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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/08/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16217/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16217/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 quinquies c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 LAZZARO MARIA COSTANZA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LAZZARO MARIA COSTANZA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABRAM Controparte_1 C.F._2 DANIELA, elettivamente domiciliato in Via Garibaldi n. 7 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ABRAM DANIELA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 29.11.2024
CONCLUSIONI
Attrice: chiede che il Presidente del Tribunale o un Giudice da lui delegato, a parziale riforma del provvedimento reso dal Tribunale di Bologna in data 18.07.2024 e depositato in data 5.09.2024 nel procedimento R.G. 12129/23, voglia emettere tutti i provvedimenti più opportuni nell'interesse del minore e della sig.ra sospendendo, anche inaudita altera parte, gli incontri con Per_1 Parte_1 pagina 1 di 4 il padre e/o stabilendo che essi avvengano con modalità protetta alla presenza dei Controparte_1
Servizi Sociali e/o disponendo tutti i provvedimenti che riterrà necessari, anche in via cautelare, a tutela del minore e della sig.ra . In via cautelare si chiede che vengano emessi anche Parte_1
i provvedimenti indifferibili e urgenti ex art. 473 bis. 15, nonché quelli ex 473 bis.22, quelli ex art. 473 bis. 39 nonché ex art. 473 bis 69 e ss c.p.c. e tutte le disposizioni contenute titolo IV bis del c.p.c. che
Codesto Tribunale dovesse ritenere necessarie per la tutela del minore e dell'odierna ricorrente.
Si chiede che il Servizio Sociale di Imola venga sentito con urgenza sui fatti di cui in narrativa e che venga acquisita agli atti la relativa relazione dettagliata che verrà fornita dallo stesso Servizio.
In via istruttoria si chiede che venga acquisito agli atti fascicolo presso la Procura di Bologna a carico del sig. relativo alla denuncia presentata dalla sig.ra al Commissariato di Imola CP_1 Parte_1 in data 4.10.2024, dandosi atto che la sottoscritta procuratrice provvederà con urgenza a chiedere visione del predetto fascicolo non appena verrà data comunicazione ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. affinché possa estrarne copia e riservandosi il deposito degli atti nel presente Giudizio.
Con ogni più ampia riserva anche istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Convenuto: ogni contraria istanza, domanda e richiesta disattesa, voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via principale, in accoglimento dell'eccezione formulata, dichiarare le domande avverse improponibili/improcedibili con ogni conseguenza, compresa la caducazione dei provvedimenti resi in data 19-20 gennaio 2025 ex art. 473bis.69 c.p.c. nel subprocedimento n. 16217/2024-1, stante l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente la Corte d'Appello di Bologna;
in via subordinata rigettare tutte le domande avverse, con ogni più ampia riserva di diversamente concludere, richiedere e allegare.
In via istruttoria disporre C.T.U., volta a verificare anche le condizioni psicologico-emotive del minore, il rapporto tra il minore e ciascuno dei genitori, le capacità genitoriali degli stessi.
Con vittoria di spese di lite, comprese spese generali, CPA e IVA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2374/2024 pubblicata il 6.9.2024 il Tribunale di Bologna, all'esito del procedimento
12129/2023, a parziale modifica del decreto ex art. 337 quinquies c.c. pronunciato il 13-7-2021 all'esito del procedimento r.g.n. 7021/2019, disponeva l'affido esclusivo rafforzato di Persona_2
, nato il giorno 8-2-2013, alla made, la vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare, il
[...] collocamento prevalente del minore presso la madre, un calendario di visite padre-figlio ridotto rispetto pagina 2 di 4 a quello previgente, l'aumento ad euro 250 mensili del contributo paterno al mantenimento ordinario del figlio, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
con ricorso depositato il 18.11.2024 la madre chiedeva la modifica delle statuizioni di tale sentenza, chiedendo contestualmente anche l'adozione di ordine di protezione a tutela del minore e della madre. L'ordine di protezione era accolto inaudita altera parte e poi confermato con provvedimento del 20.1.2025. Quanto alla domanda di modifica, nel merito, delle statuizioni di cui alla sentenza n. 2374/2024, era fissata udienza di comparizione personale delle parti per il 27.3.2025. Si costituiva tempestivamente il convenuto, che, oltre a contestare nel merito la fondatezza delle domande avversarie, eccepiva preliminarmente la
“improcedibilità/improponibilità” della domanda di modifica, nonché della domanda di ordine di protezione proposta contestualmente, per essere competente la Corte d'Appello, quale giudice dell'impugnazione, dal momento che, alla data di deposito del ricorso (18.11.2024), il termine per proporre appello contro la sentenza n. 2374/2024 pubblicata il 6.9.2024, di cui si chiedeva la modifica, non era ancora decorso. Celebrata l'udienza di comparizione personale delle parti, previo deposito di memorie, la causa era trattenuta in decisione.
Non è contestato che al momento della proposizione del ricorso ex art. 337 quinquies c.p.c., introduttivo del presente giudizio, la sentenza, le cui statuizioni si chiede di modificare, non fosse ancora passata in giudicato e che fosse ancora pendente il termine per proporre appello, che è stato poi effettivamente proposto dal . La parte attrice sostiene che possa essere domandata la CP_1 modifica di un provvedimento, sebbene non passato in giudicato, in forza del disposto dell'art.
Art. 473-bis.29. c.p.c. che recita testualmente: Modificabilità dei provvedimenti. Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. Tale norma, tuttavia, con la locuzione “in ogni tempo”, non significa che la proponibilità della modifica sia svincolata da ogni presupposto processuale, ma esprime il concetto che, in materia di diritto di famiglia, il giudicato "rebus sic stantibus", che connota le pronunce relative a rapporti soggetti a mutamenti determinati da eventi successivi, è pur sempre dotato, fin quando non vengano accertate sopravvenienze tali da imporre delle modifiche o revoche, di autorità, intangibilità e stabilità, ancorché limitate nel tempo (ex multis, Cass., 22 maggio 2009, n. 11913, Cass. 13514/2015).
Ciò, tuttavia, non inficia la regola secondo cui deve essere proposta con l'appello una domanda di modifica della sentenza di primo grado, fondata su circostanze sopravvenute tra la pronuncia di tale sentenza e il suo passaggio in giudicato, come da costante e pacifico orientamento di legittimità (ex multis, Cass. Ord. 29290/2021 e 21874/2014, dove si qualifica una tale domanda avanzata davanti in pagina 3 di 4 primo grado prima del passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede la modifica, come
“improponibile”).
Le considerazioni suesposte non valgono relativamente alla distinta domanda di ordine di protezione, fondata su presupposti distinti e del tutto autonoma rispetto alla domanda di merito.
Le spese seguono la prevalente soccombenza e l'attrice deve pertanto rifonderle al convenuto, liquidate secondo valori prossimi ai minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisoria, data l'esigua attività processuale svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dichiara improponibile la domanda di merito proposta in via ordinaria dalla attrice;
2 - condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.000 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22.7.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16217/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 quinquies c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 LAZZARO MARIA COSTANZA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LAZZARO MARIA COSTANZA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABRAM Controparte_1 C.F._2 DANIELA, elettivamente domiciliato in Via Garibaldi n. 7 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ABRAM DANIELA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 29.11.2024
CONCLUSIONI
Attrice: chiede che il Presidente del Tribunale o un Giudice da lui delegato, a parziale riforma del provvedimento reso dal Tribunale di Bologna in data 18.07.2024 e depositato in data 5.09.2024 nel procedimento R.G. 12129/23, voglia emettere tutti i provvedimenti più opportuni nell'interesse del minore e della sig.ra sospendendo, anche inaudita altera parte, gli incontri con Per_1 Parte_1 pagina 1 di 4 il padre e/o stabilendo che essi avvengano con modalità protetta alla presenza dei Controparte_1
Servizi Sociali e/o disponendo tutti i provvedimenti che riterrà necessari, anche in via cautelare, a tutela del minore e della sig.ra . In via cautelare si chiede che vengano emessi anche Parte_1
i provvedimenti indifferibili e urgenti ex art. 473 bis. 15, nonché quelli ex 473 bis.22, quelli ex art. 473 bis. 39 nonché ex art. 473 bis 69 e ss c.p.c. e tutte le disposizioni contenute titolo IV bis del c.p.c. che
Codesto Tribunale dovesse ritenere necessarie per la tutela del minore e dell'odierna ricorrente.
Si chiede che il Servizio Sociale di Imola venga sentito con urgenza sui fatti di cui in narrativa e che venga acquisita agli atti la relativa relazione dettagliata che verrà fornita dallo stesso Servizio.
In via istruttoria si chiede che venga acquisito agli atti fascicolo presso la Procura di Bologna a carico del sig. relativo alla denuncia presentata dalla sig.ra al Commissariato di Imola CP_1 Parte_1 in data 4.10.2024, dandosi atto che la sottoscritta procuratrice provvederà con urgenza a chiedere visione del predetto fascicolo non appena verrà data comunicazione ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. affinché possa estrarne copia e riservandosi il deposito degli atti nel presente Giudizio.
Con ogni più ampia riserva anche istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Convenuto: ogni contraria istanza, domanda e richiesta disattesa, voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via principale, in accoglimento dell'eccezione formulata, dichiarare le domande avverse improponibili/improcedibili con ogni conseguenza, compresa la caducazione dei provvedimenti resi in data 19-20 gennaio 2025 ex art. 473bis.69 c.p.c. nel subprocedimento n. 16217/2024-1, stante l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente la Corte d'Appello di Bologna;
in via subordinata rigettare tutte le domande avverse, con ogni più ampia riserva di diversamente concludere, richiedere e allegare.
In via istruttoria disporre C.T.U., volta a verificare anche le condizioni psicologico-emotive del minore, il rapporto tra il minore e ciascuno dei genitori, le capacità genitoriali degli stessi.
Con vittoria di spese di lite, comprese spese generali, CPA e IVA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2374/2024 pubblicata il 6.9.2024 il Tribunale di Bologna, all'esito del procedimento
12129/2023, a parziale modifica del decreto ex art. 337 quinquies c.c. pronunciato il 13-7-2021 all'esito del procedimento r.g.n. 7021/2019, disponeva l'affido esclusivo rafforzato di Persona_2
, nato il giorno 8-2-2013, alla made, la vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare, il
[...] collocamento prevalente del minore presso la madre, un calendario di visite padre-figlio ridotto rispetto pagina 2 di 4 a quello previgente, l'aumento ad euro 250 mensili del contributo paterno al mantenimento ordinario del figlio, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
con ricorso depositato il 18.11.2024 la madre chiedeva la modifica delle statuizioni di tale sentenza, chiedendo contestualmente anche l'adozione di ordine di protezione a tutela del minore e della madre. L'ordine di protezione era accolto inaudita altera parte e poi confermato con provvedimento del 20.1.2025. Quanto alla domanda di modifica, nel merito, delle statuizioni di cui alla sentenza n. 2374/2024, era fissata udienza di comparizione personale delle parti per il 27.3.2025. Si costituiva tempestivamente il convenuto, che, oltre a contestare nel merito la fondatezza delle domande avversarie, eccepiva preliminarmente la
“improcedibilità/improponibilità” della domanda di modifica, nonché della domanda di ordine di protezione proposta contestualmente, per essere competente la Corte d'Appello, quale giudice dell'impugnazione, dal momento che, alla data di deposito del ricorso (18.11.2024), il termine per proporre appello contro la sentenza n. 2374/2024 pubblicata il 6.9.2024, di cui si chiedeva la modifica, non era ancora decorso. Celebrata l'udienza di comparizione personale delle parti, previo deposito di memorie, la causa era trattenuta in decisione.
Non è contestato che al momento della proposizione del ricorso ex art. 337 quinquies c.p.c., introduttivo del presente giudizio, la sentenza, le cui statuizioni si chiede di modificare, non fosse ancora passata in giudicato e che fosse ancora pendente il termine per proporre appello, che è stato poi effettivamente proposto dal . La parte attrice sostiene che possa essere domandata la CP_1 modifica di un provvedimento, sebbene non passato in giudicato, in forza del disposto dell'art.
Art. 473-bis.29. c.p.c. che recita testualmente: Modificabilità dei provvedimenti. Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. Tale norma, tuttavia, con la locuzione “in ogni tempo”, non significa che la proponibilità della modifica sia svincolata da ogni presupposto processuale, ma esprime il concetto che, in materia di diritto di famiglia, il giudicato "rebus sic stantibus", che connota le pronunce relative a rapporti soggetti a mutamenti determinati da eventi successivi, è pur sempre dotato, fin quando non vengano accertate sopravvenienze tali da imporre delle modifiche o revoche, di autorità, intangibilità e stabilità, ancorché limitate nel tempo (ex multis, Cass., 22 maggio 2009, n. 11913, Cass. 13514/2015).
Ciò, tuttavia, non inficia la regola secondo cui deve essere proposta con l'appello una domanda di modifica della sentenza di primo grado, fondata su circostanze sopravvenute tra la pronuncia di tale sentenza e il suo passaggio in giudicato, come da costante e pacifico orientamento di legittimità (ex multis, Cass. Ord. 29290/2021 e 21874/2014, dove si qualifica una tale domanda avanzata davanti in pagina 3 di 4 primo grado prima del passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede la modifica, come
“improponibile”).
Le considerazioni suesposte non valgono relativamente alla distinta domanda di ordine di protezione, fondata su presupposti distinti e del tutto autonoma rispetto alla domanda di merito.
Le spese seguono la prevalente soccombenza e l'attrice deve pertanto rifonderle al convenuto, liquidate secondo valori prossimi ai minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisoria, data l'esigua attività processuale svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dichiara improponibile la domanda di merito proposta in via ordinaria dalla attrice;
2 - condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.000 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22.7.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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