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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/06/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2012/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2012/2024 V.G., promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. CAMPILII PAOLA e dall'avv. MORETTI ALDO
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. CAMPILII PAOLA e dall'avv. MORETTI ALDO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/09/2024, e Parte_1
esponevano che in data 01/05/2010 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in CASERTA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
480/2024 pubbl. il 29/10/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in CASERTA il 01/05/2010, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di CASERTA, nell'anno 2010 atto numero 9 parte II, serie A, alle seguenti pagina 2 di 6 condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del
22/05/2025:
1. I SI.ri e vivranno separatamente con Parte_1 Controparte_1
l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Pescara, alla Via Elettra n. 90, di proprietà della SI.ra unitamente al mobilio e quant'altro funge da arredamento Controparte_1 dell'abitazione in parola, sarà assegnato in via esclusiva alla SI.ra , Controparte_1
che ivi manterrà la propria residenza.
3. I figli minori, e , saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso la madre nel Per_1 Per_2 domicilio di quest'ultima.
5. Il SI. già da un anno circa ha trasferito la propria residenza Parte_1 in Pescara alla Via Barbella n. 2 presso l'abitazione materna.
6. Quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione dei minori con il padre, questi potrà averli e tenerli con sé quando desidera, previo accordo con la madre e in tendenziale pari misura a questa, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi dei minori. Compatibilmente con le esigenze lavorative del SI. , si Parte_1
osserverà tendenzialmente il seguente calendario di visite:
a) frequentazione infrasettimanale: poiché la madre lavora a Popoli e rientra a casa la sera, il padre potrà avere con sé i figli minori, ogni giorno dal lunedì al venerdì dall'uscita da scuola sino a dopo cena (ore 20.00);
pagina 3 di 6 b) festività natalizie: salvo diverso accordo tra i genitori, i minori trascorreranno la
Vigilia con la madre ed il giorno di Natale con il padre, per le restanti festività – poiché il padre lavora e non potrà avere giorni di ferie in quel periodo - i figli staranno con la madre.
c) festività pasquali: il padre terrà con sé i minori alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
d) altre festività riconosciute dal calendario nazionale, salvo diverso accordo dei coniugi, si osserva il criterio dell'alternanza annuale.
e) periodo estivo: attesa l'impossibilità per il SI. di avere le ferie in Parte_1
estate, anche durante il periodo estivo si osserveranno i normali criteri sopra individuati.
Il padre potrà avere con sé i minori per 7 giorni anche non continuativi.
f) compleanno dei minori: si osserverà il criterio dell'alternanza annuale, preferendo la compresenza dei genitori.
7) Le decisioni nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei minori.
8) I genitori si impegnano a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni circa le esigenze mediche, eventualmente sopravvenute durante la permanenza presso ciascuno di loro. Nel caso di impegnativa malattia dei figli questi si tratterranno dove si trovano fino al superamento della stessa, recuperando successivamente le giornate saltate con l'altro genitore, secondo gli accordi. Durante il periodo di malattia, se di durata dell'ordine della settimana o più, la madre/il padre si impegna a garantire all'altro genitore la possibilità di vedere i figli presso la propria abitazione.
pagina 4 di 6 9) La scelta dell'istituto scolastico nonché le sue eventuali variazioni dovranno essere necessariamente concordate, come ogni altra decisione destinata ad incidere durevolmente sulla vita dei figli. Nell'ipotesi in cui si verifichino problemi a scuola verranno informati entrambi i genitori. Se uno solo di essi ne venisse a conoscenza, questi si impegna ad avvertire tempestivamente l'altro.
10) Il SI. verserà alla SI.ra , entro e non oltre Parte_1 Controparte_1
il giorno 10 (dieci) di ogni mese, tramite accredito in c/c, che sarà dalla predetta indicato, a titolo di mantenimento per i figli e l'importo di € 400,00 Per_1 Per_2
(quattrocento/00), [€ 200,00 per figlio] importo che sarà aggiornato automaticamente secondo gli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
11) Le spese straordinarie relative al minore, purché previamente concordate e debitamente documentate, saranno a carico di entrambi i coniugi, nella misura del
50%, come da Protocollo del Tribunale di Pescara. Tali spese straordinarie, nell'entità innanzi indicata, saranno rimborsate mese per mese al genitore che le avrà anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali.
13) Il SI. espressamente rinuncia alla quota del 50% Parte_1
dell'assegno unico INPS a favore della SI.ra , la quale ha diritto a Controparte_1
percepire il 100% del medesimo.
14) I coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente eventuali trasferimenti di residenza o di domicilio, nonché qualsivoglia variazione nelle utenze telefoniche loro appartenenti.
15) Le parti si autorizzano sin da ora a prestare esplicito consenso per quanto agli atti autorizzativi per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
16. I genitori, richiamato l'art. 473 bis. n. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori.
pagina 5 di 6 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 24/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2012/2024 V.G., promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. CAMPILII PAOLA e dall'avv. MORETTI ALDO
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. CAMPILII PAOLA e dall'avv. MORETTI ALDO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/09/2024, e Parte_1
esponevano che in data 01/05/2010 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in CASERTA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
480/2024 pubbl. il 29/10/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in CASERTA il 01/05/2010, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di CASERTA, nell'anno 2010 atto numero 9 parte II, serie A, alle seguenti pagina 2 di 6 condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del
22/05/2025:
1. I SI.ri e vivranno separatamente con Parte_1 Controparte_1
l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Pescara, alla Via Elettra n. 90, di proprietà della SI.ra unitamente al mobilio e quant'altro funge da arredamento Controparte_1 dell'abitazione in parola, sarà assegnato in via esclusiva alla SI.ra , Controparte_1
che ivi manterrà la propria residenza.
3. I figli minori, e , saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso la madre nel Per_1 Per_2 domicilio di quest'ultima.
5. Il SI. già da un anno circa ha trasferito la propria residenza Parte_1 in Pescara alla Via Barbella n. 2 presso l'abitazione materna.
6. Quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione dei minori con il padre, questi potrà averli e tenerli con sé quando desidera, previo accordo con la madre e in tendenziale pari misura a questa, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi dei minori. Compatibilmente con le esigenze lavorative del SI. , si Parte_1
osserverà tendenzialmente il seguente calendario di visite:
a) frequentazione infrasettimanale: poiché la madre lavora a Popoli e rientra a casa la sera, il padre potrà avere con sé i figli minori, ogni giorno dal lunedì al venerdì dall'uscita da scuola sino a dopo cena (ore 20.00);
pagina 3 di 6 b) festività natalizie: salvo diverso accordo tra i genitori, i minori trascorreranno la
Vigilia con la madre ed il giorno di Natale con il padre, per le restanti festività – poiché il padre lavora e non potrà avere giorni di ferie in quel periodo - i figli staranno con la madre.
c) festività pasquali: il padre terrà con sé i minori alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
d) altre festività riconosciute dal calendario nazionale, salvo diverso accordo dei coniugi, si osserva il criterio dell'alternanza annuale.
e) periodo estivo: attesa l'impossibilità per il SI. di avere le ferie in Parte_1
estate, anche durante il periodo estivo si osserveranno i normali criteri sopra individuati.
Il padre potrà avere con sé i minori per 7 giorni anche non continuativi.
f) compleanno dei minori: si osserverà il criterio dell'alternanza annuale, preferendo la compresenza dei genitori.
7) Le decisioni nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei minori.
8) I genitori si impegnano a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni circa le esigenze mediche, eventualmente sopravvenute durante la permanenza presso ciascuno di loro. Nel caso di impegnativa malattia dei figli questi si tratterranno dove si trovano fino al superamento della stessa, recuperando successivamente le giornate saltate con l'altro genitore, secondo gli accordi. Durante il periodo di malattia, se di durata dell'ordine della settimana o più, la madre/il padre si impegna a garantire all'altro genitore la possibilità di vedere i figli presso la propria abitazione.
pagina 4 di 6 9) La scelta dell'istituto scolastico nonché le sue eventuali variazioni dovranno essere necessariamente concordate, come ogni altra decisione destinata ad incidere durevolmente sulla vita dei figli. Nell'ipotesi in cui si verifichino problemi a scuola verranno informati entrambi i genitori. Se uno solo di essi ne venisse a conoscenza, questi si impegna ad avvertire tempestivamente l'altro.
10) Il SI. verserà alla SI.ra , entro e non oltre Parte_1 Controparte_1
il giorno 10 (dieci) di ogni mese, tramite accredito in c/c, che sarà dalla predetta indicato, a titolo di mantenimento per i figli e l'importo di € 400,00 Per_1 Per_2
(quattrocento/00), [€ 200,00 per figlio] importo che sarà aggiornato automaticamente secondo gli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
11) Le spese straordinarie relative al minore, purché previamente concordate e debitamente documentate, saranno a carico di entrambi i coniugi, nella misura del
50%, come da Protocollo del Tribunale di Pescara. Tali spese straordinarie, nell'entità innanzi indicata, saranno rimborsate mese per mese al genitore che le avrà anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali.
13) Il SI. espressamente rinuncia alla quota del 50% Parte_1
dell'assegno unico INPS a favore della SI.ra , la quale ha diritto a Controparte_1
percepire il 100% del medesimo.
14) I coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente eventuali trasferimenti di residenza o di domicilio, nonché qualsivoglia variazione nelle utenze telefoniche loro appartenenti.
15) Le parti si autorizzano sin da ora a prestare esplicito consenso per quanto agli atti autorizzativi per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
16. I genitori, richiamato l'art. 473 bis. n. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori.
pagina 5 di 6 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 24/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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