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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo
Seconda sezione civile
Il giudice onorario di tribunale, dr. Paolo Rossi, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281
sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3241 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e pendente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Francesco Cardone del foro di Palmi
opponente
E
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Arbosti del foro di CP_1 P.IVA_1
Brescia
opposta
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: i procuratori delle parti rassegnavano le rispettive conclusioni come da note telematiche finali qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 20.5.2024 la società proponeva opposizione al CP_1
precetto alla stessa notificato da con il quale le era stato intimato il Parte_1
pagamento in favore di di n. 12 rate di mutuo per un totale di € 16.553,64 Controparte_2
oltre accessori e spese.
A fondamento dell'opposizione allegava come l'esecuzione del comando giudiziale non fosse possibile perché, in primo luogo, la pronuncia era erronea e, in secondo luogo, in quanto la creditrice aveva reso impossibile l'esecuzione stessa con la propria condotta poiché la
1 Contr aveva già pagato quanto intimato nel precetto (i.e. le rate del mutuo) alla di Pt_1
. CP_2
Date queste premesse l'opponente, rilevando la difficoltà di ripetere la somma eventualmente corrisposta, richiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e la declaratoria della non debenza della somma precettata.
si costituiva nel presente giudizio eccependo l'impossibilità di dedurre Parte_1
in sede di opposizione a precetto tali eccezioni e concludendo per la infondatezza e la inammissibilità dell'opposizione.
In occasione del deposito della memoria ex articolo 171 ter n.1 cpc eccepiva, CP_1
altresì, la inefficacia del precetto per decorso del termine di cui all'articolo 481 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Come già evidenziato nel provvedimento di reiezione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, è in questa sede inibita la disamina dei motivi posti dalla società ricorrente poiché tendenti a ridiscutere il merito del titolo esecutivo e, come tali, inammissibili in sede di opposizione all'esecuzione.
Il titolo esecutivo portato dal precetto qui opposto è costituito dalla sentenza della Corte di
Appello di Brescia n. 310/2024 (doc. 1 di parte opposta) in cui era condannata CP_1
(tra l'altro) all'adempimento del contratto di assicurazione concluso con Parte_1
e al versamento a di n. 12 rate di mutuo per un totale di € 16.553,64. Controparte_2
Trattandosi dunque di un titolo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla (qui preannunciata) esecuzione forzata non può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo, salvo che non ne determinino la giuridica inesistenza, né su ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituisce il contenuto, posto che simili doglianze debbono essere fatte valere nell'ambito del processo in cui il provvedimento è stato emesso (in argomento, ex plurimis, Cass., ord.,
18.2.2015, n. 3277; Cass., 23.3.1999, n. 2742; Cass., 25.2.1994, n. 1935).
Ebbene, le contestazioni formulate dall'opponente sono in questa sede inammissibili.
Ritiene il Tribunale che abbia proposto opposizione all'esecuzione CP_1
confondendo il rapporto intercorso tra la stessa e la sig.ra con il rapporto tra Pt_1
Contr quest'ultima e la e paventando il timore che la non riaccrediti alla CP_2
2 quanto dovrebbe essere liquidato da Invero il dispositivo della Pt_1 CP_1
sentenza costituisce l'obbligazione fungibile gravante su e tale statuizione CP_1
scaturisce dall'accertato inadempimento contrattuale della stessa che non ha provveduto all'adempimento della propria obbligazione derivante dal contratto di assicurazione.
A ciò consegue, nell'opposizione che occupa, l'inammissibilità di deduzioni riconducibili alla impossibilità di eseguire il comando giudiziale.
L'eccezione di inefficacia del precetto per decorso del termine di cui all'articolo 481 c.p.c. introdotta dalla parte opponente nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. è inammissibile in quanto tardivamente proposta. Essa, in quanto eccezione nuova, avrebbe dovuto essere proposta nell'atto introduttivo e non nella successiva memoria.
La pronuncia sulle spese di lite, liquidate come in dispositivo (con riguardo alle sole fasi espletate, ovvero quelle di studio, introduttiva e decisoria con applicazione dei valori medi),
segue la soccombenza con distrazione ex articolo 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3241-2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così
provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
3.397,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Dispone distrazione ex articolo 93 c.p.c. a favore dell'avvocato Francesco Cardone, antistatario.
Così deciso in Bergamo, il 11.2.2025.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito ex articolo 281 sexies c.p.c.
Il giudice
Paolo Rossi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo
Seconda sezione civile
Il giudice onorario di tribunale, dr. Paolo Rossi, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281
sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3241 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e pendente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Francesco Cardone del foro di Palmi
opponente
E
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Arbosti del foro di CP_1 P.IVA_1
Brescia
opposta
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: i procuratori delle parti rassegnavano le rispettive conclusioni come da note telematiche finali qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 20.5.2024 la società proponeva opposizione al CP_1
precetto alla stessa notificato da con il quale le era stato intimato il Parte_1
pagamento in favore di di n. 12 rate di mutuo per un totale di € 16.553,64 Controparte_2
oltre accessori e spese.
A fondamento dell'opposizione allegava come l'esecuzione del comando giudiziale non fosse possibile perché, in primo luogo, la pronuncia era erronea e, in secondo luogo, in quanto la creditrice aveva reso impossibile l'esecuzione stessa con la propria condotta poiché la
1 Contr aveva già pagato quanto intimato nel precetto (i.e. le rate del mutuo) alla di Pt_1
. CP_2
Date queste premesse l'opponente, rilevando la difficoltà di ripetere la somma eventualmente corrisposta, richiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e la declaratoria della non debenza della somma precettata.
si costituiva nel presente giudizio eccependo l'impossibilità di dedurre Parte_1
in sede di opposizione a precetto tali eccezioni e concludendo per la infondatezza e la inammissibilità dell'opposizione.
In occasione del deposito della memoria ex articolo 171 ter n.1 cpc eccepiva, CP_1
altresì, la inefficacia del precetto per decorso del termine di cui all'articolo 481 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Come già evidenziato nel provvedimento di reiezione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, è in questa sede inibita la disamina dei motivi posti dalla società ricorrente poiché tendenti a ridiscutere il merito del titolo esecutivo e, come tali, inammissibili in sede di opposizione all'esecuzione.
Il titolo esecutivo portato dal precetto qui opposto è costituito dalla sentenza della Corte di
Appello di Brescia n. 310/2024 (doc. 1 di parte opposta) in cui era condannata CP_1
(tra l'altro) all'adempimento del contratto di assicurazione concluso con Parte_1
e al versamento a di n. 12 rate di mutuo per un totale di € 16.553,64. Controparte_2
Trattandosi dunque di un titolo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla (qui preannunciata) esecuzione forzata non può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo, salvo che non ne determinino la giuridica inesistenza, né su ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituisce il contenuto, posto che simili doglianze debbono essere fatte valere nell'ambito del processo in cui il provvedimento è stato emesso (in argomento, ex plurimis, Cass., ord.,
18.2.2015, n. 3277; Cass., 23.3.1999, n. 2742; Cass., 25.2.1994, n. 1935).
Ebbene, le contestazioni formulate dall'opponente sono in questa sede inammissibili.
Ritiene il Tribunale che abbia proposto opposizione all'esecuzione CP_1
confondendo il rapporto intercorso tra la stessa e la sig.ra con il rapporto tra Pt_1
Contr quest'ultima e la e paventando il timore che la non riaccrediti alla CP_2
2 quanto dovrebbe essere liquidato da Invero il dispositivo della Pt_1 CP_1
sentenza costituisce l'obbligazione fungibile gravante su e tale statuizione CP_1
scaturisce dall'accertato inadempimento contrattuale della stessa che non ha provveduto all'adempimento della propria obbligazione derivante dal contratto di assicurazione.
A ciò consegue, nell'opposizione che occupa, l'inammissibilità di deduzioni riconducibili alla impossibilità di eseguire il comando giudiziale.
L'eccezione di inefficacia del precetto per decorso del termine di cui all'articolo 481 c.p.c. introdotta dalla parte opponente nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. è inammissibile in quanto tardivamente proposta. Essa, in quanto eccezione nuova, avrebbe dovuto essere proposta nell'atto introduttivo e non nella successiva memoria.
La pronuncia sulle spese di lite, liquidate come in dispositivo (con riguardo alle sole fasi espletate, ovvero quelle di studio, introduttiva e decisoria con applicazione dei valori medi),
segue la soccombenza con distrazione ex articolo 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3241-2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così
provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
3.397,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Dispone distrazione ex articolo 93 c.p.c. a favore dell'avvocato Francesco Cardone, antistatario.
Così deciso in Bergamo, il 11.2.2025.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito ex articolo 281 sexies c.p.c.
Il giudice
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