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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5040/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5040/2022 promossa da:
(CF Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
Controparte_1
(CF )
[...] P.IVA_1
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per : Parte_2
In via cautelare:
- Anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva della cartella impugnata per i motivi esposti in narrativa e fino all'esito del giudizio di merito.
In via principale:
- Dichiarare nulla/inefficace e/o comunque annullare e/o revocare, per le ragioni sopra esposte, la
Cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione n. 080201900176630310000 per i motivi meglio precisati nel presente ricorso.
In via subordinata:
pagina 1 di 3 - nella denegata ipotesi in cui si ritenga valida e perfezionata la notifica dell'atto interruttivo dell'agosto 2016, rideterminare il debito del ricorrente nei confronti di nella misura di € CP_3
2.603,90 ovvero nella diversa misura accertata, per i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso, con vittoria delle spese.
Per : Controparte_4
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraris rejectis:
- in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'impugnazione avversaria della cartella di pagamento n. 08021900176630310000 in quanto proposta tardivamente;
- sempre in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza territoriale a conoscere dell'impugnazione della cartella di pagamento;
- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta, e dell'ingiunzione di pagamento, per carenza dei presupposti di legge;
- in via principale, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che la competenza del giudice del luogo dell'esecuzione è inderogabile e che l'opposizione,
nel caso di specie, è stata qualificata come opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc, la stessa può
essere proposta anche oltre i trenta giorni dalla notificazione della cartella impugnata. Quanto alla validità della notifica, quest'ultima risulta essere regolarmente effettuata presso l'indirizzo indicato dal beneficiario nel contratto di finanziamento, tenuto conto che lo stesso opponente, al punto XIV del predetto contratto, intestato “elezione di domicilio”, si era esplicitamente obbligato “a comunicare
preventivamente a qualsivoglia variazione dell'indirizzo relativo al suo domicilio Parte_3
e/o residenza”; in assenza di comunicazioni la notifica è stata regolarmente effettuata secondo la procedura di cui all'art 140 cpc e perfezionatasi, per compiuta giacenza il 01.08.2016, con ciò
pagina 2 di 3 impedendo la prescrizione del credito. Quanto alla contestazione del quantum, l'eccezione risulta altresì infondata, in quanto la prescrizione del contratto di mutuo deve essere intesa unitariamente, in riferimento al rapporto e non alle singole rate: ciò comporta che il mutuo si prescrive per intero nello stesso giorno, non essendo previste tante prescrizioni, ciascuna per ogni singola rata (cfr. Cass.
18951/2013)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
rigetta l'opposizione;
condanna alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 2600,00 per Parte_2
compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
Perugia, 30 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5040/2022 promossa da:
(CF Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
Controparte_1
(CF )
[...] P.IVA_1
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per : Parte_2
In via cautelare:
- Anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva della cartella impugnata per i motivi esposti in narrativa e fino all'esito del giudizio di merito.
In via principale:
- Dichiarare nulla/inefficace e/o comunque annullare e/o revocare, per le ragioni sopra esposte, la
Cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione n. 080201900176630310000 per i motivi meglio precisati nel presente ricorso.
In via subordinata:
pagina 1 di 3 - nella denegata ipotesi in cui si ritenga valida e perfezionata la notifica dell'atto interruttivo dell'agosto 2016, rideterminare il debito del ricorrente nei confronti di nella misura di € CP_3
2.603,90 ovvero nella diversa misura accertata, per i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso, con vittoria delle spese.
Per : Controparte_4
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraris rejectis:
- in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'impugnazione avversaria della cartella di pagamento n. 08021900176630310000 in quanto proposta tardivamente;
- sempre in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza territoriale a conoscere dell'impugnazione della cartella di pagamento;
- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta, e dell'ingiunzione di pagamento, per carenza dei presupposti di legge;
- in via principale, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che la competenza del giudice del luogo dell'esecuzione è inderogabile e che l'opposizione,
nel caso di specie, è stata qualificata come opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc, la stessa può
essere proposta anche oltre i trenta giorni dalla notificazione della cartella impugnata. Quanto alla validità della notifica, quest'ultima risulta essere regolarmente effettuata presso l'indirizzo indicato dal beneficiario nel contratto di finanziamento, tenuto conto che lo stesso opponente, al punto XIV del predetto contratto, intestato “elezione di domicilio”, si era esplicitamente obbligato “a comunicare
preventivamente a qualsivoglia variazione dell'indirizzo relativo al suo domicilio Parte_3
e/o residenza”; in assenza di comunicazioni la notifica è stata regolarmente effettuata secondo la procedura di cui all'art 140 cpc e perfezionatasi, per compiuta giacenza il 01.08.2016, con ciò
pagina 2 di 3 impedendo la prescrizione del credito. Quanto alla contestazione del quantum, l'eccezione risulta altresì infondata, in quanto la prescrizione del contratto di mutuo deve essere intesa unitariamente, in riferimento al rapporto e non alle singole rate: ciò comporta che il mutuo si prescrive per intero nello stesso giorno, non essendo previste tante prescrizioni, ciascuna per ogni singola rata (cfr. Cass.
18951/2013)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
rigetta l'opposizione;
condanna alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 2600,00 per Parte_2
compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
Perugia, 30 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 3 di 3