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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/01/2024, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Il Giudice unico in persona della dott.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 956/2022.
avente per oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo e accertamento responsabilità contrattuale promossa da:
( CF ) Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv.Nicola Fiorillo e Linda Granata
PARTE ATTRICE
Contro
( PI ) Controparte_1 P.IVA_2
Difesa dall'avv.Massimo Monza
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
- riconoscere, per le ragioni e circostanze di fatto e di diritto illustrate in narrativa, la fondatezza dell'opposizione spiegata e per l'effetto revocare integralmente il Decreto
Ingiuntivo n. 230/2022 (RGN. 250/2022); - accertare e dichiarare per le ragioni e pagina 1 di 13 circostanze di fatto e di diritto illustrate in narrativa, la risoluzione di diritto, ex art. 1454 c.c., del contratto “IT21050004 ” del Organizzazione_1
7.05.2021”, a far data dal 16.01.2022 e, per l'effetto, - condannare la
[...]
al risarcimento del danno patrimoniale, in favore della CP_2 Parte_1
nella misura di € 260.759,45 a titolo di danno emergente, oltre il lucro
[...] cessante nella egual misura di € 260.759,45 o in quella che codesto Giudice riterrà equa e di giustizia. - Con condanna alla refusione delle spese di lite, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % ex DM 55/2014 e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario per parte convenuta: NEL MERITO respingere le domande proposte nei confronti di da parte di in quanto infondate in fatto ed in Controparte_2 Parte_1
diritto confermare il decreto ingiuntivo n. 230/2022 (RGN. 250/2022) reso in data 27 febbraio 2022 dal G.U. del Tribunale di Lodi su conforme ricorso di Controparte_2
pubblicato in data 7 marzo 2022 e notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data 8 marzo 2022 condannare al pagamento in favore della Parte_1 opposta dell'importo di € 60.530,22 oltre gli interessi nella misura Controparte_2 prevista dall'art.5 comma 2, D.L. 9 ottobre 2002 n. 231, dalla scadenza dei singoli pagamenti al saldo nonché le spese e competenze del procedimento monitorio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 15.4.2022 ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 230/2022 del Tribunale di Lodi emesso nei suoi confronti ad istanza di per la somma di euro 60.530,22 deducendo di avere in primo Controparte_2
Contro luogo sottoscritto un contratto con di cui si obbligava a curare lo stoccaggio e la spedizione di merce;
e quindi un distinto contratto (n. IT21050004
” ) con la affinché Organizzazione_1 Org_1 Controparte_2
pagina 2 di 13 quest'ultima curasse per suo conto – assicurando, tra l'altro, le prestazioni e i servizi di cui all'art. 4 dei termini e delle condizioni generali di contratto, punti 4.1
“Raccolta, trattamento e deposito” e 4.2 “Trasporto e Consegna”- le spedizioni di volta in volta affidategli;
che dunque a far data dal 01.06.2021, iniziava a consegnare ad i colli ricevuti dalla GMS, per un numero complessivo di n.
8.285 ed un CP_2
valore di euro 778.231,36 8
Tuttavia in seguito dapprima la richiedeva, arbitrariamente, alla , un CP_2 Pt_1 versamento di € 20.000 a titolo di deposito, mai preventivamente pattuito né, tantomeno, quantificato, con lo scopo di ottenere una non meglio specificata
“garanzia”; quindi procedeva a compensare gli importi a suo dire spettantegli in ragione dei servizi prestati, con quelli incassati dalle spedizioni (in contrassegno) consegnate ai rispettivi destinatari;
inoltre giustificava il rallentamento della
“macchina delle spedizioni” con la mancanza del deposito iniziale;
infine ometteva di trasmettere tutti i documenti di trasporto- fino ad allora mai forniti- e non provvedeva alla restituzione del reso di spedizioni affidate per un numero complessivo di colli pari a 1.848.
Contestate tale circostanza alla con alcune mail, reiterava, con mail CP_2 Pt_1
del 26.11.2021 la contestazione riguardante i resi mancanti, alcuni dei quali nel frattempo rientrati in magazzino ma ciò nonostante, in data 10.12.2022, la CP_2 procedeva a diffidare formalmente la al pagamento di € 58.929,84, Pt_1
rinveniente, a suo dire, al netto delle compensazioni già effettuate con gli incassi delle consegne, dalle fatture n. 2113 del 31/07/2021, 2152 del 31/08/2021, 2389 del
31/08/2021 e 2699 del 30/09/2021 e successivamente, l'08.03.2022, notificava il decreto ingiuntivo n. 230/2022
Con l'atto introduttivo contestava dunque integralmente, per le ragioni Pt_1
summenzionate, l'esistenza del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, per mancanza di trasparenza da parte della società opposta, sicuramente contraria agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., immanenti pagina 3 di 13 anche al contratto di spedizione concluso tra le parti e così qualificato espressamente, che obbliga, ex art. 1713 c.c., lo spedizioniere/mandatario “a rendere conto al mandante del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”: cosa non avvenuta nella specie.
Allegava dunque la di avere, alla data dell'opposizione, incassato da Pt_1
in relazione alle spedizioni nel complesso affidate, soltanto la somma CP_2 irrisoria di € 45.518,30 (rinveniente da n. 3 bonifici bancari rispettivamente del
1.07.2021 dell'importo di € 15.071,30, del 14.07.2021 dell'importo di € 20.000,00 e Contro del 22.07.2021, effettuato direttamente alla dell'importo di € 10.447,00 ) oltre la somma di € 50.288,00, rinveniente dal complesso dei bonifici disposti, in via diretta, dai destinatari delle spedizioni in Austria e Germania , per un totale di €
95.806,30, a fronte del valore complessivo della merce che risultava essere andata in consegna e pari a € 211.396,9 . Inoltre, degli originari 8.285 colli affidati ad , CP_2
ne erano stati resi, a fronte del numero di spedizioni che risultano consegnate ai destinatari (pari a n. 2420), soltanto n.
4.494 con un ammanco, pertanto, di n. 1371 colli spediti del valore complessivo di € 114.231,06.
Precisava peraltro di non essere in grado di quantificare con precisione le somme di denaro effettivamente trattenute ed incassate dalla sulle Controparte_2 consegne effettuate, né di conoscere l'effettivo collegamento tra le ritenute di volta in volta effettuate e le spedizioni in contrassegno cui dette ritenute si riferiscono ( “…..
A tal riguardo, risulta soltanto che, come evidenziato in premessa, a fronte del valore commerciale degli ordini andati in consegna, per complessivi € 211.396,90, la ha incassato, complessivamente, la somma di € 95.806,30…”. Pt_1
Insisteva pertanto nella richiesta di accertamento della risoluzione di diritto del contratto ( come da diffida ad adempiere del 31.12.2021 in assenza del richiesto adempimento nel termine assegnato, volto in sostanza alla restituzione di tutta la merce non consegnata, per un valore complessivo di € 114.231,06,)
pagina 4 di 13 Lamentava un danno consistente “…nelle seguenti voci 1) danno emergente/perdita patrimoniale relativa alla merce non consegnata e non restituita per un valore complessivo di € 114.231,06; 2) lucro cessante, derivante dalla mancata possibilità di reimpiego di detta merce in altre operazioni di vendita;
3) danno emergente/mancato guadagno derivante dall'omesso tentativo di consegna al cliente finale di parte della merce rientrata in magazzino per un valore di € 146.528,39 …”
Si è costituita precisando che “.. I servizi commissionati ad CP_2 Controparte_2
sono quelli denominati “Servizi Postali Internazionali e-Paq” Tali servizi vengono erogati tramite una piattaforma denominata Shippy Pro – opportunamente personalizzata – che permette ai clienti di poter connettere i propri CP_2
Marketplace / CMS e generare le proprie lettere di vettura e richieste di prelievo in maniera ottimizzata utilizzando facilmente tutti i servizi di e dei vettori CP_2 partner di da un'unica interfaccia. L'utente accede alla piattaforma CP_2 Org_2
connettendo il suo account – ed è in grado di spedire, tracciare la
[...] CP_2
spedizione ed il reso di tutti gli ordini in modo autonomo. Una volta connesso l'account alla piattaforma i servizi individuati e ordinati dall'utente vengono CP_2 erogati da o dal vettore partner e in quest'ultimo caso il fornitore fatturerà ad CP_2
il costo in base alle condizioni di acquisto tra loro vigenti.” Nella specie i CP_2
partner individuati e scelti tra quelli convenzionati con erano stati scelti CP_2
direttamente dal Cliente in base alla destinazione della spedizione ed alle esigenze ed in sede di sottoscrizione del contratto individuava i seguenti fornitori Parte_1
partner di - (Francia) - (Austria e Germania) - CP_2 CP_4 Org_3 Org_4
(Spagna) disponendo poi delle credenziali per accedere al sistema Shippy Pro- fornite da – e che consentivano di verificare direttamente lo stato delle spedizioni e CP_2
l'esito delle stesse senza dover accedere ai siti dei vettori prescelti come (peraltro) contrattualmente previsto
Doveva pertanto ritenersi superata la contestazione di inadempimento per mancata trasparenza pagina 5 di 13 Inoltre dalle condizioni generali di contratto (debitamente sottoscritte dal legale rappresentante di ) ed in particolare dal punto 5.7 (Tariffe e termini di Pt_1
pagamento) emergeva come fosse autorizzata a richiedere in Controparte_5
qualunque momento (e specificamente in caso di pagamento tramite fattura) qualsiasi specifica garanzia e qualsiasi informazione finanziaria necessaria per verificare la solvibilità del Cliente , nella specie giustificata “.. sia dalle condizioni di pagamento accordate (30 gg. data fattura) che dalla consistenza dei servizi previsti (5.000 euro di corrispettivi al giorno).. ed un dato di spedizioni per più di 70.000 euro (71.790,90 euro) con esposizione complessiva a oltre 130.000 euro.
Dunque per fare fronte a questa situazione “ – non essendo in grado di Pt_1
versare il deposito richiesto a garanzia - ha autorizzato a trattenere gli CP_2
importi dei contrassegni rimessi dai vettori partner in compensazione con quanto dovuto a titolo di corrispettivo per le spedizioni ottenendo così la prosecuzione dell'attività da parte di ” CP_6 evidenziava dunque come non contestata fosse la consegna “a far data dal CP_2
Contro 01.06.2021 dei colli ricevuti dalla per un numero complessivo di n. 8.285” donde il diritto di di ottenere il corrispettivo pattuito per le spedizioni CP_2 effettuate, “ e che le spedizioni erano state inoltrate verso le destinazioni emerge dalla documentazione ex adverso prodotta dove è stessa che individua la data di Pt_1 trasmissione dell'ordine ad la data di ricezione dell'ordine e quella di CP_2 consegna al vettore (doc. 2 di parte opponente : con valore confessorio: ndr) …”
Quanto ai ritardi nell'inoltro delle spedizioni , presunta causa del gran numero dei resi (4300 prodotti spediti e rifiutati dai destinatari) per le tempistiche ritenute non in linea con le esigenze della “vendita d'impulso”, ciò riguardava le modalità di esecuzione del contratto , non la mancata spedizione dei prodotti che – sola – poteva legittimare la pretesa di ex art 1460 c.c. non essendo state manifestate in Pt_1
sede di stipulazione del contratto esigenze particolari quanto alle tempistiche ed aderendo invece alle tempistiche indicate dai singoli operatori con espressa pagina 6 di 13 indicazione che “ i tempi di transito sono indicativi e possono variare in base alle esigenze degli enti postali nazionali di distribuzione”.
Infine i servizi resi nell'interesse di dai pertner incaricati ( , Pt_1 CP_4
e ) erano stati addebitati ad sulla base delle tariffe Org_3 Org_4 Controparte_2
correnti tra le parti
Le domande di risoluzione del contratto per inadempimento e conseguente risarcimento del danno dovevano pertanto essere rigettate atteso che Controparte_2
aveva inoltrato le spedizioni affidate da verso le previste destinazioni, Pt_1
mentre quanto alla mancata restituzione di tutta la merce per un valore complessivo di € 114.231,06 aveva ricevuto – quando le spedizioni erano transitate per il CP_2
suo magazzino – il materiale già “pallettato” e privo di indicazioni relative al contenuto e le lettere di vettura predisposte direttamente da non Pt_1
contenevano alcuna indicazione del contenuto .
In ogni caso in ordine alla invocata responsabilità di parte opposta non potrebbe che farsi riferimento alle condizioni del contratto inter partes che prevedono la limitazione della responsabilità alle e, segnatamente, alla c.d. Organizzazione_5
responsabilità vettoriale richiamata dalle condizioni generali di contratto.
Nel corso del giudizio, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione e disposto lo scambio delle memorie ex art.183 c.VI cpc, venivano sentiti alcuni testi ed all'udienza del 19.7.2023 le parti precisavano le rispettive conclusioni.
La causa era quindi assunta in decisione
L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
Si rammenta in primo luogo , in diritto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che segue la fase di cognizione sommaria di emissione dell'ingiunzione l'onere della prova segue le normali regole di giudizio.; per cui il creditore che fa valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne sono a fondamento ed il debitore deve provare i relativi fatti estintivi o modificativi ( Cass.20613/2011 e successive conformi).
pagina 7 di 13 In particolare in tema di forniture di merce o prestazioni di servizi il creditore deve provare il rapporto o titolo dedotto, semplicemente allegando l'inadempimento altrui ed il debitore è tenuto alla controprova ( cass. N.7530/2012 e successive conformi).
Con riferimento poi alle figure giuridiche qui all'esame, va precisato che se nel contratto di trasporto il vettore assume l'obbligo – dietro richiesta di terzi e pagamento di un corrispettivo – di trasferire beni o cose da un luogo all'altro ( la locatio operis così assunta comportando anche l'obbligo risarcitorio per la perdita del carico in quanto obbligazione di risultato), nel contratto di spedizione si ha una fattispecie di mandato senza rappresentanza nella quale lo spedizioniere si obbliga solo a concludere il contratto di trasporto e ad effettuare le operazioni necessarie alla sua attuazione ( solo di queste rispondendo)
Tuttavia nella prassi , specialmente in campo internazionale e con l'uso invalso dei containers, il contratto di trasporto ha ormai assunto una caratterizzazione a tre parti.
Il trasportatore cioè, una volta assunto tale ruolo ha bisogno di servirsi di un vettore ed il contratto si qualifica alla stregua di un contratto a favore di terzi ( il committente od il destinatario) in relazione ai quali, sino al perfezionamento del trasporto, diritti ed obblighi relativi valgono tra trasportatore-mittente e vettore .
Nell'ipotesi poi in cui il limite tra le due figure possa sembrare dubbio, ipotizzandosi la sussistenza della figura dello spedizioniere-vettore , è necessario che questi , per definirsi tale “ assuma l'unitaria obbligazione dell'esecuzione in piena autonomia del trasporto delle merci con mezzi propri, ovvero mediante subvettori, e verso un corrispettivo commisurato al rischio ( cfr. Cass.14089 del 2014).
E tuttavia occorre distinguere le operazioni accessorie , comprese tutte le operazioni necessarie ed utili al trasporto , tra cui ritiro e consegna della merce, sdoganamento etc, rientranti nel contratto di spedizione ( analogamente al mandato ), dalla vera e propria esecuzione del trasporto
Viceversa la responsabilità del vettore , che in quanto tale si assume un'obbligazione di risultato, si estende con l'art.1693 c.c. ad una presunzione iuris tantum di pagina 8 di 13 responsabilità contrattuale nel caso di perdita della merce , esclusa soltanto dal caso fortuito o fatto del terzo.
Infine in ordine agli accenni alla vendita con trasporto ,ed al momento in cui la legittimazione alle azioni derivanti dal trasporto passa dal venditore all'acquirente va rimarcato che “ nella vendita con trasporto ex art.1510 cc- il contratto di trasporto tra committente-venditore e vettore, pur essendo collegato alla vendita, conserva la sua autonomia ed è pertanto soggetto alle regole ex art 1683 e segg con la conseguenza che il venditore, anche dopo la remissione delle cose al vettore conserva la titolarità delle azioni nascenti dal contratto di trasporto fino a quando la merce non sia arrivata a destinazione ed il destinatario non ne abbia chiesto la riconsegna al vettore ex art. 1689 c.c. ( cfr. cass. 17.1.2012 n.553, cass 1.12.2010 n.24400 e in un caso analogo al presente cass.14.3.2017 n 6483)
Venendo al caso concreto ed esclusa quest'ultima ipotesi, di committente venditore Contr ( essendo regolati i rapporti tra da un autonomo contratto siglato il Pt_1
18.5.2021) , i rapporti tra quest'ultima e vanno viceversa ricondotti alla CP_2
qualifica di spedizioniere -vettore , assunta in particolare da nell'accordo del CP_2
7.5.2021 .Oltre al contenuto specifico dell'accordo anche Il richiamo alla disciplina delle convenzioni internazionali in materia ( in particolare la CMR di Ginevra del
19.5.1956 cui l'Italia aderisce ) quanto al trasporto internazionale di cose su terra – anche evidentemente con riferimento alla responsabilità per la perdita del carico e le relative limitazioni -, comporta la qualificazione in tal senso delle obbligazioni assunte da . CP_2
Ciò premesso si osserva quanto ai motivi di inadempimento lamentanti ex art 1460
c.c dall'opponente, e cioè sostanzialmente omessa trasparenza, ritardo nelle consegna e mancata riconsegna di resi, che la relativa eccezione può ritenersi infondata.
pagina 9 di 13 Va anzitutto osservato che , pur non avendo la convenuta opposta depositato il fascicolo monitorio, ma atteggiandosi l'onere della prova, nella fase di opposizione, come in un normale giudizio di cognizione , non è sostanzialmente contestato l'inoltro da parte di ai subvettori delle consegne in numero di 8.285 , cifra CP_2
sui cui le parti concordano e per il cui residuo corrispettivo erano emesse le fatture allegate al ricorso monitorio e richiamate in giudizio.
Né ha valore l'osservazione di per cui avrebbe “… incassato da , in Pt_1 CP_2
relazione alle spedizioni nel complesso affidate, soltanto la somma irrisoria di €
45.518,30 (rinveniente da n. 3 bonifici bancari rispettivamente del 1.07.2021 dell'importo di € 15.071,30, del 14.07.2021 dell'importo di € 20.000,00 e del Contr 22.07.2021, effettuato direttamente alla dell'importo di € 10.447,00 ) oltre la somma di € 50.288,00, rinveniente dal complesso dei bonifici disposti, in via diretta, dai destinatari delle spedizioni in Austria e Germania , per un totale di € 95.806,30,
a fronte del valore complessivo della merce che risultava essere andata in consegna
e pari a € 211.396,9…”.
Deve infatti ricordarsi , come già osservato in principio, che il rapporto era sostanzialmente trilatero e dunque un mancato controvalore rispetto alla merce ricevuta , in difetto di specifiche disposizioni, avrebbe potuto essere lamentato solo Contro da
Ma da un lato sul punto nulla risulta: si osserva anzi che non sono prodotte non solo le condizioni economiche allegate al contratto tra ed ma neppure Pt_1 CP_2
Contro quelle con
Per altro verso è la stessa opponente a dar conto del meccanismo della compensazione invalso tra le parti- e che non nega di aver autorizzato – e Pt_1
anche per tal motivo non era in grado di quantificare e precisare le somme eventualmente dovute nei reciproci rapporti di dare -avere.
pagina 10 di 13 Confermata dunque la sussistenza delle prestazioni per cui erano emesse le fatture e con riferimento invece all'asserita mancata trasparenza nell'esecuzione del contratto i testi hanno confermato la disponibilità in capo a , sin dalla Pt_1
conclusione del contratto, delle credenziali del sistema di tracciatura e monitoraggio dei trasporti.
D'altra parte era la stessa , come documentato e testimoniato in atti, ad Pt_1
emettere anche le relative etichettature.
In ogni caso tale affermazione rimane effettivamente riscontrata anche dal doc. 2 contenente l'intera movimentazione e prodotto della stessa parte opponente.
Quanto alla richiesta a di un deposito a garanzia e cauzione per la corretta Pt_1
esecuzione delle obbligazioni assunte, la possibilità era stata prevista contrattualmente ( vedi clausola 5.7 del contratto ).
Mentre con riferimento al lamentato ritardo , quale causa del rilevante numero di resi le parti non avevano in proposito pattuito un termine per le prestazioni , né penali per il ritardo: dal contratto non risulta alcunchè di specifico .
E' lo stesso artt. 19 della CMR a disporre che vi è ritardo quando la merce non è stata consegnata entro il termine convenuto, od in mancanza quando la durata effettiva del trasporto superi il tempo accordato ragionevolmente ad un vettore diligente , tenuto conto delle circostanze ed in caso di carico parziale del tempo necessario per formare un carico completo in condizioni normali.
Va detto che sotto tale profilo non è stata fornita alcuna prova neppure sotto il profilo – certamente incombente all'opponente - della quantità di ritardo patita e della sproporzione rispetto alla normale tollerabilità in relazione alle circostanze specifiche del contratto..
Sotto tale profilo non trova dunque neppure fondamento la voce di danno lamentata quale danno emergente/mancato guadagno, derivante dall'omesso pagina 11 di 13 tentativo di consegna al cliente finale di parte della merce rientrata in magazzino per un valore di € 146.528,39 …”
Venendo dunque ed infine al tema della mancata restituzione dei resi, trova in primo luogo smentita , sulla base della qualificazione del contratto qui recepita,
l'assoluzione di responsabilità di per la sola circostanza di aver dato corso CP_2
alle spedizioni mediante consegna ai ( sub)vettori.
E' lo stesso richiamo contrattuale alle disposizioni della CMR in materia di limiti all'indennizzo a dimostrare il contrario, attesa l'ampia disciplina in sede di
Convenzione ( art 17-20 Convenzione Ginevra citata) circa le responsabilità del vettore per la perdita della merce.
La responsabilità di sul punto è dunque una responsabilità ex recepto, CP_2
derivante dall'obbligazione di risultato assunta ed in relazione alla quale proprio deve fornire la prova liberatoria come prevista sia dall'art 1693 c.c. sia dalla CP_2
menzionata Convenzione.
Si osserva tuttavia che l'allegazione precisa e la dimostrazione della perdita della merce, secondo gli ordinari criteri, resta a carico di chi vanta il risarcimento.
Si richiama allora sul punto quanto dichiarato dal teste di parte opponente: “Solo una parte dei colli sono stati consegnati, la maggior parte sono stati restituiti al magazzino e di una parte non si conosce l'esito in quanto la tracciatura sulla piattaforma non era completa.”, non avendo poi il medesimo confermato il report di cui al doc. 20 ma solo i report 18 e 19.
Viceversa il teste di parte convenuta dichiarato “. Le Testimone_1
spedizioni e l'esito era monitorabile da tramite la piattaforma shippy pro . Pt_1
Una parte dei resi presso il magazzino di sono stati ritirati da , una CP_7 CP_8
parte dei resi sono stati consegnati direttamente dai vettori partner presso i magazzini locali…. Lo stesso prodotto in alcuni casi è stato spedito una seconda volta se veniva reso…” ( con rietichettatura come confermato anche dal teste ). Testimone_2
pagina 12 di 13 In altre parole a fronte della difficoltà di tracciamento dei resi evidenziata dalle prime dichiarazioni, ma sulla base anche delle accertate modalità di effettuazione degli stessi ( con restituzione a diversi magazzini) non è possibile attribuire valenza certa al documento 20 ( di unilaterale produzione) depositato dall'opponente, non essendovi così prova certa in ordine alla perdita della merce ed al relativo quantitativo.
In definitiva non vi è prova neppure sotto tale profilo di inadempimento ( che in ogni caso, ancorchè posto a fondamento di una risoluzione di diritto richiederebbe pur sempre il requisito della gravità ) e dunque il diritto alla controprestazione di CP_2
deve essere riconosciuto con conferma del decreto ingiuntivo e rigetto dell'opposizione
Per la regola della parte opponente va condannata alle spese dell'opposizione che liquidano, per quattro fasi e su valori medi in euro 14.000,00 per compensi oltre accessori per legge
PQM
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.230/2022 emesso dal Tribunale di Lodi il 27.2.2022
Rigetta ogni altra domanda od eccezione
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di pari ad euro Pt_1 Pt_2
14.000,00 per compensi oltre accessori per legge.
Così deciso in Lodi il 8.1.2024
IL GIUDICE
Dr. Maria Teresa Latella
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