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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/02/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6767/2021
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'udienza del 23 ottobre 2024 svolta ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6767/2021 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Davide Giuseppe Calì, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex P.IVA_1
lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania ed ivi domiciliato ex lege in via
Vecchia Ognina, n. 149;
RESISTENTE
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore.
TERZO CHIAMATO - CONTUMACE
OGGETTO: infortunio sul lavoro pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 novembre 2021 l'architetto ha Parte_1
premesso che, a seguito del sisma verificatosi il 26 dicembre 2018, identificato come
“Terremoto di S. Stefano”, in data 3 gennaio 2019 aveva sottoscritto il modulo predisposto dalla Protezione civile per l'accreditamento tecnico e la dichiarazione del periodo di operatività, dalla stessa specificamente indicato a partire dal 3 gennaio 2019 e, contestualmente, aveva barrato la casella contenente la dicitura “Richiedo di essere assicurato contro gli infortuni”.
Ha esposto che il giorno 7 gennaio 2019, mentre effettuava un sopralluogo al fine di verificare l'agibilità post sismica all'interno di un'abitazione privata sita in Lavinaio
(frazione del Comune di Aci Sant'Antonio), ha subito un infortunio in fase di verifica dei danni alla scala interna della suddetta abitazione, laddove, mettendo un piede in fallo, era caduta rovinosamente, riportando lesioni al piede ed alla caviglia destra, come da certificazione che ha allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ha documentato, infatti, che, trasportata presso il P.S. dell'Ospedale “S. Marta e S.
Venera” di Acireale, le è stato refertato, testualmente, “Trauma durante sopralluogo per la protezione civile, trauma discorsivo caviglia dx, nega altri traumi” e, effettuati i dovuti accertamenti diagnostici, “Minuto distacco Osseo Lamellare in prossimità del profilo superiore dello scafoide tarsale di destra”; nell'occasione le è stata diagnosticata, quindi, dai sanitari “Distorsione tibio-tarsica dx con distacco scafoide tarsale” e riconosciuta una prognosi di gg. 20.
Ha allegato, comunque, al ricorso consulenza medica di parte, a mezzo della quale è stato dettagliato l'excursus clinico che la aveva interessata ed è stato dichiarato che gli esiti delle lesioni, ormai stabilizzati, hanno ridotto del 7 % l'integrità psicofisica e lavorativa della ricorrente, che ha patito giorni 30 di inabilità temporanea assoluta, giorni 200 di inabilità temporanea relativa al 50%.
Ha aggiunto che a mezzo pec del 14 gennaio 2019 ha provveduto tempestivamente a denunciare l'infortunio occorsole alla Sicilia ed all'Ordine degli architetti Controparte_1
e che in data 6 giugno 2019 la Civile aveva trasmesso tutta la documentazione al CP_1
broker assicurativo dolendosi, però, del fatto che con lettera del 9 settembre 2019 CP_3
pagina 2 di 9 quest'ultimo le avesse comunicato di non potere procedere all'apertura della pratica per il ritardo nel pagamento del premio assicurativo da parte della . Controparte_1
Ha lamentato l'inutilità delle ulteriori e reiterate richieste risarcitorie effettuate direttamente nei confronti della Protezione Civile, rimaste sistematicamente inevase, al pari del successivo formale invito alla stipula di una negoziazione assistita.
Ha chiesto, pertanto, volersi “-accertare e dichiarare che la ricorrente in data
7/01/2019, subiva un infortunio lavorativo con le modalità sopra descritte;
-accertare e dichiarare che la ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta danni fisici quantificabili nella misura del 7% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. - per l'effetto condannare la Controparte_1
–, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione di tutti i
[...]
danni fisici patiti dalla ricorrente e quantificabili nella misura del 7% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre le spese mediche sostenute ed oltre ancora interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei rispettivi eventi e sino all'effettivo soddisfo.”.
L'amministrazione convenuta, costituitasi in giudizio con memoria depositata in data
20 giugno 2022, ha contestato la domanda attorea ed ha chiesto, testualmente, “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previo differimento della prima udienza onde consentire la chiamata del terzo: 1) Nel merito rigettare la domanda di parte ricorrente o, in via subordinata, ridurre il quantum del risarcimento richiesto;
2) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare la società Controparte_4
tenuta a garantire il contro gli effetti di tale accoglimento e Controparte_1
condannarla al pagamento delle somme eventualmente accertate in favore di controparte.
3) Condannare parte attrice al pagamento delle spese e onorari del giudizio.”.
La resistente ha eccepito che nessuna responsabilità in ordine al sinistro di che trattasi fosse ascrivibile all'Amministrazione, e ciò innanzitutto per il rilevato difetto di prova del nesso causale tra la presunta negligenza dell'Amministrazione convenuta e la verificazione dell'evento dannoso occorso alla ricorrente e, in ogni caso, perché per il tramite del broker veva proceduto a stipulare le polizze specificamente richiamate nell'atto di CP_5
costituzione proprio al fine di provvedere alla copertura assicurativa di quanti avessero pagina 3 di 9 effettuato sopralluoghi nelle zone colpite dal sisma, provvedendo altresì a pagarne i relativi premi.
Ha concluso, quindi, evidenziando che, nell'eventuale ipotesi di accoglimento della domanda attrice, valesse comunque per l'Amministrazione resistente la garanzia dovuta dal terzo chiamato in causa, individuato nella in virtù del Controparte_2 contratto di assicurazione sottoscritto con essa dall'Amministrazione stessa. A tal fine ha chiesto volersi disporre ai sensi dell'art. 269 c.p.c. il differimento della prima udienza, onde consentirle di provvedere alla citazione del terzo nel rispetto dei termini di rito.
In esito all'udienza del 22 giugno 2022 è stata autorizzata la chiamata del terzo assicuratore con fissazione di nuova udienza e l'amministrazione vi ha provveduto tuttavia, nonostante la regolarità della notifica, la società non si è costituita Controparte_2
pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Verificata la competenza funzionale del giudice adito, anche tramite interlocuzione con le parti, in esito all'udienza del 23 ottobre 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c.,
a seguito di deposito di note della sola parte ricorrente, la causa - istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda attorea è infondata e va, pertanto, respinta nei termini che seguono.
Si rileva immediatamente la assoluta mancanza in atti della prova del nesso causale tra i danni riportati dalla ricorrente nella specifica occasione richiamata e la condotta, eventualmente negligente, dell'amministrazione resistente.
Oggetto della presente controversia è la risarcibilità e, quindi, l'esatta perimetrazione dei postumi provocati dall'infortunio asseritamente occorso alla ricorrente in data 7 gennaio
2019, mentre la stessa era intenta al lavoro all'interno di una abitazione privata allo scopo di verificarne l'agibilità compromessa a seguito dell'evento sismico verificatosi nella provincia di Catania il 26 dicembre 2018; laddove, viceversa, l'amministrazione resistente ha invece prontamente eccepito che i postumi lamentati da quest'ultima non possano eziologicamente imputarsi alla causa violenta in parola, e, tantomeno, ad una qualche negligenza ascrivibile alla condotta della parte convenuta.
Sul piano probatorio, la Corte di legittimità è costante nell'affermare che “Anche nelle controversie in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro vige il
pagina 4 di 9 principio generale, enunciato nell'art. 2697 cod.civ., secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. L'infortunato, che richiede l'indennità, deve, quindi, provare i fatti dedotti a sostegno della domanda, dimostrando il nesso causale tra l'asserito stato invalidante ed il fatto costituente infortunio, anche se in proposito non occorra assoluta certezza e basti che la dimostrazione del collegamento tra i due fattori emerga da un ragionevole e serio criterio di probabilità scientifica” (Cass. 29.07.1969 n. 2884).
In particolare, “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio” (tra le tante, Cass. 15.10.2014 n.21825; Cass. 27.06.2013 n. 16213; Cass. 26.06.2009
n.15080).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, poi, nel ribadire che i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p., nonché dalla regolarità causale - salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell'“oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre in sede civile vale il principio della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” -, hanno precisato che la regola della “certezza probabilistica” non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica) (cfr. Cass. Sez. Un.
11.01.2008, n.581, Cass. 07.12.2017 n. 29315).
In considerazione di quanto precede, la prova della ragionevole certezza del nesso causale può ritenersi raggiunta in presenza di dati oggettivi che offrono un ragionevole e serio riscontro dell'esistenza di un elevato grado di probabilità dell'eziopatogenesi pagina 5 di 9 professionale, da apprezzarsi peraltro con particolare rigore nel caso in cui tra il fatto lesivo e l'evento dannoso occorso al lavoratore sia intercorso un notevole intervallo temporale
(emblematica, Cass.
3.07.1981 n.4326; Cass. 18.04.2007 n. 9226), ma non anche ove ricorra solo una mera possibilità di verificazione dell'evento.
Ricostruite, così, le coordinate esegetiche generali di riferimento, va rilevato come la ricorrente non abbia nemmeno labialmente prospettato l'esistenza di un qualche nesso causale tra la presunta negligenza dell'amministrazione convenuta e l'infortunio occorsole il
7 gennaio 2019; né ha articolato prove orali tese a ricostruire le concrete e specifiche modalità del verificarsi del sinistro de quo (salvo la formulazione tardiva, e quindi inammissibile, di un articolato di prova predisposto semplicemente per l'udienza cartolare del 22 giugno 2022), ma si è affidata insufficientemente alle sole risultanze istruttorie emergenti dalla documentazione medico legale versata in atti, per l'apprezzamento congruo delle quali, in assenza della necessaria prova del benché minimo nesso eziologico con la condotta eventualmente negligente di parte datoriale, si è ritenuto non doversi disporre la nomina di un medico legale d'ufficio.
Invero, da quel che è emerso dagli atti depositati, al di là di quanto riferito ai medici del nosocomio dalla parte istante, non sembra potersi affermare con certezza quale sia stata realmente la causa dell'evento lesivo refertato dai sanitari dal P.S., né, tanto meno, dove esso si sia verificato con assoluta precisione.
Del resto, come si è detto, per costante orientamento della Suprema Corte, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza assoluta dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr.
Cass. 09.12.2021, n. 39118; conf. Cass. n. 10097/2015 e Cass. n. 736/2018).
Tutto ciò premesso, quindi, ribadisce il Tribunale che nel caso di specie la parte ricorrente non ha assolto l'onere sulla stessa gravante di allegare e provare gli esatti termini dell'infortunio sul lavoro subito, con conseguente impossibilità di accertare la stessa pagina 6 di 9 sussistenza del necessario nesso di causalità tra detto infortunio e la menomazione dell'integrità psicofisica come allegata in ricorso.
Il ricorso introduttivo appare, invero, estremamente generico sotto il profilo assertivo, essendosi la ricorrente limitata a dedurre di essere incorsa nell'infortunio durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e di aver patito, in conseguenza, postumi permanenti che determinano un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 7%, senza tuttavia allegare con sufficiente ed indispensabile dettaglio in punto di fatto - prima ancora che chiedere di provare - i caratteri specifici dell'infortunio subito.
Invero, a fondamento delle proprie ragioni la ricorrente, in qualità di architetto incaricato di verificare l'agibilità post sismica degli immobili insistenti nel c.d. cratere interessato dall'evento tellurico verificatosi il 26 dicembre 2018, ha dichiarato (ma non provato, né chiesto tempestivamente di essere annessa a provare) di avere subito un infortunio il giorno 7 gennaio 2019, mentre lavorava all'interno di una abitazione privata sita in Lavinaio (fraz. Di Aci Sant'Antonio), laddove, mettendo il piede in fallo, cadeva riportando lesioni al piede ed alla caviglia destra, come da certificazione che ha puntualmente allegato al ricorso;
in particolare, ha documentato che al Pronto Soccorso di Acireale le è stato refertato “Trauma durante sopralluogo per la protezione civile, trauma discorsivo caviglia dx, nega altri traumi”, “Minuto distacco Osseo Lamellare in prossimità del profilo superiore dello scafoide tarsale di destra”, diagnosticata “Distorsione tibio-tarsica dx con distacco scafoide tarsale” e riconosciuta una prognosi di gg. 20. Ha allegato, altresì, al ricorso consulenza medica di parte, a mezzo della quale è stato dettagliato l'excursus clinico ed è stato dichiarato che gli esiti delle lesioni, ormai stabilizzati, hanno ridotto del 7 %
l'integrità psicofisica e lavorativa della ricorrente, che ha patito giorni 30 di inabilità temporanea assoluta, giorni 200 di inabilità temporanea relativa al 50%.
Ebbene, da tutto quanto sopra dettagliatamente indicato non sono evincibili concrete e significative circostanze in merito all'esatta dinamica del sinistro subito dalla istante, né sono state formulate specifiche richieste di prova orale a tal fine (se non, tardivamente, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 22 giugno 2022), funzionali a consentire l'effettivo accertamento del nesso causale tra l'evento denunciato e le menomazioni permanenti richiamate in ricorso.
pagina 7 di 9 Difetta, in conclusione, nel ricorso, la compiuta deduzione degli elementi costitutivi della pretesa che consentano di ricondurre eziologicamente i postumi permanenti lamentati dall'attrice all'infortunio occorsole.
Tali carenze di allegazioni, peraltro, non possono essere colmate dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto di allegazione, “valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. Civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto” (Cass., civ., Sez.
Unite, 24 marzo 2006, n. 6572).
Ad avviso di questo giudice, la rilevata carenza in punto di allegazioni, a fronte delle contestazioni di parte resistente in ordine alla riconducibilità delle lesioni all'infortunio, può giustificare ex se la reiezione della domanda attorea, "dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414
c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite", non potendo nemmeno "i documenti a esso allegati servire per supplire le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso" (cfr. C. Cass. 13989/2008).
Né, a tal fine, può assumere rilievo dirimente la CTU medico-legale richiesta nell'atto introduttivo, giacché meramente esplorativa.
In definitiva, pur essendo incontestato l'occorso infortunio, la ricorrente non ha assolto l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto e, in particolare, di dimostrare la riconducibilità della menomazione permanente dell'integrità psicofisica denunciata all'infortunio subito.
Alla stregua di quanto finora esposto, assorbito ogni ulteriore profilo, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Le peculiarità del caso concreto, anche in ordine alla qualificazione del rapporto da cui origina l'asserito infortunio, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
pagina 8 di 9 Nessuna statuizione va, invece, adottata sulle spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e il terzo chiamato in causa, rimasto contumace, né tra quest'ultimo e l'amministrazione resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con Parte_1
ricorso depositato in data 10 novembre 2021 nei confronti di
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a sua volta autorizzato ex art. 269 c.p.c. alla chiamata in causa del terzo in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
intesi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_2
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- nulla sulle spese di lite con riguardo alla società assicuratrice.
Catania, 18 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'udienza del 23 ottobre 2024 svolta ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6767/2021 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Davide Giuseppe Calì, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex P.IVA_1
lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania ed ivi domiciliato ex lege in via
Vecchia Ognina, n. 149;
RESISTENTE
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore.
TERZO CHIAMATO - CONTUMACE
OGGETTO: infortunio sul lavoro pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 novembre 2021 l'architetto ha Parte_1
premesso che, a seguito del sisma verificatosi il 26 dicembre 2018, identificato come
“Terremoto di S. Stefano”, in data 3 gennaio 2019 aveva sottoscritto il modulo predisposto dalla Protezione civile per l'accreditamento tecnico e la dichiarazione del periodo di operatività, dalla stessa specificamente indicato a partire dal 3 gennaio 2019 e, contestualmente, aveva barrato la casella contenente la dicitura “Richiedo di essere assicurato contro gli infortuni”.
Ha esposto che il giorno 7 gennaio 2019, mentre effettuava un sopralluogo al fine di verificare l'agibilità post sismica all'interno di un'abitazione privata sita in Lavinaio
(frazione del Comune di Aci Sant'Antonio), ha subito un infortunio in fase di verifica dei danni alla scala interna della suddetta abitazione, laddove, mettendo un piede in fallo, era caduta rovinosamente, riportando lesioni al piede ed alla caviglia destra, come da certificazione che ha allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ha documentato, infatti, che, trasportata presso il P.S. dell'Ospedale “S. Marta e S.
Venera” di Acireale, le è stato refertato, testualmente, “Trauma durante sopralluogo per la protezione civile, trauma discorsivo caviglia dx, nega altri traumi” e, effettuati i dovuti accertamenti diagnostici, “Minuto distacco Osseo Lamellare in prossimità del profilo superiore dello scafoide tarsale di destra”; nell'occasione le è stata diagnosticata, quindi, dai sanitari “Distorsione tibio-tarsica dx con distacco scafoide tarsale” e riconosciuta una prognosi di gg. 20.
Ha allegato, comunque, al ricorso consulenza medica di parte, a mezzo della quale è stato dettagliato l'excursus clinico che la aveva interessata ed è stato dichiarato che gli esiti delle lesioni, ormai stabilizzati, hanno ridotto del 7 % l'integrità psicofisica e lavorativa della ricorrente, che ha patito giorni 30 di inabilità temporanea assoluta, giorni 200 di inabilità temporanea relativa al 50%.
Ha aggiunto che a mezzo pec del 14 gennaio 2019 ha provveduto tempestivamente a denunciare l'infortunio occorsole alla Sicilia ed all'Ordine degli architetti Controparte_1
e che in data 6 giugno 2019 la Civile aveva trasmesso tutta la documentazione al CP_1
broker assicurativo dolendosi, però, del fatto che con lettera del 9 settembre 2019 CP_3
pagina 2 di 9 quest'ultimo le avesse comunicato di non potere procedere all'apertura della pratica per il ritardo nel pagamento del premio assicurativo da parte della . Controparte_1
Ha lamentato l'inutilità delle ulteriori e reiterate richieste risarcitorie effettuate direttamente nei confronti della Protezione Civile, rimaste sistematicamente inevase, al pari del successivo formale invito alla stipula di una negoziazione assistita.
Ha chiesto, pertanto, volersi “-accertare e dichiarare che la ricorrente in data
7/01/2019, subiva un infortunio lavorativo con le modalità sopra descritte;
-accertare e dichiarare che la ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta danni fisici quantificabili nella misura del 7% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. - per l'effetto condannare la Controparte_1
–, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione di tutti i
[...]
danni fisici patiti dalla ricorrente e quantificabili nella misura del 7% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre le spese mediche sostenute ed oltre ancora interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei rispettivi eventi e sino all'effettivo soddisfo.”.
L'amministrazione convenuta, costituitasi in giudizio con memoria depositata in data
20 giugno 2022, ha contestato la domanda attorea ed ha chiesto, testualmente, “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previo differimento della prima udienza onde consentire la chiamata del terzo: 1) Nel merito rigettare la domanda di parte ricorrente o, in via subordinata, ridurre il quantum del risarcimento richiesto;
2) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare la società Controparte_4
tenuta a garantire il contro gli effetti di tale accoglimento e Controparte_1
condannarla al pagamento delle somme eventualmente accertate in favore di controparte.
3) Condannare parte attrice al pagamento delle spese e onorari del giudizio.”.
La resistente ha eccepito che nessuna responsabilità in ordine al sinistro di che trattasi fosse ascrivibile all'Amministrazione, e ciò innanzitutto per il rilevato difetto di prova del nesso causale tra la presunta negligenza dell'Amministrazione convenuta e la verificazione dell'evento dannoso occorso alla ricorrente e, in ogni caso, perché per il tramite del broker veva proceduto a stipulare le polizze specificamente richiamate nell'atto di CP_5
costituzione proprio al fine di provvedere alla copertura assicurativa di quanti avessero pagina 3 di 9 effettuato sopralluoghi nelle zone colpite dal sisma, provvedendo altresì a pagarne i relativi premi.
Ha concluso, quindi, evidenziando che, nell'eventuale ipotesi di accoglimento della domanda attrice, valesse comunque per l'Amministrazione resistente la garanzia dovuta dal terzo chiamato in causa, individuato nella in virtù del Controparte_2 contratto di assicurazione sottoscritto con essa dall'Amministrazione stessa. A tal fine ha chiesto volersi disporre ai sensi dell'art. 269 c.p.c. il differimento della prima udienza, onde consentirle di provvedere alla citazione del terzo nel rispetto dei termini di rito.
In esito all'udienza del 22 giugno 2022 è stata autorizzata la chiamata del terzo assicuratore con fissazione di nuova udienza e l'amministrazione vi ha provveduto tuttavia, nonostante la regolarità della notifica, la società non si è costituita Controparte_2
pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Verificata la competenza funzionale del giudice adito, anche tramite interlocuzione con le parti, in esito all'udienza del 23 ottobre 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c.,
a seguito di deposito di note della sola parte ricorrente, la causa - istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda attorea è infondata e va, pertanto, respinta nei termini che seguono.
Si rileva immediatamente la assoluta mancanza in atti della prova del nesso causale tra i danni riportati dalla ricorrente nella specifica occasione richiamata e la condotta, eventualmente negligente, dell'amministrazione resistente.
Oggetto della presente controversia è la risarcibilità e, quindi, l'esatta perimetrazione dei postumi provocati dall'infortunio asseritamente occorso alla ricorrente in data 7 gennaio
2019, mentre la stessa era intenta al lavoro all'interno di una abitazione privata allo scopo di verificarne l'agibilità compromessa a seguito dell'evento sismico verificatosi nella provincia di Catania il 26 dicembre 2018; laddove, viceversa, l'amministrazione resistente ha invece prontamente eccepito che i postumi lamentati da quest'ultima non possano eziologicamente imputarsi alla causa violenta in parola, e, tantomeno, ad una qualche negligenza ascrivibile alla condotta della parte convenuta.
Sul piano probatorio, la Corte di legittimità è costante nell'affermare che “Anche nelle controversie in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro vige il
pagina 4 di 9 principio generale, enunciato nell'art. 2697 cod.civ., secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. L'infortunato, che richiede l'indennità, deve, quindi, provare i fatti dedotti a sostegno della domanda, dimostrando il nesso causale tra l'asserito stato invalidante ed il fatto costituente infortunio, anche se in proposito non occorra assoluta certezza e basti che la dimostrazione del collegamento tra i due fattori emerga da un ragionevole e serio criterio di probabilità scientifica” (Cass. 29.07.1969 n. 2884).
In particolare, “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio” (tra le tante, Cass. 15.10.2014 n.21825; Cass. 27.06.2013 n. 16213; Cass. 26.06.2009
n.15080).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, poi, nel ribadire che i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p., nonché dalla regolarità causale - salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell'“oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre in sede civile vale il principio della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” -, hanno precisato che la regola della “certezza probabilistica” non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica) (cfr. Cass. Sez. Un.
11.01.2008, n.581, Cass. 07.12.2017 n. 29315).
In considerazione di quanto precede, la prova della ragionevole certezza del nesso causale può ritenersi raggiunta in presenza di dati oggettivi che offrono un ragionevole e serio riscontro dell'esistenza di un elevato grado di probabilità dell'eziopatogenesi pagina 5 di 9 professionale, da apprezzarsi peraltro con particolare rigore nel caso in cui tra il fatto lesivo e l'evento dannoso occorso al lavoratore sia intercorso un notevole intervallo temporale
(emblematica, Cass.
3.07.1981 n.4326; Cass. 18.04.2007 n. 9226), ma non anche ove ricorra solo una mera possibilità di verificazione dell'evento.
Ricostruite, così, le coordinate esegetiche generali di riferimento, va rilevato come la ricorrente non abbia nemmeno labialmente prospettato l'esistenza di un qualche nesso causale tra la presunta negligenza dell'amministrazione convenuta e l'infortunio occorsole il
7 gennaio 2019; né ha articolato prove orali tese a ricostruire le concrete e specifiche modalità del verificarsi del sinistro de quo (salvo la formulazione tardiva, e quindi inammissibile, di un articolato di prova predisposto semplicemente per l'udienza cartolare del 22 giugno 2022), ma si è affidata insufficientemente alle sole risultanze istruttorie emergenti dalla documentazione medico legale versata in atti, per l'apprezzamento congruo delle quali, in assenza della necessaria prova del benché minimo nesso eziologico con la condotta eventualmente negligente di parte datoriale, si è ritenuto non doversi disporre la nomina di un medico legale d'ufficio.
Invero, da quel che è emerso dagli atti depositati, al di là di quanto riferito ai medici del nosocomio dalla parte istante, non sembra potersi affermare con certezza quale sia stata realmente la causa dell'evento lesivo refertato dai sanitari dal P.S., né, tanto meno, dove esso si sia verificato con assoluta precisione.
Del resto, come si è detto, per costante orientamento della Suprema Corte, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza assoluta dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr.
Cass. 09.12.2021, n. 39118; conf. Cass. n. 10097/2015 e Cass. n. 736/2018).
Tutto ciò premesso, quindi, ribadisce il Tribunale che nel caso di specie la parte ricorrente non ha assolto l'onere sulla stessa gravante di allegare e provare gli esatti termini dell'infortunio sul lavoro subito, con conseguente impossibilità di accertare la stessa pagina 6 di 9 sussistenza del necessario nesso di causalità tra detto infortunio e la menomazione dell'integrità psicofisica come allegata in ricorso.
Il ricorso introduttivo appare, invero, estremamente generico sotto il profilo assertivo, essendosi la ricorrente limitata a dedurre di essere incorsa nell'infortunio durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e di aver patito, in conseguenza, postumi permanenti che determinano un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 7%, senza tuttavia allegare con sufficiente ed indispensabile dettaglio in punto di fatto - prima ancora che chiedere di provare - i caratteri specifici dell'infortunio subito.
Invero, a fondamento delle proprie ragioni la ricorrente, in qualità di architetto incaricato di verificare l'agibilità post sismica degli immobili insistenti nel c.d. cratere interessato dall'evento tellurico verificatosi il 26 dicembre 2018, ha dichiarato (ma non provato, né chiesto tempestivamente di essere annessa a provare) di avere subito un infortunio il giorno 7 gennaio 2019, mentre lavorava all'interno di una abitazione privata sita in Lavinaio (fraz. Di Aci Sant'Antonio), laddove, mettendo il piede in fallo, cadeva riportando lesioni al piede ed alla caviglia destra, come da certificazione che ha puntualmente allegato al ricorso;
in particolare, ha documentato che al Pronto Soccorso di Acireale le è stato refertato “Trauma durante sopralluogo per la protezione civile, trauma discorsivo caviglia dx, nega altri traumi”, “Minuto distacco Osseo Lamellare in prossimità del profilo superiore dello scafoide tarsale di destra”, diagnosticata “Distorsione tibio-tarsica dx con distacco scafoide tarsale” e riconosciuta una prognosi di gg. 20. Ha allegato, altresì, al ricorso consulenza medica di parte, a mezzo della quale è stato dettagliato l'excursus clinico ed è stato dichiarato che gli esiti delle lesioni, ormai stabilizzati, hanno ridotto del 7 %
l'integrità psicofisica e lavorativa della ricorrente, che ha patito giorni 30 di inabilità temporanea assoluta, giorni 200 di inabilità temporanea relativa al 50%.
Ebbene, da tutto quanto sopra dettagliatamente indicato non sono evincibili concrete e significative circostanze in merito all'esatta dinamica del sinistro subito dalla istante, né sono state formulate specifiche richieste di prova orale a tal fine (se non, tardivamente, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 22 giugno 2022), funzionali a consentire l'effettivo accertamento del nesso causale tra l'evento denunciato e le menomazioni permanenti richiamate in ricorso.
pagina 7 di 9 Difetta, in conclusione, nel ricorso, la compiuta deduzione degli elementi costitutivi della pretesa che consentano di ricondurre eziologicamente i postumi permanenti lamentati dall'attrice all'infortunio occorsole.
Tali carenze di allegazioni, peraltro, non possono essere colmate dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto di allegazione, “valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. Civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto” (Cass., civ., Sez.
Unite, 24 marzo 2006, n. 6572).
Ad avviso di questo giudice, la rilevata carenza in punto di allegazioni, a fronte delle contestazioni di parte resistente in ordine alla riconducibilità delle lesioni all'infortunio, può giustificare ex se la reiezione della domanda attorea, "dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414
c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite", non potendo nemmeno "i documenti a esso allegati servire per supplire le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso" (cfr. C. Cass. 13989/2008).
Né, a tal fine, può assumere rilievo dirimente la CTU medico-legale richiesta nell'atto introduttivo, giacché meramente esplorativa.
In definitiva, pur essendo incontestato l'occorso infortunio, la ricorrente non ha assolto l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto e, in particolare, di dimostrare la riconducibilità della menomazione permanente dell'integrità psicofisica denunciata all'infortunio subito.
Alla stregua di quanto finora esposto, assorbito ogni ulteriore profilo, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Le peculiarità del caso concreto, anche in ordine alla qualificazione del rapporto da cui origina l'asserito infortunio, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
pagina 8 di 9 Nessuna statuizione va, invece, adottata sulle spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e il terzo chiamato in causa, rimasto contumace, né tra quest'ultimo e l'amministrazione resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con Parte_1
ricorso depositato in data 10 novembre 2021 nei confronti di
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a sua volta autorizzato ex art. 269 c.p.c. alla chiamata in causa del terzo in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
intesi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_2
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- nulla sulle spese di lite con riguardo alla società assicuratrice.
Catania, 18 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
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