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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/03/2024, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione 8 bis
Verbale di udienza
All'udienza del 12 marzo 2024, svolta dalla dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, assistita dal cancelliere nella causa civile iscritta al n. 617/2016 R.G.A.C., promossa da
, nato S. Agata di Militello (ME), il 16 gennaio 1980, residente in [...]Parte_1
(ME), via Cesare Battisti n. 33, C.F. , elettivamente domiciliato in Brolo, CodiceFiscale_1
via C. Colombo, 5, presso lo studio dell'avv. Carmela Bonina che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Amelia Bonina per procura in atti;
attore contro on Sede Legale e Direzione Generale in Roma, Controparte_1
Contr Via Vittorio Veneto n. 119, iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la – Società soggetta ad attività di Org_1 direzione e coordinamento del socio unico – in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giuseppe Sturniolo;
convenuta
Sono comparsi: : l'avv. Amelia Bonina in sostituzione dell'avv. BONINA CARMELA per parte attrice e l'avv. Damiano in sostituzione dell'avv. STURNIOLO GIUSEPPE per parte convenuta, i quali si riportano alle rispettive posizioni processuali, chiedono l'acquisizione dei preverbali di udienza le cui deduzioni devono ritenersi qui trascritte ed insistono nella decisione della causa.
L'avv. Damiano insiste nel rigetto della domanda attorea con condanna alle spese di lite.
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., sentenza.
In nome del popolo italiano
SENTENZA avente ad oggetto: accertamento negativo del debito e ripetizione somme;
Motivi della decisione L'attore chiedeva accertarsi giudizialmente la nullità delle pattuizioni relative al contratto di mutuo Contr ipotecario n. 32710 stipulato in data 27/02/2009 con in Controparte_4
relazione alle clausole sugli interessi, tanto corrispettivi che moratori, da ritenersi usurari, nonché sulla base del piano di ammortamento alla francese, illegittimo, con conseguente accertamento del diritto alla ripetizione di quanto illegittimamente pagato.
Si costituiva la banca convenuta contestando interamente quanto dedotto dall'attore e chiedendo il rigetto delle relative domande.
La causa veniva istruita con ctu contabile ed all'odierna udienza veniva trattenuta in decisione.
La domanda è infondata e come tale va rigettata.
La domanda attorea è fondata principalmente sull'usurarietà (originaria e sopravvenuta) dei tassi corrispettivi e di mora pattuiti.
Come noto nel caso di contestazione della natura usuraria dei tassi di interesse la giurisprudenza pone pacificamente a carico di parte attrice l'onere di “indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento”, con l'ulteriore precisazione che “solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (v. Cass., Sez.
VI, n. 2311 del 30.01.2018; Trib. Catanzaro n. 1399/2023).
Nel caso di specie, tuttavia, parte attrice si è limitata, ad eccepire genericamente l'usurarietà del contratto di mutuo, garantito da ipoteca e con la previsione della fideiussione da parte del padre dell'attore, , precisando ulteriormente che “il mutuo così come concluso è usuraio Controparte_5 anche con riferimento ai tassi previsti per la morosità del cliente”, per l'interesse di mora convenuto dello 0,69% al mese o frazione di mese sull'importo della rata scaduta, rilevando dunque anche la cd. «usura sopravvenuta», da considerare ai fini del computo dell'effettività dei tassi praticati, con la conseguenza di riportare le somme corrisposte, anche per interessi di mora, a capitale (cfr perizia econometrica).
Ora, è noto che le Sezioni Unite, con sentenza n. 24675/2017 hanno chiarito che è dato discorrere di interesse usurari solo nell'ipotesi di usura originaria, non potendosi, quindi, dare rilievo al momento della corresponsione degli interessi;
ciò, con la conseguenza, che nessun seguito possono avere le allegazioni attoree concernenti l'usura sopravvenuta, seppur rilevata per una rata dal ctu.
Quanto alla contestazione relativa all'usura originaria la stessa è generalmente argomentata sotto il duplice profilo del superamento del predetto limite per effetto della sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori e del superamento del Tasso Soglia Usura da parte dei soli interessi di mora. Pertanto, andranno affrontate separatamente le due distinte questioni inerenti l'usura. Nel primo caso il superamento del TSU per effetto della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori non è condivisibile per la diversità ontologica e funzionale degli interessi moratori e di quelli corrispettivi che non consente di pervenire ad una mera operazione addizionale tra gli stessi e, conseguentemente, di operare un raffronto tra il prodotto ottenuto e il Tasso Soglia Usura.
Mentre gli interessi definiti in giurisprudenza “corrispettivi” rappresentano la remunerazione dell'uso del denaro di cui il mutuante si priva in favore del mutuatario, gli interessi di mora sono dovuti, nella misura e con gli effetti previsti dall'art. 1224 c.c., per il fatto del ritardo del debitore nell'adempimento delle obbligazioni che, come il mutuo, hanno per oggetto una somma di denaro e costituiscono la liquidazione, operata ex lege, del danno presuntivo che l'inadempimento ha prodotto al debitore.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale che qui si intende seguire si è rivelato costante l'affermazione di non cumulabilità tra interessi corrispettivi e moratori in considerazione del fatto che “il tasso di mora ha un'autonoma funzione quale penalità del fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi e alla gravità dell'inadempienza, mentre del tutto diversa è la funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi”(cfr. Sentenza Tribunale di Roma del 3.09.2014; Trib. Rimini n. 1199/2018).
Dunque, assumendo come principio la non cumulabilità tra gli interessi corrispettivi e quelli moratori, va da sé che non possa contestarsi il superamento del Tasso Soglia Usura in forza della loro sommatoria. Del resto, sotto il profilo matematico, la indicata sommatoria dei diversi tipi di tasso di interesse non ha alcun riscontro nella concreta applicazione del tasso.
Quanto al secondo profilo inerente alla contestata usura originaria con riferimento alla determinazione del tasso di mora, la stessa è risultata non fondata.
L'espletata ctu, che viene posta a fondamento della presente decisione in ragione del fatto che l'accertamento peritale, esente da vizi e/o errori rilevati da questo Ufficio o da controparte, appare supportato da logiche e motivate argomentazioni, ha rilevato il non superamento del tasso soglia sia con riferimento agli interessi corrispettivi che con riferimento agli interessi moratori.
Il perito d'ufficio ha concluso l'elaborato peritale, in ragione di due diverse ipotesi di calcolo che portano comunque alla medesima conclusione sostenendo per entrambi i casi il mancato superamento del tasso soglia.
“Nella prima ipotesi si è considerato il piano d'ammortamento derivante dall'applicazione degli accordi contrattuali, che implicava l'ammortamento del prestito in 15 anni (180 rate mensili), secondo le condizioni economiche pattuite in contratto”.
Sulla base di questi criteri è stato calcolato il costo complessivo del finanziamento in termini di
AE (Tasso annuo effettivo globale) ed è stata effettuata la verifica della normativa antiusura. In questa ipotesi, è stato verificato che il AE (tasso annuo effettivo globale) ricalcolato è pari al
6,742% , in linea con l'IS (indice sintetico di costo) in contratto, pari al 6,77%.
Non si è verificato il superamento del tasso d'interesse moratorio da contratto – pari all'8,28% – in confronto con il tasso soglia per gli interessi moratori rilevato ai sensi della sentenza della
Suprema Corte a SS.UU. n. 19597/2020 del 18.09.2020, comprensivo della maggiorazione del
T.E.G.M. rilevata ai fini della mora nel relativo D.M. trimestrale, pari al 2,1% e quindi pari a:
[(5,39 +2,1) + (5,39 + 2,1)*50%]% = 11,235%.
“Nella seconda ipotesi è stato considerato il piano d'ammortamento effettivo, con il rimborso iniziale della somma di € 6.107,79 a titolo di sola sorte capitale ed il successivo pagamento delle rate mensili di ammortamento a partire dal 10.12.2011. Sulla base di questi criteri è stato calcolato il costo complessivo del finanziamento in termini di AE (Tasso annuo effettivo globale) ed è stata effettuata la verifica della normativa antiusura. In questa ipotesi, è stato verificato che il
AE (tasso annuo effettivo globale) ricalcolato è pari al 6,895%, mentre, come detto, l'IS
(indice sintetico di costo) in contratto, pari al 6,77%”
Ebbene il perito ha conclusi che “Per quel che riguarda la verifica del rispetto della normativa antiusura, in questa seconda ipotesi si replicano le risultanze ottenute per l'omologo riscontro nella prima ipotesi”.
Per mera completezza va qui rilevato che contrariamente a quanto genericamente sostenuto da parte attrice sul piano di ammortamento c.d. alla francese applicato al contratto di mutuo per cui è causa, non si ritiene che lo stesso produca di per sé l'effetto della illegittima capitalizzazione degli interessi ( cfr tra le tante Trib. Rimini n. 1199/2018).
Esso, infatti, si fonda su un meccanismo in base al quale gli interessi vengono calcolati sulla quota di capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e non anche sugli interessi pregressi. Inoltre, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo;
il pagamento periodico della totalità degli interessi è, infatti, elemento essenziale e caratterizzante del piano di ammortamento in esame, piano ove la rata è costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi, anch'essa predeterminata. La legittimità del piano di ammortamento alla francese è, peraltro, ormai principio pacifico nella giurisprudenza di merito. Si veda, ex multis, Tribunale di Treviso il quale ha affermato, con sentenza del 12.01.2015, che “Si ha anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante
(c.d. ammortamento “alla francese”) non comporta invece nessuna violazione dell'art. 1283, poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso”.
Ne deriva che le eccezioni di illegittima applicazione degli interessi al rapporto in esame sono rimaste prive di riscontro probatorio e le domande relative proposte dall'attore devono ritenersi infondate e come tali devono essere rigettate, anche quelle relative al risarcimento del danno morale.
Le spese del giudizio in ragione del periodo di proposizione della domanda nel quale erano presenti contrastanti orientamenti giurisprudenziali di merito, vanno interamente compensate tra le parti, restando definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu liquidate con separato decreto nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, dott.ssa Elisabetta Artino I., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- Rigetta le domande di parte attrice poiché infondate;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di ctu, liquidate con separato atto.
- Così deciso, in Patti, 12.3.2024
Il Giudice Onorario
Elisabetta Artino Innaria
Sezione 8 bis
Verbale di udienza
All'udienza del 12 marzo 2024, svolta dalla dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, assistita dal cancelliere nella causa civile iscritta al n. 617/2016 R.G.A.C., promossa da
, nato S. Agata di Militello (ME), il 16 gennaio 1980, residente in [...]Parte_1
(ME), via Cesare Battisti n. 33, C.F. , elettivamente domiciliato in Brolo, CodiceFiscale_1
via C. Colombo, 5, presso lo studio dell'avv. Carmela Bonina che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Amelia Bonina per procura in atti;
attore contro on Sede Legale e Direzione Generale in Roma, Controparte_1
Contr Via Vittorio Veneto n. 119, iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la – Società soggetta ad attività di Org_1 direzione e coordinamento del socio unico – in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giuseppe Sturniolo;
convenuta
Sono comparsi: : l'avv. Amelia Bonina in sostituzione dell'avv. BONINA CARMELA per parte attrice e l'avv. Damiano in sostituzione dell'avv. STURNIOLO GIUSEPPE per parte convenuta, i quali si riportano alle rispettive posizioni processuali, chiedono l'acquisizione dei preverbali di udienza le cui deduzioni devono ritenersi qui trascritte ed insistono nella decisione della causa.
L'avv. Damiano insiste nel rigetto della domanda attorea con condanna alle spese di lite.
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., sentenza.
In nome del popolo italiano
SENTENZA avente ad oggetto: accertamento negativo del debito e ripetizione somme;
Motivi della decisione L'attore chiedeva accertarsi giudizialmente la nullità delle pattuizioni relative al contratto di mutuo Contr ipotecario n. 32710 stipulato in data 27/02/2009 con in Controparte_4
relazione alle clausole sugli interessi, tanto corrispettivi che moratori, da ritenersi usurari, nonché sulla base del piano di ammortamento alla francese, illegittimo, con conseguente accertamento del diritto alla ripetizione di quanto illegittimamente pagato.
Si costituiva la banca convenuta contestando interamente quanto dedotto dall'attore e chiedendo il rigetto delle relative domande.
La causa veniva istruita con ctu contabile ed all'odierna udienza veniva trattenuta in decisione.
La domanda è infondata e come tale va rigettata.
La domanda attorea è fondata principalmente sull'usurarietà (originaria e sopravvenuta) dei tassi corrispettivi e di mora pattuiti.
Come noto nel caso di contestazione della natura usuraria dei tassi di interesse la giurisprudenza pone pacificamente a carico di parte attrice l'onere di “indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento”, con l'ulteriore precisazione che “solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (v. Cass., Sez.
VI, n. 2311 del 30.01.2018; Trib. Catanzaro n. 1399/2023).
Nel caso di specie, tuttavia, parte attrice si è limitata, ad eccepire genericamente l'usurarietà del contratto di mutuo, garantito da ipoteca e con la previsione della fideiussione da parte del padre dell'attore, , precisando ulteriormente che “il mutuo così come concluso è usuraio Controparte_5 anche con riferimento ai tassi previsti per la morosità del cliente”, per l'interesse di mora convenuto dello 0,69% al mese o frazione di mese sull'importo della rata scaduta, rilevando dunque anche la cd. «usura sopravvenuta», da considerare ai fini del computo dell'effettività dei tassi praticati, con la conseguenza di riportare le somme corrisposte, anche per interessi di mora, a capitale (cfr perizia econometrica).
Ora, è noto che le Sezioni Unite, con sentenza n. 24675/2017 hanno chiarito che è dato discorrere di interesse usurari solo nell'ipotesi di usura originaria, non potendosi, quindi, dare rilievo al momento della corresponsione degli interessi;
ciò, con la conseguenza, che nessun seguito possono avere le allegazioni attoree concernenti l'usura sopravvenuta, seppur rilevata per una rata dal ctu.
Quanto alla contestazione relativa all'usura originaria la stessa è generalmente argomentata sotto il duplice profilo del superamento del predetto limite per effetto della sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori e del superamento del Tasso Soglia Usura da parte dei soli interessi di mora. Pertanto, andranno affrontate separatamente le due distinte questioni inerenti l'usura. Nel primo caso il superamento del TSU per effetto della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori non è condivisibile per la diversità ontologica e funzionale degli interessi moratori e di quelli corrispettivi che non consente di pervenire ad una mera operazione addizionale tra gli stessi e, conseguentemente, di operare un raffronto tra il prodotto ottenuto e il Tasso Soglia Usura.
Mentre gli interessi definiti in giurisprudenza “corrispettivi” rappresentano la remunerazione dell'uso del denaro di cui il mutuante si priva in favore del mutuatario, gli interessi di mora sono dovuti, nella misura e con gli effetti previsti dall'art. 1224 c.c., per il fatto del ritardo del debitore nell'adempimento delle obbligazioni che, come il mutuo, hanno per oggetto una somma di denaro e costituiscono la liquidazione, operata ex lege, del danno presuntivo che l'inadempimento ha prodotto al debitore.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale che qui si intende seguire si è rivelato costante l'affermazione di non cumulabilità tra interessi corrispettivi e moratori in considerazione del fatto che “il tasso di mora ha un'autonoma funzione quale penalità del fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi e alla gravità dell'inadempienza, mentre del tutto diversa è la funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi”(cfr. Sentenza Tribunale di Roma del 3.09.2014; Trib. Rimini n. 1199/2018).
Dunque, assumendo come principio la non cumulabilità tra gli interessi corrispettivi e quelli moratori, va da sé che non possa contestarsi il superamento del Tasso Soglia Usura in forza della loro sommatoria. Del resto, sotto il profilo matematico, la indicata sommatoria dei diversi tipi di tasso di interesse non ha alcun riscontro nella concreta applicazione del tasso.
Quanto al secondo profilo inerente alla contestata usura originaria con riferimento alla determinazione del tasso di mora, la stessa è risultata non fondata.
L'espletata ctu, che viene posta a fondamento della presente decisione in ragione del fatto che l'accertamento peritale, esente da vizi e/o errori rilevati da questo Ufficio o da controparte, appare supportato da logiche e motivate argomentazioni, ha rilevato il non superamento del tasso soglia sia con riferimento agli interessi corrispettivi che con riferimento agli interessi moratori.
Il perito d'ufficio ha concluso l'elaborato peritale, in ragione di due diverse ipotesi di calcolo che portano comunque alla medesima conclusione sostenendo per entrambi i casi il mancato superamento del tasso soglia.
“Nella prima ipotesi si è considerato il piano d'ammortamento derivante dall'applicazione degli accordi contrattuali, che implicava l'ammortamento del prestito in 15 anni (180 rate mensili), secondo le condizioni economiche pattuite in contratto”.
Sulla base di questi criteri è stato calcolato il costo complessivo del finanziamento in termini di
AE (Tasso annuo effettivo globale) ed è stata effettuata la verifica della normativa antiusura. In questa ipotesi, è stato verificato che il AE (tasso annuo effettivo globale) ricalcolato è pari al
6,742% , in linea con l'IS (indice sintetico di costo) in contratto, pari al 6,77%.
Non si è verificato il superamento del tasso d'interesse moratorio da contratto – pari all'8,28% – in confronto con il tasso soglia per gli interessi moratori rilevato ai sensi della sentenza della
Suprema Corte a SS.UU. n. 19597/2020 del 18.09.2020, comprensivo della maggiorazione del
T.E.G.M. rilevata ai fini della mora nel relativo D.M. trimestrale, pari al 2,1% e quindi pari a:
[(5,39 +2,1) + (5,39 + 2,1)*50%]% = 11,235%.
“Nella seconda ipotesi è stato considerato il piano d'ammortamento effettivo, con il rimborso iniziale della somma di € 6.107,79 a titolo di sola sorte capitale ed il successivo pagamento delle rate mensili di ammortamento a partire dal 10.12.2011. Sulla base di questi criteri è stato calcolato il costo complessivo del finanziamento in termini di AE (Tasso annuo effettivo globale) ed è stata effettuata la verifica della normativa antiusura. In questa ipotesi, è stato verificato che il
AE (tasso annuo effettivo globale) ricalcolato è pari al 6,895%, mentre, come detto, l'IS
(indice sintetico di costo) in contratto, pari al 6,77%”
Ebbene il perito ha conclusi che “Per quel che riguarda la verifica del rispetto della normativa antiusura, in questa seconda ipotesi si replicano le risultanze ottenute per l'omologo riscontro nella prima ipotesi”.
Per mera completezza va qui rilevato che contrariamente a quanto genericamente sostenuto da parte attrice sul piano di ammortamento c.d. alla francese applicato al contratto di mutuo per cui è causa, non si ritiene che lo stesso produca di per sé l'effetto della illegittima capitalizzazione degli interessi ( cfr tra le tante Trib. Rimini n. 1199/2018).
Esso, infatti, si fonda su un meccanismo in base al quale gli interessi vengono calcolati sulla quota di capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e non anche sugli interessi pregressi. Inoltre, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo;
il pagamento periodico della totalità degli interessi è, infatti, elemento essenziale e caratterizzante del piano di ammortamento in esame, piano ove la rata è costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi, anch'essa predeterminata. La legittimità del piano di ammortamento alla francese è, peraltro, ormai principio pacifico nella giurisprudenza di merito. Si veda, ex multis, Tribunale di Treviso il quale ha affermato, con sentenza del 12.01.2015, che “Si ha anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante
(c.d. ammortamento “alla francese”) non comporta invece nessuna violazione dell'art. 1283, poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso”.
Ne deriva che le eccezioni di illegittima applicazione degli interessi al rapporto in esame sono rimaste prive di riscontro probatorio e le domande relative proposte dall'attore devono ritenersi infondate e come tali devono essere rigettate, anche quelle relative al risarcimento del danno morale.
Le spese del giudizio in ragione del periodo di proposizione della domanda nel quale erano presenti contrastanti orientamenti giurisprudenziali di merito, vanno interamente compensate tra le parti, restando definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu liquidate con separato decreto nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, dott.ssa Elisabetta Artino I., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- Rigetta le domande di parte attrice poiché infondate;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di ctu, liquidate con separato atto.
- Così deciso, in Patti, 12.3.2024
Il Giudice Onorario
Elisabetta Artino Innaria