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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/09/2025, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
02 Seconda sezione
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice on. dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. 8360 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2022, promossa da
, con gli Avv.ti Edoardo Gambino e Luisa Gambino Parte_1
- attore- contro
con l'Avv. Enrico Minelli CP_1
-convenuta
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: per come rassegnate all'udienza del 12 maggio 2025 attore: “1) In tesi, piaccia a questa Giustizia, ritenuta l'esclusiva responsabilità della
Soc. AVR spa nel sinistro di cui è causa, condannarla, in persona del proprio legale rappresentante p.t., a risarcire all'attore, il complessivo importo di € 14.860,54. 2) In ipotesi, voglia questo Giudice, reputata concorrente e paritaria la responsabilità della
Soc. AVR, condannarla, in persona del legale rappresentante p.t., a liquidare al comparente il minor importo di € 7.430,27 (pari al 50% della complessiva somma di cui sopra di € 14.860,54). In entrambi i casi, oltre rivalutazione monetaria , interessi legali e moratori e con vittoria di spese (ivi comprese quelle di CTU e CTP) e compenso difensivo.” convenuta: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza disattesa: Nel merito in via principale, rigettare la domanda attorea in quanto generica, non provata e comunque infondata in fatto e in diritto, per insussistenza dei fatti posti a suo fondamento, nonché per insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità ascrivibile alla società comparente, per i motivi di cui in narrativa e per la sussistenza del fatto del terzo idoneo a escludere la responsabilità di nonché CP_1 inconsiderazione della condotta imprudente e negligente tenuta dell'attore idonea, in via esclusiva, a dar luogo all'evento lamentato ex artt. 1227, II° comma, 2056 e 2055
c.c.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta, anche solo parzialmente, la presente domanda in punto di an debeatur, si chiede che la presente azione sia rigettata per genericità, indeterminatezza, ingiustificata sovrastima e carenza di prova in punto di quantum debeatur.
In ulteriore subordine si chiede che il Giudice, in relazione al profilo del quantum debeatur richiesto, Voglia fare applicazione del precetto di cui all'art. 1227, I° comma,
c.c., atteso il concorso colposo esclusivo o quantomeno prevalente del danneggiato nella produzione del danno lamentato e la conseguente necessità di rideterminare
l'importo richiesto in considerazione di una corretta ripartizione della responsabilità, con riduzione della pretesa risarcitoria ex adverso azionata - in ogni caso affetta da sovrastima….”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
In fatto
Il sig. ha convenuto in giudizio la società per ottenere dalla Parte_1 CP_1 medesima il risarcimento dei danni riportati a seguito della caduta verificatasi in data
03.07.2021, alle ore 06:30 circa, mentre stava transitando con il proprio monopattino elettrico in Firenze, lungo la via XXVII Aprile.
Pag. 2 di 8 Il sig. ha imputato la causa della caduta alla presenza di un'insidiosa fessura, Pt_1 presente sulla carreggiata, all'altezza del civico 18 di cui la convenuta AVR è custode invocandone la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
AVR si è costituita in giudizio ed ha dedotto l'infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto, istando per il rigetto della stessa.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti, con ammissione della prova testimoniale e di CTU medica in quanto richiesta dall'attore.
La causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 cpc.
In diritto
La disamina della fattispecie rientra nella disposizione di cui all'art. 2051 c.c., secondo cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. L'articolo in esame riguarda l'alveo della responsabilità c.d. oggettiva che prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività del custode.
Al fine di appurare la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., è necessaria la prova da parte del danneggiato di una relazione tra la cosa in questione e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad una anomalia nella struttura o al funzionamento della cosa stessa, l'imprevedibilità di tale situazione, nonché l'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, su cui incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo, onde evitare che produca danni a terzi. La giurisprudenza ormai da tempo ha ricondotto nella definizione di “cose in custodia” strade, autostrade e piste ciclabili, all'uopo qualificando come custode l'ente pubblico proprietario delle medesime. “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato
Pag. 3 di 8 l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno” (Cass.
Civ. Sez III, Sent. 19 novembre 2009, n, 24419).
L'onere probatorio investe ognuna delle parti contrapposte.
La Cassazione con l'ordinanza n. 6035 del 2018 ha posto in evidenza i reciproci oneri probatori in sede processuale finalizzati alla dimostrazione della responsabilità dell'evento. In particolare, la Corte ha affermato che il danneggiato deve dimostrare il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità intrinseca della cosa stessa mentre l'Ente proprietario della strada, a sua discolpa, deve dimostrare che il fatto dannoso è avvenuto per caso fortuito, ossia in seguito ad un evento imprevedibile/inevitabile (la c.d. fatalità).
La responsabilità
In applicazione di principi sopra esposti la domanda attorea è risultata infondata per insufficiente prova del fatto storico e del nesso di causa tra la res custodita e l'evento di danno.
Le allegazioni del sig. in ordine al fatto storico, alla sua dinamica e all'evento Pt_1 di danno sono estremamente generiche: egli si limita ad allegare di essere caduto, dopo aver perso il controllo del proprio monopattino la cui ruota rimaneva incastrata in una fessura, presente sulla carreggiata, con conseguente ribaltamento in avanti del mezzo di trasporto, ma non dimostra adeguatamente che la stessa sia imputabile al dissesto lamentato.
Il sig. allega delle fotografie sub doc. 2 (scattate dalla Polizia Municipale Pt_1 intervenuta dopo un mese sul luogo del sinistro) che ritrae varie porzione di asfalto ammalorato senza alcuna indicazione specifica del dissesto causa della sua caduta, ma soprattutto non offre di provare in quale preciso punto la ruota del suo monopattino si sia incastrata: del tutto generica l'allegazione all'altezza del civico 18 di via XXVII
Aprile, Firenze.
E' evidente, difatti, che le disconnessioni dell'asfalto (comunque non meglio contestualizzate) sono diverse e non viene indicata con precisione quella che avrebbe causato la caduta dell'attore o meglio quella in cui si sarebbe incastrata la ruota del monopattino da questo condotto.
Pag. 4 di 8 Ciò è ancora più evidente se si raffrontano le foto parziali con quella che ritrae l'intera porzione di via dove sono presenti varie crettature.
La stessa Polizia Municipale, chiamata dall'attore ad effettuare un accertamento dei luoghi solo un mese dopo dall'evento, ha solo ipotizzato la causa del sinistro nei seguenti termini:
L'ulteriore documentazione in atti non è dirimente.
Dal certificato di accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Bassa Val di Cecina del 4 luglio 2021 nulla si evince circa la dinamica del sinistro.
Ciò che emerge è che il sig. si è recato al Pronto Soccorso il pomeriggio del Pt_1 giorno successivo alla caduta senza nulla dichiarare circa le modalità della stessa.
Pertanto, non può escludersi che il sig. sia caduto in diverse circostanze di Pt_1 tempo e di luogo.
E' poi presente in atti un secondo certificato di Pronto Soccorso, questa volta dell'AOU di Careggi, del 5 luglio 2021 ove il sig dichiara: Pt_1
“Incidente in strada” – “…caduta accidentale avvenuta sabato…”
Alcun riferimento alle modalità della caduta, al luogo ed al monopattino.
Tantomeno la prova orale richiesta a dimostrazione del sinistro, in particolare sulle modalità dell'allegata caduta, è risultata idonea al fine di confermare che la caduta è dipesa da un'anomalia del manto stradale.
Il teste sig. , dopo aver confermato i capitoli 1-2-4 della seconda memoria Tes_1 istruttoria attorea, ha espressa domanda ha così risposto: “adr Preciso che io ero a piedi
e camminavo sul marciapiede, e il sig. camminava con il monopattino sulla Pt_1 carreggiata. Andavamo in opposte direzioni e per cui l'ho visto proprio di fronte a me cadere.
Pag. 5 di 8 Adr Non ricordo precisamente il punto della carreggiata in cui camminava. Io stavo guardando in avanti quando ho sentito un rumore, mi sono girato ed ho visto il monopattino impuntato ed il sig. volare. Pt_1 adr Non sono in grado di riconoscere con precisione tutte le altre foto rammostratemi e che indicano le anomalie della carreggiata.”.
In altri termini, il sig. è entrato in contraddizione laddove ha affermato che il Tes_2 sig. è caduto di fronte a lui per poi affermare che si è girato dopo aver sentito Pt_1 un rumore, ciò lascia intuire che la caduta sia avvenuta alle spalle del teste;
altrettanto contraddittorie le circostanze rappresentate dal teste, 'ho sentito un rumore, mi sono girato ed ho visto il monopattino impuntato e il volare', in quanto può ritenersi Pt_1 che il rumore sentito dal teste sia quello del monopattino caduto in terra e, quindi, appare improbabile che lo stesso abbia potuto apprezzare le modalità e/o la causa della caduta.
Inoltre, la Polizia Municipale ha ben evidenziato che il sig. circolava al centro Pt_1 della carreggiata, anzi invadendo la corsia opposta di marcia, stante la localizzazione dell'anomalia stradale effettuata dallo stesso attore.
Ebbene, si rammenta che l'art. 1, comma 75, della l. n. 160/2019, così come modificato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 8/2020 ratione temporis applicabile alla fattispecie in parola, definisce le caratteristiche dei monopattini elettrici equiparandoli ai velocipedi e stabilisce le condizioni necessarie per la loro circolazione.
Trova quindi applicazione l'art. 143 CdS il quale prevede che quando il conducente del monopattino circola sulla carreggiata deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della stessa, in modo da non intralciare il transito degli altri veicoli.
E' evidente che nella circostanza, oltre a non essere dimostrato il punto esatto della caduta (non avendolo individuato il teste “Non ricordo precisamente il punto della carreggiata in cui camminava”) e che il giorno del sinistro la strada si trovasse nelle medesime condizioni di quelle rappresentate dalle foto scattate dalla Polizia Municipale dopo un mese (stante la mancata denuncia del nell'immediatezza del fatto), Pt_1 risulta di contro dimostrato che il - laddove sia effettivamente caduto per un Pt_1 dissesto della carreggiata e non per un'improvvida manovra - ha posto in essere un comportamento imprudente in quanto contrario alle norme del Cds (mancata
Pag. 6 di 8 percorrenza della carreggiata al margine dx di questa ed invasione della carreggiata opposta) tale da escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c..
A questo proposito, in relazione al “fatto del danneggiato”, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art.1227, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ. Sez. VI – 3, Ordinanza 17.11.2021, n. 34886).
Per quanto esposto la domanda attorea deve essere rigettata.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese di lite
Secondo quanto previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per regola generale, la regolazione delle spese di lite tiene conto del principio della soccombenza integrale in forza della quale il pagamento di tali spese è posto a carico dell'unica parte soccombente secondo quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.
Il caso di specie, considerato l'esito di rigetto integrale della domanda attorea, ricade sotto la suddetta regola.
Ciò comporta la condanna dell'attore alla rifusione, per intero, delle stesse a favore di così come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra minimi ed i medi di CP_1
Pag. 7 di 8 cui al D.M. 55/2015 e s.m. tenendo conto del valore della domanda indicato in citazione
(assai prossimo al minimo dello scaglione di riferimento da € 5.201 a € 26.000) nonché del rigetto della domanda in punto di nesso causale.
Le spese di Ctu sono poste a carico definitivo di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Firenze - seconda sezione civile - in funzione di giudice unico, dott.ssa Micaela Picone, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1) Rigetta la domanda.
2) Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 4.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
[...]
3) Pone le spese di Ctu a carico definitivo dell'attore . Parte_1
Così deciso in Firenze, lì 8 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
02 Seconda sezione
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice on. dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. 8360 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2022, promossa da
, con gli Avv.ti Edoardo Gambino e Luisa Gambino Parte_1
- attore- contro
con l'Avv. Enrico Minelli CP_1
-convenuta
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: per come rassegnate all'udienza del 12 maggio 2025 attore: “1) In tesi, piaccia a questa Giustizia, ritenuta l'esclusiva responsabilità della
Soc. AVR spa nel sinistro di cui è causa, condannarla, in persona del proprio legale rappresentante p.t., a risarcire all'attore, il complessivo importo di € 14.860,54. 2) In ipotesi, voglia questo Giudice, reputata concorrente e paritaria la responsabilità della
Soc. AVR, condannarla, in persona del legale rappresentante p.t., a liquidare al comparente il minor importo di € 7.430,27 (pari al 50% della complessiva somma di cui sopra di € 14.860,54). In entrambi i casi, oltre rivalutazione monetaria , interessi legali e moratori e con vittoria di spese (ivi comprese quelle di CTU e CTP) e compenso difensivo.” convenuta: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza disattesa: Nel merito in via principale, rigettare la domanda attorea in quanto generica, non provata e comunque infondata in fatto e in diritto, per insussistenza dei fatti posti a suo fondamento, nonché per insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità ascrivibile alla società comparente, per i motivi di cui in narrativa e per la sussistenza del fatto del terzo idoneo a escludere la responsabilità di nonché CP_1 inconsiderazione della condotta imprudente e negligente tenuta dell'attore idonea, in via esclusiva, a dar luogo all'evento lamentato ex artt. 1227, II° comma, 2056 e 2055
c.c.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta, anche solo parzialmente, la presente domanda in punto di an debeatur, si chiede che la presente azione sia rigettata per genericità, indeterminatezza, ingiustificata sovrastima e carenza di prova in punto di quantum debeatur.
In ulteriore subordine si chiede che il Giudice, in relazione al profilo del quantum debeatur richiesto, Voglia fare applicazione del precetto di cui all'art. 1227, I° comma,
c.c., atteso il concorso colposo esclusivo o quantomeno prevalente del danneggiato nella produzione del danno lamentato e la conseguente necessità di rideterminare
l'importo richiesto in considerazione di una corretta ripartizione della responsabilità, con riduzione della pretesa risarcitoria ex adverso azionata - in ogni caso affetta da sovrastima….”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
In fatto
Il sig. ha convenuto in giudizio la società per ottenere dalla Parte_1 CP_1 medesima il risarcimento dei danni riportati a seguito della caduta verificatasi in data
03.07.2021, alle ore 06:30 circa, mentre stava transitando con il proprio monopattino elettrico in Firenze, lungo la via XXVII Aprile.
Pag. 2 di 8 Il sig. ha imputato la causa della caduta alla presenza di un'insidiosa fessura, Pt_1 presente sulla carreggiata, all'altezza del civico 18 di cui la convenuta AVR è custode invocandone la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
AVR si è costituita in giudizio ed ha dedotto l'infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto, istando per il rigetto della stessa.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti, con ammissione della prova testimoniale e di CTU medica in quanto richiesta dall'attore.
La causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 cpc.
In diritto
La disamina della fattispecie rientra nella disposizione di cui all'art. 2051 c.c., secondo cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. L'articolo in esame riguarda l'alveo della responsabilità c.d. oggettiva che prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività del custode.
Al fine di appurare la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., è necessaria la prova da parte del danneggiato di una relazione tra la cosa in questione e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad una anomalia nella struttura o al funzionamento della cosa stessa, l'imprevedibilità di tale situazione, nonché l'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, su cui incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo, onde evitare che produca danni a terzi. La giurisprudenza ormai da tempo ha ricondotto nella definizione di “cose in custodia” strade, autostrade e piste ciclabili, all'uopo qualificando come custode l'ente pubblico proprietario delle medesime. “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato
Pag. 3 di 8 l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno” (Cass.
Civ. Sez III, Sent. 19 novembre 2009, n, 24419).
L'onere probatorio investe ognuna delle parti contrapposte.
La Cassazione con l'ordinanza n. 6035 del 2018 ha posto in evidenza i reciproci oneri probatori in sede processuale finalizzati alla dimostrazione della responsabilità dell'evento. In particolare, la Corte ha affermato che il danneggiato deve dimostrare il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità intrinseca della cosa stessa mentre l'Ente proprietario della strada, a sua discolpa, deve dimostrare che il fatto dannoso è avvenuto per caso fortuito, ossia in seguito ad un evento imprevedibile/inevitabile (la c.d. fatalità).
La responsabilità
In applicazione di principi sopra esposti la domanda attorea è risultata infondata per insufficiente prova del fatto storico e del nesso di causa tra la res custodita e l'evento di danno.
Le allegazioni del sig. in ordine al fatto storico, alla sua dinamica e all'evento Pt_1 di danno sono estremamente generiche: egli si limita ad allegare di essere caduto, dopo aver perso il controllo del proprio monopattino la cui ruota rimaneva incastrata in una fessura, presente sulla carreggiata, con conseguente ribaltamento in avanti del mezzo di trasporto, ma non dimostra adeguatamente che la stessa sia imputabile al dissesto lamentato.
Il sig. allega delle fotografie sub doc. 2 (scattate dalla Polizia Municipale Pt_1 intervenuta dopo un mese sul luogo del sinistro) che ritrae varie porzione di asfalto ammalorato senza alcuna indicazione specifica del dissesto causa della sua caduta, ma soprattutto non offre di provare in quale preciso punto la ruota del suo monopattino si sia incastrata: del tutto generica l'allegazione all'altezza del civico 18 di via XXVII
Aprile, Firenze.
E' evidente, difatti, che le disconnessioni dell'asfalto (comunque non meglio contestualizzate) sono diverse e non viene indicata con precisione quella che avrebbe causato la caduta dell'attore o meglio quella in cui si sarebbe incastrata la ruota del monopattino da questo condotto.
Pag. 4 di 8 Ciò è ancora più evidente se si raffrontano le foto parziali con quella che ritrae l'intera porzione di via dove sono presenti varie crettature.
La stessa Polizia Municipale, chiamata dall'attore ad effettuare un accertamento dei luoghi solo un mese dopo dall'evento, ha solo ipotizzato la causa del sinistro nei seguenti termini:
L'ulteriore documentazione in atti non è dirimente.
Dal certificato di accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Bassa Val di Cecina del 4 luglio 2021 nulla si evince circa la dinamica del sinistro.
Ciò che emerge è che il sig. si è recato al Pronto Soccorso il pomeriggio del Pt_1 giorno successivo alla caduta senza nulla dichiarare circa le modalità della stessa.
Pertanto, non può escludersi che il sig. sia caduto in diverse circostanze di Pt_1 tempo e di luogo.
E' poi presente in atti un secondo certificato di Pronto Soccorso, questa volta dell'AOU di Careggi, del 5 luglio 2021 ove il sig dichiara: Pt_1
“Incidente in strada” – “…caduta accidentale avvenuta sabato…”
Alcun riferimento alle modalità della caduta, al luogo ed al monopattino.
Tantomeno la prova orale richiesta a dimostrazione del sinistro, in particolare sulle modalità dell'allegata caduta, è risultata idonea al fine di confermare che la caduta è dipesa da un'anomalia del manto stradale.
Il teste sig. , dopo aver confermato i capitoli 1-2-4 della seconda memoria Tes_1 istruttoria attorea, ha espressa domanda ha così risposto: “adr Preciso che io ero a piedi
e camminavo sul marciapiede, e il sig. camminava con il monopattino sulla Pt_1 carreggiata. Andavamo in opposte direzioni e per cui l'ho visto proprio di fronte a me cadere.
Pag. 5 di 8 Adr Non ricordo precisamente il punto della carreggiata in cui camminava. Io stavo guardando in avanti quando ho sentito un rumore, mi sono girato ed ho visto il monopattino impuntato ed il sig. volare. Pt_1 adr Non sono in grado di riconoscere con precisione tutte le altre foto rammostratemi e che indicano le anomalie della carreggiata.”.
In altri termini, il sig. è entrato in contraddizione laddove ha affermato che il Tes_2 sig. è caduto di fronte a lui per poi affermare che si è girato dopo aver sentito Pt_1 un rumore, ciò lascia intuire che la caduta sia avvenuta alle spalle del teste;
altrettanto contraddittorie le circostanze rappresentate dal teste, 'ho sentito un rumore, mi sono girato ed ho visto il monopattino impuntato e il volare', in quanto può ritenersi Pt_1 che il rumore sentito dal teste sia quello del monopattino caduto in terra e, quindi, appare improbabile che lo stesso abbia potuto apprezzare le modalità e/o la causa della caduta.
Inoltre, la Polizia Municipale ha ben evidenziato che il sig. circolava al centro Pt_1 della carreggiata, anzi invadendo la corsia opposta di marcia, stante la localizzazione dell'anomalia stradale effettuata dallo stesso attore.
Ebbene, si rammenta che l'art. 1, comma 75, della l. n. 160/2019, così come modificato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 8/2020 ratione temporis applicabile alla fattispecie in parola, definisce le caratteristiche dei monopattini elettrici equiparandoli ai velocipedi e stabilisce le condizioni necessarie per la loro circolazione.
Trova quindi applicazione l'art. 143 CdS il quale prevede che quando il conducente del monopattino circola sulla carreggiata deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della stessa, in modo da non intralciare il transito degli altri veicoli.
E' evidente che nella circostanza, oltre a non essere dimostrato il punto esatto della caduta (non avendolo individuato il teste “Non ricordo precisamente il punto della carreggiata in cui camminava”) e che il giorno del sinistro la strada si trovasse nelle medesime condizioni di quelle rappresentate dalle foto scattate dalla Polizia Municipale dopo un mese (stante la mancata denuncia del nell'immediatezza del fatto), Pt_1 risulta di contro dimostrato che il - laddove sia effettivamente caduto per un Pt_1 dissesto della carreggiata e non per un'improvvida manovra - ha posto in essere un comportamento imprudente in quanto contrario alle norme del Cds (mancata
Pag. 6 di 8 percorrenza della carreggiata al margine dx di questa ed invasione della carreggiata opposta) tale da escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c..
A questo proposito, in relazione al “fatto del danneggiato”, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art.1227, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ. Sez. VI – 3, Ordinanza 17.11.2021, n. 34886).
Per quanto esposto la domanda attorea deve essere rigettata.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese di lite
Secondo quanto previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per regola generale, la regolazione delle spese di lite tiene conto del principio della soccombenza integrale in forza della quale il pagamento di tali spese è posto a carico dell'unica parte soccombente secondo quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.
Il caso di specie, considerato l'esito di rigetto integrale della domanda attorea, ricade sotto la suddetta regola.
Ciò comporta la condanna dell'attore alla rifusione, per intero, delle stesse a favore di così come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra minimi ed i medi di CP_1
Pag. 7 di 8 cui al D.M. 55/2015 e s.m. tenendo conto del valore della domanda indicato in citazione
(assai prossimo al minimo dello scaglione di riferimento da € 5.201 a € 26.000) nonché del rigetto della domanda in punto di nesso causale.
Le spese di Ctu sono poste a carico definitivo di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Firenze - seconda sezione civile - in funzione di giudice unico, dott.ssa Micaela Picone, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1) Rigetta la domanda.
2) Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 4.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
[...]
3) Pone le spese di Ctu a carico definitivo dell'attore . Parte_1
Così deciso in Firenze, lì 8 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
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