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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/07/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4194 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
in persona del l.r.p.t. (c.f.: ), con Parte_1 P.IVA_1
l'avvocato Gianfranco Spinelli
-attrice-
E
, in Controparte_1 persona del l.r.p.t. (c.f. ), con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_2
CP_1
-convenuto-
avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'odierna udienza del 13/6/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ha agito in giudizio al fine di ottenere, previo Parte_1 accertamento della responsabilità della convenuta, la condanna dell' al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta, a suo dire illecita, dell'Amministrazione, consistita in un ritardo di quattro anni nell'erogazione del rimborso di un credito IVA.
Pag. 1 a 7 Ha esposto, in particolare, di aver presentato in data 1/2/2012, in seno alla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2011, richiesta di rimborso di un credito IVA per € 514.575,00 relativo proprio all'anno 2011; che il suddetto credito, in data 17/5/2012, veniva poi ceduto alla a garanzia degli adempimenti assunti dall'attrice nei Controparte_2 confronti dell'Istituto di credito relativamente alla tranche IVA di un finanziamento erogato nel marzo 2012; che l' aveva provveduto all'erogazione parziale del Controparte_1 rimborso, corrispondendo alla società, in data 25/2/2016, l'importo di € 136.380,75; che, tuttavia, l'Amministrazione finanziaria non aveva proceduto a corrispondere la differenza tra la sorte capitale del credito vantato (€ 514.575,00) e la parte capitale erogata in seno al pagamento di € 136.380,70 (somma corrisposta al lordo di interessi); che, nelle more del rimborso, l'attrice aveva comunque provveduto ad onorare con risorse proprie il finanziamento IVA nei confronti di che, dunque, il credito, originariamente CP_2 ceduto alla a soli fini di garanzia, una volta estinto il mutuo, doveva intendersi CP_3 ritrasferito alla cedente;
che, al fine di ottenere l'integrale rimborso ed il risarcimento dei danni subiti, aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Catanzaro (iscritto al n. 1340/2017 RG); che la CTP, con sentenza n. 93/2021, dato atto dell'intervenuto rimborso del credito IVA residuo da parte di , ha Controparte_1 dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente all'accertamento del diritto al rimborso ed ha declinato la giurisdizione, in favore del g.o., in ordine ai profili risarcitori.
Tanto premesso, l'attrice ha riassunto il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, al fine di ottenere il risarcimento del danno da ritardo nell'erogazione del rimborso.
Ritualmente costituitasi, l' ha eccepito l'infondatezza dell'avversa Controparte_1 domanda, della quale ha chiesto il rigetto.
Istruita documentalmente, la causa, differita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/6/2025 (sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta), è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
Pag. 2 a 7 2. La domanda risarcitoria è infondata, non essendo ravvisabile, nella fattispecie in esame, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo alla parte convenuta.
L'Amministrazione finanziaria non può essere chiamata a rispondere del danno eventualmente causato al contribuente sulla base del solo dato oggettivo della illegittimità dell'azione amministrativa, essendo necessario che la stessa, nell'adottare l'atto illegittimo, abbia anche violato le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che costituiscono il limite esterno della sua azione.
Pertanto, non è sufficiente l'obiettiva illegittimità del comportamento della P.A., ma occorre che tale illegittimità sia connotata da un quid pluris, che viene identificato nella violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione. Del resto, tutte le volte che l'azione giudiziaria viene basata sull'art. 2043 c.c., occorre necessariamente verificare non solo che la condotta abbia cagionato l'evento e che si sia verificato un danno - conseguenza, ma anche che essa sia qualificata dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare (Cass. n. 22508 del 2011) che, in tema di responsabilità civile della P.A., l'ingiustizia del danno non può considerarsi in "re ipsa" nella sola illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo, invece, il giudice procedere, in ordine successivo, anche ad accertare se:
a) sussista un evento dannoso;
b) l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.;
d) l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa.
In altri termini, la richiesta di risarcimento può essere riconosciuta qualora siano presenti contestualmente il dato oggettivo dell'illegittimità dell'azione amministrativa, l'elemento soggettivo nonché il nesso causale tra l'illecito commesso ed il danno subito (Consiglio di
Stato – Sez. V – Sent. n. 1087 del 02/02/2024). La mancata prova della sussistenza di uno solo di tali elementi esclude il diritto al risarcimento.
Pag. 3 a 7 L'attività della P.A., anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi, infatti, nei limiti posti della legge e dal principio primario del "neminem laedere", di cui all'art. 2043
c.c. ed è, pertanto, consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato, da parte della stessa P.A., un comportamento doloso o colposo, che, in violazione della norma e del principio indicati abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo.
Infatti, stanti i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione di cui all'art. 97
Cost., la P.A. è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c.c., ponendosi tali principi come limiti esterni alla sua attività discrezionale.
Per la violazione di quei canoni che costituiscono indici sintomatici della sussistenza di comportamenti negligenti, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, occorre fare riferimento a Consiglio di Stato, sez. III, 15 maggio 2018, n. 2882, di cui si riportano testualmente i passaggi argomentativi più salienti: “La colpa della pubblica amministrazione viene individuata, dunque, nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell'interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l'amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 30/07/2013,
n. 4020). Viceversa, la responsabilità deve essere negata quando l'indagine conduce al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per
l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto
(Cons. Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2013, n. 23; Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4337). Per la configurabilità della colpa dell'Amministrazione, in altri termini, occorre avere riguardo al carattere della regola di azione violata: se la stessa è chiara, univoca, cogente, si dovrà riconoscere la sussistenza dell'elemento psicologico nella sua violazione;
al contrario, se il canone della condotta amministrativa giudicata è ambiguo, equivoco o, comunque, costruito in modo tale da affidare all'Autorità amministrativa un elevato grado di discrezionalità, la colpa potrà essere accertata solo nelle ipotesi in cui il potere è stato esercitato in palese spregio delle regole di correttezza e di proporzionalità. E, infatti, a fronte di regole di condotta inidonee a costituire, di per sé, un canone di azione sicuro e vincolante, la responsabilità dell'Amministrazione potrà essere affermata nei soli casi in cui l'azione
Pag. 4 a 7 amministrativa ha disatteso, in maniera macroscopica ed evidente, i criteri della buona fede
e dell'imparzialità, restando ogni altra violazione assorbita nel perimetro dell'errore scusabile (cfr. ex multis Cons. St., sez. IV., 31 marzo 2015, n. 1683; 28/07/2015, n. 3707)”.
Applicando le coordinate ermeneutiche appena tracciate all'odierno caso di specie, dall'istruttoria documentale (e dalle allegazioni delle parti), emerge che la società attrice, in data 1/2/2012, presentava istanza di rimborso IVA per l'anno d'imposta 2011, per l'importo complessivo di € 514.575,00, producendo, all'uopo, apposita fideiussione.
Agenzia delle Entrate, istruendo l'istanza, anche alla luce dell'entità dell'importo richiesto, procedeva alla effettuazione di opportuni controlli in capo alla Parte_1 conclusi con l'accertamento n. TDY03T300346/2014, relativo sempre all'annualità 2011, con cui sono state richieste all'attrice imposte e sanzioni per € 378.351,00.
Avverso detto provvedimento, la società proponeva ricorso dinanzi alla CTP di , CP_1 che veniva respinto con sentenza n. 2814/04/15 depositata in data 1/10/2015.
Parte A fronte di siffatta pronuncia, l'Amministrazione finanziaria procedeva ad erogare alla
– sempre previa presentazione di idonea fideiussione – l'importo di € 136.380,75, pari alla differenza tra il credito IVA per il quale era stato chiesto il rimborso (€ 514.575,00) e l'importo dovuto all'esito del richiamato avviso di accertamento (€ 378.351,00).
Sennonché, la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, con provvedimento n.
2315/03/2016 del 27/9/2016, in riforma della sentenza n. 2814/04/15 della CTP, accoglieva il ricorso proposto dall'odierna attrice avverso l'accertamento n. TDY03T300346/2014.
Sicché, – che, comunque, nelle more, aveva proposto ricorso per Controparte_1
SA – ha rimborsato, dietro presentazione di ulteriore polizza fideiussoria, anche la parte residua delle somme capitali dovute a titolo di rimborso IVA per l'annualità del 2011.
Orbene, così ricostruiti i fatti di causa, non si evince in alcun modo la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa o del dolo – come ricostruito dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità su richiamata – in capo all'Amministrazione finanziaria, dal momento che quest'ultima, con la tempistica necessitata dalla complessità degli accertamenti svolti, prima di procedere al rimborso del credito IVA vantato dall'attrice
(anche in ragione della sua notevole entità), ha provveduto ad effettuare controlli fiscali nei
Pag. 5 a 7 confronti della stessa, sì da verificare la sussistenza di pendenze tali da comportare la non eseguibilità – in tutto o in parte – del rimborso. Al riguardo, è opportuno chiarire sin da subito che l'art. 69 del R.D. n. 2440/1923 consente di sospendere i pagamenti se l'amministrazione debitrice o altra amministrazione ha "ragione di credito" nei confronti del creditore;
tale norma nell'interpretazione della giurisprudenza configura una vera e propria misura cautelare in favore della pubblica amministrazione, senza necessità di intervento giurisdizionale ed ha lo scopo evidente di permettere la compensazione con un controcredito dell'amministrazione, ancorché sia ancora in fase di accertamento (Comm. trib. reg. Perugia, sez. IV, 12/01/2015, n.28).
Peraltro, l'assenza dell'elemento soggettivo si ricava anche dalla circostanza per la quale l'Amministrazione, in base allo sviluppo della vicenda fattuale, ha via via proceduto ad effettuare il rimborso richiesto, dapprima svincolando un ammontare pari alla differenza tra credito vantato dall'attrice e controcredito maturato da (come da Controparte_1 avviso di accertamento n. TDY03T300346/2014, confermato in prima battuta dalla CTP di
); successivamente, a seguito della pronuncia a sé sfavorevole della CTR, CP_1 erogando il residuo dovuto, pur in pendenza di ricorso per SA (e dietro presentazione di apposita fideiussione).
La condotta complessivamente tenuta dalla P.A., dunque, non consente di ritenere integrati né il dolo, né la colpa, avendo la convenuta contemperato, per un verso, gli interessi pubblici cui la stessa è preposta (procedendo alle doverose verifiche fiscali nei confronti dell'attrice)
e, per altro verso, gli interessi della contribuente (procedendo al graduale rimborso del credito, sia pur in relazione alo sviluppo della vicenda processuale tributaria, circostanza che rende non irragionevoli le tempistiche del rimborso, tenuto conto, peraltro, che le verifiche Parte disposte nei confronti della sono iniziate con accesso presso l'azienda in data
11/6/2013, dopo la presentazione dell'istanza di rimborso ed al fine di verificarne la concreta accoglibilità).
Da quanto esposto, consegue il rigetto della domanda risarcitoria.
3. Alla luce della peculiarità della questione controversa, dell'accertata esistenza (in sede tributaria) del diritto al rimborso del credito IVA vantato dall'attrice, nonché della
Pag. 6 a 7 obiettiva difficoltà in fatto della vicenda sostanziale dedotta in giudizio, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Catanzaro, 29/07/2025
Il Giudice
Stefano Costarella
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4194 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
in persona del l.r.p.t. (c.f.: ), con Parte_1 P.IVA_1
l'avvocato Gianfranco Spinelli
-attrice-
E
, in Controparte_1 persona del l.r.p.t. (c.f. ), con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_2
CP_1
-convenuto-
avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'odierna udienza del 13/6/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ha agito in giudizio al fine di ottenere, previo Parte_1 accertamento della responsabilità della convenuta, la condanna dell' al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta, a suo dire illecita, dell'Amministrazione, consistita in un ritardo di quattro anni nell'erogazione del rimborso di un credito IVA.
Pag. 1 a 7 Ha esposto, in particolare, di aver presentato in data 1/2/2012, in seno alla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2011, richiesta di rimborso di un credito IVA per € 514.575,00 relativo proprio all'anno 2011; che il suddetto credito, in data 17/5/2012, veniva poi ceduto alla a garanzia degli adempimenti assunti dall'attrice nei Controparte_2 confronti dell'Istituto di credito relativamente alla tranche IVA di un finanziamento erogato nel marzo 2012; che l' aveva provveduto all'erogazione parziale del Controparte_1 rimborso, corrispondendo alla società, in data 25/2/2016, l'importo di € 136.380,75; che, tuttavia, l'Amministrazione finanziaria non aveva proceduto a corrispondere la differenza tra la sorte capitale del credito vantato (€ 514.575,00) e la parte capitale erogata in seno al pagamento di € 136.380,70 (somma corrisposta al lordo di interessi); che, nelle more del rimborso, l'attrice aveva comunque provveduto ad onorare con risorse proprie il finanziamento IVA nei confronti di che, dunque, il credito, originariamente CP_2 ceduto alla a soli fini di garanzia, una volta estinto il mutuo, doveva intendersi CP_3 ritrasferito alla cedente;
che, al fine di ottenere l'integrale rimborso ed il risarcimento dei danni subiti, aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Catanzaro (iscritto al n. 1340/2017 RG); che la CTP, con sentenza n. 93/2021, dato atto dell'intervenuto rimborso del credito IVA residuo da parte di , ha Controparte_1 dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente all'accertamento del diritto al rimborso ed ha declinato la giurisdizione, in favore del g.o., in ordine ai profili risarcitori.
Tanto premesso, l'attrice ha riassunto il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, al fine di ottenere il risarcimento del danno da ritardo nell'erogazione del rimborso.
Ritualmente costituitasi, l' ha eccepito l'infondatezza dell'avversa Controparte_1 domanda, della quale ha chiesto il rigetto.
Istruita documentalmente, la causa, differita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/6/2025 (sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta), è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
Pag. 2 a 7 2. La domanda risarcitoria è infondata, non essendo ravvisabile, nella fattispecie in esame, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo alla parte convenuta.
L'Amministrazione finanziaria non può essere chiamata a rispondere del danno eventualmente causato al contribuente sulla base del solo dato oggettivo della illegittimità dell'azione amministrativa, essendo necessario che la stessa, nell'adottare l'atto illegittimo, abbia anche violato le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che costituiscono il limite esterno della sua azione.
Pertanto, non è sufficiente l'obiettiva illegittimità del comportamento della P.A., ma occorre che tale illegittimità sia connotata da un quid pluris, che viene identificato nella violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione. Del resto, tutte le volte che l'azione giudiziaria viene basata sull'art. 2043 c.c., occorre necessariamente verificare non solo che la condotta abbia cagionato l'evento e che si sia verificato un danno - conseguenza, ma anche che essa sia qualificata dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare (Cass. n. 22508 del 2011) che, in tema di responsabilità civile della P.A., l'ingiustizia del danno non può considerarsi in "re ipsa" nella sola illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo, invece, il giudice procedere, in ordine successivo, anche ad accertare se:
a) sussista un evento dannoso;
b) l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.;
d) l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa.
In altri termini, la richiesta di risarcimento può essere riconosciuta qualora siano presenti contestualmente il dato oggettivo dell'illegittimità dell'azione amministrativa, l'elemento soggettivo nonché il nesso causale tra l'illecito commesso ed il danno subito (Consiglio di
Stato – Sez. V – Sent. n. 1087 del 02/02/2024). La mancata prova della sussistenza di uno solo di tali elementi esclude il diritto al risarcimento.
Pag. 3 a 7 L'attività della P.A., anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi, infatti, nei limiti posti della legge e dal principio primario del "neminem laedere", di cui all'art. 2043
c.c. ed è, pertanto, consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato, da parte della stessa P.A., un comportamento doloso o colposo, che, in violazione della norma e del principio indicati abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo.
Infatti, stanti i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione di cui all'art. 97
Cost., la P.A. è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c.c., ponendosi tali principi come limiti esterni alla sua attività discrezionale.
Per la violazione di quei canoni che costituiscono indici sintomatici della sussistenza di comportamenti negligenti, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, occorre fare riferimento a Consiglio di Stato, sez. III, 15 maggio 2018, n. 2882, di cui si riportano testualmente i passaggi argomentativi più salienti: “La colpa della pubblica amministrazione viene individuata, dunque, nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell'interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l'amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 30/07/2013,
n. 4020). Viceversa, la responsabilità deve essere negata quando l'indagine conduce al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per
l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto
(Cons. Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2013, n. 23; Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4337). Per la configurabilità della colpa dell'Amministrazione, in altri termini, occorre avere riguardo al carattere della regola di azione violata: se la stessa è chiara, univoca, cogente, si dovrà riconoscere la sussistenza dell'elemento psicologico nella sua violazione;
al contrario, se il canone della condotta amministrativa giudicata è ambiguo, equivoco o, comunque, costruito in modo tale da affidare all'Autorità amministrativa un elevato grado di discrezionalità, la colpa potrà essere accertata solo nelle ipotesi in cui il potere è stato esercitato in palese spregio delle regole di correttezza e di proporzionalità. E, infatti, a fronte di regole di condotta inidonee a costituire, di per sé, un canone di azione sicuro e vincolante, la responsabilità dell'Amministrazione potrà essere affermata nei soli casi in cui l'azione
Pag. 4 a 7 amministrativa ha disatteso, in maniera macroscopica ed evidente, i criteri della buona fede
e dell'imparzialità, restando ogni altra violazione assorbita nel perimetro dell'errore scusabile (cfr. ex multis Cons. St., sez. IV., 31 marzo 2015, n. 1683; 28/07/2015, n. 3707)”.
Applicando le coordinate ermeneutiche appena tracciate all'odierno caso di specie, dall'istruttoria documentale (e dalle allegazioni delle parti), emerge che la società attrice, in data 1/2/2012, presentava istanza di rimborso IVA per l'anno d'imposta 2011, per l'importo complessivo di € 514.575,00, producendo, all'uopo, apposita fideiussione.
Agenzia delle Entrate, istruendo l'istanza, anche alla luce dell'entità dell'importo richiesto, procedeva alla effettuazione di opportuni controlli in capo alla Parte_1 conclusi con l'accertamento n. TDY03T300346/2014, relativo sempre all'annualità 2011, con cui sono state richieste all'attrice imposte e sanzioni per € 378.351,00.
Avverso detto provvedimento, la società proponeva ricorso dinanzi alla CTP di , CP_1 che veniva respinto con sentenza n. 2814/04/15 depositata in data 1/10/2015.
Parte A fronte di siffatta pronuncia, l'Amministrazione finanziaria procedeva ad erogare alla
– sempre previa presentazione di idonea fideiussione – l'importo di € 136.380,75, pari alla differenza tra il credito IVA per il quale era stato chiesto il rimborso (€ 514.575,00) e l'importo dovuto all'esito del richiamato avviso di accertamento (€ 378.351,00).
Sennonché, la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, con provvedimento n.
2315/03/2016 del 27/9/2016, in riforma della sentenza n. 2814/04/15 della CTP, accoglieva il ricorso proposto dall'odierna attrice avverso l'accertamento n. TDY03T300346/2014.
Sicché, – che, comunque, nelle more, aveva proposto ricorso per Controparte_1
SA – ha rimborsato, dietro presentazione di ulteriore polizza fideiussoria, anche la parte residua delle somme capitali dovute a titolo di rimborso IVA per l'annualità del 2011.
Orbene, così ricostruiti i fatti di causa, non si evince in alcun modo la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa o del dolo – come ricostruito dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità su richiamata – in capo all'Amministrazione finanziaria, dal momento che quest'ultima, con la tempistica necessitata dalla complessità degli accertamenti svolti, prima di procedere al rimborso del credito IVA vantato dall'attrice
(anche in ragione della sua notevole entità), ha provveduto ad effettuare controlli fiscali nei
Pag. 5 a 7 confronti della stessa, sì da verificare la sussistenza di pendenze tali da comportare la non eseguibilità – in tutto o in parte – del rimborso. Al riguardo, è opportuno chiarire sin da subito che l'art. 69 del R.D. n. 2440/1923 consente di sospendere i pagamenti se l'amministrazione debitrice o altra amministrazione ha "ragione di credito" nei confronti del creditore;
tale norma nell'interpretazione della giurisprudenza configura una vera e propria misura cautelare in favore della pubblica amministrazione, senza necessità di intervento giurisdizionale ed ha lo scopo evidente di permettere la compensazione con un controcredito dell'amministrazione, ancorché sia ancora in fase di accertamento (Comm. trib. reg. Perugia, sez. IV, 12/01/2015, n.28).
Peraltro, l'assenza dell'elemento soggettivo si ricava anche dalla circostanza per la quale l'Amministrazione, in base allo sviluppo della vicenda fattuale, ha via via proceduto ad effettuare il rimborso richiesto, dapprima svincolando un ammontare pari alla differenza tra credito vantato dall'attrice e controcredito maturato da (come da Controparte_1 avviso di accertamento n. TDY03T300346/2014, confermato in prima battuta dalla CTP di
); successivamente, a seguito della pronuncia a sé sfavorevole della CTR, CP_1 erogando il residuo dovuto, pur in pendenza di ricorso per SA (e dietro presentazione di apposita fideiussione).
La condotta complessivamente tenuta dalla P.A., dunque, non consente di ritenere integrati né il dolo, né la colpa, avendo la convenuta contemperato, per un verso, gli interessi pubblici cui la stessa è preposta (procedendo alle doverose verifiche fiscali nei confronti dell'attrice)
e, per altro verso, gli interessi della contribuente (procedendo al graduale rimborso del credito, sia pur in relazione alo sviluppo della vicenda processuale tributaria, circostanza che rende non irragionevoli le tempistiche del rimborso, tenuto conto, peraltro, che le verifiche Parte disposte nei confronti della sono iniziate con accesso presso l'azienda in data
11/6/2013, dopo la presentazione dell'istanza di rimborso ed al fine di verificarne la concreta accoglibilità).
Da quanto esposto, consegue il rigetto della domanda risarcitoria.
3. Alla luce della peculiarità della questione controversa, dell'accertata esistenza (in sede tributaria) del diritto al rimborso del credito IVA vantato dall'attrice, nonché della
Pag. 6 a 7 obiettiva difficoltà in fatto della vicenda sostanziale dedotta in giudizio, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Catanzaro, 29/07/2025
Il Giudice
Stefano Costarella
Pag. 7 a 7