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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/06/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2975/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Vicenza, Via Brigata Parte_1 C.F._1
Regina n. 39, presso e nello studio dell'Avv. SEGALLA LUCA DOMENICO del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attore opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Bari, Viale Papa Pio XII n. 60, presso e nello studio dell'Avv. SGARAMELLA
CRISTIAN del Foro di Bari, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Contratti Bancari
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come in atti, così chiedendo:
“Respinta e/o disattesa ogni diversa e/o contraria domanda, deduzione e/od eccezione, in via preliminare, per le causali di cui in narrativa non concedersi, se richiesta, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, per essere l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
nel merito, in via principale, accogliersi, per le causali di cui in narrativa, l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiararsi inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile e/o infondata la domanda monitoria proposta con ricorso ex art. 633 c.p.c. da e, pertanto, revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi nullo Controparte_1
e/o inefficace il decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n. 818/2024, emesso in data 24.05.2024 nel procedimento iscritto con R.G. n. 1702/2024; in ogni caso: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o, comunque, il difetto di titolarità della pretesa creditoria in capo a per non avere la medesima provato l'effettiva cessione in Controparte_1 suo favore dei crediti oggetto del ricorso per ingiunzione e che ad essa Società non è stata legittimamente trasferita la garanzia prestata dal sig. ; Parte_1 accertare e dichiarare la nullità parziale limitatamente alle clausole nn. 3, 7 e 9, e/o inefficacia e/o invalidità e/o risoluzione della fideiussione sottoscritta dall'opponente con atto del 12.02.2004 e, comunque, di qualsivoglia ulteriore eventuale garanzia asseritamente rilasciata, per violazione della L. n. 287/1990 (il tutto in via di eccezione) e, per l'effetto, accertare e dichiarare che è Controparte_1 decaduta, ai sensi dell'art. 1957 c.c. e per tutte le motivazioni di cui in narrativa, dal diritto di agire nei confronti del sig. ; Parte_1 accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta di rimborso, nonché la nullità e/o inefficacia degli addebiti e dei giroconti sui rapporti relativi al c/c di corrispondenza n. 6/692/2 e n. 2116 e su qualsivoglia ulteriore rapporto in essere tra e la società Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 convenuta, già con Hypo Alpe Adria Bank S.p.A., per errata quantificazione delle somme in ipotesi dovute;
accertare e dichiarare la nullità e/od inefficacia degli addebiti con riferimento ai rapporti relativi al c/c di corrispondenza n. 6/692/2 e n. 2116 ed a qualsivoglia ulteriore rapporto in essere tra Controparte_5
e la società convenuta, già con Hypo Alpe Adria Bank S.p.A., per
[...] Controparte_4 commissioni disponibilità fondi e/o di massimo scoperto e/o dei giorni valuta e/o delle spese, commissioni, competenze ed oneri applicati, in relazione all'intera durata dei rapporti;
accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle condizioni generali di contratto con riferimento ai rapporti relativi al c/c di corrispondenza n. 6/692/2 e n. 2116 ed a qualsivoglia ulteriore rapporto in essere tra e e la società convenuta, già con Hypo Alpe Controparte_5 Controparte_4
Adria Bank S.p.A., relative alla capitalizzazione trimestrale e/o semestrale e/od annuale di interessi composti, spese, commissioni, competenze ed oneri applicati nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi nel corso dell'intera durata dei rapporti;
accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Annuale Effettivo Globale, la nullità e/o inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della società convenuta, già con Hypo Alpe Adria Bank S.p.A., con riferimento ai rapporti relativi al c/c di corrispondenza n. 6/692/2 e n. 2116 ed a qualsivoglia ulteriore rapporto in essere tra di e e la società convenuta, già Controparte_2 Parte_1 Controparte_4
pagina 2 di 7 con Hypo Alpe Adria Bank S.p.A., per interessi, spese, commissioni, competenze ed oneri per contrarietà al disposto di cui alla L. n. 108/1992, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento e, per l'effetto, applicarsi il tasso legale senza alcuna capitalizzazione;
accertare e dichiarare la nullità e/od inefficacia degli addebiti con riferimento ai rapporti relativi al c/c di corrispondenza n. 6/692/2 e n. 2116 ed a qualsivoglia ulteriore rapporto in essere tra Controparte_5
e e la società convenuta, già con Hypo Alpe Adria Bank S.p.A., per
[...] Controparte_4 interessi ultralegali applicati nel corso dell'intera durata dei rapporti;
accertare e dichiarare la nullità e/od inefficacia della determinazione degli interessi con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti con riferimento ai rapporti relativi al c/c di corrispondenza n. 6/692/2 e n. 2116 e a qualsivoglia ulteriore rapporto in essere tra e Controparte_2 Parte_1 Controparte_4
e la società convenuta, già con Hypo Alpe Adria Bank S.p.A., per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intera durata dei rapporti e, conseguentemente, applicarsi in via dispositiva gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente;
accertare e dichiarare l'illegittimo esercizio dello ius variandi ai fini della variazione unilaterale delle condizioni economiche praticate, con riferimento ai rapporti relativi al c/c di corrispondenza n. 6/692/2 e n. 2116 ed a qualsivoglia ulteriore rapporto in essere tra Controparte_5 CP_4
e la società convenuta, già con Hypo Alpe Adria Bank S.p.A., nonché in relazione alle fideiussioni
[...] asseritamente prestate e, comunque, a qualsivoglia ulteriore eventuale garanzia, nel corso dell'intera durata dei rapporti;
nel merito, in via subordinata, per le causali di cui in narrativa, accertata e dichiarata, in ogni caso - in relazione a qualsivoglia ulteriore rapporto in essere tra e e la società convenuta, Controparte_5 Controparte_4 nonché in relazione alle fideiussioni asseritamente prestate dal sig. e, comunque, a Parte_1 qualsivoglia ulteriore eventuale garanzia, con riferimento all'intera durata dei rispettivi rapporti - la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia degli addebiti relativi agli interessi ultralegali e alla loro capitalizzazione, alla violazione del tasso-soglia di legge, alle commissioni disponibilità fondi e/o di servizio e/o di massimo scoperto, alle valute ed alle spese, nonché a qualsivoglia ulteriore spesa e/o commissione, e accertata e dichiarata la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e dell'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della società convenuta, e accertata e dichiarata la nullità e/o inefficacia e/o invalidità e/o risoluzione della fideiussione per cui è causa, nonché accertati gli effettivi versamenti effettuati, previa rettifica del saldo contabile, accertare e dichiarare l'esatto dare- avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dei rapporti intrattenuti e/o medio tempore girocontati per estinzione, in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazione, con espunzione di ogni e qualsivoglia competenza rilevata e, per l'effetto, determinarsi il giusto e corretto saldo dell'eventuale credito dovuto alla società convenuta, operata la compensazione con le somme che risulteranno essere state indebitamente versate in eccesso dall'opponente e/o dal debitore garantito e, pertanto, revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguenza di legge;
in ogni caso spese e compenso di procuratore ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i., oltre rimborso spese generali ed oneri di legge, interamente rifusi”.
pagina 3 di 7 Parte convenuta opposta ha concluso come in atti, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, dato atto di quanto argomentato e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: nel merito, rigettare integralmente con ogni formulazione l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 818/2024 emesso dall'intestato Tribunale, in quanto infondata in fatto e in diritto per le motivazioni indicate nel presente atto;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze della presente fase”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2975/2024 del 24.5.2024 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato, in qualità di fideiussore, il pagamento della somma di € 18.961,10 a titolo di saldo del conto corrente di titolarità della di . L'opponente esponeva: che la Controparte_2 Controparte_6
documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio era insufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria di Bank S.p.A.; che quest'ultima non aveva adeguatamente comprovato CP_1
la titolarità del credito in conseguenza della cessione dall'originario creditore Hypo Alpe Adria Bank
S.p.A.; che in ogni caso il fideiussore non aveva acconsentito alla cessione della garanzia;
che le fideiussioni sottoscritte nel 2004, nel 2005, nel 2006, nel 2012 e nel 2023 erano conformi al c.d. Modello
ABI-2003 sanzionato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005; che in particolare era nulla la clausola di deroga del termine di cui all'art. 1957 c.c., il quale nella fattispecie non era stato rispettato in quanto successivamente alla revoca del rapporto in data 30.12.2014 Guber S.p.A., in data 3.6.2015, aveva solo precisato il quantum dell'esposizione debitoria, peraltro in via solo stragiudiziale, senza formulare alcuna diffida di pagamento;
che dopo la predetta comunicazione, la prima istanza di recupero era intervenuta con il decreto ingiuntivo opposto, notificato in data 30.5.2024; che l'ammontare del saldo del conto corrente non era corretto, in quanto erano state addebitate commissioni per disponibilità di fondi non pattuite, commissioni di massimo scoperto non concordate e prive di causa giustificativa, valute antergate e postergate, oneri parimenti non contrattualizzati, interessi anatocistici e con capitalizzazione trimestrale non reciproca, tassi e commissioni unilateralmente modificati dalla
Banca in assenza dei requisiti di cui all'art. 118 T.U.B., nonché interessi usurari e ultralegali determinati secondo il c.d. uso piazza. chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto Parte_1
e, in subordine, la rettifica del saldo del conto corrente dedotto in causa.
Costituitasi in giudizio, confermava di essere cessionaria del credito monitorio e Controparte_7
pagina 4 di 7 replicava nel merito: che la fideiussione sottoscritta dalla controparte doveva essere qualificata piuttosto quale contratto autonomo di garanzia, con l'effetto dunque che non poteva applicarsi l'art. 1957 c.c.; che spettava a controparte dimostrare la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale rilevante nel caso concreto;
che le contestazioni inerenti al quantum debeatur erano esplorative. Chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del provvedimento monitorio.
Con provvedimento ex art. 171 bis c.p.c., il Giudice assegnava il termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria, il quale tuttavia riportava un esito negativo. Successivamente allo scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. veniva fissata ex art. 281 sexies c.p.c. udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, e la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che meriti preliminare accoglimento l'eccezione attorea di difetto di titolarità attiva del credito monitorio in capo a in quanto, benchè sia stata Controparte_1
adeguatamente dimostrata la cessione del credito medesimo da all'odierna società Controparte_8
opposta (doc. 3 di parte convenuta), tuttavia non è stata sufficientemente documentata la cessione intervenuta invece da Hypo Alpe Adria Bank S.p.A. in favore di la cessione in questione, Controparte_8
è stata riportata in Gazzetta Ufficiale indicando in termini del tutto generici le categorie di crediti ceduti
(doc. 2 fasc. mon.) e a fronte della contestazione specifica del debitore (da ultimo anche in sede di seconda memoria integrativa) la controparte nulla ha prodotto né precisato, come viceversa esige quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità cui aderisce l'intestato Tribunale (Cass. n.
21821/2023). La pretesa monitoria va pertanto respinta.
Inoltre, a fronte delle contestazioni specifiche mosse dall'opponente con riguardo ai profili sia dell'an debeatur sia del quantum debeatur non si può ritenere che l'esistenza e l'entità del credito monitorio siano assodati ai fini di causa, né ai sensi dell'art. 115 c.p.c. né sulla base della certificazione ex art. 50
T.U.B. allegata al ricorso monitorio (cfr. Cass. n. 12818/2024 e Cass. n. 14640/2018). I suddetti elementi dovevano anzi essere oggetto di prova da parte del creditore nella sua qualità di attore sostanziale anche nel presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. Tuttavia, ha Controparte_1
totalmente disatteso all'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo prodotto né nella fase monitoria né nel giudizio di merito la serie completa (quantomeno per l'ultimo decennio) degli estratti conto attestanti l'andamento del rapporto di conto corrente di cui è causa e comprovanti la correttezza pagina 5 di 7 del saldo di cui si esige il pagamento. La pretesa monitoria si rivela così infondata anche per difetto di prova.
A tale ultimo proposito, si osserva per completezza motivazionale che non coglie nel segno l'argomentazione della Banca secondo cui l'opponente non avrebbe potuto contestare l'ammontare del credito in quanto sottoscrittore di un contratto autonomo di garanzia. Invero, la clausola 8 del contratto de quo (doc. 6 fasc. mon.), laddove prevede che il garante sia tenuto al pagamento “immediatamente”
e a “semplice richiesta scritta”, induce a ravvisare una fideiussione corredata di clausola solve et repete disciplinata dall'art. 1462 c.c., che non comporta ipso iure la riqualificazione di un'obbligazione accessoria in obbligazione astratta e che consente al fideiussore di opporre al creditore sia le eccezioni attinenti all'esistenza e alla validità del credito, pur in deroga all'art. 1945 c.c., sia le eccezioni inerenti a una specifica inoperatività della fideiussione medesima per cause indipendenti dal contratto sotteso da cui è scaturito il credito garantito (quali quelle ex art. 1957 c.c.).
A diverse conclusioni non conduce la considerazione della clausola 10 del medesimo contratto, richiamata dalla difesa della Banca opposta, in quanto limita la proposizione di eccezioni da parte del fideiussore unicamente con riguardo al momento di esercizio del recesso dai rapporti da parte della
Banca medesima.
Stante quanto sopra argomentato, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della parte opposta e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di trattazione della controversia, stante il deposito delle sole memorie integrative senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase decisoria, stante l'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 818/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 24.5.2024;
pagina 6 di 7 2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate Controparte_1 Parte_1
in € 145,50 per esborsi e in € 3.387,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 13 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Vicenza, Via Brigata Parte_1 C.F._1
Regina n. 39, presso e nello studio dell'Avv. SEGALLA LUCA DOMENICO del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attore opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Bari, Viale Papa Pio XII n. 60, presso e nello studio dell'Avv. SGARAMELLA
CRISTIAN del Foro di Bari, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Contratti Bancari
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come in atti, così chiedendo:
“Respinta e/o disattesa ogni diversa e/o contraria domanda, deduzione e/od eccezione, in via preliminare, per le causali di cui in narrativa non concedersi, se richiesta, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, per essere l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
nel merito, in via principale, accogliersi, per le causali di cui in narrativa, l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiararsi inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile e/o infondata la domanda monitoria proposta con ricorso ex art. 633 c.p.c. da e, pertanto, revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi nullo Controparte_1
e/o inefficace il decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n. 818/2024, emesso in data 24.05.2024 nel procedimento iscritto con R.G. n. 1702/2024; in ogni caso: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o, comunque, il difetto di titolarità della pretesa creditoria in capo a per non avere la medesima provato l'effettiva cessione in Controparte_1 suo favore dei crediti oggetto del ricorso per ingiunzione e che ad essa Società non è stata legittimamente trasferita la garanzia prestata dal sig. ; Parte_1 accertare e dichiarare la nullità parziale limitatamente alle clausole nn. 3, 7 e 9, e/o inefficacia e/o invalidità e/o risoluzione della fideiussione sottoscritta dall'opponente con atto del 12.02.2004 e, comunque, di qualsivoglia ulteriore eventuale garanzia asseritamente rilasciata, per violazione della L. n. 287/1990 (il tutto in via di eccezione) e, per l'effetto, accertare e dichiarare che è Controparte_1 decaduta, ai sensi dell'art. 1957 c.c. e per tutte le motivazioni di cui in narrativa, dal diritto di agire nei confronti del sig. ; Parte_1 accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta di rimborso, nonché la nullità e/o inefficacia degli addebiti e dei giroconti sui rapporti relativi al c/c di corrispondenza n. 6/692/2 e n. 2116 e su qualsivoglia ulteriore rapporto in essere tra e la società Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 convenuta, già con Hypo Alpe Adria Bank S.p.A., per errata quantificazione delle somme in ipotesi dovute;
accertare e dichiarare la nullità e/od inefficacia degli addebiti con riferimento ai rapporti relativi al c/c di corrispondenza n. 6/692/2 e n. 2116 ed a qualsivoglia ulteriore rapporto in essere tra Controparte_5
e la società convenuta, già con Hypo Alpe Adria Bank S.p.A., per
[...] Controparte_4 commissioni disponibilità fondi e/o di massimo scoperto e/o dei giorni valuta e/o delle spese, commissioni, competenze ed oneri applicati, in relazione all'intera durata dei rapporti;
accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle condizioni generali di contratto con riferimento ai rapporti relativi al c/c di corrispondenza n. 6/692/2 e n. 2116 ed a qualsivoglia ulteriore rapporto in essere tra e e la società convenuta, già con Hypo Alpe Controparte_5 Controparte_4
Adria Bank S.p.A., relative alla capitalizzazione trimestrale e/o semestrale e/od annuale di interessi composti, spese, commissioni, competenze ed oneri applicati nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi nel corso dell'intera durata dei rapporti;
accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Annuale Effettivo Globale, la nullità e/o inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della società convenuta, già con Hypo Alpe Adria Bank S.p.A., con riferimento ai rapporti relativi al c/c di corrispondenza n. 6/692/2 e n. 2116 ed a qualsivoglia ulteriore rapporto in essere tra di e e la società convenuta, già Controparte_2 Parte_1 Controparte_4
pagina 2 di 7 con Hypo Alpe Adria Bank S.p.A., per interessi, spese, commissioni, competenze ed oneri per contrarietà al disposto di cui alla L. n. 108/1992, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento e, per l'effetto, applicarsi il tasso legale senza alcuna capitalizzazione;
accertare e dichiarare la nullità e/od inefficacia degli addebiti con riferimento ai rapporti relativi al c/c di corrispondenza n. 6/692/2 e n. 2116 ed a qualsivoglia ulteriore rapporto in essere tra Controparte_5
e e la società convenuta, già con Hypo Alpe Adria Bank S.p.A., per
[...] Controparte_4 interessi ultralegali applicati nel corso dell'intera durata dei rapporti;
accertare e dichiarare la nullità e/od inefficacia della determinazione degli interessi con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti con riferimento ai rapporti relativi al c/c di corrispondenza n. 6/692/2 e n. 2116 e a qualsivoglia ulteriore rapporto in essere tra e Controparte_2 Parte_1 Controparte_4
e la società convenuta, già con Hypo Alpe Adria Bank S.p.A., per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intera durata dei rapporti e, conseguentemente, applicarsi in via dispositiva gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente;
accertare e dichiarare l'illegittimo esercizio dello ius variandi ai fini della variazione unilaterale delle condizioni economiche praticate, con riferimento ai rapporti relativi al c/c di corrispondenza n. 6/692/2 e n. 2116 ed a qualsivoglia ulteriore rapporto in essere tra Controparte_5 CP_4
e la società convenuta, già con Hypo Alpe Adria Bank S.p.A., nonché in relazione alle fideiussioni
[...] asseritamente prestate e, comunque, a qualsivoglia ulteriore eventuale garanzia, nel corso dell'intera durata dei rapporti;
nel merito, in via subordinata, per le causali di cui in narrativa, accertata e dichiarata, in ogni caso - in relazione a qualsivoglia ulteriore rapporto in essere tra e e la società convenuta, Controparte_5 Controparte_4 nonché in relazione alle fideiussioni asseritamente prestate dal sig. e, comunque, a Parte_1 qualsivoglia ulteriore eventuale garanzia, con riferimento all'intera durata dei rispettivi rapporti - la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia degli addebiti relativi agli interessi ultralegali e alla loro capitalizzazione, alla violazione del tasso-soglia di legge, alle commissioni disponibilità fondi e/o di servizio e/o di massimo scoperto, alle valute ed alle spese, nonché a qualsivoglia ulteriore spesa e/o commissione, e accertata e dichiarata la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e dell'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della società convenuta, e accertata e dichiarata la nullità e/o inefficacia e/o invalidità e/o risoluzione della fideiussione per cui è causa, nonché accertati gli effettivi versamenti effettuati, previa rettifica del saldo contabile, accertare e dichiarare l'esatto dare- avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dei rapporti intrattenuti e/o medio tempore girocontati per estinzione, in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazione, con espunzione di ogni e qualsivoglia competenza rilevata e, per l'effetto, determinarsi il giusto e corretto saldo dell'eventuale credito dovuto alla società convenuta, operata la compensazione con le somme che risulteranno essere state indebitamente versate in eccesso dall'opponente e/o dal debitore garantito e, pertanto, revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguenza di legge;
in ogni caso spese e compenso di procuratore ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i., oltre rimborso spese generali ed oneri di legge, interamente rifusi”.
pagina 3 di 7 Parte convenuta opposta ha concluso come in atti, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, dato atto di quanto argomentato e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: nel merito, rigettare integralmente con ogni formulazione l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 818/2024 emesso dall'intestato Tribunale, in quanto infondata in fatto e in diritto per le motivazioni indicate nel presente atto;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze della presente fase”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2975/2024 del 24.5.2024 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato, in qualità di fideiussore, il pagamento della somma di € 18.961,10 a titolo di saldo del conto corrente di titolarità della di . L'opponente esponeva: che la Controparte_2 Controparte_6
documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio era insufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria di Bank S.p.A.; che quest'ultima non aveva adeguatamente comprovato CP_1
la titolarità del credito in conseguenza della cessione dall'originario creditore Hypo Alpe Adria Bank
S.p.A.; che in ogni caso il fideiussore non aveva acconsentito alla cessione della garanzia;
che le fideiussioni sottoscritte nel 2004, nel 2005, nel 2006, nel 2012 e nel 2023 erano conformi al c.d. Modello
ABI-2003 sanzionato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005; che in particolare era nulla la clausola di deroga del termine di cui all'art. 1957 c.c., il quale nella fattispecie non era stato rispettato in quanto successivamente alla revoca del rapporto in data 30.12.2014 Guber S.p.A., in data 3.6.2015, aveva solo precisato il quantum dell'esposizione debitoria, peraltro in via solo stragiudiziale, senza formulare alcuna diffida di pagamento;
che dopo la predetta comunicazione, la prima istanza di recupero era intervenuta con il decreto ingiuntivo opposto, notificato in data 30.5.2024; che l'ammontare del saldo del conto corrente non era corretto, in quanto erano state addebitate commissioni per disponibilità di fondi non pattuite, commissioni di massimo scoperto non concordate e prive di causa giustificativa, valute antergate e postergate, oneri parimenti non contrattualizzati, interessi anatocistici e con capitalizzazione trimestrale non reciproca, tassi e commissioni unilateralmente modificati dalla
Banca in assenza dei requisiti di cui all'art. 118 T.U.B., nonché interessi usurari e ultralegali determinati secondo il c.d. uso piazza. chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto Parte_1
e, in subordine, la rettifica del saldo del conto corrente dedotto in causa.
Costituitasi in giudizio, confermava di essere cessionaria del credito monitorio e Controparte_7
pagina 4 di 7 replicava nel merito: che la fideiussione sottoscritta dalla controparte doveva essere qualificata piuttosto quale contratto autonomo di garanzia, con l'effetto dunque che non poteva applicarsi l'art. 1957 c.c.; che spettava a controparte dimostrare la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale rilevante nel caso concreto;
che le contestazioni inerenti al quantum debeatur erano esplorative. Chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del provvedimento monitorio.
Con provvedimento ex art. 171 bis c.p.c., il Giudice assegnava il termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria, il quale tuttavia riportava un esito negativo. Successivamente allo scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. veniva fissata ex art. 281 sexies c.p.c. udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, e la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che meriti preliminare accoglimento l'eccezione attorea di difetto di titolarità attiva del credito monitorio in capo a in quanto, benchè sia stata Controparte_1
adeguatamente dimostrata la cessione del credito medesimo da all'odierna società Controparte_8
opposta (doc. 3 di parte convenuta), tuttavia non è stata sufficientemente documentata la cessione intervenuta invece da Hypo Alpe Adria Bank S.p.A. in favore di la cessione in questione, Controparte_8
è stata riportata in Gazzetta Ufficiale indicando in termini del tutto generici le categorie di crediti ceduti
(doc. 2 fasc. mon.) e a fronte della contestazione specifica del debitore (da ultimo anche in sede di seconda memoria integrativa) la controparte nulla ha prodotto né precisato, come viceversa esige quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità cui aderisce l'intestato Tribunale (Cass. n.
21821/2023). La pretesa monitoria va pertanto respinta.
Inoltre, a fronte delle contestazioni specifiche mosse dall'opponente con riguardo ai profili sia dell'an debeatur sia del quantum debeatur non si può ritenere che l'esistenza e l'entità del credito monitorio siano assodati ai fini di causa, né ai sensi dell'art. 115 c.p.c. né sulla base della certificazione ex art. 50
T.U.B. allegata al ricorso monitorio (cfr. Cass. n. 12818/2024 e Cass. n. 14640/2018). I suddetti elementi dovevano anzi essere oggetto di prova da parte del creditore nella sua qualità di attore sostanziale anche nel presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. Tuttavia, ha Controparte_1
totalmente disatteso all'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo prodotto né nella fase monitoria né nel giudizio di merito la serie completa (quantomeno per l'ultimo decennio) degli estratti conto attestanti l'andamento del rapporto di conto corrente di cui è causa e comprovanti la correttezza pagina 5 di 7 del saldo di cui si esige il pagamento. La pretesa monitoria si rivela così infondata anche per difetto di prova.
A tale ultimo proposito, si osserva per completezza motivazionale che non coglie nel segno l'argomentazione della Banca secondo cui l'opponente non avrebbe potuto contestare l'ammontare del credito in quanto sottoscrittore di un contratto autonomo di garanzia. Invero, la clausola 8 del contratto de quo (doc. 6 fasc. mon.), laddove prevede che il garante sia tenuto al pagamento “immediatamente”
e a “semplice richiesta scritta”, induce a ravvisare una fideiussione corredata di clausola solve et repete disciplinata dall'art. 1462 c.c., che non comporta ipso iure la riqualificazione di un'obbligazione accessoria in obbligazione astratta e che consente al fideiussore di opporre al creditore sia le eccezioni attinenti all'esistenza e alla validità del credito, pur in deroga all'art. 1945 c.c., sia le eccezioni inerenti a una specifica inoperatività della fideiussione medesima per cause indipendenti dal contratto sotteso da cui è scaturito il credito garantito (quali quelle ex art. 1957 c.c.).
A diverse conclusioni non conduce la considerazione della clausola 10 del medesimo contratto, richiamata dalla difesa della Banca opposta, in quanto limita la proposizione di eccezioni da parte del fideiussore unicamente con riguardo al momento di esercizio del recesso dai rapporti da parte della
Banca medesima.
Stante quanto sopra argomentato, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della parte opposta e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di trattazione della controversia, stante il deposito delle sole memorie integrative senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase decisoria, stante l'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 818/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 24.5.2024;
pagina 6 di 7 2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate Controparte_1 Parte_1
in € 145,50 per esborsi e in € 3.387,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 13 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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