Versione
1 maggio 1985
1 maggio 1985
Art. 1.
Il decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44 , recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 dicembre 1984 e fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30 , restano fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 8,15 punti per il personale femminile"; il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall' articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 , si applicano, a decorrere dal 1 gennaio 1985, nella misura di 3,38 punti per il personale maschile e di 8,65 punti per il personale femminile";
dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Il secondo periodo del quinto comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , e' abrogato.
6-ter. Al sesto comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , le parole: "22.500 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "22.900 miliardi "";
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 5.175 miliardi nell'anno 1985, in lire 1.800 miliardi nell'anno 1987 e in lire 700 miliardi nel periodo 1988-1996, si provvede, quanto all'importo di lire 4.775 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia", quanto all'importo di lire 1.800 miliardi per l'anno 1987, e di lire 700 miliardi per il periodo 1988-1996, all'uopo utilizzando parzialmente le proiezioni per l'anno 1987 e successivi dell'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1985, e, quanto al restante importo di lire 400 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985".
L'articolo 2 e' soppresso.
Il decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44 , recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 dicembre 1984 e fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30 , restano fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 8,15 punti per il personale femminile"; il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall' articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 , si applicano, a decorrere dal 1 gennaio 1985, nella misura di 3,38 punti per il personale maschile e di 8,65 punti per il personale femminile";
dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Il secondo periodo del quinto comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , e' abrogato.
6-ter. Al sesto comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , le parole: "22.500 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "22.900 miliardi "";
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 5.175 miliardi nell'anno 1985, in lire 1.800 miliardi nell'anno 1987 e in lire 700 miliardi nel periodo 1988-1996, si provvede, quanto all'importo di lire 4.775 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia", quanto all'importo di lire 1.800 miliardi per l'anno 1987, e di lire 700 miliardi per il periodo 1988-1996, all'uopo utilizzando parzialmente le proiezioni per l'anno 1987 e successivi dell'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1985, e, quanto al restante importo di lire 400 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985".
L'articolo 2 e' soppresso.
Giurisprudenza • 7
- 1. Corte Cost., ordinanza 29/05/2002, n. 229Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 aprile 1985, n. 155, promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1997 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Gasperat s.r.l. e l'INPS, iscritta al n. 650 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2001.Leggi di più...
- difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione·
- prospettato privilegio, in contrasto con il principio di ragionevolezza e di solidarietà·
- contributi versati all’apposito fondo di previdenza·
- previdenza e assistenza·
- manifesta inammissibilità.·
- impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime