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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5294 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.45032.2022 del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(C.f. ) con sede in Roma alla Via Pontina km, Parte_1 P.IVA_1
14.400 n. 509, nella persona del suo l.r.pt. difesa dagli Avv. Prof. Vittorio
Largajolli ( ) e dall'Avv. Marina di Paolo C.F._1
( entrambi del foro di Roma, domiciliata in Roma, alla Via C.F._2
Nicolò Tartaglia n. 3.
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Margherita Castiglioni elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 pec: . oma.it. Email_1 Email_2 CP_2
CONVENUTA
Svolgimento del processo
Premetteva parte attrice che con “Atto del 11.11.2016 prot. n. 358726/2016”, il
Prefetto della Provincia di Roma, “visto l'art. 1, commi dal 444 al 450, della legge 27 dicembre 2013 n. 14 ... che prevede una procedura straordinaria per
l'alienazione dei veicoli giacenti presso le depositerie iscritte nell'albo prefettizio di cui all''art. 8 del d.p.r. n. 571/82 a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal codice della Strada e custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per
1 2
mancanza di acquirenti', proponeva alla Società di “alienare, ai soli fini della rottamazione, n. 322 veicoli di cui all'unito allegato ..., affinché il medesimo custode provveda al conferimento di tali veicoli ad un centro di raccolta autorizzato per la messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione”.
Con il medesimo Atto, il Prefetto aveva proposto l'importo complessivo di euro
1.507.235,64, suddiviso “in più quote, di cui: € 1.350.854,25 da corrispondere da parte del per il tramite di questa;
euro Controparte_3 CP_4
33.657,73 da corrispondere da parte dell'amministrazione di Controparte_5
euro122.723,66 da corrispondere da parte della
[...]
amministrazione di La Società aveva accettato la proposta CP_1
formulata con il predetto Atto ed aveva inviato la fattura relativa alla quota a carico della , nonché la copia dei Certificati di demolizione e di CP_4
radiazione al PRA. Inoltre, con Atto del 21.12.2017 prot. n. 451765/2017, il
Prefetto della Provincia di Roma il Prefetto proponeva l'importo complessivo di euro77.522,46, suddiviso in più quote, di cui €59.278,71 da corrispondere da parte del per il tramite della;
€18.243,76 da Controparte_3 CP_4
corrispondere da parte di CP_1
Successivamente, la Società comunicava la formale accettazione della Proposta formulata ed inviava la fattura relativa alla quota a carico della , nonché CP_4
la copia dei Certificati di demolizione e di radiazione al PRA. Parte attrice deduceva che nell'atto di accettazione proposta alienazione veicoli giacenti il firmatario si era impegnato a dare una veste giuridica di effetto transattivo all'atto ex art.1965 cc.
Secondo parte attrice si trattava di “transazione” visto che le parti si erano impegnate vicendevolmente, ad accettare le minori somme stabilite dalla Pt_1
PA per la alienazione/rottamazione dei veicoli giacenti;
a provvedere alla rottamazione immediata degli stessi;
rinunciare di fatto a far maturare degli ulteriori compensi.
La e si erano impegnate a pagare le somme CP_4 CP_1
stabilite negli atti in questione. Parte attrice chiariva che la aveva CP_4
provveduto - per la propria parte di spettanza - al pagamento della somma proposta, accettata e fatturata dalla Società, nei termini pattuiti.
2 3
non aveva ancora provveduto al pagamento di quanto di sua CP_1
competenza.
Quindi parte attrice diffidava la stessa “a corrispondere gli importi sopra specificati, come liquidati dalla ai titoli indicati”; significava Controparte_6
che, “decorso il termine di 15 giorni dal ricevimento del presente Atto, il
Contratto transattivo di cui alle premesse dovrà intendersi risolto in parte qua –
e, quindi, limitatamente alla determinazione degli importi di competenza del ovvero della sua Gestione Straordinaria – per grave Controparte_7 inadempimento delle Amministrazioni intimate”; si riservava “decorso il predetto termine e senza ulteriore avviso, ogni azione giudiziaria finalizzata all'accertamento dell'obbligo di pagamento dei compensi di custodia dei veicoli determinati nelle Proposte della nelle maggiori somme di euro CP_4
780.150,21 …, oltre agli interessi ex d.lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze all'effettivo pagamento costituiva in mora “ad ogni effetto di legge, le
Amministrazioni comunali intimate al pagamento delle predette somme”.
In data 11.04.2022 rispondeva alla diffida la Polizia di non CP_1
contestando la debenza delle somme, ma esclusivamente precisando che “risulta pacifico che il provvedimento che disporrà la liquidazione delle somme riconosciute legittime dall'Assemblea Capitolina non può che costituire l'atto conclusivo dell'iter illustrato i cui tempi non possono essere determinati dallo scrivente Comando per le suesposte motivazioni”.
Parte attrice chiariva, quindi, che il presente giudizio aveva per oggetto l'accertamento del diritto di credito nei confronti di vantato dalla CP_1
Società a titolo di compensi per l'attività di deposito giudiziario e per la custodia dei veicoli a motore sottoposti a sequestro amministrativo e penale. Sussisteva la domanda volta alla condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme di cui alla debenza, unitamente agli interessi moratori ed alle spese tutte di lite.
Concludeva parte attrice: dichiarare la risoluzione o nullità dell'accordo transattivo perfezionatosi a seguito della accettazione della Proposta del Prefetto di Roma meglio specificata nella parte motiva;
accertare e dichiarare il diritto di credito della nei confronti di condannare, Parte_1 CP_1
conseguenzialmente, in persona del Sindaco p.t., al pagamento CP_1
della somma di euro 301.752,71 (iva compresa) in favore della per i Parte_1
3 4
medesimi titoli, ovvero di quello maggiore o minore che verrà determinato nel presente giudizio;
condannare al pagamento degli interessi legali e CP_1
moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 sugli importi di cui sopra come da apposita ricostruzione svolta nella citazione;
in via subordinata, condannare a titolo indennitario e per equivalente in persona del Sindaco p.t., al CP_1
pagamento della somma di euro 174.625,15 in favore della ovvero Parte_1
di quello maggiore o minore che verrà determinato nel presente giudizio, oltre
IVA, oltre agli interessi e alla rivalutazione;
con vittoria delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva e, dopo l'esposizione delle norme applicate, chiariva CP_1 che l'obbligo del nasceva per la prima volta per effetto della procedura CP_2 amministrativa che si era conclusa proprio con l'accettazione della proposta della
Prefettura da parte della depositeria. Le somme dovute alla Società come corrispettivo del deposito, infatti, erano di regola dovute dallo Stato (rectius dal
, per il tramite delle Prefetture), ma una parte di esse, quella Controparte_3
relativa ai veicoli materialmente sequestrati dalla Polizia Locale, per effetto dell'accettazione della proposta del Prefetto ex art. 1 co. 446 l. 147/2913, erano anticipate dai Comuni. I veicoli depositati, oggetto dell'accordo, erano stati sottoposti a sequestro e fermo amministrativo per conto dello Stato in ragione di condotte illecite di competenza di quest'ultimo, anche se l'apprensione del bene talvolta era avvenuta per mano dalla Polizia Locale.
Alla luce di questo impianto normativo, dunque, in data 11.11.2016 e 21.12.2017 il Prefetto della Provincia di Roma, con note prot. n. 358726/2016 e prot.
451765/2017 aveva formulato due proposte (cumulative in quanto riferite a veicoli diversi) ai sensi dell'art. 1 co. 446 l. n. 147/2013 e del Decreto
Dirigenziale n. 216/2014 del e dell' CP_3 CP_3 Controparte_8 con cui si indicavano gli importi dovuti dal e da Controparte_3 [...]
alla società in ragione della giacenza di 91 veicoli presso CP_1 Parte_1
l'autorimessa di proprietà della parte attrice. Tali proposte erano state accettate da controparte con la sottoscrizione di appositi “Modelli di Accettazione Proposta di alienazione veicoli giacenti. Alla luce di tale documentazione, CP_1
risultava debitrice nei confronti della di complessivi 140.967,42 Parte_1
euro.
4 5
Gli importi oggetto di causa, per la contabilità di tuttavia, CP_1
rientrano nella categoria del debito fuori bilancio, il quale normativamente avrebbe dovuto essere approvato con delibera dell'Assemblea Capitolina ai sensi dell'art. 194 TUEL. Per questa ragione, il pagamento degli importi dovuti in forza del contratto ad si era protratto nel tempo e la procedura era ancora Pt_1
pendente
Eccepiva: impossibilità di addivenire ad una risoluzione di diritto o giudiziale del rapporto tra e in quanto l'obbligo sorto in capo a CP_1 Pt_1 [...]
è un obbligo sorto ex lege e non ex contractu;
impossibilità di addivenire CP_1
ad una risoluzione di diritto o giudiziale del rapporto tra e CP_1 Pt_1
in quanto, se anche le parti fossero legate da un contratto, esso era qualificabile come una transazione novativa, non suscettibile di risoluzione ex art. 1976 c.c.; difetto di legittimazione passiva in capo a rispetto all'azione di CP_1
risoluzione giudiziale del contratto;
inesistenza di un obbligo preesistente gravante su inesistenza dell'indebito arricchimento: riferibilità delle CP_1
obbligazioni sorte prima del 28.04.2008 alla gestione commissariale di
[...]
; non applicabilità degli interessi ex d.lgs. 231/2002. CP_1
Conclusioni di CP_1
1) dichiarare inammissibile la domanda di adempimento formulata da in Pt_1
quanto formulata in un giudizio ove si chiede la risoluzione del vincolo;
2) nel merito, rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, per tutti i motivi formulati in narrativa;
3) in via subordinata, ove dovesse ritenersi risolto ex lege o comunque risolvibile giudizialmente il rapporto che lega le parti in causa, ove si qualificasse la domanda di condanna al pagamento formulata da come azione restitutoria Pt_1
a fronte della risoluzione, dichiarare estinti per prescrizione tutti i crediti relativi a prestazioni eseguite in data antecedente al 15.06.2012;
4) in via subordinata rispetto alle domande formulate ai numeri 1 e 2, ove dovesse ritenersi risolto ex lege o comunque risolvibile giudizialmente il rapporto che lega le parti in causa, condannare a restituire a i veicoli ottenuti Pt_1 CP_1
in proprietà per effetto del contratto risolto o, ove non più esistenti, il valore stessi e compensare tale importo con quanto eventualmente dovuto da ad CP_1
Parte_1
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5) accertare che i crediti sorti in data antecedente 28.04.2008 ricadono nella gestione commissariale di e che pertanto il pagamento di tali CP_1
somme dovrà essere chiesto dal creditore al bilancio della gestione commissariale;
6) in via subordinata rispetto alle domande n. 1 e 2, ove dovesse ritenersi dovuto un importo a titolo di capitale da parte dell'Amministrazione, dichiarare non dovuti interessi su tale somma o, in subordine, applicare il saggio legale degli interessi in luogo del saggio previsto per le transazioni commerciali nel d.lgs.
231/2002;
7) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
All'udienza del 24.1.2023 erano assegnati i termini ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 9.10.23 vi era il rinvio per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.9.2024 erano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. e la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere accolta - nei limiti qui di seguito illustrati - sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema
Corte (Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014).
In primis giova evidenziare che con la Deliberazione n. 87 del 11/05/2023 si è conclusa, nelle more del processo, la procedura di approvazione del debito fuori bilancio e l'Assemblea Capitolina ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 194 c.1 lett.e), il debito pari ad € 140.967,42 dovuti ad in ragione dell'attività di Parte_1
depositeria svolta. Parte attrice ha testualmente rappresentato con la nota depositata il 5.10.2023 quanto segue: “Successivamente, in data 09.08.2023 perveniva alla Alfacar, da parte della Polizia di Roma Capitale la comunicazione relativa alla approvazione del debito fuori bilancio e la richiesta di fatturazione delle somme: “(…) Con la presente si comunica che, con Delibera dell'Assemblea
Capitolina n. 87 del 11/05/2023, è stato riconosciuto il debito fuori bilancio inerente le Proposte del Prefetto n. 358726 del 11/11/2016 e n. 451765 del
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21/12/2017, accettate da codesta Depositeria a seguito del procedimento in oggetto indicato, per un importo complessivo pari ad € 140.967,42 (comprensivo di I.V.A.) di competenza di Roma Capitale (…)” (doc. 1 alla presente). Pertanto la provvedeva all'emissione della fattura, dandone comunicazione alla Pt_1
successiva udienza del 09.10.2024, tenutasi a trattazione scritta”.
Parte attrice preso atto del pagamento precisava la domanda e concludeva:
“dichiarare la risoluzione o nullità dell'accordo transattivo perfezionatosi a seguito della accettazione della Proposta del Prefetto di Roma meglio specificata nella parte motiva dell'atto di citazione;
accertare e dichiarare il diritto di credito della nei confronti di ai titoli meglio Parte_1 CP_1
specificati nella parte motiva dell'atto di citazione;
condannare, conseguenzialmente, in persona del Sindaco p.t., al pagamento CP_1
della somma di euro 160.785,29 (iva compresa) in favore della per i Parte_1
medesimi titoli, ovvero di quello maggiore o minore che verrà determinato nel presente giudizio;
condannare in persona del Sindaco p.t., al CP_1
pagamento degli interessi legali e moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 sugli importi di cui sopra come da apposita ricostruzione svolta nel paragrafo n.4 dell'atto di citazione;
in via subordinata, qualora si ritenesse valida la transazione conclusa condannare in persona del Sindaco p.t. al pagamento degli CP_1
interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 sull'importo pagato medio tempore da pari ad Euro 140.967,42. In ogni caso con vittoria delle spese, CP_1
competenze ed onorari”.
I quesiti posti dal presente processo possono riassumersi e risolversi con due assorbenti motivazioni.
Osserva questo giudice che non possa configurarsi in atto alcun rapporto contrattuale fra la società attrice e e, quindi, non possano invocarsi CP_1
i rimedi previsti in caso di inadempimento, propri del codice civile.
[...]
non fece parte dell'Accordo intercorso tra la e CP_1 CP_4 Pt_1 [...]
subisce, oggi, gli effetti di una norma imperativa (art. 1 commi 444 e CP_1
segg. L. n.147/2013 e decreto dirigenziale n. 216/2014 del e Controparte_3
dell ) che la colloca nella posizione di mero soggetto Controparte_8
pubblico deputato al pagamento.
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A riprova non ebbe un ruolo nelle trattative, né sembra aver CP_1
firmato documenti civilisticamente vincolanti.
L'obbligo giuridico trova la sua unica fonte nella legge. Pertanto, in presenza di un mero ritardo nel pagamento, non può essere risolto il contratto con lo strumento del codice civile.
Peraltro, il ritardo pagamento è dipeso da procedure normative imposte a Roma
Capitale quindi certamente non derivate da colpa del debitore.
La somma, oggi già liquidata e versata da in sede di CP_1
riconoscimento del debito fuori bilancio, è quella correttamente calcolata nella
Deliberazione n. 87 del 11/05/2023: essa è ritenuta pienamente satisfattiva e corrispondente alla ratio del primigenio provvedimento del Prefetto emanato in ossequio alla legge citata.
La natura pubblicistica dei rapporti sottesi imposti dalla legge (in uno con la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio) esclude che possa configurarsi un obbligo di computo degli interessi ex d.lgs. n.231/2002. La disciplina contenuta nel d.lgs. n.231/2002 trova, infatti, applicazione solo con riferimento alle “transazioni commerciali”, definite dal medesimo decreto come
“i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
Tuttavia, il ritardato pagamento deve essere remunerato e sanzionato con il calcolo dei meri interessi legali ex art.1284 c.c. ed essi devono farsi decorrere dalla data dalla diffida e messa in mora della parte attrice posta al 31.3.2022.
Quindi, riassumendo, si accerta l'obbligo giuridico del versamento di quanto già disposto nella Deliberazione n. 87 del 11/05/2023 quale riconoscimento del debito fuori bilancio, con gli interessi legali dal 31.2.20222 fino al soddisfo.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accerta che la somma esattamente dovuta da alla parte CP_1 attrice è pari ad €140.967,42 in ragione dell'attività di depositeria svolta, peraltro già liquidata con la Deliberazione n. 87 del 11/05/2023;
8 9
b) condanna al versamento in favore della parte attrice degli CP_1
interessi (calcolati sul capitale di euro 140.967,42) di cui all'art.1284 1°c.
c.c. con decorrenza 31.3.2022 e fino al soddisfo;
c) compensa le spese di lite.
Roma,7.4.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.45032.2022 del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(C.f. ) con sede in Roma alla Via Pontina km, Parte_1 P.IVA_1
14.400 n. 509, nella persona del suo l.r.pt. difesa dagli Avv. Prof. Vittorio
Largajolli ( ) e dall'Avv. Marina di Paolo C.F._1
( entrambi del foro di Roma, domiciliata in Roma, alla Via C.F._2
Nicolò Tartaglia n. 3.
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Margherita Castiglioni elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 pec: . oma.it. Email_1 Email_2 CP_2
CONVENUTA
Svolgimento del processo
Premetteva parte attrice che con “Atto del 11.11.2016 prot. n. 358726/2016”, il
Prefetto della Provincia di Roma, “visto l'art. 1, commi dal 444 al 450, della legge 27 dicembre 2013 n. 14 ... che prevede una procedura straordinaria per
l'alienazione dei veicoli giacenti presso le depositerie iscritte nell'albo prefettizio di cui all''art. 8 del d.p.r. n. 571/82 a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal codice della Strada e custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per
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mancanza di acquirenti', proponeva alla Società di “alienare, ai soli fini della rottamazione, n. 322 veicoli di cui all'unito allegato ..., affinché il medesimo custode provveda al conferimento di tali veicoli ad un centro di raccolta autorizzato per la messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione”.
Con il medesimo Atto, il Prefetto aveva proposto l'importo complessivo di euro
1.507.235,64, suddiviso “in più quote, di cui: € 1.350.854,25 da corrispondere da parte del per il tramite di questa;
euro Controparte_3 CP_4
33.657,73 da corrispondere da parte dell'amministrazione di Controparte_5
euro122.723,66 da corrispondere da parte della
[...]
amministrazione di La Società aveva accettato la proposta CP_1
formulata con il predetto Atto ed aveva inviato la fattura relativa alla quota a carico della , nonché la copia dei Certificati di demolizione e di CP_4
radiazione al PRA. Inoltre, con Atto del 21.12.2017 prot. n. 451765/2017, il
Prefetto della Provincia di Roma il Prefetto proponeva l'importo complessivo di euro77.522,46, suddiviso in più quote, di cui €59.278,71 da corrispondere da parte del per il tramite della;
€18.243,76 da Controparte_3 CP_4
corrispondere da parte di CP_1
Successivamente, la Società comunicava la formale accettazione della Proposta formulata ed inviava la fattura relativa alla quota a carico della , nonché CP_4
la copia dei Certificati di demolizione e di radiazione al PRA. Parte attrice deduceva che nell'atto di accettazione proposta alienazione veicoli giacenti il firmatario si era impegnato a dare una veste giuridica di effetto transattivo all'atto ex art.1965 cc.
Secondo parte attrice si trattava di “transazione” visto che le parti si erano impegnate vicendevolmente, ad accettare le minori somme stabilite dalla Pt_1
PA per la alienazione/rottamazione dei veicoli giacenti;
a provvedere alla rottamazione immediata degli stessi;
rinunciare di fatto a far maturare degli ulteriori compensi.
La e si erano impegnate a pagare le somme CP_4 CP_1
stabilite negli atti in questione. Parte attrice chiariva che la aveva CP_4
provveduto - per la propria parte di spettanza - al pagamento della somma proposta, accettata e fatturata dalla Società, nei termini pattuiti.
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non aveva ancora provveduto al pagamento di quanto di sua CP_1
competenza.
Quindi parte attrice diffidava la stessa “a corrispondere gli importi sopra specificati, come liquidati dalla ai titoli indicati”; significava Controparte_6
che, “decorso il termine di 15 giorni dal ricevimento del presente Atto, il
Contratto transattivo di cui alle premesse dovrà intendersi risolto in parte qua –
e, quindi, limitatamente alla determinazione degli importi di competenza del ovvero della sua Gestione Straordinaria – per grave Controparte_7 inadempimento delle Amministrazioni intimate”; si riservava “decorso il predetto termine e senza ulteriore avviso, ogni azione giudiziaria finalizzata all'accertamento dell'obbligo di pagamento dei compensi di custodia dei veicoli determinati nelle Proposte della nelle maggiori somme di euro CP_4
780.150,21 …, oltre agli interessi ex d.lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze all'effettivo pagamento costituiva in mora “ad ogni effetto di legge, le
Amministrazioni comunali intimate al pagamento delle predette somme”.
In data 11.04.2022 rispondeva alla diffida la Polizia di non CP_1
contestando la debenza delle somme, ma esclusivamente precisando che “risulta pacifico che il provvedimento che disporrà la liquidazione delle somme riconosciute legittime dall'Assemblea Capitolina non può che costituire l'atto conclusivo dell'iter illustrato i cui tempi non possono essere determinati dallo scrivente Comando per le suesposte motivazioni”.
Parte attrice chiariva, quindi, che il presente giudizio aveva per oggetto l'accertamento del diritto di credito nei confronti di vantato dalla CP_1
Società a titolo di compensi per l'attività di deposito giudiziario e per la custodia dei veicoli a motore sottoposti a sequestro amministrativo e penale. Sussisteva la domanda volta alla condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme di cui alla debenza, unitamente agli interessi moratori ed alle spese tutte di lite.
Concludeva parte attrice: dichiarare la risoluzione o nullità dell'accordo transattivo perfezionatosi a seguito della accettazione della Proposta del Prefetto di Roma meglio specificata nella parte motiva;
accertare e dichiarare il diritto di credito della nei confronti di condannare, Parte_1 CP_1
conseguenzialmente, in persona del Sindaco p.t., al pagamento CP_1
della somma di euro 301.752,71 (iva compresa) in favore della per i Parte_1
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medesimi titoli, ovvero di quello maggiore o minore che verrà determinato nel presente giudizio;
condannare al pagamento degli interessi legali e CP_1
moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 sugli importi di cui sopra come da apposita ricostruzione svolta nella citazione;
in via subordinata, condannare a titolo indennitario e per equivalente in persona del Sindaco p.t., al CP_1
pagamento della somma di euro 174.625,15 in favore della ovvero Parte_1
di quello maggiore o minore che verrà determinato nel presente giudizio, oltre
IVA, oltre agli interessi e alla rivalutazione;
con vittoria delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva e, dopo l'esposizione delle norme applicate, chiariva CP_1 che l'obbligo del nasceva per la prima volta per effetto della procedura CP_2 amministrativa che si era conclusa proprio con l'accettazione della proposta della
Prefettura da parte della depositeria. Le somme dovute alla Società come corrispettivo del deposito, infatti, erano di regola dovute dallo Stato (rectius dal
, per il tramite delle Prefetture), ma una parte di esse, quella Controparte_3
relativa ai veicoli materialmente sequestrati dalla Polizia Locale, per effetto dell'accettazione della proposta del Prefetto ex art. 1 co. 446 l. 147/2913, erano anticipate dai Comuni. I veicoli depositati, oggetto dell'accordo, erano stati sottoposti a sequestro e fermo amministrativo per conto dello Stato in ragione di condotte illecite di competenza di quest'ultimo, anche se l'apprensione del bene talvolta era avvenuta per mano dalla Polizia Locale.
Alla luce di questo impianto normativo, dunque, in data 11.11.2016 e 21.12.2017 il Prefetto della Provincia di Roma, con note prot. n. 358726/2016 e prot.
451765/2017 aveva formulato due proposte (cumulative in quanto riferite a veicoli diversi) ai sensi dell'art. 1 co. 446 l. n. 147/2013 e del Decreto
Dirigenziale n. 216/2014 del e dell' CP_3 CP_3 Controparte_8 con cui si indicavano gli importi dovuti dal e da Controparte_3 [...]
alla società in ragione della giacenza di 91 veicoli presso CP_1 Parte_1
l'autorimessa di proprietà della parte attrice. Tali proposte erano state accettate da controparte con la sottoscrizione di appositi “Modelli di Accettazione Proposta di alienazione veicoli giacenti. Alla luce di tale documentazione, CP_1
risultava debitrice nei confronti della di complessivi 140.967,42 Parte_1
euro.
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Gli importi oggetto di causa, per la contabilità di tuttavia, CP_1
rientrano nella categoria del debito fuori bilancio, il quale normativamente avrebbe dovuto essere approvato con delibera dell'Assemblea Capitolina ai sensi dell'art. 194 TUEL. Per questa ragione, il pagamento degli importi dovuti in forza del contratto ad si era protratto nel tempo e la procedura era ancora Pt_1
pendente
Eccepiva: impossibilità di addivenire ad una risoluzione di diritto o giudiziale del rapporto tra e in quanto l'obbligo sorto in capo a CP_1 Pt_1 [...]
è un obbligo sorto ex lege e non ex contractu;
impossibilità di addivenire CP_1
ad una risoluzione di diritto o giudiziale del rapporto tra e CP_1 Pt_1
in quanto, se anche le parti fossero legate da un contratto, esso era qualificabile come una transazione novativa, non suscettibile di risoluzione ex art. 1976 c.c.; difetto di legittimazione passiva in capo a rispetto all'azione di CP_1
risoluzione giudiziale del contratto;
inesistenza di un obbligo preesistente gravante su inesistenza dell'indebito arricchimento: riferibilità delle CP_1
obbligazioni sorte prima del 28.04.2008 alla gestione commissariale di
[...]
; non applicabilità degli interessi ex d.lgs. 231/2002. CP_1
Conclusioni di CP_1
1) dichiarare inammissibile la domanda di adempimento formulata da in Pt_1
quanto formulata in un giudizio ove si chiede la risoluzione del vincolo;
2) nel merito, rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, per tutti i motivi formulati in narrativa;
3) in via subordinata, ove dovesse ritenersi risolto ex lege o comunque risolvibile giudizialmente il rapporto che lega le parti in causa, ove si qualificasse la domanda di condanna al pagamento formulata da come azione restitutoria Pt_1
a fronte della risoluzione, dichiarare estinti per prescrizione tutti i crediti relativi a prestazioni eseguite in data antecedente al 15.06.2012;
4) in via subordinata rispetto alle domande formulate ai numeri 1 e 2, ove dovesse ritenersi risolto ex lege o comunque risolvibile giudizialmente il rapporto che lega le parti in causa, condannare a restituire a i veicoli ottenuti Pt_1 CP_1
in proprietà per effetto del contratto risolto o, ove non più esistenti, il valore stessi e compensare tale importo con quanto eventualmente dovuto da ad CP_1
Parte_1
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5) accertare che i crediti sorti in data antecedente 28.04.2008 ricadono nella gestione commissariale di e che pertanto il pagamento di tali CP_1
somme dovrà essere chiesto dal creditore al bilancio della gestione commissariale;
6) in via subordinata rispetto alle domande n. 1 e 2, ove dovesse ritenersi dovuto un importo a titolo di capitale da parte dell'Amministrazione, dichiarare non dovuti interessi su tale somma o, in subordine, applicare il saggio legale degli interessi in luogo del saggio previsto per le transazioni commerciali nel d.lgs.
231/2002;
7) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
All'udienza del 24.1.2023 erano assegnati i termini ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 9.10.23 vi era il rinvio per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.9.2024 erano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. e la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere accolta - nei limiti qui di seguito illustrati - sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema
Corte (Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014).
In primis giova evidenziare che con la Deliberazione n. 87 del 11/05/2023 si è conclusa, nelle more del processo, la procedura di approvazione del debito fuori bilancio e l'Assemblea Capitolina ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 194 c.1 lett.e), il debito pari ad € 140.967,42 dovuti ad in ragione dell'attività di Parte_1
depositeria svolta. Parte attrice ha testualmente rappresentato con la nota depositata il 5.10.2023 quanto segue: “Successivamente, in data 09.08.2023 perveniva alla Alfacar, da parte della Polizia di Roma Capitale la comunicazione relativa alla approvazione del debito fuori bilancio e la richiesta di fatturazione delle somme: “(…) Con la presente si comunica che, con Delibera dell'Assemblea
Capitolina n. 87 del 11/05/2023, è stato riconosciuto il debito fuori bilancio inerente le Proposte del Prefetto n. 358726 del 11/11/2016 e n. 451765 del
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21/12/2017, accettate da codesta Depositeria a seguito del procedimento in oggetto indicato, per un importo complessivo pari ad € 140.967,42 (comprensivo di I.V.A.) di competenza di Roma Capitale (…)” (doc. 1 alla presente). Pertanto la provvedeva all'emissione della fattura, dandone comunicazione alla Pt_1
successiva udienza del 09.10.2024, tenutasi a trattazione scritta”.
Parte attrice preso atto del pagamento precisava la domanda e concludeva:
“dichiarare la risoluzione o nullità dell'accordo transattivo perfezionatosi a seguito della accettazione della Proposta del Prefetto di Roma meglio specificata nella parte motiva dell'atto di citazione;
accertare e dichiarare il diritto di credito della nei confronti di ai titoli meglio Parte_1 CP_1
specificati nella parte motiva dell'atto di citazione;
condannare, conseguenzialmente, in persona del Sindaco p.t., al pagamento CP_1
della somma di euro 160.785,29 (iva compresa) in favore della per i Parte_1
medesimi titoli, ovvero di quello maggiore o minore che verrà determinato nel presente giudizio;
condannare in persona del Sindaco p.t., al CP_1
pagamento degli interessi legali e moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 sugli importi di cui sopra come da apposita ricostruzione svolta nel paragrafo n.4 dell'atto di citazione;
in via subordinata, qualora si ritenesse valida la transazione conclusa condannare in persona del Sindaco p.t. al pagamento degli CP_1
interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 sull'importo pagato medio tempore da pari ad Euro 140.967,42. In ogni caso con vittoria delle spese, CP_1
competenze ed onorari”.
I quesiti posti dal presente processo possono riassumersi e risolversi con due assorbenti motivazioni.
Osserva questo giudice che non possa configurarsi in atto alcun rapporto contrattuale fra la società attrice e e, quindi, non possano invocarsi CP_1
i rimedi previsti in caso di inadempimento, propri del codice civile.
[...]
non fece parte dell'Accordo intercorso tra la e CP_1 CP_4 Pt_1 [...]
subisce, oggi, gli effetti di una norma imperativa (art. 1 commi 444 e CP_1
segg. L. n.147/2013 e decreto dirigenziale n. 216/2014 del e Controparte_3
dell ) che la colloca nella posizione di mero soggetto Controparte_8
pubblico deputato al pagamento.
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A riprova non ebbe un ruolo nelle trattative, né sembra aver CP_1
firmato documenti civilisticamente vincolanti.
L'obbligo giuridico trova la sua unica fonte nella legge. Pertanto, in presenza di un mero ritardo nel pagamento, non può essere risolto il contratto con lo strumento del codice civile.
Peraltro, il ritardo pagamento è dipeso da procedure normative imposte a Roma
Capitale quindi certamente non derivate da colpa del debitore.
La somma, oggi già liquidata e versata da in sede di CP_1
riconoscimento del debito fuori bilancio, è quella correttamente calcolata nella
Deliberazione n. 87 del 11/05/2023: essa è ritenuta pienamente satisfattiva e corrispondente alla ratio del primigenio provvedimento del Prefetto emanato in ossequio alla legge citata.
La natura pubblicistica dei rapporti sottesi imposti dalla legge (in uno con la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio) esclude che possa configurarsi un obbligo di computo degli interessi ex d.lgs. n.231/2002. La disciplina contenuta nel d.lgs. n.231/2002 trova, infatti, applicazione solo con riferimento alle “transazioni commerciali”, definite dal medesimo decreto come
“i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
Tuttavia, il ritardato pagamento deve essere remunerato e sanzionato con il calcolo dei meri interessi legali ex art.1284 c.c. ed essi devono farsi decorrere dalla data dalla diffida e messa in mora della parte attrice posta al 31.3.2022.
Quindi, riassumendo, si accerta l'obbligo giuridico del versamento di quanto già disposto nella Deliberazione n. 87 del 11/05/2023 quale riconoscimento del debito fuori bilancio, con gli interessi legali dal 31.2.20222 fino al soddisfo.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accerta che la somma esattamente dovuta da alla parte CP_1 attrice è pari ad €140.967,42 in ragione dell'attività di depositeria svolta, peraltro già liquidata con la Deliberazione n. 87 del 11/05/2023;
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b) condanna al versamento in favore della parte attrice degli CP_1
interessi (calcolati sul capitale di euro 140.967,42) di cui all'art.1284 1°c.
c.c. con decorrenza 31.3.2022 e fino al soddisfo;
c) compensa le spese di lite.
Roma,7.4.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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