Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 12 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 130/2024 RG Lavoro vertente
TRA
Parte_1
C. F. – p.i. in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
, pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 Emai Maria Golia ( , PEC - – fax C.F._1 Email_1
0622798276 presso i quali è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro, giusta procura generali alle liti conferita per atto Notar di Per_1
Napoli in data 18.06.2014 rep. n 17705 – Raccolta n 8545 – net fax 0622798276
APPELLANTE
E nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cascone presso il C.F._2 quale è elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia in Via G. Cosenza, 77
Email_3
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.06.2020 presso il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro l'appellato in epigrafe espose di avere lavorato alle dipendenze della (già ) dal 26/11/1997 al Controparte_2 CP_3
1
“operatore di confezione” ( fino al 31.12.2014) e, dal 2015 e sino alla cessazione del rapporto quale “operatore B.I.N” ossia “ pulitore di vasche di produzione”; di avere svolto la prestazione lavorativa in base ad una organizzazione del lavoro in turni, antimeridiani (06:00-14:00) , pomeridiani ( 14:00-22:00) e notturni ( 22:00 : 06:00) e di aver operato in ambienti chiusi ed inquinati da esalazioni di vapore, da fumi e da polveri;
che i DPI in uso non erano idonei al filtraggio delle polveri, dei fumi e dei vapori e che gli impianti di aerazione e di aspirazione non sempre erano correttamente in funzione;
di avere più volte segnalato il mancato funzionamento dell'impianto di aspirazione ai responsabili;
di essere stato visitato più volte, a cominciare dal 2015 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia ove gli veniva diagnosticata una “broncostenosi diffusa e faringotracheite”; di essere stato ricoverato nello stesso anno presso il medesimo ospedale di Castellammare di Stabia con diagnosi di “bronchite cronica riacutizzatasi”, e tre anni più tardi (2018) presso l'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per insufficienza respiratoria ove, per la prima volta, la patologia da cui era afflitto era stata posta in relazione all'attività lavorativa come attestato nella cartella clinica e nella scheda di dimissioni (“asma estrinseco. Esposizione professionale a polveri irritanti delle vie aeree”); di essersi sottoposto a visita medico-legale al fine di approfondire e verificare la relazione tra la patologia da cui era affetto e l'attività lavorativa svolta e di aver ottenuto, all'esito della visita medico-legale effettuata dal proprio C.T.P. Dr. la diagnosi di Persona_2 bronchite cronica asmatiforme (asma estrinseco) con recidivanti riacutizzazioni bronchiali e la conferma dell'esistenza di un nesso di causalità tra la patologia e l'attività lavorativa svolta così come testualmente dichiarato in atti dal Consulente che ha riconosciuto trattarsi di “pneumopatia da lavoro” con una percentuale di inabilità dell' 8%.
A seguito di tale accertamento medico legale ed in seguito alla reiezione sia della domanda amministrativa presentata all' il 07.02.2019 (n. 515735782) che Pt_1 dell'opposizione avverso tale rigetto comunicata dall'Istituto il 18.07.2019, l'originario ricorrente in epigrafe chiese: 1) l'accertamento e la dichiarazione di riconducibilità della malattia insorta durante l'esecuzione del suo rapporto di lavoro con la - pneumopatia da vapori con bronchite cronica Controparte_2 asmatiforme _ asma estrinseco” e/o comunque la “broncompneumopatia cronico restrittiva contratta a causa della prolungata esposizione a polveri, a vapori e fumi nell'esecuzione della prestazione professionale”; 2) la dichiarazione di natura professionale della patologia con postumi invalidanti nella misura dell' otto per cento (8 %) o nell'altra accertata in corso di causa;
3) la conseguente condanna dell' Pt_1
a corrispondergli la rendita da inabilità permanente conseguente alla malattia professionale descritta o l'indennizzo per l'invalidità permanente conformemente alla legge, vinte spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 1458/2023 pubblicata il 3.11.2023 il Giudice adito, all'esito di CTU medico-legale, condividendo le conclusioni peritali, accolse la domanda e per l'effetto dichiarò il diritto del ricorrente a percepire il 2 pagamento del capitale corrispondente ad una accertata inabilità permanente del 6,00% dal primo giorno successivo alla domanda amministrativa del 07/02/2019; condannò l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle Pt_1 spese processuali liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre spese generali al 15% e oneri di legge a favore del difensore del ricorrente per distrazione e pose definitivamente a carico dell'Ente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Con atto di appello tempestivamente depositato presso questa Corte il 16.01.2024 l' ha impugnato la sentenza confutando le argomentazioni peritali ivi recepite. Pt_1
Ha concluso, pertanto, chiedendo, in riforma della gravata sentenza, il rigetto dell'avverso ricorso, vinte le spese.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello, sostenendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata cui ha opposto la tempestività della denuncia sporta nel 2018 allorchè era venuto a conoscenza per la prima volta della riconducibilità all'attività lavorativa delle patologie da cui era afflitto (come diagnosticate dai sanitari del San Leonardo del 2018, confermata dal consulente medico di parte, dr. nel 2019). Per_2
Ha altresì contestato le avverse deduzioni in merito alle presunte carenze dell'elaborato peritale del primo grado stigmatizzando che in quel giudizio l' Pt_1 non aveva svolto alcuna controdeduzione, né nei termini concessi all'uopo ai consulenti di parte né nei termini per note assegnati prima dell'udienza di discussione e che, oltre all'aspetto formale, anche sotto il profilo sostanziale devono ravvisarsi a carico dell'Ente carenze assertive: l' non aveva mai depositato le Pt_1
“note integrative del datore di lavoro” che – secondo la tesi - avrebbero dovuto provato che in sede di valutazione dei rischi per mansione a cui è stato adibito il lavoratore, e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione…. risultava praticamente assente l'esposizione a polveri e vapori avendo valutato un "rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”.
Ha concluso per il rigetto del gravame.
La Corte ha disposto la trattazione scritta e quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisone.
L'appello è infondato.
L'istante ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze della Controparte_2
(già ) dal 26/11/1997 al 17/09/2018 (data del licenziamento), CP_3 inquadrato nella posizione organizzativa D1 di cui al CCNL di categoria, con qualifica di Operaio, impiegato dapprima come “operatore di confezione” (fino al 31.12.2014) e, dal 2015 e sino alla cessazione del rapporto quale “operatore B.I.N” ossia “ pulitore di vasche di produzione”; di avere svolto la prestazione lavorativa in base ad una organizzazione del lavoro in turni, antimeridiani (06:00-14:00) , pomeridiani ( 14:00-22:00) e notturni ( 22:00 : 06:00) e di aver operato in ambienti chiusi ed inquinati da esalazioni di vapore, da fumi e da polveri;
che i DPI in uso non erano idonei al filtraggio delle polveri, dei fumi e dei vapori e che gli impianti di aerazione e di aspirazione non sempre erano correttamente in funzione;
di avere 3 più volte segnalato il mancato funzionamento dell'impianto di aspirazione ai responsabili;
di essere stato visitato più volte, a cominciare dal 2015 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia ove gli veniva diagnosticata una “broncostenosi diffusa e faringotracheite”; di essere stato ricoverato nello stesso anno presso il medesimo ospedale di Castellammare di Stabia con diagnosi di “bronchite cronica riacutizzatasi”, e tre anni più tardi (2018) presso l'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per insufficienza respiratoria ove, per la prima volta, la patologia da cui era afflitto veniva posta in relazione all'attività lavorativa come attestato nella cartella clinica e nella scheda di dimissioni “asma estrinseco. Esposizione professionale a polveri irritanti delle vie aeree”; di essersi sottoposto a visita medico-legale al fine di approfondire e verificare la relazione tra la patologia da cui era affetto e l'attività lavorativa svolta e di aver ottenuto, all'esito della visita medico-legale effettuata dal proprio C.T.P. Dr. la diagnosi di bronchite cronica asmatiforme (asma Persona_2 estrinseco) con recidivanti riacutizzazioni bronchiali”, in base alla quale il CTP aveva confermato il nesso di causalità tra la patologia e l'attività lavorativa svolta concludendo nel senso della sussistenza di una pneumopatia da lavoro con una percentuale di inabilità dell' 8%.
Considerato l'esito negativo della fase amministrativa, il Tribunale aveva disposto lo svolgimento di attività istruttoria con riguardo all'ipotetica eziologia lavorativa della patologia denunciata con ammissione di prove orali e conferimento di incarico peritale per l'accertamento medico necessario. All'esito, aveva recepito le conclusioni del consulente attinte oggi dalle contestazioni dell' che, con Pt_1 osservazioni critiche rispetto al modus operandi del primo Consulente, ha dedotto l'erroneità delle conclusioni rassegnate ed il mancato raggiungimento della prova del nesso tra la patologia sofferta dal lavoratore e le mansioni cui era adibito, nonché l'aprioristica esclusione che la patologia lamentata potesse avere avuto cause esogene rispetto all'ambiente di lavoro ovvero natura congenita.
Con riguardo al NESSO DI CAUSALITA' – nel senso della individuazione nell'attività lavorativa dell'agente causale o concausale eziopatogenicamente valido ed indispensabile a produrre lo specifico danno – il CTU ha confermato la totale compatibilità della malattia con l'attività lavorativa svolta dall'appellato, tenuto conto della tipologia dei processi produttivi e delle sostanze con cui il lavoratore era venuto in contatto nell'espletamento delle varie mansioni cui è stato adibito.
La CTU risulta adeguatamente motivata con argomentazioni che resistono alle censure dell' , in quanto coerenti con la documentazione versata in atti e Pt_1
l'esame obiettivo del paziente. Del tutto assente in anamnesi l'indicazione di eventuali agenti che possano rilevare come concause.
Tali conclusioni trovano conferma in quanto riferito dai testi escussi all'udienza del 15.12.2020 che, con dichiarazioni precise e concordanti, pur dando atto della presenza sul luogo di lavoro di idonei impianti di aereazione e di condizionamento come anche dell'uso abituale di dispositivi di protezione individuali (DPI) obbligatori, hanno confermato l'esistenza della concreta possibilità che il ricorrente fosse esposto alle polveri prodottesi durante la lavorazione (teste Testimone_1
4 ADR “Sul capo 2. Preciso che durante la lavorazione a cui era addetto il sig. , CP_1 nonostante il sistema di lavorazione presente, poteva essere esposto a polveri prodottesi durante il processo produttivo..”; (teste “Sul Testimone_2 capo 1. Io e il abbiamo lavorato per alcuni periodi nel reparto CP_1 confezionamento farmaci di di Torre Annunziata e durante la Controparte_2 lavorazione …non ho percepito una grande quantità di polveri…”). Tale ultima dichiarazione, al netto della valutazione soggettiva che il teste elabora rispetto alla
“quantità” delle polveri e della disponibilità di DPI, ritiene il Collegio che supporti la tesi della presenza nociva di sostanze che il ha respirato e quindi del CP_1 nesso di causalità tra la malattia e l'attività lavorativa.
La nota integrativa della , invocata dall' , neppure è stata prodotta. CP_2 Pt_1
Non è stata ritualmente riproposta l'eccezione di prescrizione, avendo la difesa appellante soltanto chiarito che “Per scrupolo difensivo la difesa dell' ha Pt_1 sollevato in via preliminare solo l'eccezione di prescrizione ex art. 111 e 112 del T. U. n 1124/1965 e non la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio”.
Alla luce di quanto riportato, le conclusioni del CTU – recepite dal Tribunale – appaiono tecnicamente corrette ed adeguatamente motivate con riguardo ai parametri di valutazione in punto di affermazione del nesso causale tra la patologia e l'esposizione alla noxa patogena.
Da quanto sopra esposto discende il rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell' . Pt_1
Nel caso di specie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'art. 13, dopo il comma 1-ter , il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni – si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello – iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti – come quello di specie – pendenti a far luogo dal 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 1.983,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA CPA come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di
5 contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 12 maggio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
6