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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 926/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 213/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8639/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40
e pubblicata il 28/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230088864767000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n.8639/2024, la CGT di Roma accoglieva il ricorso presentato dalla signora Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09720230088864767000, emessa ex art. 36 ter DPR 600/73 in relazione al Modello 730 - periodo d'imposta 2018.
In particolare, il giudice di prime cure condivideva l'interpretazione dell'art.15, comma 1, lett.b), del Tuir propugnata dalla ricorrente, estendendo l'agevolazione ivi prevista (detrazione degli interessi passivi di un mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale) all'ipotesi dell'acquisto del diritto di usufrutto.
2. Propone appello l'Ufficio per la riforma della sentenza, rilevando che l'interpretazione fornita dal giudice di primo grado si fonda su di una pronuncia isolata della Corte di Cassazione (sentenza n.22191/2026), mentre le norme agevolative sono di regola di stretta interpretazione. Eccepisce, inoltre, che la contribuente non avrebbe fornito la prova del diritto all'esenzione né a seguito della comunicazione di irregolarità, né successivamente. Conclude per la riforma della sentenza di primo grado con vittoria di spese.
3. Si è costituita in giudizio la signora Resistente_1 che contesta tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, e conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'udienza del 10.2.2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel suo gravame, l'Agenzia si duole tra l'altro che la ricorrente non abbia provato il possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione.
Al riguardo, si ricorda che l'art.15, comma 1 del dpr n.917/1986 (Tuir), dispone che “Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: (…) b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro.”
In proposito, circa la prova del possesso dei requisiti forniti dalla contribuente, si osserva che la stessa, in primo grado, ha depositato l'atto di acquisto del diritto di usufrutto , unitamente al coniuge, su di un immobile, sito in Roma, Indirizzo_1 e un contratto di mutuo fondiario, sottoscritto unitamente al coniuge e alla nuda proprietaria, entrambi risalenti al 2018; ha poi depositato un certificato di residenza rilasciato nell'anno 2023. Poiché la disposizione sopra richiamata richiede che, per usufruire dell'agevolazione occorre adibire l'immobile acquistato ad abitazione principale entro un anno, la contribuente avrebbe dovuto fornire prova del trasferimento dell'abitazione principale nell'immobile entro il mese di giugno 2019, mentre si è limitata a depositare un certificato di residenza riferito all'anno 2023. Inoltre, avendo contratto il mutuo unitamente al marito e alla nuda proprietaria, avrebbe dovuto fornire la prova di aver provveduto ella stessa al pagamento degli interessi detratti dal reddito dell'anno 2018.
In altri termini, anche a prescindere dalla questione relativa alla possibilità o meno di interpretare estensivamente l'art.15 del Tuir, l'appello è fondato perché nella presente fattispecie manca la prova del ricorrere degli altri requisiti previsti dalla norma per fruire dell'agevolazione.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che, per il doppio grado di giudizio, sono liquidate nella misura omnicomprensiva di euro 1.500,00
(millecinquecento/00).
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 213/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8639/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40
e pubblicata il 28/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230088864767000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n.8639/2024, la CGT di Roma accoglieva il ricorso presentato dalla signora Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09720230088864767000, emessa ex art. 36 ter DPR 600/73 in relazione al Modello 730 - periodo d'imposta 2018.
In particolare, il giudice di prime cure condivideva l'interpretazione dell'art.15, comma 1, lett.b), del Tuir propugnata dalla ricorrente, estendendo l'agevolazione ivi prevista (detrazione degli interessi passivi di un mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale) all'ipotesi dell'acquisto del diritto di usufrutto.
2. Propone appello l'Ufficio per la riforma della sentenza, rilevando che l'interpretazione fornita dal giudice di primo grado si fonda su di una pronuncia isolata della Corte di Cassazione (sentenza n.22191/2026), mentre le norme agevolative sono di regola di stretta interpretazione. Eccepisce, inoltre, che la contribuente non avrebbe fornito la prova del diritto all'esenzione né a seguito della comunicazione di irregolarità, né successivamente. Conclude per la riforma della sentenza di primo grado con vittoria di spese.
3. Si è costituita in giudizio la signora Resistente_1 che contesta tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, e conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'udienza del 10.2.2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel suo gravame, l'Agenzia si duole tra l'altro che la ricorrente non abbia provato il possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione.
Al riguardo, si ricorda che l'art.15, comma 1 del dpr n.917/1986 (Tuir), dispone che “Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: (…) b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro.”
In proposito, circa la prova del possesso dei requisiti forniti dalla contribuente, si osserva che la stessa, in primo grado, ha depositato l'atto di acquisto del diritto di usufrutto , unitamente al coniuge, su di un immobile, sito in Roma, Indirizzo_1 e un contratto di mutuo fondiario, sottoscritto unitamente al coniuge e alla nuda proprietaria, entrambi risalenti al 2018; ha poi depositato un certificato di residenza rilasciato nell'anno 2023. Poiché la disposizione sopra richiamata richiede che, per usufruire dell'agevolazione occorre adibire l'immobile acquistato ad abitazione principale entro un anno, la contribuente avrebbe dovuto fornire prova del trasferimento dell'abitazione principale nell'immobile entro il mese di giugno 2019, mentre si è limitata a depositare un certificato di residenza riferito all'anno 2023. Inoltre, avendo contratto il mutuo unitamente al marito e alla nuda proprietaria, avrebbe dovuto fornire la prova di aver provveduto ella stessa al pagamento degli interessi detratti dal reddito dell'anno 2018.
In altri termini, anche a prescindere dalla questione relativa alla possibilità o meno di interpretare estensivamente l'art.15 del Tuir, l'appello è fondato perché nella presente fattispecie manca la prova del ricorrere degli altri requisiti previsti dalla norma per fruire dell'agevolazione.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che, per il doppio grado di giudizio, sono liquidate nella misura omnicomprensiva di euro 1.500,00
(millecinquecento/00).