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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7485 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 03/12/2024 da:
(c.f. , assistita e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MORLACCHI CHIARA, e (c.f. ) , assistito Parte_2 C.F._2
e difeso dall'avv. MAINO' PAOLA , come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
Per il Pubblico Ministero:nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, le parti, premesso di essere state unite in una relazione more uxorio dalla quale sono nati i (n. a Bergamo il 20.11.2018), (n. a Bergamo il Persona_1 Per_2
3.6.2020) e (n. a Bergamo il 20.2.2022), da entrambi riconosciuti, hanno chiesto al Per_3
Tribunale adito la ratifica delle condizioni pattuite in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento degli stessi. La domanda è fondata e può trovare integrale accoglimento, visto anche il parere del Pubblico
Ministero.
Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire ai minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e confermati dal d.lgs. 154/2013, e che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa manifestamente superfluo l'ascolto della prole ai sensi dell'art. 473.bis-4 c.p.c.
Le istanze avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e il Collegio potrà di conseguenza pronunciarsi in senso conforme ex art. 473.bis-51 c.p.c.
Nulla deve essere disposto quanto alle spese processuali, attesa la natura di volontaria giurisdizione del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce: provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 29.1.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 03/12/2024 da:
(c.f. , assistita e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MORLACCHI CHIARA, e (c.f. ) , assistito Parte_2 C.F._2
e difeso dall'avv. MAINO' PAOLA , come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
Per il Pubblico Ministero:nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, le parti, premesso di essere state unite in una relazione more uxorio dalla quale sono nati i (n. a Bergamo il 20.11.2018), (n. a Bergamo il Persona_1 Per_2
3.6.2020) e (n. a Bergamo il 20.2.2022), da entrambi riconosciuti, hanno chiesto al Per_3
Tribunale adito la ratifica delle condizioni pattuite in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento degli stessi. La domanda è fondata e può trovare integrale accoglimento, visto anche il parere del Pubblico
Ministero.
Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire ai minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e confermati dal d.lgs. 154/2013, e che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa manifestamente superfluo l'ascolto della prole ai sensi dell'art. 473.bis-4 c.p.c.
Le istanze avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e il Collegio potrà di conseguenza pronunciarsi in senso conforme ex art. 473.bis-51 c.p.c.
Nulla deve essere disposto quanto alle spese processuali, attesa la natura di volontaria giurisdizione del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce: provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 29.1.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino