento del saldo era, a sua volta, subordinato alla cancellazione di pignoramenti ed ipoteche gravanti sui beni, cui avrebbe dovuto provvedere la parte promittente. Ciò non era avvenuto, in quanto, a causa delle ipoteche iscritte da istituti bancari sull'interno immobile e sussistenti fino al momento del sequestro, le banche creditrici avevano avanzato procedure esecutive anteriormente al sequestro. Osservano i ricorrenti che, se si fosse trattato di intestazione fittizia di beni in favore della LA IS s.r.I., certo non sarebbe residuato alcun debito in capo all'intestatario interposto (in tesi, RO IZ), atteso che, per fatto notorio, l'intestazione fittizia avviene con quietanza di saldo. A riprova della buona fede, la difesa ripercorre le tappe della vicenda, scandita dalla stipula, nel 1992, del contratto preliminare di vendita, dall'immissione nel materiale possesso degli immobili, giusta scrittura integrativa, nell'anno 2001. A seguito di vana sollecitazione e formale convocazione del promittente presso uno studio notarile, nel 2011, il promissario acquirente aveva quindi agito davanti al giudice civile, che aveva emesso la sentenza civile costitutiva ex art. 2932 cod. civ. Il saldo previsto in sentenza non era stato versato, in quanto la decisione ne aveva subordinato il versamento alla cancellazione dei vincoli obbligatori e reali a cura della società, ciò che non era avvenuto. Fino a che, nell'anno 2014, era intervenuto il sequestro di prevenzione a carico di VI AP, comprensivo dei beni compendio sociale di Società LA IS s.r.l. I ricorrenti evidenziano che, nel procedimento ex art. 666 cod. proc. pen., sono state rassegnate conclusioni a favore degli odierni ricorrenti sia dall'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, sia dal Pubblico ministero, evidenziando la sussistenza della buona fede in capo ad RO IZ, altresì evincibile da una serie di missive intercorse tra VI AP e RO IZ comprovanti questioni riguardanti pagamenti, tempi di consegna, ritardi, che attesterebbero l'assenza di collusione alcuna tra venditore e acquirente. Ha pertanto concluso con la richiesta di annullamento del provvedimento. 3. Il Procuratore generale, nella persona del Sostituto Luigi Birritteri, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 5 1.1. Occorre effettuare, ad avviso del Collegio, una preliminare ricostruzione della complessa vicenda, per procedere, quindi, all'inquadramento giuridico della stessa. Come già annotato, il 17 febbraio 1992 fu stipulato il contratto preliminare di vendita tra il padre degli odierni ricorrenti, RO IZ, e LA IS s.p.a. A causa del procrastinarsi del ritardo nell'adempimento contrattuale, a seguito di privata scrittura integrativa, intervenuta tra le parti il 28 marzo 2001, RO IZ era stato immesso nel materiale possesso degli immobili, con promessa della venditrice di addivenire alla stipula del contratto definitivo, cui sarebbe dovuto seguire il versamento del saldo del prezzo da parte dell'acquirente. A fronte del perdurante inadempimento di parte venditrice, RO IZ, mediante esercizio dell'azione giudiziale ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., aveva ottenuto la sentenza civile del Tribunale di Palermo in data 3 maggio 2011 (notificata, con formula esecutiva, il 6 marzo 2012, unitamente ad atto di precetto per le spese legali). Con tale sentenza, era stato giudizialmente disposto il trasferimento ad RO IZ degli immobili, già oggetto di preliminare, siti in Palermo, largo LAura 27, piano 14, scala F, catasto fabbricati del Comune di Palermo, Foglio 35, particelle 2625, sub 258, 259, con subordinazione dell'effetto traslativo al versamento, da parte dell'attore - id est, acquirente - in favore della società convenuta, del prezzo residuo di Euro 367.109,44, pagamento a sua volta subordinato alla cancellazione, da parte del promittente venditore, del pignoramento e delle iscrizioni ipotecarie gravanti sulle unità immobiliari in oggetto. 1.2. Nell'anno 2014, era tuttavia intervenuto il sequestro di prevenzione di cui ai provvedimenti n. 34/2014 e n. 23/2015, che aveva riguardato il capitale sociale e il compendio aziendale della società promittente venditrice LA IS s.r.l. (in liquidazione), cui aveva fatto seguito la confisca del 2018, divenuta definitiva con provvedimento in data 3 febbraio 2023, del compendio indicato. Sulla base di quanto premesso, risulta che, dal mese di febbraio 2023, furono definitivamente confiscati alle società facenti capo agli eredi di VI AP, di cui era sopravvenuto il decesso il 4 novembre 2019, una serie di beni, tra cui gli immobili siti in Palermo, largo LAura 27, piano 14, scala F, catasto fabbricati del Comune di Palermo, Foglio 35, particelle 2625, sub 258, 259, di cui LA IS s.r.l. (già villa IS s.p.a.) risultava formale intestataria. Non venne in alcun modo valorizzata la circostanza che le due unità di largo LAura, 27 furono, in progressione, oggetto del contratto preliminare, della scrittura privata di immissione in possesso, della sentenza ex art. 2932 cod. civ. in favore dell'acquirente RO IZ che, per parte sua, non aveva provveduto al saldo del prezzo. 6 2. Ciò premesso, davanti al Tribunale di Palermo, Sezione Misure di prevenzione, gli eredi del promissario acquirente - il quale, all'esito della causa ex art. 2932 cod. civ., aveva peraltro conseguito, si ribadisce, il titolo proprietario sui beni, pur condizionato al versamento del saldo - hanno intentato un'azione volta ad ottenere "Il dissequestro, previa verifica della buona fede e contestuale autorizzazione alla vendita in favore degli istanti, previo versamento del saldo del prezzo" delle due unità immobiliare de quibus agitur. Posto che, come ha osservato il Tribunale, la richiesta doveva essere intesa come volta a conseguire la revoca della confisca, definitivamente caduta sui cespiti, l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, che ha preso parte al procedimento, ha domandato di essere autorizzata, previa verifica della buona fede degli istanti, a stipulare il contratto di compravendita degli immobili di largo LAura 27, e, analogamente, ha concluso il Pubblico ministero nel procedimento. Il Tribunale, come riferito, ha respinto la richiesta, non ravvisando la buona fede dei richiedenti, eredi di RO IZ, sulla base degli argomenti di cui si è fatto cenno. 2.1. Ad avviso del Collegio, si impongono alcune considerazioni, alla luce della circostanza che, nell'anno 2014, quando intervenne il sequestro di prevenzione, intrapreso dall'Autorità giudiziaria nei riguardi delle società facenti capo a VI AP e ricadente (anche) sugli immobili di cui si tratta, il rapporto contrattuale LA IS s.r.l. - RO IZ doveva ritenersi ancora pendente. Considerazione che trova fondamento sulle statuizioni della sentenza emessa il 3 maggio 2011 dal Tribunale di Palermo ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., con la quale il trasferimento della proprietà delle due unità immobiliari di largo LAura 27 era stato subordinato al pagamento del saldo, a sua volta subordinato alla cancellazione, a parte debitoris, di pignoramenti e ipoteche su di esso gravanti, condizioni che, una volta verificatesi, avrebbero prodotto effetti ex tunc, ai sensi dell'art. 1360 cod. civ. (Retroattività della condizione), per cui «Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso». Ciò posto, RO IZ si era attivato ed aveva notificato il 6 marzo 2012 alla società LA IS s.p.a., in liquidazione, atto di precetto recante data 7 febbraio 2012, con il quale RO IZ, in forza della sentenza 3 maggio 2011, intimava alla società inadempiente di provvedere alla cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli, gravanti sulle unità immobiliari, nonché al pagamento delle spese processuali. L'intimazione non sortì tuttavia alcun effetto e nell'anno 2014, come si è detto, intervenne il sequestro di prevenzione, cui fece seguito il provvedimento di confisca, definitivo nell'anno 2023. Durante il periodo in cui i beni erano sottoposti a sequestro, fino alla confisca e anche successivamente, il rapporto contrattuale tra RO IZ e LA IS s.p.a. era rimasto pendente, poiché l'esecuzione delle obbligazioni corrispettive reciprocamente subordinate e alle quali, secondo la sentenza civile irrevocabile ex art. 2932 cod. civ., anche gli effetti traslativi erano correlati, non era stata ancora eseguita. Viene, pertanto, in gioco il dettato di cui all'art. 56 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, che disciplina i rapporti pendenti nel corso del procedimento ablatorio, stabilendo che: «Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, commi 1-bis e 1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dall'immissione nel possesso.
2. Il contraente può mettere in mora l'amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.
3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene o all'azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiarazione prevista dal comma 1. 4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto e il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo.
5. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare, trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito secondo le disposizioni del capo II del presente titolo e gode del privilegio previsto nell'articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data del sequestro. Al promissario acquirente non è dovuto alcun risarcimento o indennizzo». 3. A fronte di tale quadro normativo, nel momento in cui venne disposto il sequestro di prevenzione dei beni delle società, tra cui IS s.r.I., facenti capo a VI AP, la gestione della quale fu demandata ad un amministratore giudiziario, questi avrebbe dovuto esercitare le proprie facoltà di opzione, o richiedendo l'autorizzazione al giudice delegato al fine di subentrare, con la prescritta dichiarazione da formulare entro sei mesi, nel rapporto contrattuale in essere - id est, preliminare seguito da sentenza costitutiva, subordinata a condizione sospensiva del pagamento del saldo - o investendo il giudice della richiesta di autorizzazione a risolvere il rapporto, così non subentrando nel rapporto derivante dalla sentenza 8 e determinando le condizioni per le quali la pretesa di IZ fosse rimessa alla valutazione da svolgersi nel procedimento di verifica dei crediti. Ciò che, a quanto emerge, non risulta avvenuto né ad opera dell'originario ausiliario nominato dal Tribunale né ad opera dell'Agenzia che nei gradi successivi aveva assunto la gestione degli immobili. D'altro canto, nemmeno TO IZ ha provveduto alla messa in mora dell'amministratore come previsto dall'art. 56, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, così determinando le condizioni per le quali il rapporto contrattuale preesistente al sequestro avesse la necessaria evoluzione, in un senso o nell'altro, e in ogni caso in termini di certezza. In mancanza di tali adempimenti, in forza della citata norma, che non contempla altri effetti né prevede conseguenze o sanzioni al mancato esercizio delle rispettive prerogative dell'amministratore giudiziario o delle parti, non può che concludersi che il rapporto pendente al momento del sequestro tra la società LA IS e IZ è rimasto ancora pendente per tutto il corso del procedimento, e fino alla confisca definitiva. Solo al provvedimento di confisca può ricollegarsi, come a breve si vedrà, un effetto che incide sul rapporto contrattuale realizzando una delle condizioni necessarie per la sua esecuzione. 3.1. La confisca di prevenzione, definitiva nel 2023, ha comportato l'acquisizione dei beni al patrimonio dello Stato, liberi da oneri e pesi (art. 45 del d.lgs. n. 159 del 2011); sicché sugli immobili promessi in vendita dalla società LA IS a IZ la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli, prevista dalla sentenza ex art. 2932 cod. civ., deve ritenersi realizzata ope legis. E, tuttavia, ancora l'Agenzia avrebbe potuto procedere ai sensi dell'art. 56 cit., previa valutazione circa l'opportunità di definire le questioni relative alla sentenza costitutiva pronunciata il 3 maggio 2011 dal Tribunale civile ed ancora pendenti, non risultando, nelle more, essersi verificata la condizione sospensiva afferente al pagamento del saldo, di contro essendosi invece estinti, per previsione normativa, i vincoli reali ed obbligatori gravanti sui beni che, per statuizione giudiziale, avrebbero dovuto essere estinti dalla parte venditrice promittente. RO IZ e, successivamente, i suoi eredi, era stato costituito nel diritto di proprietà sugli immobili di largo LAura, 27, ma tale titolo era subordinato al pagamento del saldo;
tale adempimento, secondo la giurisprudenza civile di legittimità, non deve considerarsi una vera e propria condizione ma un mero comportamento adempiente accessorio al negozio. In sede civile di legittimità è stato, infatti, affermato il principio così massimato: «In tema di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. del trasferimento di proprietà, ove quest'ultimo sia subordinato al pagamento del prezzo o del saldo prezzo, tale pagamento non si atteggia quale evento futuro ed incerto, accidentale rispetto all'atto di trasferimento, afferente alla mera efficacia di quest'ultimo e configurabile come condizione sospensiva ai sensi e per gli effetti 9 dell'art. 1353 c.c., bensì quale elemento essenziale intrinseco, atto a ripristinare la corrispettività del contratto, di cui la sentenza tiene luogo, tanto che il mancato versamento del dovuto, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, non costituisce ragione di automatica e definitiva inefficacia del trasferimento ex art. 1353 c.c., ma causa di inadempimento risolutivo.» (Sez. 2, n. 8164 del 22/03/2023, Rv. 667503-01). Analoga affermazione presiede anche alla decisione in tema di cessazione del beneficio cd. prima casa a seguito del trasferimento di proprietà prodotto dal passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c., cessazione che si verifica anche nel caso in cui l'effetto traslativo è subordinato al pagamento del prezzo o del saldo prezzo, atteso che tale pagamento non si atteggia quale evento futuro ed incerto, ma costituisce un elemento essenziale intrinseco atto a ripristinare la corrispettività del contratto (così, Sez. 5, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2025, Rv. 674348-01). Nel caso di specie l'applicazione di tali principi poteva trovare ostacolo - oltre che nelle movenze testuali del dispositivo della sentenza del Tribunale di Palermo ex art. 2932 cod. civ., che sembra indicare sia la previa cancellazione delle iscrizioni ipotecarie sia il successivo pagamento del prezzo come condizioni del verificarsi dell'effetto traslativo - soprattutto nel fatto che il trasferimento del diritto proprietà non sarebbe potuto avvenire senza l'adempimento dell'obbligo di liberare i beni dagli oneri e dai pesi che gravavano su di essi. Tuttavia, l'avvenuta confisca e il trasferimento di essi all'Agenzia nazionale, oramai senza alcun gravame per effetto di quanto stabilito dall'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, nel rapporto ancora pendente ha fatto venire meno la necessità dell'adempimento che poteva produrre un'incidenza sull'effetto traslativo pieno del diritto di proprietà dei beni oggetto del preliminare e aveva già posto l'Agenzia nazionale nelle condizione di esercitare un'opzione che avrebbe potuto comportare, in alternativa, il subentro nel rapporto obbligatorio con la riscossione del prezzo residuo o il disconoscimento del rapporto medesimo con il consolidamento degli effetti della confisca. Ciò premesso, da questa scelta, che necessariamente deve essere effettuata dall'Agenzia nazionale, alla quale è esclusivamente riservata, essendo la stessa divenuta titolare del bene a conclusione del giudizio di prevenzione con decisione irrevocabile - e peraltro senza alcuna necessità dell'autorizzazione ex art. 56 d.lgs. n. 159 del 2011 da parte del giudice delegato, il cui ruolo è cessato a seguito del venir meno della pendenza del procedimento - derivano le conseguenze sulla posizione del terzo contraente del preliminare. Nel caso in cui l'Agenzia nazionale decida di subentrare nel rapporto, permarrà l'effetto traslativo derivante dall'esecuzione del preliminare e graverà sul terzo l'obbligo di versare il prezzo a saldo;
ove, per converso, l'Agenzia ritenga di non subentrare nel contratto, al terzo spetterà il diritto di credito alla restituzione della parte del prezzo versato o di altra pretesa comunque derivante dal rapporto risolto. 1 0 12. Da tali premesse consegue anche che i ricorrenti, eredi di RO IZ, in virtù degli effetti della sentenza ex art. 2932 cod. civ., possono vantare, quantomeno sul piano della titolarità formale, il diritto di proprietà sui beni immobili di largo LAura 27, oggetto di confisca, trascritto in data anteriore al sequestro, in favore del de cuius, dante causa degli odierni ricorrenti, RO IZ. Da ciò deriva che anche sotto questo profilo il loro onere attiene all'allegazione di elementi che evidenzino che l'operazione di acquisto, precedente al sequestro, non fosse fittizia, tenendo peraltro presente che la fittizietà dell'intestazione dei beni deve essere oggetto di prova da parte del Pubblico ministero e che, non versandosi in una mera ipotesi di verifica della buona fede, non gli è richiesta la compiuta prova positiva dell'incolpevole affidamento. 3.3. I principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, e condivisi dal Collegio, si attestano sulla delineata linea, così essendo stato statuito che «Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il terzo intestatario di un bene sottoposto a confisca che intenda contestare il provvedimento applicativo può limitarsi ad allegare circostanze di fatto tese a dimostrare l'effettivo impiego di risorse economiche proprie nell'acquisto del bene, non rilevando, a differenza dell'onere di allegazione gravante sul terzo creditore, la dimostrazione della sua buona fede al momento dell'acquisto» (Sez. 1, n. 42238 del 18/05/2017, CU e altri, Rv. 270974-01: la S.C., in motivazione, ha precisato che il fatto in sé dell'acquisto a titolo oneroso spezza il nesso di riferibilità del bene al soggetto pericoloso, persino nel caso di consapevolezza, da parte dell'acquirente, della condizione di costui). Nella richiamata decisione è stato precisato che « ...a fronte del dato rappresentato dalla formale intestazione del bene immobile e da un «sospetto» di fittizietà è necessario comprendere - quantomeno con serietà probatoria tale da dissipare ipotesi alternative sostenibili - se l'impiego delle risorse economiche, per l'acquisto, la realizzazione, le migliorie, sia avvenuto ad opera del soggetto pericoloso (con legittimità, in tal caso, della confisca) o meno (con dovere di restituzione). Il titolare formale, peraltro, non è soggetto su cui gravi un dovere di dimostrare la buona fede al momento dell'acquisto, non essendo un soggetto che invochi la tutela di un diritto di credito, ma può limitarsi ad allegare circostanze di fatto che appaiano tese a convalidare la «coincidenza» tra l'intestazione formale e l'impiego di risorse proprie o comunque 'diverse' da quelle provenienti dal soggetto pericoloso (dunque la «realtà» dell'acquisto). Il titolare formale, che impieghi risorse «proprie» per l'acquisto del bene, è dunque immune da provvedimento di confisca (anche se, in ipotesi, fosse consapevole del fatto che il venditore è soggetto pericoloso) perché tale condizione (l'acquisto reale a titolo oneroso) spezza il nesso di riferibilità del bene alla persona pericolosa, con le conseguenze prima evidenziate». Ancora, più recentemente e con particolare riguardo al profilo della legittimazione a proporre incidente di esecuzione, è stato analogamente affermato che «Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il terzo proprietario di un bene sottoposto a confisca, acquistato in 11 data antecedente il sequestro, erroneamente non citato nella fase della cognizione, può proporre incidente di esecuzione al fine di ottenere la revoca "ex tunc" del provvedimento ablatorio, gravando sull'accusa, anche in tale procedimento, l'onere della prova della eventuale fittizietà dell'intestazione» (Sez. 1, n. 6745 del 05/11/2020, dep. 2021, Scerra, Rv. 280528-01: in motivazione la Corte ha chiarito che non sussiste in tal caso alcun onere a carico del terzo proprietario di dimostrare la propria buona fede, non essendo la sua posizione assimilabile a quella del titolare di un diritto di credito). 4. Alla luce del quadro tratteggiato, risultano pertanto ultronee le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine alla buona fede del promissario acquirente RO IZ, con le conseguenti implicazioni che ne sono discese;
d'altro canto, si rivelano non appropriate le considerazioni svolte dal ricorrente in ordine alla ventilata carenza di motivazione al riguardo, posto che il Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, avrebbe dovuto affrontare il profilo relativo alla effettiva discrasia fra titolarità formale e disponibilità sostanziale del bene, questione, che, viceversa, risulta del tutto assente in motivazione. Ciò premesso, l'istanza rivolta al Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, dagli eredi di RO IZ, lungi dall'essere affrontata e decisa nel merito, avrebbe dovuto, per converso, essere dichiarata inammissibile anche con riferimento alla richiesta avanzata dall'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati. Invero, nella fase odierna, che afferisce alla richiesta di revoca del provvedimento di confisca sui beni de quibus, l'Agenzia non avrebbe dovuto richiedere alcuna autorizzazione al fine di procedere alla definizione del rapporto pendente rispetto agli eredi di RO IZ, posto che, a mente del richiamato art. 56 cit., l'atto autorizzativo avrebbe eventualmente dovuto essere richiesto dall'amministratore giudiziario nel segmento procedimentale, prodromico alla confisca, del sequestro di prevenzione, avendo tuttora, alle condizioni meglio descritte nel § 3.2, l'Agenzia nazionale facoltà di regolare in maniera del tutto autonoma la definizione del rapporto ancora pendente. 5. Alla luce di quanto premesso, spetterà pertanto al Tribunale di Palermo, per effetto dell'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, procedere, nell'ambito di eventuale altro procedimento incidentale, alla fissazione di un'udienza per la comparizione delle parti interessate, tra cui figura, indubbiamente, l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, invitando le stesse ad esercitare le rispettive prerogative derivanti dal dettato dell'art. 56 d.lgs. n. 159 del 2011. Ne consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio l'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
12 Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 4 dicembre 2025.
lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del Sostituto Luigi Birritteri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con ricorso interposto avverso l'ordinanza in epigrafe, IL IZ, SS IZ e NI LL, in qualità di eredi di RO IZ, hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Palermo che ha rigettato l'istanza volta ad ottenere la revoca della confisca di prevenzione degli immobili siti in Palermo, largo LAura 27, piano 14, scala F, catasto fabbricati del Comune di Palermo, Foglio 35, particelle 2625, sub 258, 259. Il Tribunale ha rilevato che gli istanti avevano richiesto, previa verifica della buona fede e di contestuale autorizzazione all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla vendita in favore degli stessi, con versamento del saldo del prezzo, il dissequestro, da intendersi quale Penale Sent. Sez. 1 Num. 1069 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: OGGERO MARIA EUGENIA Data Udienza: 04/12/2025 revoca della confisca, dei beni di cui al procedimento n. 34/2014 MP, instaurato a carico degli eredi di VI AP, di cui al decreto del Tribunale di Palermo del 12 novembre 2018, definitivo il 3 febbraio 2023, osservando che: - i beni immobili indicati erano stati oggetto di contratto preliminare di vendita del 17 febbraio 1992, intercorso tra il padre degli odierni ricorrenti, RO IZ, e LA IS s.p.a.; - a seguito di scrittura integrativa intervenuta tra le parti il 28 marzo 2001, il promissario acquirente IZ era stato immesso nel materiale possesso degli immobili;
- a fronte del perdurante inadempimento di parte venditrice, RO IZ, mediante esercizio di azione giudiziale ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., aveva ottenuto sentenza civile pronunciata dal Tribunale di Palermo il 3 maggio 2011 (notificata, con formula esecutiva, il 6 marzo 2012, unitamente ad atto di precetto per le spese legali), per effetto della quale era stato disposto il trasferimento ad RO IZ degli immobili, già oggetto di preliminare, siti in Palermo, largo LAura, 27, piano 14, scala F, catasto fabbricati del Comune di Palermo, Foglio 35, particelle 2625, sub 258, 259, con subordinazione dell'effetto traslativo al versamento, da parte dell'attore - id est, acquirente - in favore della società convenuta, del prezzo residuo di Euro 367.109,44, pagamento a sua volta subordinato alla cancellazione, da parte del promittente venditore, del pignoramento e delle iscrizioni ipotecarie gravanti sulle unità immobiliari in oggetto;
- con provvedimenti n. 34/2014 n. 23/2015 era intervenuto il sequestro di prevenzione del capitale sociale e del compendio aziendale della società promittente venditrice LA IS s.r.l. (in liquidazione) e quindi, con decreto 12 novembre 2018 e successivo decreto della Corte di appello di Palermo del 4 marzo 2022, definitivo il 3 febbraio 2023, era seguita la confisca di prevenzione del capitale sociale e del compendio aziendale della società. 1.1. Ciò premesso, il Tribunale - preso atto che l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati aveva riconosciuto la buona fede dei ricorrenti, rappresentando la propria disponibilità a procedere alla vendita dell'immobile e comunque rimettendo al Tribunale l'accertamento della terzietà, della buona fede e dell'incolpevole affidamento dell'istante, se del caso nelle forme della verifica dei crediti prevista dagli articoli 57 e seguenti d.lgs. n. 159/2011 - ha ritenuto che l'istanza dovesse intendersi come revoca della confisca a carico di LA IS s.r.I., definitiva il 4 marzo 2023, e che gli eredi di RO IZ fossero legittimati a proporre, ex art. 666 cod. proc. pen., l'istanza di revoca della confisca, non avendo partecipato, né essendo stati a tale fine citati, al procedimento di prevenzione. 1.2. Nel merito, il Tribunale ha respinto l'istanza, muovendo dal rilievo della natura sospensiva della condizione apposta alla sentenza ex art. 2932 cod. civ. del 3 maggio 2011 del Tribunale di Palermo, inferendone la sospensione dell'effetto traslativo della proprietà, sicché ha escluso che i ricorrenti vantassero un diritto di proprietà anteriore al sequestro. 2 Per effetto del contratto preliminare di compravendita e dei successivi pagamenti, come cristallizzati nella sentenza ex art. 2932 cod. civ., gli istanti, ad avviso del Tribunale, avrebbero maturato nei confronti dell'Erario, nuovo titolare dei beni confiscati, un mero diritto di credito, insorto anteriormente al sequestro, quale parte del prezzo già versato per l'acquisto degli immobili, che avrebbe dovuto essere fatto valere nell'ambito della procedura di verifica dei crediti davanti al giudice delegato, mediante apposita domanda in quella sede. Osserva il Tribunale che l'Erario, a seguito della confisca, ha riportato l'acquisto a titolo originario dei beni, liberi da pesi e da oneri, non essendo opponibile allo stesso la sentenza ex art. 2932 cod. civ. e restando tuttavia impregiudicata la facoltà per gli istanti di concludere contratto definitivo con l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, nel caso in cui la stessa intenda determinarsi in tale senso, operazione in relazione alla quale il Tribunale ha escluso di avere alcun potere autorizzatorio. 1.3. Ciò premesso, il Tribunale ha respinto la richiesta avanzata con l'istanza, escludendo la sussistenza del requisito della buona fede, posto che gli istanti non avevano soddisfatto l'onere della relativa prova, né potendo supplire, al riguardo, la sentenza ex art. 2932 cod. civ., che non si era occupata di tale profilo, essendo invero emerso nell'ambito del procedimento ablatorio a carico di VI AP (e, successivamente, dei suoi eredi) che, nella seconda fase della sua vita imprenditoriale, egli era entrato in affari con Cosa nostra ed aveva trattato, su base contrattuale, l'acquisto, tra l'altro, degli immobili da parte di LA IS s.p.a. (poi, LA IS s.r.I.) di via dei Cantieri, comprensiva degli immobili di largo LAura, operazioni cui era stata attribuita rilevanza giudiziale a titolo di concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa. A fronte di tali emergenze, che evidenziavano la strumentalità, rispetto all'attività illecita di AP, dell'operazione immobiliare afferente (anche) ai due immobili oggetto della richiesta degli istanti, sarebbe stato onere degli stessi, ad avviso del Tribunale, dimostrare la propria buona fede rispetto a tale nesso, ciò che non era invece avvenuto. Non poteva ritenersi a tale fine utile, secondo il Tribunale, addurre la mera anteriorità del contratto preliminare stipulato nel 1992, non essendosi i medesimi confrontati con le descritte risultanze, indicative della pericolosità sociale di EN AP, risalente ad epoca anteriore alla stipula del preliminare e perdurante anche successivamente ed avendo altresì omesso di allegare lo stato di incolpevole affidamento e di buona fede di RO IZ rispetto alla strumentalità del proprio credito e all'attività illecita di LA IS s.r.l. 1.4. Il Tribunale ha evidenziato, in particolare, che: - il contratto preliminare stipulato nel 1992 tra LA IS s.r.l. e RO IZ, dante causa degli odierni ricorrenti, non era stato né registrato, né trascritto, risultando trascritta, nel 2011, la sola sentenza emessa ex art. 2932 cod. civ., pur avendo l'acquirente effettuato un significativo esborso, non rapportato ad alcuna garanzia della promittente venditrice;
- il contratto preliminare - nonostante il versamento di un cospicuo acconto - non conteneva la precisa indicazione dell'unità immobiliare, omissione incomprensibile a fronte del possibile insuccesso dell'operazione immobiliare;
- il contratto preliminare prevedeva un termine entro il quale avrebbe dovuto stipularsi il definitivo ma, nonostante il consistente ritardo del promittente venditore, l'acquirente promissario, nella persona di RO IZ, de cuius degli odierni ricorrenti, aveva azionato i rimedi legali soltanto nel 2008, notificando alla società venditrice l'invito a comparire davanti a un notaio per la stipula del contratto;
la perdurante inerzia della parte promittente aveva determinato l'instaurazione, nel successivo 2009, del giudizio civile ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. Alla luce delle indicate considerazioni, il Tribunale ha rigettato l'istanza. 2. Con ricorso, sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la difesa si duole del provvedimento. 2.1. L'unico motivo di ricorso adduce la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 27-52 del d.lgs. n. 159 del 2011, per omesso riconoscimento del diritto reale (o di obbligazione) vantato dai ricorrenti sulle unità immobiliari, alla luce della documentazione allegata e della buona fede, nonché, sotto altro profilo, per manifesta illogicità e contraddittorietà del provvedimento, risultante dagli atti del procedimento e dai documenti, censurando anche la omessa ed erronea valutazione della predetta documentazione. I ricorrenti assumono, in sintesi, che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, sarebbero emerse tutte le condizioni a tutela dei terzi di buona fede previste dal d.lgs. n. 159 del 2011 e, in particolare, la certezza del diritto sui beni, risultante da atti aventi data certa, anteriore al sequestro ed in forza di sentenza civile esecutiva passata in giudicato e trascritta, nonché la buona fede stessa del terzo. Come si evince dalla sentenza del Tribunale civile di Palermo del 3 maggio 2011 e dagli atti in essa richiamati, l'obbligazione in favore di RO IZ era sorta in data anteriore al sequestro, addirittura nell'anno 1992 e, dallo svolgimento dei fatti, non solo risulta la buona fede del promissario acquirente degli immobili, ma anche il danno subìto dallo stesso e dai suoi eredi a causa dell'inadempimento contrattuale della società venditrice, ragione che ha determinato l'emissione della sentenza ex art. 2932 cod. civ. Il Tribunale, Sezione misure di prevenzione, ha ritenuto non provata la buona fede di RO IZ, assumendo che egli avrebbe dovuto agire con maggiore cautela nella vicenda. Avrebbe atteso troppo a lungo nell'adire le vie legali, ma, ad avviso dei ricorrenti, in tale assunto si annida la contraddittorietà della motivazione, alla luce del fatto che, come previsto dal 4 contratto, il versamento del saldo era, a sua volta, subordinato alla cancellazione di pignoramenti ed ipoteche gravanti sui beni, cui avrebbe dovuto provvedere la parte promittente. Ciò non era avvenuto, in quanto, a causa delle ipoteche iscritte da istituti bancari sull'interno immobile e sussistenti fino al momento del sequestro, le banche creditrici avevano avanzato procedure esecutive anteriormente al sequestro. Osservano i ricorrenti che, se si fosse trattato di intestazione fittizia di beni in favore della LA IS s.r.I., certo non sarebbe residuato alcun debito in capo all'intestatario interposto (in tesi, RO IZ), atteso che, per fatto notorio, l'intestazione fittizia avviene con quietanza di saldo. A riprova della buona fede, la difesa ripercorre le tappe della vicenda, scandita dalla stipula, nel 1992, del contratto preliminare di vendita, dall'immissione nel materiale possesso degli immobili, giusta scrittura integrativa, nell'anno 2001. A seguito di vana sollecitazione e formale convocazione del promittente presso uno studio notarile, nel 2011, il promissario acquirente aveva quindi agito davanti al giudice civile, che aveva emesso la sentenza civile costitutiva ex art. 2932 cod. civ. Il saldo previsto in sentenza non era stato versato, in quanto la decisione ne aveva subordinato il versamento alla cancellazione dei vincoli obbligatori e reali a cura della società, ciò che non era avvenuto. Fino a che, nell'anno 2014, era intervenuto il sequestro di prevenzione a carico di VI AP, comprensivo dei beni compendio sociale di Società LA IS s.r.l. I ricorrenti evidenziano che, nel procedimento ex art. 666 cod. proc. pen., sono state rassegnate conclusioni a favore degli odierni ricorrenti sia dall'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, sia dal Pubblico ministero, evidenziando la sussistenza della buona fede in capo ad RO IZ, altresì evincibile da una serie di missive intercorse tra VI AP e RO IZ comprovanti questioni riguardanti pagamenti, tempi di consegna, ritardi, che attesterebbero l'assenza di collusione alcuna tra venditore e acquirente. Ha pertanto concluso con la richiesta di annullamento del provvedimento. 3. Il Procuratore generale, nella persona del Sostituto Luigi Birritteri, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 5 1.1. Occorre effettuare, ad avviso del Collegio, una preliminare ricostruzione della complessa vicenda, per procedere, quindi, all'inquadramento giuridico della stessa. Come già annotato, il 17 febbraio 1992 fu stipulato il contratto preliminare di vendita tra il padre degli odierni ricorrenti, RO IZ, e LA IS s.p.a. A causa del procrastinarsi del ritardo nell'adempimento contrattuale, a seguito di privata scrittura integrativa, intervenuta tra le parti il 28 marzo 2001, RO IZ era stato immesso nel materiale possesso degli immobili, con promessa della venditrice di addivenire alla stipula del contratto definitivo, cui sarebbe dovuto seguire il versamento del saldo del prezzo da parte dell'acquirente. A fronte del perdurante inadempimento di parte venditrice, RO IZ, mediante esercizio dell'azione giudiziale ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., aveva ottenuto la sentenza civile del Tribunale di Palermo in data 3 maggio 2011 (notificata, con formula esecutiva, il 6 marzo 2012, unitamente ad atto di precetto per le spese legali). Con tale sentenza, era stato giudizialmente disposto il trasferimento ad RO IZ degli immobili, già oggetto di preliminare, siti in Palermo, largo LAura 27, piano 14, scala F, catasto fabbricati del Comune di Palermo, Foglio 35, particelle 2625, sub 258, 259, con subordinazione dell'effetto traslativo al versamento, da parte dell'attore - id est, acquirente - in favore della società convenuta, del prezzo residuo di Euro 367.109,44, pagamento a sua volta subordinato alla cancellazione, da parte del promittente venditore, del pignoramento e delle iscrizioni ipotecarie gravanti sulle unità immobiliari in oggetto. 1.2. Nell'anno 2014, era tuttavia intervenuto il sequestro di prevenzione di cui ai provvedimenti n. 34/2014 e n. 23/2015, che aveva riguardato il capitale sociale e il compendio aziendale della società promittente venditrice LA IS s.r.l. (in liquidazione), cui aveva fatto seguito la confisca del 2018, divenuta definitiva con provvedimento in data 3 febbraio 2023, del compendio indicato. Sulla base di quanto premesso, risulta che, dal mese di febbraio 2023, furono definitivamente confiscati alle società facenti capo agli eredi di VI AP, di cui era sopravvenuto il decesso il 4 novembre 2019, una serie di beni, tra cui gli immobili siti in Palermo, largo LAura 27, piano 14, scala F, catasto fabbricati del Comune di Palermo, Foglio 35, particelle 2625, sub 258, 259, di cui LA IS s.r.l. (già villa IS s.p.a.) risultava formale intestataria. Non venne in alcun modo valorizzata la circostanza che le due unità di largo LAura, 27 furono, in progressione, oggetto del contratto preliminare, della scrittura privata di immissione in possesso, della sentenza ex art. 2932 cod. civ. in favore dell'acquirente RO IZ che, per parte sua, non aveva provveduto al saldo del prezzo. 6 2. Ciò premesso, davanti al Tribunale di Palermo, Sezione Misure di prevenzione, gli eredi del promissario acquirente - il quale, all'esito della causa ex art. 2932 cod. civ., aveva peraltro conseguito, si ribadisce, il titolo proprietario sui beni, pur condizionato al versamento del saldo - hanno intentato un'azione volta ad ottenere "Il dissequestro, previa verifica della buona fede e contestuale autorizzazione alla vendita in favore degli istanti, previo versamento del saldo del prezzo" delle due unità immobiliare de quibus agitur. Posto che, come ha osservato il Tribunale, la richiesta doveva essere intesa come volta a conseguire la revoca della confisca, definitivamente caduta sui cespiti, l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, che ha preso parte al procedimento, ha domandato di essere autorizzata, previa verifica della buona fede degli istanti, a stipulare il contratto di compravendita degli immobili di largo LAura 27, e, analogamente, ha concluso il Pubblico ministero nel procedimento. Il Tribunale, come riferito, ha respinto la richiesta, non ravvisando la buona fede dei richiedenti, eredi di RO IZ, sulla base degli argomenti di cui si è fatto cenno. 2.1. Ad avviso del Collegio, si impongono alcune considerazioni, alla luce della circostanza che, nell'anno 2014, quando intervenne il sequestro di prevenzione, intrapreso dall'Autorità giudiziaria nei riguardi delle società facenti capo a VI AP e ricadente (anche) sugli immobili di cui si tratta, il rapporto contrattuale LA IS s.r.l. - RO IZ doveva ritenersi ancora pendente. Considerazione che trova fondamento sulle statuizioni della sentenza emessa il 3 maggio 2011 dal Tribunale di Palermo ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., con la quale il trasferimento della proprietà delle due unità immobiliari di largo LAura 27 era stato subordinato al pagamento del saldo, a sua volta subordinato alla cancellazione, a parte debitoris, di pignoramenti e ipoteche su di esso gravanti, condizioni che, una volta verificatesi, avrebbero prodotto effetti ex tunc, ai sensi dell'art. 1360 cod. civ. (Retroattività della condizione), per cui «Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso». Ciò posto, RO IZ si era attivato ed aveva notificato il 6 marzo 2012 alla società LA IS s.p.a., in liquidazione, atto di precetto recante data 7 febbraio 2012, con il quale RO IZ, in forza della sentenza 3 maggio 2011, intimava alla società inadempiente di provvedere alla cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli, gravanti sulle unità immobiliari, nonché al pagamento delle spese processuali. L'intimazione non sortì tuttavia alcun effetto e nell'anno 2014, come si è detto, intervenne il sequestro di prevenzione, cui fece seguito il provvedimento di confisca, definitivo nell'anno 2023. Durante il periodo in cui i beni erano sottoposti a sequestro, fino alla confisca e anche successivamente, il rapporto contrattuale tra RO IZ e LA IS s.p.a. era rimasto pendente, poiché l'esecuzione delle obbligazioni corrispettive reciprocamente subordinate e alle quali, secondo la sentenza civile irrevocabile ex art. 2932 cod. civ., anche gli effetti traslativi erano correlati, non era stata ancora eseguita. Viene, pertanto, in gioco il dettato di cui all'art. 56 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, che disciplina i rapporti pendenti nel corso del procedimento ablatorio, stabilendo che: «Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, commi 1-bis e 1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dall'immissione nel possesso.
2. Il contraente può mettere in mora l'amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.
3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene o all'azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiarazione prevista dal comma 1. 4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto e il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo.
5. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare, trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito secondo le disposizioni del capo II del presente titolo e gode del privilegio previsto nell'articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data del sequestro. Al promissario acquirente non è dovuto alcun risarcimento o indennizzo». 3. A fronte di tale quadro normativo, nel momento in cui venne disposto il sequestro di prevenzione dei beni delle società, tra cui IS s.r.I., facenti capo a VI AP, la gestione della quale fu demandata ad un amministratore giudiziario, questi avrebbe dovuto esercitare le proprie facoltà di opzione, o richiedendo l'autorizzazione al giudice delegato al fine di subentrare, con la prescritta dichiarazione da formulare entro sei mesi, nel rapporto contrattuale in essere - id est, preliminare seguito da sentenza costitutiva, subordinata a condizione sospensiva del pagamento del saldo - o investendo il giudice della richiesta di autorizzazione a risolvere il rapporto, così non subentrando nel rapporto derivante dalla sentenza 8 e determinando le condizioni per le quali la pretesa di IZ fosse rimessa alla valutazione da svolgersi nel procedimento di verifica dei crediti. Ciò che, a quanto emerge, non risulta avvenuto né ad opera dell'originario ausiliario nominato dal Tribunale né ad opera dell'Agenzia che nei gradi successivi aveva assunto la gestione degli immobili. D'altro canto, nemmeno TO IZ ha provveduto alla messa in mora dell'amministratore come previsto dall'art. 56, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, così determinando le condizioni per le quali il rapporto contrattuale preesistente al sequestro avesse la necessaria evoluzione, in un senso o nell'altro, e in ogni caso in termini di certezza. In mancanza di tali adempimenti, in forza della citata norma, che non contempla altri effetti né prevede conseguenze o sanzioni al mancato esercizio delle rispettive prerogative dell'amministratore giudiziario o delle parti, non può che concludersi che il rapporto pendente al momento del sequestro tra la società LA IS e IZ è rimasto ancora pendente per tutto il corso del procedimento, e fino alla confisca definitiva. Solo al provvedimento di confisca può ricollegarsi, come a breve si vedrà, un effetto che incide sul rapporto contrattuale realizzando una delle condizioni necessarie per la sua esecuzione. 3.1. La confisca di prevenzione, definitiva nel 2023, ha comportato l'acquisizione dei beni al patrimonio dello Stato, liberi da oneri e pesi (art. 45 del d.lgs. n. 159 del 2011); sicché sugli immobili promessi in vendita dalla società LA IS a IZ la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli, prevista dalla sentenza ex art. 2932 cod. civ., deve ritenersi realizzata ope legis. E, tuttavia, ancora l'Agenzia avrebbe potuto procedere ai sensi dell'art. 56 cit., previa valutazione circa l'opportunità di definire le questioni relative alla sentenza costitutiva pronunciata il 3 maggio 2011 dal Tribunale civile ed ancora pendenti, non risultando, nelle more, essersi verificata la condizione sospensiva afferente al pagamento del saldo, di contro essendosi invece estinti, per previsione normativa, i vincoli reali ed obbligatori gravanti sui beni che, per statuizione giudiziale, avrebbero dovuto essere estinti dalla parte venditrice promittente. RO IZ e, successivamente, i suoi eredi, era stato costituito nel diritto di proprietà sugli immobili di largo LAura, 27, ma tale titolo era subordinato al pagamento del saldo;
tale adempimento, secondo la giurisprudenza civile di legittimità, non deve considerarsi una vera e propria condizione ma un mero comportamento adempiente accessorio al negozio. In sede civile di legittimità è stato, infatti, affermato il principio così massimato: «In tema di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. del trasferimento di proprietà, ove quest'ultimo sia subordinato al pagamento del prezzo o del saldo prezzo, tale pagamento non si atteggia quale evento futuro ed incerto, accidentale rispetto all'atto di trasferimento, afferente alla mera efficacia di quest'ultimo e configurabile come condizione sospensiva ai sensi e per gli effetti 9 dell'art. 1353 c.c., bensì quale elemento essenziale intrinseco, atto a ripristinare la corrispettività del contratto, di cui la sentenza tiene luogo, tanto che il mancato versamento del dovuto, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, non costituisce ragione di automatica e definitiva inefficacia del trasferimento ex art. 1353 c.c., ma causa di inadempimento risolutivo.» (Sez. 2, n. 8164 del 22/03/2023, Rv. 667503-01). Analoga affermazione presiede anche alla decisione in tema di cessazione del beneficio cd. prima casa a seguito del trasferimento di proprietà prodotto dal passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c., cessazione che si verifica anche nel caso in cui l'effetto traslativo è subordinato al pagamento del prezzo o del saldo prezzo, atteso che tale pagamento non si atteggia quale evento futuro ed incerto, ma costituisce un elemento essenziale intrinseco atto a ripristinare la corrispettività del contratto (così, Sez. 5, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2025, Rv. 674348-01). Nel caso di specie l'applicazione di tali principi poteva trovare ostacolo - oltre che nelle movenze testuali del dispositivo della sentenza del Tribunale di Palermo ex art. 2932 cod. civ., che sembra indicare sia la previa cancellazione delle iscrizioni ipotecarie sia il successivo pagamento del prezzo come condizioni del verificarsi dell'effetto traslativo - soprattutto nel fatto che il trasferimento del diritto proprietà non sarebbe potuto avvenire senza l'adempimento dell'obbligo di liberare i beni dagli oneri e dai pesi che gravavano su di essi. Tuttavia, l'avvenuta confisca e il trasferimento di essi all'Agenzia nazionale, oramai senza alcun gravame per effetto di quanto stabilito dall'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, nel rapporto ancora pendente ha fatto venire meno la necessità dell'adempimento che poteva produrre un'incidenza sull'effetto traslativo pieno del diritto di proprietà dei beni oggetto del preliminare e aveva già posto l'Agenzia nazionale nelle condizione di esercitare un'opzione che avrebbe potuto comportare, in alternativa, il subentro nel rapporto obbligatorio con la riscossione del prezzo residuo o il disconoscimento del rapporto medesimo con il consolidamento degli effetti della confisca. Ciò premesso, da questa scelta, che necessariamente deve essere effettuata dall'Agenzia nazionale, alla quale è esclusivamente riservata, essendo la stessa divenuta titolare del bene a conclusione del giudizio di prevenzione con decisione irrevocabile - e peraltro senza alcuna necessità dell'autorizzazione ex art. 56 d.lgs. n. 159 del 2011 da parte del giudice delegato, il cui ruolo è cessato a seguito del venir meno della pendenza del procedimento - derivano le conseguenze sulla posizione del terzo contraente del preliminare. Nel caso in cui l'Agenzia nazionale decida di subentrare nel rapporto, permarrà l'effetto traslativo derivante dall'esecuzione del preliminare e graverà sul terzo l'obbligo di versare il prezzo a saldo;
ove, per converso, l'Agenzia ritenga di non subentrare nel contratto, al terzo spetterà il diritto di credito alla restituzione della parte del prezzo versato o di altra pretesa comunque derivante dal rapporto risolto. 1 0 12. Da tali premesse consegue anche che i ricorrenti, eredi di RO IZ, in virtù degli effetti della sentenza ex art. 2932 cod. civ., possono vantare, quantomeno sul piano della titolarità formale, il diritto di proprietà sui beni immobili di largo LAura 27, oggetto di confisca, trascritto in data anteriore al sequestro, in favore del de cuius, dante causa degli odierni ricorrenti, RO IZ. Da ciò deriva che anche sotto questo profilo il loro onere attiene all'allegazione di elementi che evidenzino che l'operazione di acquisto, precedente al sequestro, non fosse fittizia, tenendo peraltro presente che la fittizietà dell'intestazione dei beni deve essere oggetto di prova da parte del Pubblico ministero e che, non versandosi in una mera ipotesi di verifica della buona fede, non gli è richiesta la compiuta prova positiva dell'incolpevole affidamento. 3.3. I principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, e condivisi dal Collegio, si attestano sulla delineata linea, così essendo stato statuito che «Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il terzo intestatario di un bene sottoposto a confisca che intenda contestare il provvedimento applicativo può limitarsi ad allegare circostanze di fatto tese a dimostrare l'effettivo impiego di risorse economiche proprie nell'acquisto del bene, non rilevando, a differenza dell'onere di allegazione gravante sul terzo creditore, la dimostrazione della sua buona fede al momento dell'acquisto» (Sez. 1, n. 42238 del 18/05/2017, CU e altri, Rv. 270974-01: la S.C., in motivazione, ha precisato che il fatto in sé dell'acquisto a titolo oneroso spezza il nesso di riferibilità del bene al soggetto pericoloso, persino nel caso di consapevolezza, da parte dell'acquirente, della condizione di costui). Nella richiamata decisione è stato precisato che « ...a fronte del dato rappresentato dalla formale intestazione del bene immobile e da un «sospetto» di fittizietà è necessario comprendere - quantomeno con serietà probatoria tale da dissipare ipotesi alternative sostenibili - se l'impiego delle risorse economiche, per l'acquisto, la realizzazione, le migliorie, sia avvenuto ad opera del soggetto pericoloso (con legittimità, in tal caso, della confisca) o meno (con dovere di restituzione). Il titolare formale, peraltro, non è soggetto su cui gravi un dovere di dimostrare la buona fede al momento dell'acquisto, non essendo un soggetto che invochi la tutela di un diritto di credito, ma può limitarsi ad allegare circostanze di fatto che appaiano tese a convalidare la «coincidenza» tra l'intestazione formale e l'impiego di risorse proprie o comunque 'diverse' da quelle provenienti dal soggetto pericoloso (dunque la «realtà» dell'acquisto). Il titolare formale, che impieghi risorse «proprie» per l'acquisto del bene, è dunque immune da provvedimento di confisca (anche se, in ipotesi, fosse consapevole del fatto che il venditore è soggetto pericoloso) perché tale condizione (l'acquisto reale a titolo oneroso) spezza il nesso di riferibilità del bene alla persona pericolosa, con le conseguenze prima evidenziate». Ancora, più recentemente e con particolare riguardo al profilo della legittimazione a proporre incidente di esecuzione, è stato analogamente affermato che «Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il terzo proprietario di un bene sottoposto a confisca, acquistato in 11 data antecedente il sequestro, erroneamente non citato nella fase della cognizione, può proporre incidente di esecuzione al fine di ottenere la revoca "ex tunc" del provvedimento ablatorio, gravando sull'accusa, anche in tale procedimento, l'onere della prova della eventuale fittizietà dell'intestazione» (Sez. 1, n. 6745 del 05/11/2020, dep. 2021, Scerra, Rv. 280528-01: in motivazione la Corte ha chiarito che non sussiste in tal caso alcun onere a carico del terzo proprietario di dimostrare la propria buona fede, non essendo la sua posizione assimilabile a quella del titolare di un diritto di credito). 4. Alla luce del quadro tratteggiato, risultano pertanto ultronee le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine alla buona fede del promissario acquirente RO IZ, con le conseguenti implicazioni che ne sono discese;
d'altro canto, si rivelano non appropriate le considerazioni svolte dal ricorrente in ordine alla ventilata carenza di motivazione al riguardo, posto che il Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, avrebbe dovuto affrontare il profilo relativo alla effettiva discrasia fra titolarità formale e disponibilità sostanziale del bene, questione, che, viceversa, risulta del tutto assente in motivazione. Ciò premesso, l'istanza rivolta al Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, dagli eredi di RO IZ, lungi dall'essere affrontata e decisa nel merito, avrebbe dovuto, per converso, essere dichiarata inammissibile anche con riferimento alla richiesta avanzata dall'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati. Invero, nella fase odierna, che afferisce alla richiesta di revoca del provvedimento di confisca sui beni de quibus, l'Agenzia non avrebbe dovuto richiedere alcuna autorizzazione al fine di procedere alla definizione del rapporto pendente rispetto agli eredi di RO IZ, posto che, a mente del richiamato art. 56 cit., l'atto autorizzativo avrebbe eventualmente dovuto essere richiesto dall'amministratore giudiziario nel segmento procedimentale, prodromico alla confisca, del sequestro di prevenzione, avendo tuttora, alle condizioni meglio descritte nel § 3.2, l'Agenzia nazionale facoltà di regolare in maniera del tutto autonoma la definizione del rapporto ancora pendente. 5. Alla luce di quanto premesso, spetterà pertanto al Tribunale di Palermo, per effetto dell'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, procedere, nell'ambito di eventuale altro procedimento incidentale, alla fissazione di un'udienza per la comparizione delle parti interessate, tra cui figura, indubbiamente, l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, invitando le stesse ad esercitare le rispettive prerogative derivanti dal dettato dell'art. 56 d.lgs. n. 159 del 2011. Ne consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio l'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
12 Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 4 dicembre 2025.