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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/12/2024, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2328/2023 r.g.a.c. avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(C.F. rappresentato difeso dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Brunicella
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Antonietta Pizza
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio in data 2.9.1972 nel Parte_1 Controparte_1
Comune di San Demetrio Corone (CS) (atto trascritto presso gli uffici dello stesso Comune al n. 1, parte I, anno 1972).
Con decreto del 12.11.2002 il Tribunale di Milano ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Con il ricorso depositato in data 13.11.2023 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius scioglimento del matrimonio, trattandosi di matrimonio celebrato con rito civile, come emerge dall'atto dello stato civile).
L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione, nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta;
infatti, con decreto del 12.11.2002, il
Tribunale di Milano ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi Parte_1
e . Controparte_1
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Milano in data 16.7.2002 per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“1. Obbligo di corresponsione a carico del sig. e in favore della sig.ra Parte_1
, di un assegno mensile di mantenimento pari ad € 774,69 da Controparte_1
corrispondersi entro i primi 10 giorni del mese , con adeguamenti Istat a partire dal 1° gennaio 2025;
2. Compensazione delle spese di lite tra le parti del presente giudizio.”
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 2.9.1972 nel Comune di San Demetrio Corone (CS) (atto trascritto CP_1 presso gli uffici dello stesso Comune al n. 1, parte I, anno 1972) secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. NULLA per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.12.2024
La Giudice rel.-est. La Presidente
Dott.ssa Simona Graziuso Dott.ssa Beatrice Magarò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2328/2023 r.g.a.c. avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(C.F. rappresentato difeso dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Brunicella
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Antonietta Pizza
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio in data 2.9.1972 nel Parte_1 Controparte_1
Comune di San Demetrio Corone (CS) (atto trascritto presso gli uffici dello stesso Comune al n. 1, parte I, anno 1972).
Con decreto del 12.11.2002 il Tribunale di Milano ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Con il ricorso depositato in data 13.11.2023 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius scioglimento del matrimonio, trattandosi di matrimonio celebrato con rito civile, come emerge dall'atto dello stato civile).
L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione, nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta;
infatti, con decreto del 12.11.2002, il
Tribunale di Milano ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi Parte_1
e . Controparte_1
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Milano in data 16.7.2002 per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“1. Obbligo di corresponsione a carico del sig. e in favore della sig.ra Parte_1
, di un assegno mensile di mantenimento pari ad € 774,69 da Controparte_1
corrispondersi entro i primi 10 giorni del mese , con adeguamenti Istat a partire dal 1° gennaio 2025;
2. Compensazione delle spese di lite tra le parti del presente giudizio.”
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 2.9.1972 nel Comune di San Demetrio Corone (CS) (atto trascritto CP_1 presso gli uffici dello stesso Comune al n. 1, parte I, anno 1972) secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. NULLA per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.12.2024
La Giudice rel.-est. La Presidente
Dott.ssa Simona Graziuso Dott.ssa Beatrice Magarò