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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/09/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 16/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10243/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. LISO CELESTE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, Controparte_1 con i funzionari dott.ssa TANZARELLA ROSA e dott.ssa LEZZI ELENA
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1 Con;
- per l'effetto, condannare il al pagamento dell'emolumento suddetto in favore del
[...] ricorrente parametrato ai giorni di lavoro effettivamente svolti (147 giorni per il 2021/2022), e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiore al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo. Cont Il ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che “Il sig. ha svolto servizio a Pt_1 favore del , in qualità di docente temporaneo, in forza di 6 Controparte_1 contratti individuali di lavoro a tempo determinato relativi all'annualità 2021/2022 per un totale di
147 giorni di lavoro effettivamente svolto (cfr. doc. 1, 2, 3 e 4: contratti di lavoro)”.
Tali circostanze risultano dagli atti e non sono contestate. Tanto premesso, egli lamenta che “in relazione a tali supplenze temporanee, non ha percepito la retribuzione professionale docenti, pari attualmente a € 174,50 lordi mensili (cfr. doc. 3 e 4: cedolini mensili del docente) prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001, in violazione del principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia”.
1 Cont In senso contrario, il ha dedotto che la disposizione di cui all'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 sulle modalità di corresponsione della voce retributiva in esame, richiamata dall'art. 7 del CCNL del
15 marzo 2001 che per primo ha disciplinato la RPD non contempla la corresponsione della RPD per il personale docente con incarico di supplenza breve e saltuaria. Né vi sono disposizioni successive che hanno ampliato la platea dei destinatari della RPD includendovi i supplenti temporanei.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in applicazione dei principi di diritto enunciati da
Cass. civ. Sez. lavoro, 27/07/2018, n. 20015: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Non vi sono motivi per discostarsi da tale precedente, che viene richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e che non risulta smentito da successive pronunce di segno contrario.
Con riferimento alla determinazione del quantum debeatur, si deve rilevare che l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari a € 5,82 (€ 174,50 lordi mensili: 30 giorni) dal 1° marzo 2018; moltiplicando tale importo giornaliero per i 147 giorni di lavoro svolto, il credito del ricorrente ammonta a complessivi € 855,54 oltre interessi o rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto Cont depositato in data 02/09/2024 da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati nell'anno scolastico 2021/22 e, per l'effetto, condanna il Cont
al pagamento in suo favore della somma di € 855,54 oltre interessi o rivalutazione.
2. Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate Controparte_1 in € 350,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 17/09/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 16/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10243/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. LISO CELESTE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, Controparte_1 con i funzionari dott.ssa TANZARELLA ROSA e dott.ssa LEZZI ELENA
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1 Con;
- per l'effetto, condannare il al pagamento dell'emolumento suddetto in favore del
[...] ricorrente parametrato ai giorni di lavoro effettivamente svolti (147 giorni per il 2021/2022), e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiore al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo. Cont Il ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che “Il sig. ha svolto servizio a Pt_1 favore del , in qualità di docente temporaneo, in forza di 6 Controparte_1 contratti individuali di lavoro a tempo determinato relativi all'annualità 2021/2022 per un totale di
147 giorni di lavoro effettivamente svolto (cfr. doc. 1, 2, 3 e 4: contratti di lavoro)”.
Tali circostanze risultano dagli atti e non sono contestate. Tanto premesso, egli lamenta che “in relazione a tali supplenze temporanee, non ha percepito la retribuzione professionale docenti, pari attualmente a € 174,50 lordi mensili (cfr. doc. 3 e 4: cedolini mensili del docente) prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001, in violazione del principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia”.
1 Cont In senso contrario, il ha dedotto che la disposizione di cui all'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 sulle modalità di corresponsione della voce retributiva in esame, richiamata dall'art. 7 del CCNL del
15 marzo 2001 che per primo ha disciplinato la RPD non contempla la corresponsione della RPD per il personale docente con incarico di supplenza breve e saltuaria. Né vi sono disposizioni successive che hanno ampliato la platea dei destinatari della RPD includendovi i supplenti temporanei.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in applicazione dei principi di diritto enunciati da
Cass. civ. Sez. lavoro, 27/07/2018, n. 20015: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Non vi sono motivi per discostarsi da tale precedente, che viene richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e che non risulta smentito da successive pronunce di segno contrario.
Con riferimento alla determinazione del quantum debeatur, si deve rilevare che l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari a € 5,82 (€ 174,50 lordi mensili: 30 giorni) dal 1° marzo 2018; moltiplicando tale importo giornaliero per i 147 giorni di lavoro svolto, il credito del ricorrente ammonta a complessivi € 855,54 oltre interessi o rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto Cont depositato in data 02/09/2024 da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati nell'anno scolastico 2021/22 e, per l'effetto, condanna il Cont
al pagamento in suo favore della somma di € 855,54 oltre interessi o rivalutazione.
2. Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate Controparte_1 in € 350,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 17/09/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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