Sentenza 21 luglio 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 21/07/2009, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01903/2009 REG.SEN.
N. 01434/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1434 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S.O.S. Servizi Organizzati di Sicurezza GI s.r.l. e S.O.S. Servizi Organizzati di Sicurezza s.r.l., entrambe rappresentate e difese dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso Gennaro Notarnicola in Bari, Via Piccinni, 150;
contro
Ministero dell’Interno e Prefettura di GI in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, 97;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota prot. n. 1587/Area I^ del 27.06.2007 della Prefettura di GI, nella parte in cui si comunica che “non riesce possibile in atto aderire alla richiesta” di volturazione della licenza per l’attività di vigilanza rilasciata all’impresa “S.O.S. Servizi Organizzati di Sicurezza s.r.l.” in favore del sig. LV IN, in qualità di legale rappresentante della “S.O.S. Servizi Organizzati di Sicurezza GI s.r.l.” e comunque anche nella parte in cui si ritiene che la situazione debitoria accertata nei confronti della S.O.S. s.r.l. “denota l’incapacità tecnica ad operare e si pone in netto contrasto con il pubblico interesse e con le prescrizioni imposte nella licenza prefettizia”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, ove occorra e nella parte in cui risulti lesivo degli interessi delle ricorrenti, il parere del 07.04.2007 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno;
quanto al ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento
- del decreto prot. n. 1587/Area I^ del 03.06.2008 del Dirigente dell’Area I^ della Prefettura di GI, successivamente notificato, con cui si dispone la revoca della licenza prefettizia rilasciata al sig. LV IN, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante dell’istituto di vigilanza “S.O.S. Servizi Organizzati di Sicurezza s.r.l.”, per espletare, mediante guardie particolari giurate, servizi di vigilanza a beni mobili ed immobili di proprietà di enti pubblici e privati siti nel territorio del comune di GI;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare delle note del Dirigente dell’Area I^ della Prefettura di GI del 30.04.2008, del 24.04.2008, del 01.04.2008 e del 27.06.2007;
- nonché, ove occorra, della nota n. 557/PAS.3091.10089.D31 dell’11.03.2008, della circolare n. 557/PAAS.7343.10089.D del 20.06.2007 e del parere del 07.04.2007 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di GI in persona del rispettivi legali rappresentanti p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24/06/2009 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il presente ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Le società ricorrenti S.O.S. Servizi Organizzati di Sicurezza GI s.r.l. ed S.O.S. Servizi Organizzati di Sicurezza s.r.l. invocano con il ricorso introduttivo l’annullamento della nota prot. n. 1587/Area I^ del 27.06.2007 della Prefettura di GI che nega la volturazione in favore della neo costituita S.O.S. Servizi Organizzati di Sicurezza GI s.r.l. della licenza per attività di vigilanza rilasciata in favore della S.O.S. Servizi Organizzati di Sicurezza s.r.l. Il provvedimento impugnato si fonda in particolare sulla incapacità tecnica ed economica della stessa società a fronteggiare una rilevante debitoria della S.O.S. Servizi Organizzati di Sicurezza s.r.l. verso l’Inps, l’Inail e l’Agenzia delle Entrate.
Le società ricorrenti affermano nel ricorso introduttivo che la situazione debitoria riscontrata in capo alla società madre non può assumere in alcun modo valore ostativo ai fini del rilascio dell’autorizzazione (rectius volturazione della licenza per attività di vigilanza) in favore della S.O.S. GI (che peraltro – a dire delle ricorrenti – non sarebbe subentrata in tale situazione), conservando quest’ultima una soggettività autonoma e distinta rispetto alla prima, la quale peraltro continua ad esistere e ad esercitare la propria attività con il restante patrimonio; ragione per cui la valutazione dei requisiti di capacità tecnica ed economica in capo alla società cd. figlia deve essere condotta dalla amministrazione intimata in modo autonomo e distinto rispetto alla valutazione in ordine al possesso dei requisiti da parte della società madre.
Con il ricorso per motivi aggiunti le società ricorrenti S.O.S. Servizi Organizzati di Sicurezza GI s.r.l. ed S.O.S. Servizi Organizzati di Sicurezza s.r.l. impugnano la revoca della licenza per attività di vigilanza (rectius decreto prot. n. 1587/Area I^ del 03.06.2008 del Dirigente dell’Area I^ della Prefettura di GI).
Tuttavia IN LV (legale rappresentante della S.O.S. Servizi Organizzati di Sicurezza s.r.l. a partire dal 31.12.2005 e della neo costituita S.O.S. Servizi Organizzati di Sicurezza GI s.r.l.), seppur come dallo stesso sostenuto nel ricorso introduttivo e nel ricorso per motivi aggiunti, non ha causato tale debitoria, risalendo la stessa alla pregressa gestione dell’istituto di vigilanza, nulla ha fatto durante la propria amministrazione di entrambe le società per porre rimedio a tale grave situazione, così dimostrando quella incapacità tecnica, gestionale ed economica posta legittimamente a fondamento del provvedimento di revoca della licenza impugnato con il ricorso per motivi aggiunti.
Conseguentemente bene ha fatto la Prefettura di GI a revocare la licenza (per sopravvenuta mancanza dei requisiti di legge richiesti dall’art. 136 T.U.L.P.S.) e non è pertanto più possibile volturare in favore della neo costituita S.O.S. Servizi Organizzati di Sicurezza GI s.r.l. una licenza ormai legittimamente revocata.
Va altresì evidenziato che il Dirigente dell’Area I^ della Prefettura di GI (dott.ssa Daniela Aponte), contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, è competente, in forza del D.M. 18.11.2002, del D.M. 04.08.2005 e del decreto prefettizio prot. n. 813/Gab. Pers. del 28.09.2006 (in atti), ad adottare i provvedimenti impugnati e censurati anche sotto il profilo del difetto di competenza. Per cui anche tale censura va disattesa.
Ne consegue la reiezione sia del ricorso introduttivo che del ricorso per motivi aggiunti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Condanna le società ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero dell’Interno e della Prefettura di GI, liquidate in complessivi €. 4.000,00, oltre IVA e CAP, nonché al rimborso del contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24/06/2009 con l’intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO