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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/10/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 17.9.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 15/2025 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Piccoli,
- attrice in opposizione - contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
EP De Liguori,
- convenuto in opposizione -
Conclusioni
Per l'opponente:
«Contrariis rejectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale: - in via preliminare di rito: accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione passiva della e conseguentemente revocare lo stesso;
- sempre in via CP_2 preliminare di rito: accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da Tribunale incompetente, stante la competenza della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Milano e conseguentemente revocare lo stesso;
- sempre in via preliminare di rito: accertare e dichiarare la improcedibilità del presente giudizio per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita con ogni conseguenza di legge;
- nel merito - in via principale: per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, accertare e dichiarare l'infondatezza sia in punto an che in punto quantum della pretesa creditoria del sig. Par e che pertanto nulla è dovuto dalla . quale incorporante la CP_1 CP_3 [...] per le causali azionate in sede monitoria e conseguentemente revocare il CP_4 decreto ingiuntivo opposto e rigettare le domande in esso contenute, - in via subordinata, per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, accertare e dichiarare l'estinzione dell'eventuale credito vantato dal sig. nei CP_1
1 confronti di per effetto della compensazione ex art. 1243 cod. civ. con i Parte_1 controcrediti vantanti dalla stessa verso il sig. , e come Parte_1 CP_1 accertati in corso di causa, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare le domande con esso proposte. Con il favore di spese e compensi professionali, spese forfettarie, IVA e CPA. In via istruttoria: (…)».
Per l'opposto:
«in via preliminare (…). Nel merito respingere l'opposizione proposta con l'atto di citazione del 5.1.25 in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n. 1856/2024 pubblicato il 26 novembre 2024, con il quale la opponente è stata condannata al pagamento di € 39.640,13 oltre interessi come per legge e le spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per compensi, in € 286,00 per spese, oltre spese generali forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende. Comunque: condannare la al pagamento a favore del Sig. della Parte_1 CP_1 somma di Euro 39.640,13 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Tutto ciò con vittoria di Compensi Professionali del ricorso per Decreto Ingiuntivo e del presente giudizio di opposizione. In via istruttoria: (…)».
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
1. - già amministratore unico di dal CP_1 CP_2
30.6.2019 (incarico poi revocato con delibera del 12.7.2024), ha ottenuto dall'intestato un decreto ingiuntivo per il pagamento di € 39.640,13 a CP_5 titolo di trattamento di fine mandato (TFM), oltre interessi e spese legali. Ha proposto opposizione quale società incorporante Parte_1 CP_2 chiedendo la declaratoria di nullità e/o di revoca di detto decreto. In via preliminare, ed in punto di rito, ha rilevato ed eccepito: (i) che l'ingiunzione è stata pronunciata in favore dell'incorporata la quale, alla data CP_2 del deposito del ricorso (22.11.2024), era già estinta (e, quindi, non più esistente come soggetto giuridico a sé stante) essendo stata la delibera di fusione per incorporazione iscritta nel Registro delle Imprese il 17.11.2024; (ii) la nullità del decreto ingiuntivo per l'incompetenza funzionale del Tribunale di Pavia, essendo competente la sezione specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di Milano;
(iii) l'improcedibilità della domanda per mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita. Inoltre, ha resistito sul merito, sostenendo, tra l'altro, che l'opposto si era reso responsabile di atti di “mala gestio”. Si è costituito l'opposto contestando i motivi di opposizione. Il giudice, con ordinanza del 3.7.2025, rilevata la necessità di assumere in decisione la causa sulle eccezioni preliminari dell'opponente, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 22.10.2025, alla quale riservava il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.
2 2. – Premettendo che l'eccezione di improcedibilità di parte opponente è infondata, non essendo il procedimento monitorio e quello di opposizione obbligatoriamente soggetti alla negoziazione assistita (cfr. art. 3 comma 3° lett. a) D.L. n. 132/2014), deve essere scrutinata in via preliminare l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo stante l'incompetenza funzionale dell'intestato Ufficio: infatti, la competenza costituisce il presupposto per l'attribuzione al giudice del potere decisionale sulle domande e le (ulteriori) eccezioni formulate in causa.
Ciò posto, la causa deve effettivamente ritenersi rientrante nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa ed, in particolare, in quella istituita presso il Tribunale di Milano.
Ci si limita, in proposito, a richiamare quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità in punto di compenso dell'amministratore di società di capitali, secondo cui “va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata, deponendo in tal senso, oltre alla "ratio" dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, in quanto volto a concentrare tutta la materia societaria innanzi al giudice specializzato, anche la sua formulazione letterale, la quale, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti «relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario», si presta a comprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l'attività gestoria svolta dagli amministratori nell'espletamento del rapporto organico ed i diritti ad essi spettanti in forza del rapporto contrattuale che intercorre con la società” (Cass., ord. n. 13956/2016 e, conforme, Cass. n. 2759/2016).
Alla luce di quanto sopra, non può essere accolta la tesi di parte opposta secondo cui la causa non riguarderebbe i “rapporti societari”: indipendentemente dalla circostanza se la società opponente fosse stata o meno legittimata a riscuotere direttamente la somma di cui trattasi dalla Compagnia di assicurazione, essa corrisponde a quanto accantonato a titolo di T.F.M. e, pertanto, l'inosservanza da parte della società opponente dell'obbligazione di effettuarne il pagamento al proprio ex amministratore rientra indubbiamente nelle liti concernenti “diritti spettanti in forza del rapporto contrattuale che intercorre con la società”.
A ciò si aggiunge che l'opponente stessa ha sollevato un'eccezione riconvenzionale volta alla “compensazione di tutte le somme eventualmente dovute al Sig. con tutte le somme dovute da quest'ultimo a incorporante CP_1 Parte_1 di a titolo di risarcimento dei danni cagionati alla stessa CP_2 CP_2
[... per appropriazione indebita e mala gestio, riservata in separata sede e giudizio
3 ogni ed ulteriore domanda per le maggiori somme dovute a all'esito della Parte_1 compensazione”, ovvero ha sostenuto l'esistenza di un credito risarcitorio nei confronti dell'opposto discendente da atti da questo compiuti nell'esercizio del mandato, pretesa che, a sua volta, rientra nella competenza del giudice specializzato.
L'opposto decreto ingiuntivo va quindi dichiarato nullo e revocato, con concessione del termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale competente.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici minimi di cui al D.M. n. 55/2014.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 1856/2024, essendo competente per la relativa controversia la sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Milano, dinanzi alla quale la causa deve essere riassunta nel termine di mesi tre;
II. per l'effetto, revoca il suddetto provvedimento;
III. condanna l'opposto alla rifusione in favore CP_1 dell'opponente delle spese di lite, che liquida, per Parte_1 compenso di difensore, in complessivi € 3.800,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 23 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
4
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 17.9.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 15/2025 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Piccoli,
- attrice in opposizione - contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
EP De Liguori,
- convenuto in opposizione -
Conclusioni
Per l'opponente:
«Contrariis rejectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale: - in via preliminare di rito: accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione passiva della e conseguentemente revocare lo stesso;
- sempre in via CP_2 preliminare di rito: accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da Tribunale incompetente, stante la competenza della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Milano e conseguentemente revocare lo stesso;
- sempre in via preliminare di rito: accertare e dichiarare la improcedibilità del presente giudizio per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita con ogni conseguenza di legge;
- nel merito - in via principale: per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, accertare e dichiarare l'infondatezza sia in punto an che in punto quantum della pretesa creditoria del sig. Par e che pertanto nulla è dovuto dalla . quale incorporante la CP_1 CP_3 [...] per le causali azionate in sede monitoria e conseguentemente revocare il CP_4 decreto ingiuntivo opposto e rigettare le domande in esso contenute, - in via subordinata, per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, accertare e dichiarare l'estinzione dell'eventuale credito vantato dal sig. nei CP_1
1 confronti di per effetto della compensazione ex art. 1243 cod. civ. con i Parte_1 controcrediti vantanti dalla stessa verso il sig. , e come Parte_1 CP_1 accertati in corso di causa, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare le domande con esso proposte. Con il favore di spese e compensi professionali, spese forfettarie, IVA e CPA. In via istruttoria: (…)».
Per l'opposto:
«in via preliminare (…). Nel merito respingere l'opposizione proposta con l'atto di citazione del 5.1.25 in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n. 1856/2024 pubblicato il 26 novembre 2024, con il quale la opponente è stata condannata al pagamento di € 39.640,13 oltre interessi come per legge e le spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per compensi, in € 286,00 per spese, oltre spese generali forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende. Comunque: condannare la al pagamento a favore del Sig. della Parte_1 CP_1 somma di Euro 39.640,13 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Tutto ciò con vittoria di Compensi Professionali del ricorso per Decreto Ingiuntivo e del presente giudizio di opposizione. In via istruttoria: (…)».
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
1. - già amministratore unico di dal CP_1 CP_2
30.6.2019 (incarico poi revocato con delibera del 12.7.2024), ha ottenuto dall'intestato un decreto ingiuntivo per il pagamento di € 39.640,13 a CP_5 titolo di trattamento di fine mandato (TFM), oltre interessi e spese legali. Ha proposto opposizione quale società incorporante Parte_1 CP_2 chiedendo la declaratoria di nullità e/o di revoca di detto decreto. In via preliminare, ed in punto di rito, ha rilevato ed eccepito: (i) che l'ingiunzione è stata pronunciata in favore dell'incorporata la quale, alla data CP_2 del deposito del ricorso (22.11.2024), era già estinta (e, quindi, non più esistente come soggetto giuridico a sé stante) essendo stata la delibera di fusione per incorporazione iscritta nel Registro delle Imprese il 17.11.2024; (ii) la nullità del decreto ingiuntivo per l'incompetenza funzionale del Tribunale di Pavia, essendo competente la sezione specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di Milano;
(iii) l'improcedibilità della domanda per mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita. Inoltre, ha resistito sul merito, sostenendo, tra l'altro, che l'opposto si era reso responsabile di atti di “mala gestio”. Si è costituito l'opposto contestando i motivi di opposizione. Il giudice, con ordinanza del 3.7.2025, rilevata la necessità di assumere in decisione la causa sulle eccezioni preliminari dell'opponente, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 22.10.2025, alla quale riservava il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.
2 2. – Premettendo che l'eccezione di improcedibilità di parte opponente è infondata, non essendo il procedimento monitorio e quello di opposizione obbligatoriamente soggetti alla negoziazione assistita (cfr. art. 3 comma 3° lett. a) D.L. n. 132/2014), deve essere scrutinata in via preliminare l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo stante l'incompetenza funzionale dell'intestato Ufficio: infatti, la competenza costituisce il presupposto per l'attribuzione al giudice del potere decisionale sulle domande e le (ulteriori) eccezioni formulate in causa.
Ciò posto, la causa deve effettivamente ritenersi rientrante nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa ed, in particolare, in quella istituita presso il Tribunale di Milano.
Ci si limita, in proposito, a richiamare quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità in punto di compenso dell'amministratore di società di capitali, secondo cui “va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata, deponendo in tal senso, oltre alla "ratio" dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, in quanto volto a concentrare tutta la materia societaria innanzi al giudice specializzato, anche la sua formulazione letterale, la quale, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti «relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario», si presta a comprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l'attività gestoria svolta dagli amministratori nell'espletamento del rapporto organico ed i diritti ad essi spettanti in forza del rapporto contrattuale che intercorre con la società” (Cass., ord. n. 13956/2016 e, conforme, Cass. n. 2759/2016).
Alla luce di quanto sopra, non può essere accolta la tesi di parte opposta secondo cui la causa non riguarderebbe i “rapporti societari”: indipendentemente dalla circostanza se la società opponente fosse stata o meno legittimata a riscuotere direttamente la somma di cui trattasi dalla Compagnia di assicurazione, essa corrisponde a quanto accantonato a titolo di T.F.M. e, pertanto, l'inosservanza da parte della società opponente dell'obbligazione di effettuarne il pagamento al proprio ex amministratore rientra indubbiamente nelle liti concernenti “diritti spettanti in forza del rapporto contrattuale che intercorre con la società”.
A ciò si aggiunge che l'opponente stessa ha sollevato un'eccezione riconvenzionale volta alla “compensazione di tutte le somme eventualmente dovute al Sig. con tutte le somme dovute da quest'ultimo a incorporante CP_1 Parte_1 di a titolo di risarcimento dei danni cagionati alla stessa CP_2 CP_2
[... per appropriazione indebita e mala gestio, riservata in separata sede e giudizio
3 ogni ed ulteriore domanda per le maggiori somme dovute a all'esito della Parte_1 compensazione”, ovvero ha sostenuto l'esistenza di un credito risarcitorio nei confronti dell'opposto discendente da atti da questo compiuti nell'esercizio del mandato, pretesa che, a sua volta, rientra nella competenza del giudice specializzato.
L'opposto decreto ingiuntivo va quindi dichiarato nullo e revocato, con concessione del termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale competente.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici minimi di cui al D.M. n. 55/2014.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 1856/2024, essendo competente per la relativa controversia la sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Milano, dinanzi alla quale la causa deve essere riassunta nel termine di mesi tre;
II. per l'effetto, revoca il suddetto provvedimento;
III. condanna l'opposto alla rifusione in favore CP_1 dell'opponente delle spese di lite, che liquida, per Parte_1 compenso di difensore, in complessivi € 3.800,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 23 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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