CA
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/07/2025, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai SIg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2440 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ) in persona dell'Amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Vinci con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, Borgo Scroffa n. 37 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Elena Calastri e Cinzia Bardini con domicilio eletto presso il loro studio in Padova, Via Istituto Tecnico di Agraria n. 31 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1870/2022 pubblicata in data 3 novembre 2022 del Tribunale
Ordinario di Padova.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.). Opposizione
a decreto ingiuntivo.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2024 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita – in riforma totale della sentenza n. 1870/2022 emessa dal Tribunale di Padova nel procedimento civile RG n. 5100/2021, pubblicata in data 03.11.2022 Repert. n. 3781/2022 e notificata in data 23.11.2022 – ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta - giudicare come segue, in accoglimento di tutti i motivi di appello dedotti in narrativa:
In via principale nel merito:
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inadempimento contrattuale della società
[...] anche con riferimento al misuratore di energia termica fornito ed installato sull'impianto Controparte_1 centralizzato termoidraulico del e, conseguentemente, revocarsi e/o annullarsi e/o Parte_1 dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto R.G. n. 3631/2021 - D.ING. 1383/2021 emesso dal Tribunale di Padova con deposito in data 04.06.2021 con conseguente condanna alla restituzione delle somme già versate dal aumentate di interessi e rivalutazione sino al saldo effettivo;
Parte_1
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che nulla deve l'odierno attore opponente alla convenuta opposta società atteso l'inadempimento
Parte_1 Controparte_1 contrattuale anche con riferimento al misuratore di energia termica fornito ed installato sull'impianto centralizzato termoidraulico del come motivato in atti e, conseguentemente, dichiarare
Parte_1 la risoluzione del contratto concluso tra il e la ditta per l'effetto,
Parte_1 Controparte_1 ordinando la restituzione della somma di € 5.500,00 relativa alla fattura n. 537/19 già pagata dal Condominio alla come dedotto in narrativa (cfr. doc. 2 fascicolo attore opponente primo grado), Controparte_1 oltre che la restituzione delle somme già versate dal aumentate di interessi e
Parte_1 rivalutazione sino al saldo effettivo;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi dovesse essere accertato come sussistente un qualche credito della Controparte_1 nei confronti del disporre la compensazione tra gli importi tutti già corrisposti
[...] Parte_2 dall'odierna opponente alla convenuta opposta (cfr. doc. 2 fascicolo attore opponente primo grado) con la somma che venisse eventualmente a quest'ultima riconosciuta, a seguito di rigorosa istruttoria, per i motivi dedotti in atti;
In ogni caso
-condannarsi la convenuta opposta al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre spese forfettarie
15%, CPA e IVA, con l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1bis, del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria:
I PROVA ORALE PER TESTI
In caso di remissione della causa in istruttoria, si chiede ammettersi prova orale per testi sulle seguenti circostanze, secondo i seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che” relative al contenuto del contratto di servizio sottoscritto tra le parti, agli obblighi nascenti in capo alla Controparte_1 in forza di detto contratto e all'inadempimento contrattuale della suddetta odierna opposta:
[...]
2 1) In data 16.10.2017 veniva sottoscritto tra le parti il contratto di servizio (cfr. allegato sub doc. 1 fasc. convenuta opp. che si rammostra) col quale si obbligava nei confronti del Controparte_1 Parte_1 ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto termoidraulico condominiale?
[...]
2) Nel contratto di cui al capitolo che precede la si obbligava anche a fornire una Controparte_1 manutenzione proattiva dell'impianto termoidraulico condominiale, che consisteva nell'obbligo da parte di ad informare – al termine della prima visita di ogni anno contrattuale – “IL CLIENTE in Controparte_1 merito all'eventuale necessità di effettuare delle modifiche e/o migliorie alle apparecchiature installate ed a fornire l'assistenza necessaria onde assicurare la corretta esecuzione delle stesse” come risulta dal paragrafo
1.1 a pag. 2 contratto di servizio sub. doc. 1 parte opposta che si rammostra?
3) A partire dal 2018 ma soprattutto dal 2019 in avanti è stata riscontrata dagli abitanti del Parte_1 mancanza e/o insufficienza di acqua calda nella erogazione alle singole unità immobiliari del complesso
[...] condominiale sia sotto forma di flusso d'acqua sia per la circolazione nei radiatori?
4) Alla luce delle suddette problematiche di cui al capitolo che precede è stato chiesto l'intervento presso il della società Dussich Service S.r.l. in forza del contratto di cui innanzi (cfr. allegato sub Parte_1 doc. 1 fasc. convenuta opp. che si rammostra)?
5) Dal 2017 in avanti la effettuava interventi relativi allo sblocco del termostato, alla Controparte_1 conduzione del riscaldamento, al controllo della caldaia sanitaria, come emerge dall'analitico dettaglio delle fatture emesse dalla ditta opposta che si rammostrano sub doc. 5 fasc. parte opponente?
6) In particolare in data 31.01.2019 ed in data 01.02.2019 la effettuava presso il Controparte_1 gli interventi di manutenzione relativi alla caldaia dell'acqua calda come indicati nei fogli Parte_1 di lavoro allegati alla fattura n. 1235/19 prodotta sub doc. 3 fasc. convenuta opp. che si rammostra?
7) In successiva data 27.03.2019 la effettuava presso lo stesso Condominio l'intervento Controparte_1 di manutenzione relativo al set point della temperatura dei radiatori come indicato nel foglio di lavoro allegato alla fattura n. 265/19 prodotta sub doc. 4 fasc. convenuta opp. che si rammostra?
8) In data 31.10.2019 la effettuava presso il l'intervento di Controparte_1 Parte_1 manutenzione riguardante la verifica della caldaia e della regolazione climatica come indicato nel foglio di lavoro allegato alla fattura n. 809/19 prodotta sub doc. 5 fasc. convenuta opp. che si rammostra?
9) In data 06.11.2019 la effettuava presso il l'intervento di Controparte_1 Parte_1 manutenzione relativo alla sostituzione del circolatore di riscaldamento come indicato nel foglio di lavoro allegato alla fattura n. 822/19 prodotta sub doc. 6 fasc. convenuta opp. che si rammostra?
10) Nei mesi di marzo – aprile 2019 la installava presso il misuratori Controparte_1 Parte_1 di energia termica e un cronotermostato ambientale settimanale digitale così come indicato nella fattura n.
891/19 e relativi allegati prodotta sub doc. 7 fasc. convenuta opp. che si rammostra?
11) Il costo dell'installazione dei misuratori di energia termica e del cronotermostato ambientale settimanale digitale ammonta a complessivi Euro 11.000,00 IVA compresa?
12) In data 23.09.2019 il ha corrisposto la somma di Euro 5.500,00 a titolo di acconto per Parte_1
l'installazione degli apparecchi di misurazione di cui al capitolo che precede come emerge dalla fattura 537/19 emessa da (cfr. doc. 2 fasc. parte opponente nonché doc. 5 fasc. parte opponente pagg. Controparte_1
14, 15 e 16)?
3 13) Dica il teste se è vero o meno che il sistema di contabilizzazione del consumo di calore installato da
[...] Controparte_ e di cui ai capitoli che precedono era operativo e funzionante
14) A seguito della fornitura e dell'installazione da parte della del sistema di Controparte_1 contabilizzazione di calore di cui al capitolo che precede, avvenuta nei mesi di marzo – aprile 2019 presso il i SInori condomini effettuavano personalmente i rilievi relativi ai consumi delle unità Parte_1 abitative mediante la lettura manuale dei consumi di ogni singolo contatore come da doc. 6 fasc. parte opponente che si rammostra?
15) Sono stati segnalati alla telefonicamente a più riprese sia dai singoli condomini che Controparte_1 dall'amministratore del Condominio sig.ra i problemi relativi all'impianto di contabilizzazione del calore Pt_3 installato e di cui ai capitoli che precedono?
16) Dica il teste se conferma di aver effettuato il sopralluogo presso il nel mese di Luglio Parte_1
2020 a seguito di convocazione da parte dell'Amministratore.
17) Dica in particolare il teste se, a seguito della fornitura e dell'installazione avvenuta nei mesi di marzo – aprile 2019 da parte della presso il ei misuratori di energia termica Controparte_1 Parte_1
e del cronotermostato ambientale settimanale digitale, di cui alla fattura n. 891/19 allegata sub doc. 7 fasc. convenuta opp. che si rammostra, la forniva al Condominio stesso idonea certificazione Controparte_1 di conformità e di avvenuto collaudo, progetto di installazione come previsto ex lege, idonea garanzia e manuale di utilizzo per l'idoneo rilievo dei dati relativi al consumo del suddetto sistema di contabilizzazione del calore.
18) Dica il teste se conferma il contenuto della relazione peritale a Sua firma allegata sub doc. 3 fasc. att. opponente.
Si chiede che vengano sentiti come testi sui capitoli che precedono le seguenti persone:
- Ing. , con Studio in 36077 - LA NT (VI), Via Rio n. 14; - SI.ra Testimone_1 CP_2
; - SI. - SI.ra ; - SI. ; - SI.ra ; - SI.ra
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
; - SI.ra ; - SI.ra ; - SI. ; - , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Parte_4 CP_10
. Controparte_11
Si chiede sin d'ora di essere abilitati alla prova contraria di diritto sui capitoli di prova avversi che venissero ammessi a prova diretta con i medesimi testimoni sopra designati nonché con quelli ex adverso indicati ed indicandi, ferma restando ogni contestazione in ordine alle istanze istruttorie avversarie come mosse in atti.
II - CONSULENZA TECNICA
Alla luce delle contestazioni mosse ex adverso e laddove il Giudice adito ne ravvisasse l'opportunità ai fini della decisione, si chiede che venga disposta una Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di verificare ed accertare lo stato, la portata e le eventuali problematiche relative all'impianto termoidraulico del Parte_1 con particolare riguardo:
al sottodimensionamento del sistema di produzione ed accumulo dell'acqua calda sanitaria;
all'insufficienza delle capacità del bollitore e della sua serpentina di carico;
all'idoneità o meno della regolazione delle temperature dello stesso relative;
4 alla regolarità documentale e progettuale come prevista dalla normativa in materia dell'impianto relativo ai misuratori di energia termica ed al cronotermostato ambientale settimanale digitale istallato dalla
[...] Controparte_ presso il nei mesi di marzo – aprile 2019; Parte_1
alla congruità dei costi affrontati dal er gli interventi e le installazioni compiute da parte Parte_1 di Dussich Service S.r.l. sia per la manutenzione ordinaria, straordinaria e proattiva sia per l'applicazione dell'impianto relativo ai misuratori di energia termica ed al cronotermostato ambientale settimanale digitale, come da docc.ti nn. 1 a 7 produzione fascicolo parte opposta;
all'ammontare delle spese necessarie agli interventi di rifacimento della centrale di produzione di acqua calda sanitaria e di installazione di adeguato impianto relativo ai misuratori di energia termica ed al cronotermostato ambientale settimanale digitale.
Si indica sin d'ora come Consulente di parte opponente l'Ing. , con Studio in 36077 - Testimone_1
LA NT (VI), Via Rio n. 14.
III - PRODUZIONE DOCUMENTALE.
Si richiamano tutti i documenti già prodotti nel giudizio di primo grado secondo l'ordine cronologico di cui agli atti, offerti in comunicazione nel presente giudizio”.
Per la parte appellata:
"Rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Parte_1
C.F. , sito in Longare (VI), via Istria n. 16 in persona dell'amministratore pro tempore P.IVA_1 con sede in Grumolo delle Abbades-se (VI), via delle magnolie n. 1 int.3, in persona Parte_5 del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza n. 1870/2022 del Tribunale di Parte_6
Padova e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
In via istruttoria:
a) premesso che la causa è documentale e che controparte stessa non ha chiesto in questa sede la remissione in istruttoria, per mero scrupolo difensivo senza inversione dell'onere della prova, occorrendo, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che dalla consegna della fornitura di cui alla fattura n. 0891/2019 (doc. 7 convenuta opposta)
l'amministrazione del , si è resa irreperibile;
Parte_1 Parte_6
2) Vero che in data 20/05/2022 Lei si recava personalmente, insieme al sig. , presso lo studio Persona_1 delle Amministrazioni senza riuscire a parlare con l'amministratrice ; Pt_3 Parte_6
3) Vero che a chiusura degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati dal 2017 al 2019 venivano emesse regolari fatture mai contestate dal Parte_1
4) Vero che gli interventi straordinari effettuati presso il si sono sempre rivelati risolutivi Parte_1 dei problemi per i quali l'amministratrice aveva chiesto la vostra uscita;
5) Vero che alcuna contestazione è mai stata sollevata dalla amministratrice del seguito Parte_1 dei vostri interventi;
6) Vero che non è mai stato comunicato da parte del un problema generalizzato e Parte_1 continuativo di mancanza di acqua calda a tutti i condomini;
5 7) Vero che la manutenzione proattiva è sempre stata regolarmente effettuata all'inizio dell'anno sulla base delle problematiche segnalate dal condominio attraverso l'amministratrice ; Parte_6
Ribadendo che non si accetta il contraddittorio su fatti nuovi allegati da controparte solamente nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., per mero scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi che si ritenessero tempestive tali allegazioni, senza inversione dell'onere della prova, occorrendo, si chiede ammettersi prova per testi sugli ulteriori seguenti capitoli:
8) Vero che la fornitura di cui alla fattura n. 0891/2019 (doc. 7 convenuta opposta) è corredata di apposita certificazione e pertanto non necessita di collaudo;
9) Vero che al termine dei lavori di installazione del contacalorie il manuale è stato riposto nel locale caldaia del Parte_1
10) Vero che l'amministratrice è stata più volte sollecitata telefonicamente alla consegna Parte_6 delle planimetrie relative al e necessarie per il progetto relativo alla contabilizzazione dei Parte_1 consumi;
11) Vero che i numerosi solleciti di cui al capitolo 10 sono rimasti senza riscontro;
12) Vero che nel dicembre 2019 avete ricevuto incarico da per la redazione di progetto Controparte_1 relativo alla contabilizzazione dei consumi per il condominio come da email che si rammostra (doc. Pt_1
9);
Si indicano quali testi i signori:
- ; Testimone_2
- Testimone_3
- ; Tes_4
- Testimone_5
presso la società
[...] Controparte_1
- ing. via Italo Svevo - Padova Testimone_6
b) ci si oppone alla ammissione dei capitoli di prova formulati da parte appellante in quanto:
n. 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 relativi a fatti non contestati;
n. 3 valutativo, generico, non dimostrabile per testimoni;
n. 4 formulato in modo generico, non collocato precisamente nel tempo ed è irrilevante poiché, in ogni caso, non è contestato che abbia prestato il proprio servizio al in virtù del Controparte_1 Parte_1 contratto in atti;
n. 5, 6 e 7 irrilevanti, generici, relativi a circostanze non contestate e comunque non dimostrabili per testimoni;
n. 13 irrilevante in quanto afferente a circostanze mai contestate e sollevate per la prima volta in memoria
183 c.p.c. sesto comma n. 1 e comunque non dimostrabile per testi ma eventualmente oggetto di CTU;
n. 14, 16 e 18 irrilevanti;
6 n. 15, 17 irrilevanti in quanto afferenti a circostanze mai contestate da parte attrice e sollevate per la prima volta in memoria 183 c.p.c. sesto comma n. 1 e comunque formulati in modo generico, non collocati precisamente nel tempo e non dimostrabili per testimoni.
Nella denegata ipotesi di ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati.
Si ribadisce sin da ora la assoluta incapacità dei condomini ex art. 246 cpc a testimoniare in un procedimento di cui sia parte il visto il diretto interesse in causa (tra le altre Cass. Civ. sez. II n. 6813 del Parte_1
24/05/2000) rilevando che tutti coloro che vivono nell'immobile devono essere ritenuti tali poiché tenuti al pagamento delle spese condominiali indipendentemente dalla loro posizione di proprietario dell'immobile o di semplice inquilino;
in merito alla posizione dei figli dei condomini si sottolinea come la loro esperienza non potrà essere diretta ma, inevitabilmente, de relato.
e) Ci si oppone alla richiesta di CTU ricordando che tale strumento non può sopperire all'onere probatorio che grava sulla parte. Nel caso di specie, poi, la CTU richiesta avrebbe come oggetto 1) vizi relativi ad un impianto che non è oggetto di causa (si ribadisce che l'impianto non è stato progettato, fornito o installato da
[...]
, 2) congruità dei costi sostenuti dal per gli interventi della convenuta CP_1 Parte_1
(eccezione che viene oggi sollevata per la prima volta e che mai era stata messa in discussione per cui, ancora una volta, non si accetta il contraddittorio) ed infine 3) la quantificazione di quelle che potrebbero essere le spese per il rifacimento dell'impianto (ancora una volta non oggetto del contenzioso).
In merito all'impianto relativo ai misuratori di energia termica si rileva che la sua adeguatezza non è mai stata messa in discussione sino alla memoria 183 cpc sesto comma n. 2 e pertanto si rifiuta il contraddittorio sul punto e, inogni caso, la CTU non potrebbe sopperire all'onere probatorio di controparte che nulla ha fornito a sostegno di questa nuova eccezione.
In ogni caso,condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio gra-do di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n. Parte_1
1383/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Padova, per l'importo di € 7.521, 19 oltre interessi e spese di procedimento monitorio, in favore della Controparte_1
La pretesa creditoria veniva invero motivata quale saldo di fatture emesse in relazione ad interventi tecnici eseguiti in adempimento del contratto inter partes sottoscritto il 16 ottobre 2017 e rimasto in vigore sino al
13 novembre 2019, avente ad oggetto il servizio di assistenza di conduzione e manutenzione impianto di riscaldamento in uso a detto ente di gestione, ma realizzato da un terzo soggetto.
In particolare, le fatture azionate monitoriamente (cfr. docc. 2, 3, 4, 5 e 6 fascicolo di primo grado di parte appellata) inerivano ad interventi di riparazione e manutenzione dell'impianto termoidraulico condominiale, nonché (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado di parte appellata), alla fornitura e posa in opera di misuratori per la per la ripartizione del calore nelle singole unità abitative.
A sostegno della proposta opposizione l'ingiunto contestava alla creditrice plurimi inadempimenti e, segnatamente, la molteplicità di interventi rivelatisi inefficaci, l'omessa effettuazione, secondo le previsioni contrattuali, di una manutenzione proattiva, nonché il mancato collaudo dei misuratori termici e la mancata consegna di ogni utile documentazione relativa.
Il Condominio opponente concludeva dunque per la revoca dell'avverso decreto ingiuntivo ed in via di riconvenzione per la risoluzione del contratto intercorso e la restituzione di quanto già corrisposto a saldo della fattura n. 537/19 che si assumeva relativa a prestazioni rimaste inadempiute.
7 Ritualmente costituitasi in giudizio la convenuta creditrice resisteva alla domanda attorea instando per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque per l'accertamento della propria pretesa creditoria.
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali, reietta ogni ulteriore istanza di prova articolata dalle parti.
Con sentenza n. 1870/22 il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente decidendo, così statuiva:
“…., ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.1383/2021 emesso da questo Tribunale il 03/6/2021.
Condanna , in persona del suo amministratore pro-tempore, a pagare a Parte_1
in persona del suo lega-le rappresentante pro-tempore, le spese di lite così come liquidate Controparte_1 in parte motiva”.
Il Giudice di primo grado ha in sostanza rilevato un difetto di prova circa gli inadempimenti imputati dall'opponente alla la quale avrebbe, al contrario, reso giudizialmente valutabile Controparte_1
l'azionato credito.
Ha interposto tempestivo gravame il soccombente censurando la statuizione di prime cure Parte_1 mediante una integrale devoluzione di tutte le questioni già dedotte in primo grado, individuando le seguenti specifiche censure:
• Omessa ed errata interpretazione e/o valutazione delle allegazioni fattuali e documentali e violazione ed errata applicazione e/o interpretazione delle norme e dei principi di diritto nella materia oggetto della controversia (primo motivo);
• Erronea motivazione sull'eccepito difetto probatorio del credito (secondo motivo);
• Omessa motivazione sulla richiesta di CTU e di assunzione di prove orali (terzo motivo);
• Incoerente regolamentazione delle spese di lite (quarto ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio la per resistere Controparte_1 all'avverso appello, insistendo per la conferma della sentenza gravata.
La causa, successivamente tenutasi con modalità cartolare, in data 12 luglio 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La ripercorsa lettura degli atti e dei documenti di causa non consente invero di riscontrare errori o vizi logici nella statuizione adottata per come censurato dalla difesa di parte appellante.
Infondato è il primo motivo di gravame, non potendo individuarsi la dedotta perplessità valutativa delle emergenze processuali, né, comunque, l'esigenza, in ragione di esse, di ulteriori approfondimenti istruttori, come di seguito meglio specificato.
Non sussiste, per altro verso, la pur denunciata erronea applicazione del principio dell'inversione formale della posizione processuale delle parti in virtù del quale la convenuta opposta, odierna parte appellata, sia
8 da ritenere tenuta a fornire la prova del credito, risultando essere attore in senso sostanziale nell'instaurato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La DUSSICH SERVICE S.R.L. ha in effetti fornito valida prova del proprio credito, portato dalle fatture azionate monitoriamente (non rese oggetto di specifica contestazione) ed afferenti ad interventi che la stessa parte opponente non ha disconosciuto, limitandosi a denunciare, soltanto successivamente alla richiesta di pagamento, pretesi inadempimenti.
Il , del resto, ha sempre regolarmente onorato i pagamenti delle precedenti fatturazioni emesse Parte_1 senza alcun rilievo in merito ai dedotti inadempimenti.
La produzione della fonte contrattuale delle proprie pretese, suffragata inoltre da fogli di lavoro relativi agli interventi eseguiti unitamente ai preventivi in gran parte sottoscritti dall'amministratore del Parte_1 costituiscono a giudizio della Corte valido riscontro documentale della pretesa creditoria, risultante come detto dalle allegate fatture, rimaste peraltro non contestate anche nel quantum.
Gli stessi misuratori termici di cui alla fattura n. 891/19 risultano essere stati richiesti dall'amministratore il quale ha sia approvato per mail il relativo preventivo per la fornitura sia, in seguito, mediante apposizione di timbro e firma sullo stesso (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Le problematiche che l'opponente assume essere state subite dai singoli condomini in ragione della dedotta inefficienza delle manutenzioni eseguite, per altro verso, non hanno trovato riscontro durante le esecuzioni delle prestazioni da parte della venendo anch'esse contestate soltanto allorquando Controparte_1 quest'ultima ha azionato il proprio credito.
Proprio l'assenza di contestazioni da parte dell'amministratore e, comunque, di flussi informativi circa i cattivi rendimenti ovvero le disfunzioni dell'impianto, affinché potessero essere emendati negli interventi tecnici contrattualmente demandati alla odierna appellata induce a ritenere che essa non sia passibile delle mancanze a lei altresì imputate per non aver effettuato una manutenzione proattiva, ovvero per non aver fornito informativa al cliente sulla necessità di effettuare delle modifiche e/o migliorie delle apparecchiature installate (da altra impresa).
Dirimente, in ogni caso, si manifesta la lettura della relazione tecnica di parte a firma dell'Ing. Testimone_1
dimessa in atti dalla difesa dell'appellante in primo grado dalla quale emerge come lo stesso fiduciario
[...] del imputi alla originaria progettazione dell'impianto oggetto di attività manutentiva le Parte_1 inefficienze lamentate, ovvero al sottodimensionamento del sistema di produzione e accumulo di acqua calda sanitaria (doc. fasc. 3, pag. 20 fascicolo di primo grado di parte appellante).
Ne consegue che l'originaria inefficienza dell'impianto non consente di individuare inadempimenti della
DUSSICH SERVICE S.R.L. valutabili nel senso agitato dalla parte appellante, non potendo essere ricondotti alla attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto dalla stessa espletata.
Quanto alla asserita mancata consegna di idonea certificazione anche inerente ai misuratori termici, indipendentemente dalla disponibilità alla consegna comunque manifestata in giudizio dalla stessa DUSSICH
SERVICE S.R.L., essa costituisce un tema di indagine tardivamente introdotto in giudizio (e sul quale viene declinato il contraddittorio dalla stessa odierna appellata) soltanto con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva.
Non risulta pertanto possibile valutare simile deduzione che non ha trovato un rituale ingresso in giudizio.
9 Ad ogni buon conto si osserva come la circostanza, oltre a non essere stata tempestivamente dedotta nell'atto di citazione in opposizione, non appare supportata da idoneo tessuto probatorio risultando peraltro in larga parte smentita dalla documentazione dimessa in atti dalla creditrice opposta (cfr. in particolare doc.
9 fascicolo di primo grado).
In definitiva deve confermarsi il percorso motivazionale della sentenza impugnata che ha ritenuto non provati elementi impeditivi del credito ovvero giustificativi, anche in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, di uno scioglimento del vincolo negoziale imputabile alla Controparte_1
Alla formazione di un diverso convincimento non è dato pervenire mediante ammissione delle istanze di prova testimoniale in questa sede richiamate dall'appellante.
Queste ultime, in disparte la mancata formulazione di uno specifico motivo di gravame avverso l'ordinanza di rigetto emessa dal Giudice di prime cure, non risulterebbero in ogni caso ammissibili.
Ed invero: (In data 16.10.2017 veniva sottoscritto tra le parti il contratto di servizio (cfr. allegato sub doc. 1 fasc. convenuta opp. che si rammostra) col quale si obbligava nei confronti del Controparte_1 ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto termoidraulico Parte_1 condominiale?
2) Nel contratto di cui al capitolo che precede la si obbligava anche a fornire una Controparte_1 manutenzione proattiva dell'impianto termoidraulico condominiale, che consisteva nell'obbligo da parte di ad informare – al termine della prima visita di ogni anno contrattuale – “IL CLIENTE in Controparte_1 merito all'eventuale necessità di effettuare delle modifiche e/o migliorie alle apparecchiature installate ed a fornire l'assistenza necessaria onde assicurare la corretta esecuzione delle stesse” come risulta dal paragrafo
1.1 a pag. 2 contratto di servizio sub. doc. 1 parte opposta che si rammostra?
3) A partire dal 2018 ma soprattutto dal 2019 in avanti è stata riscontrata dagli abitanti del Parte_1 mancanza e/o insufficienza di acqua calda nella erogazione alle singole unità immobiliari del complesso
[...] condominiale sia sotto forma di flusso d'acqua sia per la circolazione nei radiatori?
4) Alla luce delle suddette problematiche di cui al capitolo che precede è stato chiesto l'intervento presso il della società Dussich Service S.r.l. in forza del contratto di cui innanzi (cfr. allegato sub Parte_1 doc. 1 fasc. convenuta opp. che si rammostra)?
5) Dal 2017 in avanti la effettuava interventi relativi allo sblocco del termostato, alla Controparte_1 conduzione del riscaldamento, al controllo della caldaia sanitaria, come emerge dall'analitico dettaglio delle fatture emesse dalla ditta opposta che si rammostrano sub doc. 5 fasc. parte opponente?
6) In particolare in data 31.01.2019 ed in data 01.02.2019 la effettuava presso il Controparte_1 gli interventi di manutenzione relativi alla caldaia dell'acqua calda come indicati nei fogli Parte_1 di lavoro allegati alla fattura n. 1235/19 prodotta sub doc. 3 fasc. convenuta opp. che si rammostra?
7) In successiva data 27.03.2019 la effettuava presso lo stesso Condominio l'intervento Controparte_1 di manutenzione relativo al set point della temperatura dei radiatori come indicato nel foglio di lavoro allegato alla fattura n. 265/19 prodotta sub doc. 4 fasc. convenuta opp. che si rammostra?
8) In data 31.10.2019 la effettuava presso il l'intervento di Controparte_1 Parte_1 manutenzione riguardante la verifica della caldaia e della regolazione climatica come indicato nel foglio di lavoro allegato alla fattura n. 809/19 prodotta sub doc. 5 fasc. convenuta opp. che si rammostra?
10 9) In data 06.11.2019 la effettuava presso il l'intervento di Controparte_1 Parte_1 manutenzione relativo alla sostituzione del circolatore di riscaldamento come indicato nel foglio di lavoro allegato alla fattura n. 822/19 prodotta sub doc. 6 fasc. convenuta opp. che si rammostra?
10) Nei mesi di marzo – aprile 2019 la installava presso il misuratori Controparte_1 Parte_1 di energia termica e un cronotermostato ambientale settimanale digitale così come indicato nella fattura n.
891/19 e relativi allegati prodotta sub doc. 7 fasc. convenuta opp. che si rammostra?
11) Il costo dell'installazione dei misuratori di energia termica e del cronotermostato ambientale settimanale digitale ammonta a complessivi Euro 11.000,00 IVA compresa?
12) In data 23.09.2019 il ha corrisposto la somma di Euro 5.500,00 a titolo di acconto per Parte_1
l'installazione degli apparecchi di misurazione di cui al capitolo che precede come emerge dalla fattura 537/19 emessa da (cfr. doc. 2 fasc. parte opponente nonché doc. 5 fasc. parte opponente pagg. Controparte_1
14, 15 e 16)?
13) Dica il teste se è vero o meno che il sistema di contabilizzazione del consumo di calore installato da
[...] Controparte_ e di cui ai capitoli che precedono era operativo e funzionante
14) A seguito della fornitura e dell'installazione da parte della del sistema di Controparte_1 contabilizzazione di calore di cui al capitolo che precede, avvenuta nei mesi di marzo – aprile 2019 presso il i SInori condomini effettuavano personalmente i rilievi relativi ai consumi delle unità Parte_1 abitative mediante la lettura manuale dei consumi di ogni singolo contatore come da doc. 6 fasc. parte opponente che si rammostra?
15) Sono stati segnalati alla telefonicamente a più riprese sia dai singoli condomini che Controparte_1 dall'amministratore del Condominio sig.ra i problemi relativi all'impianto di contabilizzazione del calore Pt_3 installato e di cui ai capitoli che precedono?
16) Dica il teste se conferma di aver effettuato il sopralluogo presso il nel mese di Luglio Parte_1
2020 a seguito di convocazione da parte dell'Amministratore.
17) Dica in particolare il teste se, a seguito della fornitura e dell'installazione avvenuta nei mesi di marzo – aprile 2019 da parte della presso il ei misuratori di energia termica Controparte_1 Parte_1
e del cronotermostato ambientale settimanale digitale, di cui alla fattura n. 891/19 allegata sub doc. 7 fasc. convenuta opp. che si rammostra, la forniva al Condominio stesso idonea certificazione Controparte_1 di conformità e di avvenuto collaudo, progetto di installazione come previsto ex lege, idonea garanzia e manuale di utilizzo per l'idoneo rilievo dei dati relativi al consumo del suddetto sistema di contabilizzazione del calore.
18) Dica il teste se conferma il contenuto della relazione peritale a Sua firma allegata sub doc. 3 fasc. att. opponente), trattasi di circostanze comprovabili documentalmente (in particolare i capp. 1,2,3, 5, 6, 7, 8, 9,
10,11,12) ed in parte incontestate ovvero non sufficientemente circostanziate nello spazio e nel tempo
(cap.4), generiche e contenenti valutazioni e giudizi non demandabili al teste (cap. 13), nonché irrilevanti ai fini del decidere (cap. 14,15,16,17, 18).
Nondimeno alcun valido apporto potrebbe apportare una CTU, pur sollecitata in questa sede dall'appellante, in ragione del considerevole lasso di tempo intercorso e della alterazione dello stato dei luoghi in dipendenza di esso.
In proposito il Collegio rileva come il Decidente di prime cure abbia in effetti adeguatamente motivato le ragioni, qui condivise in quanto coerenti e logiche, del proprio diniego alla richiesta indagine tecnica, alla
11 stregua del materiale probatorio acquisito e segnatamente della estraneità della DUSSICH SERVICE S.R.L. alla realizzazione dell'impianto che si assume malfunzionante, senza tralasciare il fatto che la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti ovvero per alleggerirne l'onere probatorio.
Per granitica giurisprudenza di legittimità, invero, il ricorso al consulente tecnico d'ufficio deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere (come sembrerebbe in effetti ricorrere nella fattispecie) una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti.
Ciò rilevato appare infine infondato anche l'ultimo motivo di impugnazione relativo alla regolamentazione delle spese di lite, la quale, tuttavia, contrariamente a quanto lamentato dalla parte appellante, si manifesta conforme al principio della soccombenza, non sussistendo valide ragioni per riformare la statuizione di primo grado.
La stessa, per altro verso, risulta conforme ai parametri modulati in ragione del disputatum.
Trova infine parziale accoglimento la richiesta di cancellazione di frasi che si assumono sconvenienti ed offensive espresse dalla odierna appellata;
ciò con specifico riferimento al “goffamente” riportato nel terzultimo rigo della pag. 3 della comparsa di costituzione in appello di DUSSICH SERVICE S.RL., a quanto riportato al rigo 13 di pag. 4 dello stesso atto contenente l'espressione “malafede della controparte”, nonché al rigo 3-4 di pag. 5 contenente l'espressione “ricostruzione dei fatti dolosamente mendace”, al rigo 17 della stessa pagina laddove si indica la sussistenza di un “fragile castello di bugie della controparte”.
Trattasi di espressioni, quantunque attinenti all'oggetto della causa, oggettivamente eccedenti limiti di una normale continenza.
La sentenza impugnata appare in definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono, meritevole di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore di
[...] avuto riguardo al disputatum (€ 7.521,19), applicati i parametri medi e tenuto conto delle Controparte_1 non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di €
3.966,00 per compensi professionali (€ 1.134,00 fase di studio, € 921,00 fase introduttiva, € 1.911,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante - trattandosi di
“accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito
(con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
2440/2022 di Ruolo Generale promossa da
contro
Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 1870/2022 pubblicata in data 3 novembre 2022 del Tribunale Ordinario di
[...]
Padova, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
12 2. ORDINA la cancellazione delle espressioni “goffamente” riportate nel terzultimo rigo della pag. 3 della comparsa di costituzione in appello della appellata “malafede della Controparte_1 controparte” contenuta nel rigo 13 di pag. 4 dello stesso atto, “ricostruzione dei fatti dolosamente mendace” contenuta nel rigo 3-4 di pag. 5, “fragile castello di bugie della controparte” di cui al rigo
17 di pag. 5.
3. CONDANNA il in persona del suo Amministratore pro tempore Parte_1 alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di DUSSICH SERVICE S.R.L. che liquida in € 3.966,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge
4. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché il in persona Parte_1 del suo Amministratore pro tempore sia obbligato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 17 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai SIg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2440 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ) in persona dell'Amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Vinci con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, Borgo Scroffa n. 37 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Elena Calastri e Cinzia Bardini con domicilio eletto presso il loro studio in Padova, Via Istituto Tecnico di Agraria n. 31 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1870/2022 pubblicata in data 3 novembre 2022 del Tribunale
Ordinario di Padova.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.). Opposizione
a decreto ingiuntivo.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2024 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita – in riforma totale della sentenza n. 1870/2022 emessa dal Tribunale di Padova nel procedimento civile RG n. 5100/2021, pubblicata in data 03.11.2022 Repert. n. 3781/2022 e notificata in data 23.11.2022 – ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta - giudicare come segue, in accoglimento di tutti i motivi di appello dedotti in narrativa:
In via principale nel merito:
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inadempimento contrattuale della società
[...] anche con riferimento al misuratore di energia termica fornito ed installato sull'impianto Controparte_1 centralizzato termoidraulico del e, conseguentemente, revocarsi e/o annullarsi e/o Parte_1 dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto R.G. n. 3631/2021 - D.ING. 1383/2021 emesso dal Tribunale di Padova con deposito in data 04.06.2021 con conseguente condanna alla restituzione delle somme già versate dal aumentate di interessi e rivalutazione sino al saldo effettivo;
Parte_1
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che nulla deve l'odierno attore opponente alla convenuta opposta società atteso l'inadempimento
Parte_1 Controparte_1 contrattuale anche con riferimento al misuratore di energia termica fornito ed installato sull'impianto centralizzato termoidraulico del come motivato in atti e, conseguentemente, dichiarare
Parte_1 la risoluzione del contratto concluso tra il e la ditta per l'effetto,
Parte_1 Controparte_1 ordinando la restituzione della somma di € 5.500,00 relativa alla fattura n. 537/19 già pagata dal Condominio alla come dedotto in narrativa (cfr. doc. 2 fascicolo attore opponente primo grado), Controparte_1 oltre che la restituzione delle somme già versate dal aumentate di interessi e
Parte_1 rivalutazione sino al saldo effettivo;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi dovesse essere accertato come sussistente un qualche credito della Controparte_1 nei confronti del disporre la compensazione tra gli importi tutti già corrisposti
[...] Parte_2 dall'odierna opponente alla convenuta opposta (cfr. doc. 2 fascicolo attore opponente primo grado) con la somma che venisse eventualmente a quest'ultima riconosciuta, a seguito di rigorosa istruttoria, per i motivi dedotti in atti;
In ogni caso
-condannarsi la convenuta opposta al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre spese forfettarie
15%, CPA e IVA, con l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1bis, del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria:
I PROVA ORALE PER TESTI
In caso di remissione della causa in istruttoria, si chiede ammettersi prova orale per testi sulle seguenti circostanze, secondo i seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che” relative al contenuto del contratto di servizio sottoscritto tra le parti, agli obblighi nascenti in capo alla Controparte_1 in forza di detto contratto e all'inadempimento contrattuale della suddetta odierna opposta:
[...]
2 1) In data 16.10.2017 veniva sottoscritto tra le parti il contratto di servizio (cfr. allegato sub doc. 1 fasc. convenuta opp. che si rammostra) col quale si obbligava nei confronti del Controparte_1 Parte_1 ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto termoidraulico condominiale?
[...]
2) Nel contratto di cui al capitolo che precede la si obbligava anche a fornire una Controparte_1 manutenzione proattiva dell'impianto termoidraulico condominiale, che consisteva nell'obbligo da parte di ad informare – al termine della prima visita di ogni anno contrattuale – “IL CLIENTE in Controparte_1 merito all'eventuale necessità di effettuare delle modifiche e/o migliorie alle apparecchiature installate ed a fornire l'assistenza necessaria onde assicurare la corretta esecuzione delle stesse” come risulta dal paragrafo
1.1 a pag. 2 contratto di servizio sub. doc. 1 parte opposta che si rammostra?
3) A partire dal 2018 ma soprattutto dal 2019 in avanti è stata riscontrata dagli abitanti del Parte_1 mancanza e/o insufficienza di acqua calda nella erogazione alle singole unità immobiliari del complesso
[...] condominiale sia sotto forma di flusso d'acqua sia per la circolazione nei radiatori?
4) Alla luce delle suddette problematiche di cui al capitolo che precede è stato chiesto l'intervento presso il della società Dussich Service S.r.l. in forza del contratto di cui innanzi (cfr. allegato sub Parte_1 doc. 1 fasc. convenuta opp. che si rammostra)?
5) Dal 2017 in avanti la effettuava interventi relativi allo sblocco del termostato, alla Controparte_1 conduzione del riscaldamento, al controllo della caldaia sanitaria, come emerge dall'analitico dettaglio delle fatture emesse dalla ditta opposta che si rammostrano sub doc. 5 fasc. parte opponente?
6) In particolare in data 31.01.2019 ed in data 01.02.2019 la effettuava presso il Controparte_1 gli interventi di manutenzione relativi alla caldaia dell'acqua calda come indicati nei fogli Parte_1 di lavoro allegati alla fattura n. 1235/19 prodotta sub doc. 3 fasc. convenuta opp. che si rammostra?
7) In successiva data 27.03.2019 la effettuava presso lo stesso Condominio l'intervento Controparte_1 di manutenzione relativo al set point della temperatura dei radiatori come indicato nel foglio di lavoro allegato alla fattura n. 265/19 prodotta sub doc. 4 fasc. convenuta opp. che si rammostra?
8) In data 31.10.2019 la effettuava presso il l'intervento di Controparte_1 Parte_1 manutenzione riguardante la verifica della caldaia e della regolazione climatica come indicato nel foglio di lavoro allegato alla fattura n. 809/19 prodotta sub doc. 5 fasc. convenuta opp. che si rammostra?
9) In data 06.11.2019 la effettuava presso il l'intervento di Controparte_1 Parte_1 manutenzione relativo alla sostituzione del circolatore di riscaldamento come indicato nel foglio di lavoro allegato alla fattura n. 822/19 prodotta sub doc. 6 fasc. convenuta opp. che si rammostra?
10) Nei mesi di marzo – aprile 2019 la installava presso il misuratori Controparte_1 Parte_1 di energia termica e un cronotermostato ambientale settimanale digitale così come indicato nella fattura n.
891/19 e relativi allegati prodotta sub doc. 7 fasc. convenuta opp. che si rammostra?
11) Il costo dell'installazione dei misuratori di energia termica e del cronotermostato ambientale settimanale digitale ammonta a complessivi Euro 11.000,00 IVA compresa?
12) In data 23.09.2019 il ha corrisposto la somma di Euro 5.500,00 a titolo di acconto per Parte_1
l'installazione degli apparecchi di misurazione di cui al capitolo che precede come emerge dalla fattura 537/19 emessa da (cfr. doc. 2 fasc. parte opponente nonché doc. 5 fasc. parte opponente pagg. Controparte_1
14, 15 e 16)?
3 13) Dica il teste se è vero o meno che il sistema di contabilizzazione del consumo di calore installato da
[...] Controparte_ e di cui ai capitoli che precedono era operativo e funzionante
14) A seguito della fornitura e dell'installazione da parte della del sistema di Controparte_1 contabilizzazione di calore di cui al capitolo che precede, avvenuta nei mesi di marzo – aprile 2019 presso il i SInori condomini effettuavano personalmente i rilievi relativi ai consumi delle unità Parte_1 abitative mediante la lettura manuale dei consumi di ogni singolo contatore come da doc. 6 fasc. parte opponente che si rammostra?
15) Sono stati segnalati alla telefonicamente a più riprese sia dai singoli condomini che Controparte_1 dall'amministratore del Condominio sig.ra i problemi relativi all'impianto di contabilizzazione del calore Pt_3 installato e di cui ai capitoli che precedono?
16) Dica il teste se conferma di aver effettuato il sopralluogo presso il nel mese di Luglio Parte_1
2020 a seguito di convocazione da parte dell'Amministratore.
17) Dica in particolare il teste se, a seguito della fornitura e dell'installazione avvenuta nei mesi di marzo – aprile 2019 da parte della presso il ei misuratori di energia termica Controparte_1 Parte_1
e del cronotermostato ambientale settimanale digitale, di cui alla fattura n. 891/19 allegata sub doc. 7 fasc. convenuta opp. che si rammostra, la forniva al Condominio stesso idonea certificazione Controparte_1 di conformità e di avvenuto collaudo, progetto di installazione come previsto ex lege, idonea garanzia e manuale di utilizzo per l'idoneo rilievo dei dati relativi al consumo del suddetto sistema di contabilizzazione del calore.
18) Dica il teste se conferma il contenuto della relazione peritale a Sua firma allegata sub doc. 3 fasc. att. opponente.
Si chiede che vengano sentiti come testi sui capitoli che precedono le seguenti persone:
- Ing. , con Studio in 36077 - LA NT (VI), Via Rio n. 14; - SI.ra Testimone_1 CP_2
; - SI. - SI.ra ; - SI. ; - SI.ra ; - SI.ra
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
; - SI.ra ; - SI.ra ; - SI. ; - , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Parte_4 CP_10
. Controparte_11
Si chiede sin d'ora di essere abilitati alla prova contraria di diritto sui capitoli di prova avversi che venissero ammessi a prova diretta con i medesimi testimoni sopra designati nonché con quelli ex adverso indicati ed indicandi, ferma restando ogni contestazione in ordine alle istanze istruttorie avversarie come mosse in atti.
II - CONSULENZA TECNICA
Alla luce delle contestazioni mosse ex adverso e laddove il Giudice adito ne ravvisasse l'opportunità ai fini della decisione, si chiede che venga disposta una Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di verificare ed accertare lo stato, la portata e le eventuali problematiche relative all'impianto termoidraulico del Parte_1 con particolare riguardo:
al sottodimensionamento del sistema di produzione ed accumulo dell'acqua calda sanitaria;
all'insufficienza delle capacità del bollitore e della sua serpentina di carico;
all'idoneità o meno della regolazione delle temperature dello stesso relative;
4 alla regolarità documentale e progettuale come prevista dalla normativa in materia dell'impianto relativo ai misuratori di energia termica ed al cronotermostato ambientale settimanale digitale istallato dalla
[...] Controparte_ presso il nei mesi di marzo – aprile 2019; Parte_1
alla congruità dei costi affrontati dal er gli interventi e le installazioni compiute da parte Parte_1 di Dussich Service S.r.l. sia per la manutenzione ordinaria, straordinaria e proattiva sia per l'applicazione dell'impianto relativo ai misuratori di energia termica ed al cronotermostato ambientale settimanale digitale, come da docc.ti nn. 1 a 7 produzione fascicolo parte opposta;
all'ammontare delle spese necessarie agli interventi di rifacimento della centrale di produzione di acqua calda sanitaria e di installazione di adeguato impianto relativo ai misuratori di energia termica ed al cronotermostato ambientale settimanale digitale.
Si indica sin d'ora come Consulente di parte opponente l'Ing. , con Studio in 36077 - Testimone_1
LA NT (VI), Via Rio n. 14.
III - PRODUZIONE DOCUMENTALE.
Si richiamano tutti i documenti già prodotti nel giudizio di primo grado secondo l'ordine cronologico di cui agli atti, offerti in comunicazione nel presente giudizio”.
Per la parte appellata:
"Rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Parte_1
C.F. , sito in Longare (VI), via Istria n. 16 in persona dell'amministratore pro tempore P.IVA_1 con sede in Grumolo delle Abbades-se (VI), via delle magnolie n. 1 int.3, in persona Parte_5 del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza n. 1870/2022 del Tribunale di Parte_6
Padova e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
In via istruttoria:
a) premesso che la causa è documentale e che controparte stessa non ha chiesto in questa sede la remissione in istruttoria, per mero scrupolo difensivo senza inversione dell'onere della prova, occorrendo, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che dalla consegna della fornitura di cui alla fattura n. 0891/2019 (doc. 7 convenuta opposta)
l'amministrazione del , si è resa irreperibile;
Parte_1 Parte_6
2) Vero che in data 20/05/2022 Lei si recava personalmente, insieme al sig. , presso lo studio Persona_1 delle Amministrazioni senza riuscire a parlare con l'amministratrice ; Pt_3 Parte_6
3) Vero che a chiusura degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati dal 2017 al 2019 venivano emesse regolari fatture mai contestate dal Parte_1
4) Vero che gli interventi straordinari effettuati presso il si sono sempre rivelati risolutivi Parte_1 dei problemi per i quali l'amministratrice aveva chiesto la vostra uscita;
5) Vero che alcuna contestazione è mai stata sollevata dalla amministratrice del seguito Parte_1 dei vostri interventi;
6) Vero che non è mai stato comunicato da parte del un problema generalizzato e Parte_1 continuativo di mancanza di acqua calda a tutti i condomini;
5 7) Vero che la manutenzione proattiva è sempre stata regolarmente effettuata all'inizio dell'anno sulla base delle problematiche segnalate dal condominio attraverso l'amministratrice ; Parte_6
Ribadendo che non si accetta il contraddittorio su fatti nuovi allegati da controparte solamente nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., per mero scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi che si ritenessero tempestive tali allegazioni, senza inversione dell'onere della prova, occorrendo, si chiede ammettersi prova per testi sugli ulteriori seguenti capitoli:
8) Vero che la fornitura di cui alla fattura n. 0891/2019 (doc. 7 convenuta opposta) è corredata di apposita certificazione e pertanto non necessita di collaudo;
9) Vero che al termine dei lavori di installazione del contacalorie il manuale è stato riposto nel locale caldaia del Parte_1
10) Vero che l'amministratrice è stata più volte sollecitata telefonicamente alla consegna Parte_6 delle planimetrie relative al e necessarie per il progetto relativo alla contabilizzazione dei Parte_1 consumi;
11) Vero che i numerosi solleciti di cui al capitolo 10 sono rimasti senza riscontro;
12) Vero che nel dicembre 2019 avete ricevuto incarico da per la redazione di progetto Controparte_1 relativo alla contabilizzazione dei consumi per il condominio come da email che si rammostra (doc. Pt_1
9);
Si indicano quali testi i signori:
- ; Testimone_2
- Testimone_3
- ; Tes_4
- Testimone_5
presso la società
[...] Controparte_1
- ing. via Italo Svevo - Padova Testimone_6
b) ci si oppone alla ammissione dei capitoli di prova formulati da parte appellante in quanto:
n. 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 relativi a fatti non contestati;
n. 3 valutativo, generico, non dimostrabile per testimoni;
n. 4 formulato in modo generico, non collocato precisamente nel tempo ed è irrilevante poiché, in ogni caso, non è contestato che abbia prestato il proprio servizio al in virtù del Controparte_1 Parte_1 contratto in atti;
n. 5, 6 e 7 irrilevanti, generici, relativi a circostanze non contestate e comunque non dimostrabili per testimoni;
n. 13 irrilevante in quanto afferente a circostanze mai contestate e sollevate per la prima volta in memoria
183 c.p.c. sesto comma n. 1 e comunque non dimostrabile per testi ma eventualmente oggetto di CTU;
n. 14, 16 e 18 irrilevanti;
6 n. 15, 17 irrilevanti in quanto afferenti a circostanze mai contestate da parte attrice e sollevate per la prima volta in memoria 183 c.p.c. sesto comma n. 1 e comunque formulati in modo generico, non collocati precisamente nel tempo e non dimostrabili per testimoni.
Nella denegata ipotesi di ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati.
Si ribadisce sin da ora la assoluta incapacità dei condomini ex art. 246 cpc a testimoniare in un procedimento di cui sia parte il visto il diretto interesse in causa (tra le altre Cass. Civ. sez. II n. 6813 del Parte_1
24/05/2000) rilevando che tutti coloro che vivono nell'immobile devono essere ritenuti tali poiché tenuti al pagamento delle spese condominiali indipendentemente dalla loro posizione di proprietario dell'immobile o di semplice inquilino;
in merito alla posizione dei figli dei condomini si sottolinea come la loro esperienza non potrà essere diretta ma, inevitabilmente, de relato.
e) Ci si oppone alla richiesta di CTU ricordando che tale strumento non può sopperire all'onere probatorio che grava sulla parte. Nel caso di specie, poi, la CTU richiesta avrebbe come oggetto 1) vizi relativi ad un impianto che non è oggetto di causa (si ribadisce che l'impianto non è stato progettato, fornito o installato da
[...]
, 2) congruità dei costi sostenuti dal per gli interventi della convenuta CP_1 Parte_1
(eccezione che viene oggi sollevata per la prima volta e che mai era stata messa in discussione per cui, ancora una volta, non si accetta il contraddittorio) ed infine 3) la quantificazione di quelle che potrebbero essere le spese per il rifacimento dell'impianto (ancora una volta non oggetto del contenzioso).
In merito all'impianto relativo ai misuratori di energia termica si rileva che la sua adeguatezza non è mai stata messa in discussione sino alla memoria 183 cpc sesto comma n. 2 e pertanto si rifiuta il contraddittorio sul punto e, inogni caso, la CTU non potrebbe sopperire all'onere probatorio di controparte che nulla ha fornito a sostegno di questa nuova eccezione.
In ogni caso,condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio gra-do di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n. Parte_1
1383/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Padova, per l'importo di € 7.521, 19 oltre interessi e spese di procedimento monitorio, in favore della Controparte_1
La pretesa creditoria veniva invero motivata quale saldo di fatture emesse in relazione ad interventi tecnici eseguiti in adempimento del contratto inter partes sottoscritto il 16 ottobre 2017 e rimasto in vigore sino al
13 novembre 2019, avente ad oggetto il servizio di assistenza di conduzione e manutenzione impianto di riscaldamento in uso a detto ente di gestione, ma realizzato da un terzo soggetto.
In particolare, le fatture azionate monitoriamente (cfr. docc. 2, 3, 4, 5 e 6 fascicolo di primo grado di parte appellata) inerivano ad interventi di riparazione e manutenzione dell'impianto termoidraulico condominiale, nonché (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado di parte appellata), alla fornitura e posa in opera di misuratori per la per la ripartizione del calore nelle singole unità abitative.
A sostegno della proposta opposizione l'ingiunto contestava alla creditrice plurimi inadempimenti e, segnatamente, la molteplicità di interventi rivelatisi inefficaci, l'omessa effettuazione, secondo le previsioni contrattuali, di una manutenzione proattiva, nonché il mancato collaudo dei misuratori termici e la mancata consegna di ogni utile documentazione relativa.
Il Condominio opponente concludeva dunque per la revoca dell'avverso decreto ingiuntivo ed in via di riconvenzione per la risoluzione del contratto intercorso e la restituzione di quanto già corrisposto a saldo della fattura n. 537/19 che si assumeva relativa a prestazioni rimaste inadempiute.
7 Ritualmente costituitasi in giudizio la convenuta creditrice resisteva alla domanda attorea instando per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque per l'accertamento della propria pretesa creditoria.
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali, reietta ogni ulteriore istanza di prova articolata dalle parti.
Con sentenza n. 1870/22 il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente decidendo, così statuiva:
“…., ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.1383/2021 emesso da questo Tribunale il 03/6/2021.
Condanna , in persona del suo amministratore pro-tempore, a pagare a Parte_1
in persona del suo lega-le rappresentante pro-tempore, le spese di lite così come liquidate Controparte_1 in parte motiva”.
Il Giudice di primo grado ha in sostanza rilevato un difetto di prova circa gli inadempimenti imputati dall'opponente alla la quale avrebbe, al contrario, reso giudizialmente valutabile Controparte_1
l'azionato credito.
Ha interposto tempestivo gravame il soccombente censurando la statuizione di prime cure Parte_1 mediante una integrale devoluzione di tutte le questioni già dedotte in primo grado, individuando le seguenti specifiche censure:
• Omessa ed errata interpretazione e/o valutazione delle allegazioni fattuali e documentali e violazione ed errata applicazione e/o interpretazione delle norme e dei principi di diritto nella materia oggetto della controversia (primo motivo);
• Erronea motivazione sull'eccepito difetto probatorio del credito (secondo motivo);
• Omessa motivazione sulla richiesta di CTU e di assunzione di prove orali (terzo motivo);
• Incoerente regolamentazione delle spese di lite (quarto ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio la per resistere Controparte_1 all'avverso appello, insistendo per la conferma della sentenza gravata.
La causa, successivamente tenutasi con modalità cartolare, in data 12 luglio 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La ripercorsa lettura degli atti e dei documenti di causa non consente invero di riscontrare errori o vizi logici nella statuizione adottata per come censurato dalla difesa di parte appellante.
Infondato è il primo motivo di gravame, non potendo individuarsi la dedotta perplessità valutativa delle emergenze processuali, né, comunque, l'esigenza, in ragione di esse, di ulteriori approfondimenti istruttori, come di seguito meglio specificato.
Non sussiste, per altro verso, la pur denunciata erronea applicazione del principio dell'inversione formale della posizione processuale delle parti in virtù del quale la convenuta opposta, odierna parte appellata, sia
8 da ritenere tenuta a fornire la prova del credito, risultando essere attore in senso sostanziale nell'instaurato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La DUSSICH SERVICE S.R.L. ha in effetti fornito valida prova del proprio credito, portato dalle fatture azionate monitoriamente (non rese oggetto di specifica contestazione) ed afferenti ad interventi che la stessa parte opponente non ha disconosciuto, limitandosi a denunciare, soltanto successivamente alla richiesta di pagamento, pretesi inadempimenti.
Il , del resto, ha sempre regolarmente onorato i pagamenti delle precedenti fatturazioni emesse Parte_1 senza alcun rilievo in merito ai dedotti inadempimenti.
La produzione della fonte contrattuale delle proprie pretese, suffragata inoltre da fogli di lavoro relativi agli interventi eseguiti unitamente ai preventivi in gran parte sottoscritti dall'amministratore del Parte_1 costituiscono a giudizio della Corte valido riscontro documentale della pretesa creditoria, risultante come detto dalle allegate fatture, rimaste peraltro non contestate anche nel quantum.
Gli stessi misuratori termici di cui alla fattura n. 891/19 risultano essere stati richiesti dall'amministratore il quale ha sia approvato per mail il relativo preventivo per la fornitura sia, in seguito, mediante apposizione di timbro e firma sullo stesso (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Le problematiche che l'opponente assume essere state subite dai singoli condomini in ragione della dedotta inefficienza delle manutenzioni eseguite, per altro verso, non hanno trovato riscontro durante le esecuzioni delle prestazioni da parte della venendo anch'esse contestate soltanto allorquando Controparte_1 quest'ultima ha azionato il proprio credito.
Proprio l'assenza di contestazioni da parte dell'amministratore e, comunque, di flussi informativi circa i cattivi rendimenti ovvero le disfunzioni dell'impianto, affinché potessero essere emendati negli interventi tecnici contrattualmente demandati alla odierna appellata induce a ritenere che essa non sia passibile delle mancanze a lei altresì imputate per non aver effettuato una manutenzione proattiva, ovvero per non aver fornito informativa al cliente sulla necessità di effettuare delle modifiche e/o migliorie delle apparecchiature installate (da altra impresa).
Dirimente, in ogni caso, si manifesta la lettura della relazione tecnica di parte a firma dell'Ing. Testimone_1
dimessa in atti dalla difesa dell'appellante in primo grado dalla quale emerge come lo stesso fiduciario
[...] del imputi alla originaria progettazione dell'impianto oggetto di attività manutentiva le Parte_1 inefficienze lamentate, ovvero al sottodimensionamento del sistema di produzione e accumulo di acqua calda sanitaria (doc. fasc. 3, pag. 20 fascicolo di primo grado di parte appellante).
Ne consegue che l'originaria inefficienza dell'impianto non consente di individuare inadempimenti della
DUSSICH SERVICE S.R.L. valutabili nel senso agitato dalla parte appellante, non potendo essere ricondotti alla attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto dalla stessa espletata.
Quanto alla asserita mancata consegna di idonea certificazione anche inerente ai misuratori termici, indipendentemente dalla disponibilità alla consegna comunque manifestata in giudizio dalla stessa DUSSICH
SERVICE S.R.L., essa costituisce un tema di indagine tardivamente introdotto in giudizio (e sul quale viene declinato il contraddittorio dalla stessa odierna appellata) soltanto con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva.
Non risulta pertanto possibile valutare simile deduzione che non ha trovato un rituale ingresso in giudizio.
9 Ad ogni buon conto si osserva come la circostanza, oltre a non essere stata tempestivamente dedotta nell'atto di citazione in opposizione, non appare supportata da idoneo tessuto probatorio risultando peraltro in larga parte smentita dalla documentazione dimessa in atti dalla creditrice opposta (cfr. in particolare doc.
9 fascicolo di primo grado).
In definitiva deve confermarsi il percorso motivazionale della sentenza impugnata che ha ritenuto non provati elementi impeditivi del credito ovvero giustificativi, anche in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, di uno scioglimento del vincolo negoziale imputabile alla Controparte_1
Alla formazione di un diverso convincimento non è dato pervenire mediante ammissione delle istanze di prova testimoniale in questa sede richiamate dall'appellante.
Queste ultime, in disparte la mancata formulazione di uno specifico motivo di gravame avverso l'ordinanza di rigetto emessa dal Giudice di prime cure, non risulterebbero in ogni caso ammissibili.
Ed invero: (In data 16.10.2017 veniva sottoscritto tra le parti il contratto di servizio (cfr. allegato sub doc. 1 fasc. convenuta opp. che si rammostra) col quale si obbligava nei confronti del Controparte_1 ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto termoidraulico Parte_1 condominiale?
2) Nel contratto di cui al capitolo che precede la si obbligava anche a fornire una Controparte_1 manutenzione proattiva dell'impianto termoidraulico condominiale, che consisteva nell'obbligo da parte di ad informare – al termine della prima visita di ogni anno contrattuale – “IL CLIENTE in Controparte_1 merito all'eventuale necessità di effettuare delle modifiche e/o migliorie alle apparecchiature installate ed a fornire l'assistenza necessaria onde assicurare la corretta esecuzione delle stesse” come risulta dal paragrafo
1.1 a pag. 2 contratto di servizio sub. doc. 1 parte opposta che si rammostra?
3) A partire dal 2018 ma soprattutto dal 2019 in avanti è stata riscontrata dagli abitanti del Parte_1 mancanza e/o insufficienza di acqua calda nella erogazione alle singole unità immobiliari del complesso
[...] condominiale sia sotto forma di flusso d'acqua sia per la circolazione nei radiatori?
4) Alla luce delle suddette problematiche di cui al capitolo che precede è stato chiesto l'intervento presso il della società Dussich Service S.r.l. in forza del contratto di cui innanzi (cfr. allegato sub Parte_1 doc. 1 fasc. convenuta opp. che si rammostra)?
5) Dal 2017 in avanti la effettuava interventi relativi allo sblocco del termostato, alla Controparte_1 conduzione del riscaldamento, al controllo della caldaia sanitaria, come emerge dall'analitico dettaglio delle fatture emesse dalla ditta opposta che si rammostrano sub doc. 5 fasc. parte opponente?
6) In particolare in data 31.01.2019 ed in data 01.02.2019 la effettuava presso il Controparte_1 gli interventi di manutenzione relativi alla caldaia dell'acqua calda come indicati nei fogli Parte_1 di lavoro allegati alla fattura n. 1235/19 prodotta sub doc. 3 fasc. convenuta opp. che si rammostra?
7) In successiva data 27.03.2019 la effettuava presso lo stesso Condominio l'intervento Controparte_1 di manutenzione relativo al set point della temperatura dei radiatori come indicato nel foglio di lavoro allegato alla fattura n. 265/19 prodotta sub doc. 4 fasc. convenuta opp. che si rammostra?
8) In data 31.10.2019 la effettuava presso il l'intervento di Controparte_1 Parte_1 manutenzione riguardante la verifica della caldaia e della regolazione climatica come indicato nel foglio di lavoro allegato alla fattura n. 809/19 prodotta sub doc. 5 fasc. convenuta opp. che si rammostra?
10 9) In data 06.11.2019 la effettuava presso il l'intervento di Controparte_1 Parte_1 manutenzione relativo alla sostituzione del circolatore di riscaldamento come indicato nel foglio di lavoro allegato alla fattura n. 822/19 prodotta sub doc. 6 fasc. convenuta opp. che si rammostra?
10) Nei mesi di marzo – aprile 2019 la installava presso il misuratori Controparte_1 Parte_1 di energia termica e un cronotermostato ambientale settimanale digitale così come indicato nella fattura n.
891/19 e relativi allegati prodotta sub doc. 7 fasc. convenuta opp. che si rammostra?
11) Il costo dell'installazione dei misuratori di energia termica e del cronotermostato ambientale settimanale digitale ammonta a complessivi Euro 11.000,00 IVA compresa?
12) In data 23.09.2019 il ha corrisposto la somma di Euro 5.500,00 a titolo di acconto per Parte_1
l'installazione degli apparecchi di misurazione di cui al capitolo che precede come emerge dalla fattura 537/19 emessa da (cfr. doc. 2 fasc. parte opponente nonché doc. 5 fasc. parte opponente pagg. Controparte_1
14, 15 e 16)?
13) Dica il teste se è vero o meno che il sistema di contabilizzazione del consumo di calore installato da
[...] Controparte_ e di cui ai capitoli che precedono era operativo e funzionante
14) A seguito della fornitura e dell'installazione da parte della del sistema di Controparte_1 contabilizzazione di calore di cui al capitolo che precede, avvenuta nei mesi di marzo – aprile 2019 presso il i SInori condomini effettuavano personalmente i rilievi relativi ai consumi delle unità Parte_1 abitative mediante la lettura manuale dei consumi di ogni singolo contatore come da doc. 6 fasc. parte opponente che si rammostra?
15) Sono stati segnalati alla telefonicamente a più riprese sia dai singoli condomini che Controparte_1 dall'amministratore del Condominio sig.ra i problemi relativi all'impianto di contabilizzazione del calore Pt_3 installato e di cui ai capitoli che precedono?
16) Dica il teste se conferma di aver effettuato il sopralluogo presso il nel mese di Luglio Parte_1
2020 a seguito di convocazione da parte dell'Amministratore.
17) Dica in particolare il teste se, a seguito della fornitura e dell'installazione avvenuta nei mesi di marzo – aprile 2019 da parte della presso il ei misuratori di energia termica Controparte_1 Parte_1
e del cronotermostato ambientale settimanale digitale, di cui alla fattura n. 891/19 allegata sub doc. 7 fasc. convenuta opp. che si rammostra, la forniva al Condominio stesso idonea certificazione Controparte_1 di conformità e di avvenuto collaudo, progetto di installazione come previsto ex lege, idonea garanzia e manuale di utilizzo per l'idoneo rilievo dei dati relativi al consumo del suddetto sistema di contabilizzazione del calore.
18) Dica il teste se conferma il contenuto della relazione peritale a Sua firma allegata sub doc. 3 fasc. att. opponente), trattasi di circostanze comprovabili documentalmente (in particolare i capp. 1,2,3, 5, 6, 7, 8, 9,
10,11,12) ed in parte incontestate ovvero non sufficientemente circostanziate nello spazio e nel tempo
(cap.4), generiche e contenenti valutazioni e giudizi non demandabili al teste (cap. 13), nonché irrilevanti ai fini del decidere (cap. 14,15,16,17, 18).
Nondimeno alcun valido apporto potrebbe apportare una CTU, pur sollecitata in questa sede dall'appellante, in ragione del considerevole lasso di tempo intercorso e della alterazione dello stato dei luoghi in dipendenza di esso.
In proposito il Collegio rileva come il Decidente di prime cure abbia in effetti adeguatamente motivato le ragioni, qui condivise in quanto coerenti e logiche, del proprio diniego alla richiesta indagine tecnica, alla
11 stregua del materiale probatorio acquisito e segnatamente della estraneità della DUSSICH SERVICE S.R.L. alla realizzazione dell'impianto che si assume malfunzionante, senza tralasciare il fatto che la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti ovvero per alleggerirne l'onere probatorio.
Per granitica giurisprudenza di legittimità, invero, il ricorso al consulente tecnico d'ufficio deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere (come sembrerebbe in effetti ricorrere nella fattispecie) una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti.
Ciò rilevato appare infine infondato anche l'ultimo motivo di impugnazione relativo alla regolamentazione delle spese di lite, la quale, tuttavia, contrariamente a quanto lamentato dalla parte appellante, si manifesta conforme al principio della soccombenza, non sussistendo valide ragioni per riformare la statuizione di primo grado.
La stessa, per altro verso, risulta conforme ai parametri modulati in ragione del disputatum.
Trova infine parziale accoglimento la richiesta di cancellazione di frasi che si assumono sconvenienti ed offensive espresse dalla odierna appellata;
ciò con specifico riferimento al “goffamente” riportato nel terzultimo rigo della pag. 3 della comparsa di costituzione in appello di DUSSICH SERVICE S.RL., a quanto riportato al rigo 13 di pag. 4 dello stesso atto contenente l'espressione “malafede della controparte”, nonché al rigo 3-4 di pag. 5 contenente l'espressione “ricostruzione dei fatti dolosamente mendace”, al rigo 17 della stessa pagina laddove si indica la sussistenza di un “fragile castello di bugie della controparte”.
Trattasi di espressioni, quantunque attinenti all'oggetto della causa, oggettivamente eccedenti limiti di una normale continenza.
La sentenza impugnata appare in definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono, meritevole di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore di
[...] avuto riguardo al disputatum (€ 7.521,19), applicati i parametri medi e tenuto conto delle Controparte_1 non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di €
3.966,00 per compensi professionali (€ 1.134,00 fase di studio, € 921,00 fase introduttiva, € 1.911,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante - trattandosi di
“accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito
(con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
2440/2022 di Ruolo Generale promossa da
contro
Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 1870/2022 pubblicata in data 3 novembre 2022 del Tribunale Ordinario di
[...]
Padova, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
12 2. ORDINA la cancellazione delle espressioni “goffamente” riportate nel terzultimo rigo della pag. 3 della comparsa di costituzione in appello della appellata “malafede della Controparte_1 controparte” contenuta nel rigo 13 di pag. 4 dello stesso atto, “ricostruzione dei fatti dolosamente mendace” contenuta nel rigo 3-4 di pag. 5, “fragile castello di bugie della controparte” di cui al rigo
17 di pag. 5.
3. CONDANNA il in persona del suo Amministratore pro tempore Parte_1 alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di DUSSICH SERVICE S.R.L. che liquida in € 3.966,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge
4. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché il in persona Parte_1 del suo Amministratore pro tempore sia obbligato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 17 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
13