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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2891/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2891/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA ELISA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE N. 14 40100 BOLOGNApresso il difensore avv.
BATTAGLIA ELISA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
GASPARDINI VITTORIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA MALPIGHI 7 BOLOGNA presso il difensore avv. GASPARDINI VITTORIO
RICORRENTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , Controparte_1 Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA PASUBIO 36 BOLOGNApresso il difensore avv. DELLA CROCE
DONATELLA AUSILIARE
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 29.02.2024 (nato a [...] il Parte_1
04.04.1971) e (nata a [...] il [...]) Parte_2 proponevano domanda cumulativa di separazione e divorzio, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore.
pagina 1 di 6 Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Correggio (RE) il 10/12/2005 iscritto nei Registri dello Stato Civile Comune di Correggio (RE), Atto N. 55 parte 2 serie A - anno
2005 - Ufficio 1.
Dalla loro unione è nata una figlia, (24.06.2008, Bologna). Persona_1
Il Tribunale dichiarava la separazione fra i coniugi con sentenza n. 272/2024, pubblicata in data
04.07.2024. Il medesimo giorno veniva emessa ordinanza, con cui il collegio fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giudizio di divorzio in data 28.01.2025.
Alla suddetta udienza, le parti dichiaravano l'intenzione di proseguire con il giudizio di divorzio e l'impossibilità di un'eventuale riconciliazione.
La causa veniva trattenuta in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
- I coniugi vivranno separati, come già avviene, con reciproca libertà di residenza e di domicilio e con obbligo del mutuo rispetto.
- La figlia minore resterà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori. Le decisioni di Per_1 maggior interesse relative all' istruzione, educazione e salute della minore saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Le decisioni ordinarie saranno invece assunte da ciascun genitore, separatamente, nei rispettivi periodi di permanenza con la figlia. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni informazione relativa al rendimento scolastico, allo stato di salute e ad ogni altro aspetto inerente la vita della figlia.
- La figlia manterrà la residenza formale presso l'abitazione materna e trascorrerà con ciascun genitore pari tempo, come già avviene. Più precisamente, la permanenza di presso il padre e Per_1 la madre avrà alternanza settimanale, dal lunedì all'uscita da scuola o se non c'è scuola dalle ore 14.30, al lunedì all'uscita da scuola o se non c'è scuola dalle ore 14.30. Nel caso in cui, per motivi lavorativi, il padre o la madre debbano trascorrere la notte fuori casa nei periodi di permanenza di con sé, salvo che non possano garantire la presenza per la notte di un proprio parente, si Per_1 impegnano a darne comunicazione all'altro genitore che per quella notte, se disponibile, terrà con sé o con i propri parenti la figlia. Considerata l'età di i genitori concordano che la ragazza possa Per_1 decidere di derogare al calendario concordato restando presso l'abitazione di una o dell'altro genitore un numero maggiore di giorni, semplicemente comunicandolo di volta in volta ad entrambi i genitori.
- indipendentemente dalla settimana di spettanza di ciascun genitore, trascorrerà il giorno del Per_1 compleanno, comprensivo di pernottamento, di padre e madre con il/la medesimo/a, ma, in caso di necessità, con congruo anticipo e accordo fra i genitori, le parti potranno organizzarsi diversamente.
- Durante le vacanze estive, fermo restando quanto previsto al punto 3 del presente ricorso, ciascun genitore trascorrerà con la figlia tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno
- Durante le vacanze natalizie, trascorrerà con il padre o la madre, ad anni alterni, o i giorni Per_1 dal 23 dicembre mattina al 30 dicembre sera o dal 30 dicembre sera al 6 gennaio con esclusione dell'intera giornata del 25 dicembre che spetterà sempre al genitore cui spetta la settimana che inizia il 23 dicembre e dell'intera giornata del 26 dicembre che spetterà sempre all'altro genitore. In caso di necessità, con congruo anticipo e accordo tra i genitori, le parti potranno accordarsi diversamente.
pagina 2 di 6 - Nelle vacanze Pasquali, la minore starà con i genitori tre giorni ciascuno, alternando ogni anno i giorni di Pasqua e di Pasquetta. In caso di necessità, con congruo anticipo e accordo tra i genitori, le parti potranno accordarsi diversamente.
- In ragione dei tempi paritari che trascorrerà con i genitori, questi contribuiranno in maniera Per_1 diretta al mantenimento di durante i periodi di permanenza della figlia presso di sé, con Per_1 rinuncia espressa di un assegno periodico a carico di uno o dell'altro genitore anche per il pregresso.
Inoltre ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia secondo quanto previsto e disciplinato dal protocollo del Tribunale di
Bologna, conosciuto alle parti. Per concorde volontà delle parti, la paghetta per la figlia rientra espressamente tra le spese straordinarie e verrà determinata tra le parti in ragione dei bisogni e dell'età di Le parti precisano che il rimborso a favore del genitore anticipatario avverrà Per_1 previa presentazione di adeguata documentazione comprovante l'avvenuta spesa anche a mezzo Pec e l'obbligo di pagamento a cura dell'altro genitore avverrà entro il mese successivo alla ricezione della documentazione.
- Le parti formalmente rinunciano a qualsiasi azione legale nei reciproci confronti per fatti avvenuti durante il matrimonio, comprese a solo titolo esemplificativo: denunce -querele, azioni di risarcimento dei danni, azioni giuslavoristiche ecc.
- Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano al mantenimento reciproco.
- Le parti null'altro hanno a pretendere reciprocamente, dando atto di avere già definito consensualmente tutti i loro rapporti patrimoniali.
- I coniugi sin d'ora reciprocamente si danno il consenso per la richiesta di rilascio o rinnovo del passaporto per sé e per la figlia minore.
Spese processuali compensate.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti la figlia della coppia, ancora minorenne, sia in termini del loro mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del proprio diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento: la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere pronunziata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza pubblicata in data
10.07.2023 e sono trascorsi più di 6 mesi dalla data dell'udienza di comparizione delle parti senza che le stesse si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di parte ricorrente.
Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Nulla da obiettare a che la figlia, mantenga la residenza formale presso l'abitazione materna. Per_1
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali con la figlia minore, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse di quest'ultima l'affido condiviso con frequentazione paritaria secondo le modalità concordate, come da specchietto pagina 3 di 6 riepilogativo di cui al dispositivo.
Passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori
(documentate). È opportuno che, in ragione dei tempi paritari che trascorrerà con i genitori, Per_1 questi contribuiscano in maniera diretta al mantenimento della stessa durante i periodi di permanenza della figlia presso di sé.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra:
(nato a [...] il [...]) Parte_1
e
(nata a [...] il [...]). Parte_2
Unitisi in matrimonio concordatario a Correggio (RE) il 10/12/2005 iscritto nei Registri dello Stato
Civile Comune di Correggio (RE), Atto N. 55 parte 2 serie A - anno 2005 - Ufficio 1.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i coniugi vivranno separati con reciproca libertà di residenza e di domicilio e con obbligo del mutuo rispetto;
dà atto e dispone che la figlia minore resterà affidata in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 genitori. Le decisioni di maggior interesse relative all' istruzione, educazione e salute della minore saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Le decisioni ordinarie saranno invece assunte da ciascun genitore, separatamente, nei rispettivi periodi di permanenza con la figlia. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni informazione relativa al rendimento scolastico, allo stato di salute e ad ogni altro aspetto inerente la vita della figlia;
dà atto e dispone che manterrà la residenza formale presso l'abitazione materna e trascorrerà Per_1 con ciascun genitore pari tempo;
più precisamente:
- la permanenza di presso il padre e la madre avrà alternanza settimanale, dal lunedì Per_1 all'uscita da scuola o se non c'è scuola dalle ore 14.30, al lunedì all'uscita da scuola o se non c'è scuola dalle ore 14.30. Nel caso in cui, per motivi lavorativi, il padre o la madre debbano trascorrere la notte fuori casa nei periodi di permanenza di con sé, salvo che non Per_1 possano garantire la presenza per la notte di un proprio parente, si impegnano a darne comunicazione all'altro genitore che per quella notte, se disponibile, terrà con sé o con i propri pagina 4 di 6 parenti la figlia. Considerata l'età di i genitori concordano che la ragazza possa Per_1 decidere di derogare al calendario concordato restando presso l'abitazione di una o dell'altro genitore un numero maggiore di giorni, semplicemente comunicandolo di volta in volta ad entrambi i genitori;
- indipendentemente dalla settimana di spettanza di ciascun genitore, trascorrerà il giorno Per_1 del compleanno, comprensivo di pernottamento, di padre e madre con il/la medesimo/a, ma, in caso di necessità, con congruo anticipo e accordo fra i genitori, le parti potranno organizzarsi diversamente;
- Durante le vacanze estive, ferme restando quanto previsto nei punti finora riportati, ciascun genitore trascorrerà con la figlia tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
- Durante le vacanze natalizie, trascorrerà con il padre o la madre, ad anni alterni, o i Per_1 giorni dal 23 dicembre mattina al 30 dicembre sera o dal 30 dicembre sera al 6 gennaio con esclusione dell'intera giornata del 25 dicembre che spetterà sempre al genitore cui spetta la settimana che inizia il 23 dicembre e dell'intera giornata del 26 dicembre che spetterà sempre all'altro genitore. In caso di necessità, con congruo anticipo e accordo tra i genitori, le parti potranno accordarsi diversamente;
- Nelle vacanze Pasquali, la minore starà con i genitori tre giorni ciascuno, alternando ogni anno i giorni di Pasqua e di Pasquetta. In caso di necessità, con congruo anticipo e accordo tra i genitori, le parti potranno accordarsi diversamente;
dà atto e dispone che, in ragione dei tempi paritari che trascorrerà con i genitori, questi Per_1 contribuiscano in maniera diretta al mantenimento della stessa durante i periodi di permanenza della figlia presso di sé, con rinuncia espressa di un assegno periodico a carico di uno o dell'altro genitore anche per il pregresso;
dà atto e dispone ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia secondo quanto previsto e disciplinato dal protocollo del Tribunale di
Bologna, conosciuto alle parti. Per concorde volontà delle parti, la paghetta per la figlia rientra espressamente tra le spese straordinarie e verrà determinata tra le parti in ragione dei bisogni e dell'età di Le parti precisano che il rimborso a favore del genitore anticipatario avverrà previa Per_1 presentazione di adeguata documentazione comprovante l'avvenuta spesa anche a mezzo Pec e l'obbligo di pagamento a cura dell'altro genitore avverrà entro il mese successivo alla ricezione della documentazione.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle pagina 5 di 6 scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che le parti formalmente rinunciano a qualsiasi azione legale nei reciproci confronti per fatti avvenuti durante il matrimonio, comprese a solo titolo esemplificativo: denunce -querele, azioni di risarcimento dei danni, azioni giuslavoristiche ecc;
dà atto che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra; di avere già definito consensualmente tutti i loro rapporti patrimoniali, pertanto, di rinunciare al mantenimento reciproco;
dà atto che i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del documento valido per l'espatrio relativo alla figlia minore;
Le spese e competenze del presente procedimento sono compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26.03.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2891/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA ELISA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE N. 14 40100 BOLOGNApresso il difensore avv.
BATTAGLIA ELISA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
GASPARDINI VITTORIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA MALPIGHI 7 BOLOGNA presso il difensore avv. GASPARDINI VITTORIO
RICORRENTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , Controparte_1 Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA PASUBIO 36 BOLOGNApresso il difensore avv. DELLA CROCE
DONATELLA AUSILIARE
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 29.02.2024 (nato a [...] il Parte_1
04.04.1971) e (nata a [...] il [...]) Parte_2 proponevano domanda cumulativa di separazione e divorzio, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore.
pagina 1 di 6 Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Correggio (RE) il 10/12/2005 iscritto nei Registri dello Stato Civile Comune di Correggio (RE), Atto N. 55 parte 2 serie A - anno
2005 - Ufficio 1.
Dalla loro unione è nata una figlia, (24.06.2008, Bologna). Persona_1
Il Tribunale dichiarava la separazione fra i coniugi con sentenza n. 272/2024, pubblicata in data
04.07.2024. Il medesimo giorno veniva emessa ordinanza, con cui il collegio fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giudizio di divorzio in data 28.01.2025.
Alla suddetta udienza, le parti dichiaravano l'intenzione di proseguire con il giudizio di divorzio e l'impossibilità di un'eventuale riconciliazione.
La causa veniva trattenuta in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
- I coniugi vivranno separati, come già avviene, con reciproca libertà di residenza e di domicilio e con obbligo del mutuo rispetto.
- La figlia minore resterà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori. Le decisioni di Per_1 maggior interesse relative all' istruzione, educazione e salute della minore saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Le decisioni ordinarie saranno invece assunte da ciascun genitore, separatamente, nei rispettivi periodi di permanenza con la figlia. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni informazione relativa al rendimento scolastico, allo stato di salute e ad ogni altro aspetto inerente la vita della figlia.
- La figlia manterrà la residenza formale presso l'abitazione materna e trascorrerà con ciascun genitore pari tempo, come già avviene. Più precisamente, la permanenza di presso il padre e Per_1 la madre avrà alternanza settimanale, dal lunedì all'uscita da scuola o se non c'è scuola dalle ore 14.30, al lunedì all'uscita da scuola o se non c'è scuola dalle ore 14.30. Nel caso in cui, per motivi lavorativi, il padre o la madre debbano trascorrere la notte fuori casa nei periodi di permanenza di con sé, salvo che non possano garantire la presenza per la notte di un proprio parente, si Per_1 impegnano a darne comunicazione all'altro genitore che per quella notte, se disponibile, terrà con sé o con i propri parenti la figlia. Considerata l'età di i genitori concordano che la ragazza possa Per_1 decidere di derogare al calendario concordato restando presso l'abitazione di una o dell'altro genitore un numero maggiore di giorni, semplicemente comunicandolo di volta in volta ad entrambi i genitori.
- indipendentemente dalla settimana di spettanza di ciascun genitore, trascorrerà il giorno del Per_1 compleanno, comprensivo di pernottamento, di padre e madre con il/la medesimo/a, ma, in caso di necessità, con congruo anticipo e accordo fra i genitori, le parti potranno organizzarsi diversamente.
- Durante le vacanze estive, fermo restando quanto previsto al punto 3 del presente ricorso, ciascun genitore trascorrerà con la figlia tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno
- Durante le vacanze natalizie, trascorrerà con il padre o la madre, ad anni alterni, o i giorni Per_1 dal 23 dicembre mattina al 30 dicembre sera o dal 30 dicembre sera al 6 gennaio con esclusione dell'intera giornata del 25 dicembre che spetterà sempre al genitore cui spetta la settimana che inizia il 23 dicembre e dell'intera giornata del 26 dicembre che spetterà sempre all'altro genitore. In caso di necessità, con congruo anticipo e accordo tra i genitori, le parti potranno accordarsi diversamente.
pagina 2 di 6 - Nelle vacanze Pasquali, la minore starà con i genitori tre giorni ciascuno, alternando ogni anno i giorni di Pasqua e di Pasquetta. In caso di necessità, con congruo anticipo e accordo tra i genitori, le parti potranno accordarsi diversamente.
- In ragione dei tempi paritari che trascorrerà con i genitori, questi contribuiranno in maniera Per_1 diretta al mantenimento di durante i periodi di permanenza della figlia presso di sé, con Per_1 rinuncia espressa di un assegno periodico a carico di uno o dell'altro genitore anche per il pregresso.
Inoltre ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia secondo quanto previsto e disciplinato dal protocollo del Tribunale di
Bologna, conosciuto alle parti. Per concorde volontà delle parti, la paghetta per la figlia rientra espressamente tra le spese straordinarie e verrà determinata tra le parti in ragione dei bisogni e dell'età di Le parti precisano che il rimborso a favore del genitore anticipatario avverrà Per_1 previa presentazione di adeguata documentazione comprovante l'avvenuta spesa anche a mezzo Pec e l'obbligo di pagamento a cura dell'altro genitore avverrà entro il mese successivo alla ricezione della documentazione.
- Le parti formalmente rinunciano a qualsiasi azione legale nei reciproci confronti per fatti avvenuti durante il matrimonio, comprese a solo titolo esemplificativo: denunce -querele, azioni di risarcimento dei danni, azioni giuslavoristiche ecc.
- Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano al mantenimento reciproco.
- Le parti null'altro hanno a pretendere reciprocamente, dando atto di avere già definito consensualmente tutti i loro rapporti patrimoniali.
- I coniugi sin d'ora reciprocamente si danno il consenso per la richiesta di rilascio o rinnovo del passaporto per sé e per la figlia minore.
Spese processuali compensate.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti la figlia della coppia, ancora minorenne, sia in termini del loro mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del proprio diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento: la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere pronunziata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza pubblicata in data
10.07.2023 e sono trascorsi più di 6 mesi dalla data dell'udienza di comparizione delle parti senza che le stesse si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di parte ricorrente.
Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Nulla da obiettare a che la figlia, mantenga la residenza formale presso l'abitazione materna. Per_1
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali con la figlia minore, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse di quest'ultima l'affido condiviso con frequentazione paritaria secondo le modalità concordate, come da specchietto pagina 3 di 6 riepilogativo di cui al dispositivo.
Passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori
(documentate). È opportuno che, in ragione dei tempi paritari che trascorrerà con i genitori, Per_1 questi contribuiscano in maniera diretta al mantenimento della stessa durante i periodi di permanenza della figlia presso di sé.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra:
(nato a [...] il [...]) Parte_1
e
(nata a [...] il [...]). Parte_2
Unitisi in matrimonio concordatario a Correggio (RE) il 10/12/2005 iscritto nei Registri dello Stato
Civile Comune di Correggio (RE), Atto N. 55 parte 2 serie A - anno 2005 - Ufficio 1.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i coniugi vivranno separati con reciproca libertà di residenza e di domicilio e con obbligo del mutuo rispetto;
dà atto e dispone che la figlia minore resterà affidata in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 genitori. Le decisioni di maggior interesse relative all' istruzione, educazione e salute della minore saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Le decisioni ordinarie saranno invece assunte da ciascun genitore, separatamente, nei rispettivi periodi di permanenza con la figlia. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni informazione relativa al rendimento scolastico, allo stato di salute e ad ogni altro aspetto inerente la vita della figlia;
dà atto e dispone che manterrà la residenza formale presso l'abitazione materna e trascorrerà Per_1 con ciascun genitore pari tempo;
più precisamente:
- la permanenza di presso il padre e la madre avrà alternanza settimanale, dal lunedì Per_1 all'uscita da scuola o se non c'è scuola dalle ore 14.30, al lunedì all'uscita da scuola o se non c'è scuola dalle ore 14.30. Nel caso in cui, per motivi lavorativi, il padre o la madre debbano trascorrere la notte fuori casa nei periodi di permanenza di con sé, salvo che non Per_1 possano garantire la presenza per la notte di un proprio parente, si impegnano a darne comunicazione all'altro genitore che per quella notte, se disponibile, terrà con sé o con i propri pagina 4 di 6 parenti la figlia. Considerata l'età di i genitori concordano che la ragazza possa Per_1 decidere di derogare al calendario concordato restando presso l'abitazione di una o dell'altro genitore un numero maggiore di giorni, semplicemente comunicandolo di volta in volta ad entrambi i genitori;
- indipendentemente dalla settimana di spettanza di ciascun genitore, trascorrerà il giorno Per_1 del compleanno, comprensivo di pernottamento, di padre e madre con il/la medesimo/a, ma, in caso di necessità, con congruo anticipo e accordo fra i genitori, le parti potranno organizzarsi diversamente;
- Durante le vacanze estive, ferme restando quanto previsto nei punti finora riportati, ciascun genitore trascorrerà con la figlia tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
- Durante le vacanze natalizie, trascorrerà con il padre o la madre, ad anni alterni, o i Per_1 giorni dal 23 dicembre mattina al 30 dicembre sera o dal 30 dicembre sera al 6 gennaio con esclusione dell'intera giornata del 25 dicembre che spetterà sempre al genitore cui spetta la settimana che inizia il 23 dicembre e dell'intera giornata del 26 dicembre che spetterà sempre all'altro genitore. In caso di necessità, con congruo anticipo e accordo tra i genitori, le parti potranno accordarsi diversamente;
- Nelle vacanze Pasquali, la minore starà con i genitori tre giorni ciascuno, alternando ogni anno i giorni di Pasqua e di Pasquetta. In caso di necessità, con congruo anticipo e accordo tra i genitori, le parti potranno accordarsi diversamente;
dà atto e dispone che, in ragione dei tempi paritari che trascorrerà con i genitori, questi Per_1 contribuiscano in maniera diretta al mantenimento della stessa durante i periodi di permanenza della figlia presso di sé, con rinuncia espressa di un assegno periodico a carico di uno o dell'altro genitore anche per il pregresso;
dà atto e dispone ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia secondo quanto previsto e disciplinato dal protocollo del Tribunale di
Bologna, conosciuto alle parti. Per concorde volontà delle parti, la paghetta per la figlia rientra espressamente tra le spese straordinarie e verrà determinata tra le parti in ragione dei bisogni e dell'età di Le parti precisano che il rimborso a favore del genitore anticipatario avverrà previa Per_1 presentazione di adeguata documentazione comprovante l'avvenuta spesa anche a mezzo Pec e l'obbligo di pagamento a cura dell'altro genitore avverrà entro il mese successivo alla ricezione della documentazione.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle pagina 5 di 6 scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che le parti formalmente rinunciano a qualsiasi azione legale nei reciproci confronti per fatti avvenuti durante il matrimonio, comprese a solo titolo esemplificativo: denunce -querele, azioni di risarcimento dei danni, azioni giuslavoristiche ecc;
dà atto che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra; di avere già definito consensualmente tutti i loro rapporti patrimoniali, pertanto, di rinunciare al mantenimento reciproco;
dà atto che i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del documento valido per l'espatrio relativo alla figlia minore;
Le spese e competenze del presente procedimento sono compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26.03.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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